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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/01/2025 al n. 75 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 08/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marone Guido Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L.
13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del CP_2
15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 CP_2
del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata e proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestate. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 esponeva di aver lavorato Parte_1
come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione quinquennale e chiedendo, in ogni caso, la reiezione delle domande, affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 08/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1
di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1
elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”
(Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1
piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierno ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo il ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, financo, annuali.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti del ricorrente dal convenuto, il quale ha evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai CP_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo, ossia quelle relative all'anno scolastico
2019/2020.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di
€ 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Corte di Cassazione, che ha chiarito in ordine alla decorrenza della prescrizione che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. n.
29961/2023).
Ciò posto, tale eccezione è fondata in quanto in detto anno scolastico è stata conferita una supplenza in data 16.09.2019 e solamente in data 04.02.2025 veniva notificato al convenuto il ricorso introduttivo, quando ormai la prescrizione era già CP_1
maturata. Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame entro i limiti della prescrizione quinquennale, ossia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nell'importo complessivo di € 1.000,00, per il tramite della “Carta elettronica del docente”, come richiesto da parte ricorrente.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , entro i limiti della Parte_1
prescrizione quinquennale, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 aa.ss. predetti, in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in €. 49,00 per esborsi ed €
258,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 08/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/01/2025 al n. 75 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 08/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Marone Guido Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, con la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L.
13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del CP_2
15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 CP_2
del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata e proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestate. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 esponeva di aver lavorato Parte_1
come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione quinquennale e chiedendo, in ogni caso, la reiezione delle domande, affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 08/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1
di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1
elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”
(Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1
piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierno ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo il ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, financo, annuali.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.
Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti del ricorrente dal convenuto, il quale ha evidenziato come debbano ritenersi prescritte ai CP_1 sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. le somme maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo, ossia quelle relative all'anno scolastico
2019/2020.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di
€ 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Sul punto è peraltro intervenuta di recente la Corte di Cassazione, che ha chiarito in ordine alla decorrenza della prescrizione che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento dell'incarico o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. n.
29961/2023).
Ciò posto, tale eccezione è fondata in quanto in detto anno scolastico è stata conferita una supplenza in data 16.09.2019 e solamente in data 04.02.2025 veniva notificato al convenuto il ricorso introduttivo, quando ormai la prescrizione era già CP_1
maturata. Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame entro i limiti della prescrizione quinquennale, ossia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nell'importo complessivo di € 1.000,00, per il tramite della “Carta elettronica del docente”, come richiesto da parte ricorrente.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente , entro i limiti della Parte_1
prescrizione quinquennale, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 aa.ss. predetti, in favore del ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in €. 49,00 per esborsi ed €
258,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 08/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli