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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 346/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, all'udienza cartolare del 12.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 346 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: restituzione somme oggetto di mutuo, e vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosaria Simona
Esposito, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Castellamare di Stabia (Na), alla Piazza
Matteotti n. 2;
- ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato allegata alla comparsa di costituzione e P.IVA_2
risposta, dagli avv.ti Francesco Brunelli e Francesco Marciano, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 17/B.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 12 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la (d'ora innanzi per brevità Parte_1
Contr
“ I”) ha convenuto in giudizio la società (d'ora innanzi per brevità Controparte_1
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 1 ), al fine di ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di euro CP_1
162.209,75, oltre interessi, ancora dovuto a fronte della maggior somma complessiva di euro
447.637,70, che ha assunto di avere prestato alla medesima convenuta a titolo di mutuo gratuito. In subordine, ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2041 c.c., vinte in ogni caso le spese di lite.
Contr A fondamento della propria pretesa, la I ha allegato, in particolare:
- di aver prestato alla la somma di euro 405.000,00 mediante l'estinzione del mutuo CP_1 fondiario stipulato tra quest'ultima ed il Banco di Napoli, con l'impegno della convenuta a restituirla entro il termine essenziale del 31 luglio 2019;
- di aver corrisposto sempre a titolo di mutuo gratuito gli ulteriori importi rispettivamente di euro
40.000,00 e di euro 2.637,70 a mezzo del pagamento diretto in favore dei creditori della CP_1
- che a fronte della somma ricevuta, la società resistente le aveva rimborsato solo la minor somma di euro 285.427,19, e, dunque, restava ancora debitrice dell'importo di euro 162.209,75 chiesto in restituzione.
2. A mezzo di memoria depositata telematicamente il 2 dicembre 2021, si è costituita in giudizio la ammettendo di aver ricevuto a titolo di prestito dalla ricorrente unicamente la somma di CP_1
euro 300.000,00, come da bonifico versato in atti, e contestando invece sia di aver ricevuto l'ulteriore importo di euro 105.000,00, sia che i pagamenti effettuati nei confronti dei terzi indicati in ricorso fossero avvenuti per suo conto. Dato atto di aver già restituito la somma di euro
285.427,95, ha, dunque, riconosciuto di essere debitrice ancora dell'importo di euro 14.572,05, evidenziando, tuttavia, che mai prima dell'instaurazione del presente giudizio la società ricorrente ne aveva chiesto il rimborso e che l'indicazione della data stabilita del 31.12.2019 nel contratto di mutuo stipulato inter partes quale termine ultimo per la restituzione della somma mutuata costituiva un abusivo riempimento del documento da parte della Ha, pertanto, chiesto di valutare la Pt_1
condotta tenuta dalla ricorrente ai fini del governo delle spese processuali.
3. Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, depositate le memorie istruttorie, ammesso inizialmente il solo giuramento decisorio deferito dalla società convenuta poi revocato, concessa l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. limitatamente alla somma non contestata di euro
14.572,05, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 2 Motivi della decisione.
1. La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
1.1. Giova in diritto richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma
1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 27372 dell'8 ottobre 2021; Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410).
E' stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014).
E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 3 legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
1.1. Nella fattispecie, la a offerto la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di mutuo Pt_1
tra le parti e la consegna a tale titolo della somma certa di euro 300.000,00.
Ed invero, è pacifico tra le parti e comunque documentato dalla scrittura privata sottoscritta dagli odierni contendenti che la società attrice ebbe a prestare alla società convenuta la somma di euro
300.000,00 al fine di consentirle di estinguere il mutuo chirografario stipulato con il banco di
Napoli ed evitare il pignoramento degli immobili di proprietà della L'effettiva dazione del CP_1
denaro (non contestata) è poi provata dal bonifico disposto dalla in favore del predetto Pt_1
istituto di credito.
E' rimasta invece del tutto sfornita di prova la dazione dell'ulteriore somma di euro 105.000,00.
Invero, pur essendo indicata nella richiamata scrittura privata quale somma concessa a mutuo in favore della resistente l'importo di euro 405.000,00, la mutuataria non ha allegato e tantomeno documentato – come era suo onere per quanto in premessa esposto - con quali modalità tale somma sarebbe stata erogata (es. bonifico, assegni, come sarebbe stato necessario in considerazione del notevole importo della somma), essendosi limitata sul punto a dedurre genericamente di aver corrisposto l'importo in più tranches, chiedendo inammissibilmente - poiché il violazione dei limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. - di provare detta circostanza a mezzo testimoni.
Risulta altresì provato che la società ricorrente abbia pagato per conto dell'odierna società convenuta l'importo di euro 40.000,00 di cui era debitrice nei confronti della società terza CCP
Marmi. Tanto emerge in maniera inconfutabile dalla quietanza di pagamento rilasciata da tale
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 4 ultima società 12.03.2019, nella quale si dà espressamente atto della circostanza, non lasciando – a confutazione di quanto genericamente sostenuto dalla convenuta – dubbi al riguardo al fatto che si sia trattato dell'adempimento da parte del terzo, che pur a non voler ritenere qualificabile come contratto di mutuo, in assenza della prova di un titolo che giustifichi tale spostamento patrimoniale, comporta necessariamente la condanna della convenuta alla sua restituzione.
Infine, non può ritenersi provato in maniera tranquillizzante che l'importo di euro 2.637,70 effettuati dalla del ET , sia stato effettuato sempre a titolo di prestito nei Pt_1 CP_3
confronti della società convenuta. Ed infatti, al riguardo è stata prodotta in atti la fattura emessa dal professionista nei confronti della con la dicitura “Consulenza Recnica Catastale e Pt_1
urbanistica presso il Comune di Volla per Condominio Domus in Volla via Salvatore di Giacomo, civ. 20”, che, di per sé, non consente di imputare con certezza il detto pagamento per conto della
Controparte_1
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte deve ritenersi che la bbia prestato alla Pt_1
l'importo complessivo di euro 340.000,00. Controparte_1
È poi incontroverso che la abbia provveduto a restituire l'importo 285.427,95, che, in CP_1 applicazione del principio espresso dall'art. 1193, comma 2. c.c., in assenza di una scadenza certa del debito più recente (di euro 40.000,00) deve essere imputato al debito più risalente di euro
300.000,00, scaduto il 31.12.2019 (in assenza della prova da parte del convenuto che la data di scadenza apposta sul contratto di mutuo de quo sia frutto di un abusivo riempimento da parte della società attrice).
La previsione della data di scadenza, comporta poi che alla stessa vada agganciata la decorrenza degli interessi legale sulla somma ancora dovuta in restituzione a tale titolo pari ad euro 14.572,05.
La convenuta deve essere poi condannata a restituire l'ulteriore somma di euro 40.000,00, con il carico degli interessi legali a decorrere (in assenza di una messa in mora pregressa) dalla notifica dell'atto di citazione.
4. L'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta e l'ambiguità della vicenda oggetto di lite integrano, a parere di questo Giudice, un giusto motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando;
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 5 a) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.:
- la somma di euro 14.572,05, oltre interessi al tasso legale dal 31.12.2019;
- la somma di euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo.
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, all'udienza cartolare del 12.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 346 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: restituzione somme oggetto di mutuo, e vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosaria Simona
Esposito, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Castellamare di Stabia (Na), alla Piazza
Matteotti n. 2;
- ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato allegata alla comparsa di costituzione e P.IVA_2
risposta, dagli avv.ti Francesco Brunelli e Francesco Marciano, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 17/B.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 12 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la (d'ora innanzi per brevità Parte_1
Contr
“ I”) ha convenuto in giudizio la società (d'ora innanzi per brevità Controparte_1
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 1 ), al fine di ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di euro CP_1
162.209,75, oltre interessi, ancora dovuto a fronte della maggior somma complessiva di euro
447.637,70, che ha assunto di avere prestato alla medesima convenuta a titolo di mutuo gratuito. In subordine, ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2041 c.c., vinte in ogni caso le spese di lite.
Contr A fondamento della propria pretesa, la I ha allegato, in particolare:
- di aver prestato alla la somma di euro 405.000,00 mediante l'estinzione del mutuo CP_1 fondiario stipulato tra quest'ultima ed il Banco di Napoli, con l'impegno della convenuta a restituirla entro il termine essenziale del 31 luglio 2019;
- di aver corrisposto sempre a titolo di mutuo gratuito gli ulteriori importi rispettivamente di euro
40.000,00 e di euro 2.637,70 a mezzo del pagamento diretto in favore dei creditori della CP_1
- che a fronte della somma ricevuta, la società resistente le aveva rimborsato solo la minor somma di euro 285.427,19, e, dunque, restava ancora debitrice dell'importo di euro 162.209,75 chiesto in restituzione.
2. A mezzo di memoria depositata telematicamente il 2 dicembre 2021, si è costituita in giudizio la ammettendo di aver ricevuto a titolo di prestito dalla ricorrente unicamente la somma di CP_1
euro 300.000,00, come da bonifico versato in atti, e contestando invece sia di aver ricevuto l'ulteriore importo di euro 105.000,00, sia che i pagamenti effettuati nei confronti dei terzi indicati in ricorso fossero avvenuti per suo conto. Dato atto di aver già restituito la somma di euro
285.427,95, ha, dunque, riconosciuto di essere debitrice ancora dell'importo di euro 14.572,05, evidenziando, tuttavia, che mai prima dell'instaurazione del presente giudizio la società ricorrente ne aveva chiesto il rimborso e che l'indicazione della data stabilita del 31.12.2019 nel contratto di mutuo stipulato inter partes quale termine ultimo per la restituzione della somma mutuata costituiva un abusivo riempimento del documento da parte della Ha, pertanto, chiesto di valutare la Pt_1
condotta tenuta dalla ricorrente ai fini del governo delle spese processuali.
3. Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, depositate le memorie istruttorie, ammesso inizialmente il solo giuramento decisorio deferito dalla società convenuta poi revocato, concessa l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. limitatamente alla somma non contestata di euro
14.572,05, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 2 Motivi della decisione.
1. La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
1.1. Giova in diritto richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma
1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 27372 dell'8 ottobre 2021; Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410).
E' stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014).
E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 3 legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
1.1. Nella fattispecie, la a offerto la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di mutuo Pt_1
tra le parti e la consegna a tale titolo della somma certa di euro 300.000,00.
Ed invero, è pacifico tra le parti e comunque documentato dalla scrittura privata sottoscritta dagli odierni contendenti che la società attrice ebbe a prestare alla società convenuta la somma di euro
300.000,00 al fine di consentirle di estinguere il mutuo chirografario stipulato con il banco di
Napoli ed evitare il pignoramento degli immobili di proprietà della L'effettiva dazione del CP_1
denaro (non contestata) è poi provata dal bonifico disposto dalla in favore del predetto Pt_1
istituto di credito.
E' rimasta invece del tutto sfornita di prova la dazione dell'ulteriore somma di euro 105.000,00.
Invero, pur essendo indicata nella richiamata scrittura privata quale somma concessa a mutuo in favore della resistente l'importo di euro 405.000,00, la mutuataria non ha allegato e tantomeno documentato – come era suo onere per quanto in premessa esposto - con quali modalità tale somma sarebbe stata erogata (es. bonifico, assegni, come sarebbe stato necessario in considerazione del notevole importo della somma), essendosi limitata sul punto a dedurre genericamente di aver corrisposto l'importo in più tranches, chiedendo inammissibilmente - poiché il violazione dei limiti posti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. - di provare detta circostanza a mezzo testimoni.
Risulta altresì provato che la società ricorrente abbia pagato per conto dell'odierna società convenuta l'importo di euro 40.000,00 di cui era debitrice nei confronti della società terza CCP
Marmi. Tanto emerge in maniera inconfutabile dalla quietanza di pagamento rilasciata da tale
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 4 ultima società 12.03.2019, nella quale si dà espressamente atto della circostanza, non lasciando – a confutazione di quanto genericamente sostenuto dalla convenuta – dubbi al riguardo al fatto che si sia trattato dell'adempimento da parte del terzo, che pur a non voler ritenere qualificabile come contratto di mutuo, in assenza della prova di un titolo che giustifichi tale spostamento patrimoniale, comporta necessariamente la condanna della convenuta alla sua restituzione.
Infine, non può ritenersi provato in maniera tranquillizzante che l'importo di euro 2.637,70 effettuati dalla del ET , sia stato effettuato sempre a titolo di prestito nei Pt_1 CP_3
confronti della società convenuta. Ed infatti, al riguardo è stata prodotta in atti la fattura emessa dal professionista nei confronti della con la dicitura “Consulenza Recnica Catastale e Pt_1
urbanistica presso il Comune di Volla per Condominio Domus in Volla via Salvatore di Giacomo, civ. 20”, che, di per sé, non consente di imputare con certezza il detto pagamento per conto della
Controparte_1
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte deve ritenersi che la bbia prestato alla Pt_1
l'importo complessivo di euro 340.000,00. Controparte_1
È poi incontroverso che la abbia provveduto a restituire l'importo 285.427,95, che, in CP_1 applicazione del principio espresso dall'art. 1193, comma 2. c.c., in assenza di una scadenza certa del debito più recente (di euro 40.000,00) deve essere imputato al debito più risalente di euro
300.000,00, scaduto il 31.12.2019 (in assenza della prova da parte del convenuto che la data di scadenza apposta sul contratto di mutuo de quo sia frutto di un abusivo riempimento da parte della società attrice).
La previsione della data di scadenza, comporta poi che alla stessa vada agganciata la decorrenza degli interessi legale sulla somma ancora dovuta in restituzione a tale titolo pari ad euro 14.572,05.
La convenuta deve essere poi condannata a restituire l'ulteriore somma di euro 40.000,00, con il carico degli interessi legali a decorrere (in assenza di una messa in mora pregressa) dalla notifica dell'atto di citazione.
4. L'accoglimento della domanda in misura sensibilmente ridotta e l'ambiguità della vicenda oggetto di lite integrano, a parere di questo Giudice, un giusto motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando;
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 5 a) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t.:
- la somma di euro 14.572,05, oltre interessi al tasso legale dal 31.12.2019;
- la somma di euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo.
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 346/2021- Sentenza - Pag. 6