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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1299/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1299/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SALA PIERO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SALA PIERO Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/06/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 22/01/2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio civile in Albania in data 24/08/2000 (trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio, BS, al n. 24, Parte II, Serie C, anno 2023), dalla cui unione erano nati i figli (4/12/2008) e (07/02/2003), esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_1 Per_2
ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i coniugi ribadivano la volontà di separarsi e rinunciavano al tentativo di conciliazione.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis. pagina 3 di 4 Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) di procedere all'annotazione del presente decreto nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2023, Parte II,
Serie C, n. 24;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1299/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SALA PIERO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. SALA PIERO Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/06/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 22/01/2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio civile in Albania in data 24/08/2000 (trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio, BS, al n. 24, Parte II, Serie C, anno 2023), dalla cui unione erano nati i figli (4/12/2008) e (07/02/2003), esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_1 Per_2
ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i coniugi ribadivano la volontà di separarsi e rinunciavano al tentativo di conciliazione.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis. pagina 3 di 4 Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) di procedere all'annotazione del presente decreto nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2023, Parte II,
Serie C, n. 24;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 18/07/2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4