Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2083/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(), nato in [...] il [...]Parte 1 (cf: C.F. 1
e
Parte 2 (cf: C.F. 2 ), nata a [...] l'[...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Giovanni
Loforte, presso il cui studio, sito a AR DD (Pa) in via Pucci n. 44, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e [...]Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 20.11.2024, Parte 1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 19.6.2004 a Parte 2
Roccapalumba - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004 -, dal quale è nata la figlia Persona 1 il
2.6.2009, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di [...] Parte 1 di versare a la complessiva somma mensile di € 250,00, a ' Parte 2 titolo di contribuito al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, dato conto che la casa coniugale, di proprietà di Parte_1 sita a Lercara '
DD (Pa) in via Cristoforo Colombo n. 43, è rimasta nella disponibilità del medesimo, stante
Nessun assegno divorzile è stato previsto in favore della ricorrente.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Il pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire
-
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 3614/2022 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.
23374/2023 del 14.12.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico né agli interessi della prole. In considerazione del contenuto dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc).
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del Parte 1 a Roccapalumba il matrimonio contratto da e Parte 2
19.6.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.11.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.