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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1312/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], vicolo Ellena n. 2
e nato a [...], il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati in Ozegna, via Fratelli Berra n. 14, presso lo studio dell'avv.
Andrea Nepote-Fus che li rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica di
Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rivara
(TO) dai signori e , in data 13 settembre 2008, e Parte_1 Parte_2
trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giusto Canavese al n. 4, Parte
2, Serie B, anno 2008, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di competenza di effettuare le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni
Per_ a) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con decisioni di ordinaria Per_2
amministrazione da assumersi disgiuntamente nel periodo in cui ognuno di essi avrà i figli con sé e accordo congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione;
Per_ b) la collocazione abitativa prevalente/residenza anagrafica di e continua ad essere Per_2
presso la madre;
Per_ c) il padre potrà tenere con sé i figli e per tre fine settimana al mese, indicativamente Per_2
dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, quando riaccompagnerà i figli presso
l'abitazione della madre, nonché un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola il giorno seguente. Ciò, comunque, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei figli;
Per_ d) durante le vacanze natalizie e trascorreranno con un genitore la vigilia del Per_2
Natale e con l'altro il Natale, alternando di anno in anno. Allo stesso modo, durante il periodo Per_ pasquale, e trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Per_2
Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
Per_ e) ciascun genitore terrà e con sé per le vacanze estive per un periodo di due Per_2
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà comunicare tempestivamente all'altro ove i figli trascorreranno le vacanze, grarantendo la reperibilità telefonica;
f) la signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale per i figli Parte_1
a carico, di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, ad oggi ammontante a Euro
467,00 (Euro 233,50 per ciascun figlio).
g) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) Per_2
entro il giorno dodici di ogni mese, (Euro 125,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ h) i genitori sosterranno ciascuno al 50% le spese straordinarie di mantenimento dei figli
e , con loro determinazione e regolamentazione secondo quanto disposto dal “Protocollo Per_2
d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Tali spese potranno essere di volta in volta anticipate da uno dei genitori ma rimborsate poi dall'altro al 50% a semplice richiesta in favore del genitore che le ha sostenute;
i) i genitori prestano il consenso al rilascio/rinnovo di documento di identità valido anche per
Per_ l'espatrio ed al rilascio/rinnovo di passaporto personale e dei figli e – salvo il Per_2
previo accordo tra i genitori per i periodi che i minori trascorreranno all'estero per vacanze, per motivi di studio ovvero ludico-sportivi;
j) le parti si obbligano a mutuo rispetto nei loro rapporti interpersonali e soprattutto si obbligano Per_ a non creare situazioni litigiose in presenza dei figli e;
Per_2
k) entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti rinunciando pertanto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento. Esattamente adempiuto quanto previsto ai precedenti punti i coniugi dichiarano di aver già definito ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, rinunciando reciprocamente all'assegno previsto dall'art. 5 Legge 1° dicembre 1970,
n. 898;
Spese di lite interamente compensate”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 3.6.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- in data 13.9.2008 avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rivara, scegliendo il regime della separazione dei beni (ATTO N. 13, PARTE II - SERIE A- ANNO
2008);
- dalla loro unione sono nati , a Cuorgné, il 19.8.2010 e , a Cuorgné, il 9.10.2012; Per_1 Per_2
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea in data
10.7.2023, separazione omologata con decreto in data 18.7.2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 16.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e dunque nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 16.7.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale il 10.7.2023, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto 18.7.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione, dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli oltre che per la regolamentazione dei rapporti tra coniugi;
tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) può essere integralmente recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e n data 13.9.2008 a Rivara, trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rivara (TO), atto trascritto al n. 13, parte II - serie A- anno 2008; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
296/2000.
b) Dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, con decisioni di Per_1 Per_2
ordinaria amministrazione da assumersi disgiuntamente nel periodo in cui ognuno di essi avrà i figli con sé e accordo congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione.
Dispone che la collocazione abitativa prevalente/residenza anagrafica di e continui Per_1 Per_2
ad essere presso la madre.
c) Il padre potrà tenere con sé i figli e per tre fine settimana al mese, indicativamente Per_1 Per_2
dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, quando riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre, nonché un giorno infrasettimanale, preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola il giorno seguente. Ciò, comunque, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei figli.
d) Durante le vacanze natalizie e trascorreranno con un genitore la vigilia del Natale Per_1 Per_2
e con l'altro il Natale, alternando di anno in anno. Allo stesso modo, durante il periodo pasquale,
e trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo, alternando di anno in anno.
e) Ciascun genitore terrà e con sé per le vacanze estive per un periodo di due Per_1 Per_2
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare tempestivamente all'altro ove i figli f) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la signora continuerà a Parte_1 percepire interamente l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al Decreto legislativo
29 dicembre 2021 n. 230, ad oggi ammontante a Euro 467,00 (Euro 233,50 per ciascun figlio).
g) Dispone che il signor versi alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli e , la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) Per_1 Per_2
entro il giorno dodici di ogni mese, (Euro 125,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
h) Dispone che i genitori sostengano ciascuno al 50% le spese straordinarie di mantenimento dei figli e , con loro determinazione e regolamentazione secondo quanto disposto dal Per_1 Per_2
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Tali spese potranno essere di volta in volta anticipate da uno dei genitori ma rimborsate poi dall'altro al 50% a semplice richiesta in favore del genitore che le ha sostenute.
i) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che prestano il consenso al rilascio/rinnovo di documento di identità valido anche per l'espatrio ed al rilascio/rinnovo di passaporto personale e dei figli e – salvo il previo accordo tra i genitori per i periodi che i minori Per_1 Per_2 trascorreranno all'estero per vacanze, per motivi di studio ovvero ludico-sportivi.
j) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si obbligano al mutuo rispetto nei loro rapporti interpersonali e soprattutto si obbligano a non creare situazioni litigiose in presenza dei figli e . Per_1 Per_2
k) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che entrambi svolgono attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti rinunciando pertanto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
l) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esattamente adempiuto quanto previsto ai precedenti punti, hanno già definito ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, rinunciando reciprocamente all'assegno previsto dall'art. 5 Legge 1° dicembre 1970, n. 8984).
m) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)