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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 42/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa promossa con atto di citazione notificato in data primo marzo 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BOLIS FERNANDO con studio in Bergamo, via Giacomo
Quarenghi n. 13, presso il quale elegge domicilio come da procura in atti appellante
e
Controparte_1
(c.f.: ) –
[...] P.IVA_2 [...]
Controparte_2
, in persona del Ministro pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLA STATO DI TRENTO, presso i cui uffici, in
Trento, Largo Porta Nuova n. 9, sono ex lege domiciliati (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_4
(c.f. )
[...] C.F._3 Parte_5
(c.f. e rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._4
TOSADORI MAURIZIO e DALBA FRANCESCO SAVERIO del Foro di Rovereto presso il cui studio presso lo studio dei quali, in Riva del AR
(TN), via San Tomaso, n. 1, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti.
(c.f. ) con Parte_6 C.F._5
l'amministratore di sostegno, avvocato Maurizio Tosadori, rappresentata e difesa dall'avv. PREZIOSO VINCENZA (c.f. ) del C.F._6
foro di Rovereto, con studio in Riva del AR (Tn) in via San Tomaso n. 1 presso il quale ha altresì eletto il proprio domicilio , giusta procura alle liti di data 7 gennaio 2020. appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 94/2024 del IB di Trento, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata in data 31 gennaio 2024
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello.
NEL MERITO: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n.
94/2024 del IB di Trento e, in riforma della sentenza impugnata: 1) respingere le domande tutte svolte nei confronti di e, Controparte_2
pag. 2/40 di riflesso, quelle proposte nei confronti di in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, indimostrate, inammissibili, improcedibili, e ciò per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione d'appello;
2) in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai prossimi congiunti del signor Parte_7
ridurre il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di cui
[...]
all'art. 1227 cod. civ., in considerazione della condotta di quest'ultimo
(pregresso tabagismo e abuso etilico); 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della ZZ n. 370216912 per le Parte_1
ragioni tutte dedotte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello e, per l'effetto respingere le domande proposte nei confronti di Parte_1
respingere comunque le domande proposte da
[...] [...]
nei confronti di in quanto infondate in CP_2 Parte_1
fatto ed in diritto oltre che indimostrate, e ciò per le ragioni tutte dedotte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello;
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME: contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo grado di Parte_1
responsabilità che fosse accertata in capo all'Ente e comunque entro i limiti del massimale di ZZ (Euro 1.100.000,00) con l'applicazione della AN e degli scoperti ivi previsti.
Spese e competenze professionali di primo e secondo grado in ogni caso interamente rifuse, comprese le spese generali al 15% e gli accessori di legge, CPA ed IVA .
Per il CP_1
pag. 3/40 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso di primo grado avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti.
Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
Rigettare l'appello principale proposto da nonché Parte_1
l'appello incidentale condizionato del Controparte_3
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del
[...]
IB di Trento n. 94/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata il 31 gennaio 2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CNPA ed accessori di legge.
Per Parte_6
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello principale presentato da nonché l'appello incidentale condizionato presentato dal Parte_1
e, per l'effetto, confermare Controparte_3
integralmente la sentenza di primo grado del IB di Trento, n.
94/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata il 31 gennaio
2024.
Con vittoria di spese, diritti e compensi di avvocato, oltre IVA, se dovuta,
CNPA e spese generali, come per legge. “
pag. 4/40 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa depositata il 6.11.2021 , Parte_2 Pt_6
e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
riassumevano avanti al IB di Trento il giudizio precedentemente promosso avanti al IB di Brescia, sezione lavoro, con cui avevano chiesto la condanna del
[...]
al risarcimento Controparte_4
dei danni subiti dal congiunto e da loro stessi a Parte_7
seguito del decesso del primo, verificatosi a causa di mesotelioma derivante dall'esposizione alle fibre di MI durante l'orario lavorativo.
Deducevano che era stato assunto dalla NE Parte_7
NA dei servizi di navigazione a partire dal 1964 dapprima con contratti stagionali e in seguito, a partire dal 24.10.1966, con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di motorista su varie navi in servizio sul lago di AR fino al pensionamento avvenuto il 31.5.1997; le mansioni a cui era stato addetto comprendevano la presenza costante nelle sale motori di diverse navi;
era stato inoltre addetto a funzioni di manutenzione anche in rada e in secca;
l'equipaggiamento delle navi comprendeva ingenti componenti in MI;
in particolare, il defunto lavorava nella sala macchine in prossimità di coibentazioni di tale materiale, dovendo anche manipolare direttamente tali componenti;
durante le operazioni manutentive di cantiere, egli rimuoveva, sostituiva e smaltiva le componenti di MI usurate;
in ogni caso le operazioni si svolgevano in locali non areati;
la società datrice di lavoro non aveva messo in atto alcun dispositivo protettivo cosicché il defunto si era trovato nell'intero arco della sua carriera lavorativa esposto all'inalazione delle fibre di MI;
pag. 5/40 l'esposizione era stata confermata in una nota dell' del 25.10.2006 in CP_5
riferimento al periodo dal 1.12.1968 al 31.12.1992; il 21.7.2018 era stato diagnosticato al defunto un versamento pleurico in campo mediobasale sinistro e lieve insufficienza respiratoria;
nei giorni successivi era stato ricoverato presso l'ospedale di Arco (TN) per accertamenti;
in data
10.8.2018 gli era stato diagnosticato un tumore maligno della pleura parietale, trattato con radioterapia e chemioterapia e poi con terapie palliative fino al decesso, avvenuto il 19.3.2019; la patologia era stata segnalata all' di Rovereto l'8.8.2018; in data 18.10.2018 l' Pt_8 CP_6
aveva comunicato il riconoscimento di una rendita annua parametrata al grado di inabilità dell'80% pari a un ammontare annuo di euro 28.049,80, per un totale effettivamente erogato fino al decesso pari a euro 14.080,85; dopo la diagnosi era peggiorato lo stato di salute psichico del defunto, che aveva dovuto assumere psicofarmaci allo scopo di allievare la sua sofferenza connessa alla percezione della fine imminente;
la famiglia del defunto era composta da moglie e due figli conviventi e da due figlie non conviventi;
a seguito del decesso due dei figli del defunto, di cui una affetta da schizofrenia, avevano visto peggiorata la loro situazione psico-fisica, già precedentemente compromessa.
Facevano presente che il e la NE governativa convenuta si CP_1
erano costituiti nel giudizio davanti al IB di Brescia eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del IB adito. Avevano in ogni caso chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa del proprio assicuratore,
e nel merito il rigetto delle pretese attoree;
in subordine la condanna dell'assicurazione a tenere indenne l'amministrazione convenuta.
pag. 6/40 A seguito di autorizzazione del Giudice, si era costituita
[...]
contestando la fondatezza delle domande;
in subordine Controparte_7
aveva chiesto che si accertasse la non applicabilità del ZZ al sinistro.
Con ordinanza del 7.10.2021 il Giudice adito si era dichiarato incompetente in ordine alle domande svolte dagli attori iure proprio, declinando la competenza per tale domanda a favore del IB di
Trento.
Gli attori chiedevano quindi l'accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione , richiamandosi alle difese ivi articolate.
Si costituiva tempestivamente il facendo presente che: era in CP_1
corso davanti al IB di Brescia la fase istruttoria del processo per i danni patiti dagli attori iure hereditario; la NE NA, autonomamente citata dagli attori era un organo del convenuto, CP_1
il quale è l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva;
gli attori non avevano adeguatamente allegato le circostanze a fondamento della loro pretesa e non vi era prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, con specifico riferimento al nesso di causa ed all'elemento soggettivo. Chiedeva quindi il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio , associandosi alle Controparte_8
deduzioni del in punto di contestazione dell'an e del quantum CP_1
del risarcimento. Contestava l'operatività della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3 della ZZ, che esclude dall'indennizzo i danni per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI; nonché dell'art. 2, che esclude l'indennizzo per le malattie che si manifestino oltre 24 mesi dalla cessazione della garanzia o del contratto di lavoro.
pag. 7/40 Con sentenza n. 94/2024 il IB di Trento condannava il
[...]
in persona del Ministro pro Controparte_9
tempore, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dagli attori liquidati in linea capitale : euro 164.885; euro Parte_2 Parte_9
225.455,00; euro 208.630,00;- Parte_4 Parte_3
euro 137.965,00; euro 137.965,00; oltre agli interessi Parte_5
legali sulle somme devalutate al marzo 2019 e rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della sentenze;
nonché ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, fino al saldo;
condannava il in persona del Controparte_9
pro tempore, al rimborso in favore degli attori delle spese di CP_10
giudizio, liquidate in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
518,00 per esborsi;
condannava , in persona del legale Parte_1
rappresentate, a tenere indenne il Controparte_9
di quanto questo fosse tenuto a pagare in favore degli
[...]
attori in forza dei capi 1 e 2 della presente sentenza, previa detrazione della AN prevista in ZZ;
condannava in persona Parte_1
del legale rappresentante, al rimborso in favore del
[...]
delle spese di lite che liquidava in Controparte_9
€ 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, €
13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
pag. 8/40 In via preliminare dichiarava la utilizzabilità, come prove atipiche, dei verbali dell'istruttoria nonché dell'elaborato del CTU provenienti dal giudizio avente ad oggetto gli stessi fatti pendente davanti al Giudice del lavoro di Brescia, affermando la ritualità dell'acquisizione anche dell'elaborato peritale conclusivo della CTU, in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art 183 c.p.c .
Nel merito, prendeva atto che dopo alcuni contratti Parte_7
stagionali negli anni 1964-1966, era stato assunto in data 1.12.1966 dalla
NE governativa con qualifica prevalente di motorista di motonave ovvero di operaio tecnico motorista (dal 1968) fino alla quiescenza in data
31.5.1997.
Sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro, poteva ritenersi accertato che le mansioni lavorative del defunto comportavano la permanenza giornaliera in sala macchine per almeno un'ora al mattino, per le operazioni di preparazione, e per almeno una mezz'ora alla sera per le operazioni di fine navigazione, a prescindere dall'eventuale elettrificazione dei comandi di avviamento del motore;
il motorista si recava più volte nella sala macchine per il pompaggio della nafta e per controlli;
infine il motorista di residenza a Riva nei mesi invernali veniva impiegato per lavori di manutenzione che interessavano anche l'apparato motore delle imbarcazioni.
Ravvisava che dalle medesime testimonianze, nonché dai documenti dimessi era stata confermata la presenza di MI sui navigli della convenuta .
In particolare,i testi avevano riferito della presenza di MI quantomeno attorno ai tubi di scappamento del motore con funzione di termoisolante,
pag. 9/40 nonché , oltre a zone destinate alla sosta dei passeggeri, nel rivestimento dei motori e della sala macchine. Avevano inoltre fatto presente che il personale di bordo, e in particolare i motoristi, eseguivano interventi diretti sulle componenti in MI per ragioni di manutenzione ordinaria
(smontaggio e rimontaggio che implicava la rimozione degli strati di MI sovrapposti alle zone di intervento) e soprattutto effettuavano con una certa frequenza interventi di sfasciatura e rifasciatura dei tubi di scappamento, che implicavano la manipolazione delle bende di MI.
Avevano inoltre ricordato che le bonifiche erano state intraprese dall'amministrazione convenuta intorno agli anni '90, affidandosi a una impresa specializzata esterna;
mentre in precedenza le operazioni di rimozione dell'MI erano state assegnate ai motoristi. Il teste Tes_1
aveva inoltre riferito di operazioni di smontaggio delle componenti di MI che avvenivano in inverno nel cantiere navale di Peschiera in occasione delle quali il personale operava in assenza di dispositivi di protezione e che anche il defunto vi aveva aver preso parte.
Il IB osservava che la ricostruzione dei fatti fornita dai testi appariva compatibile con l'elenco delle operazioni di bonifica prodotto dalla convenuta oltre che negli ordini concernenti lo smaltimento dell'MI.
Infatti la presenza di MI sulla flotta del era confermata anche CP_2
dal parere della Consulenza regionale per l'accertamento dei rischi professionali datato 10 dicembre 1997 in cui si leggeva che l'uso dell'MI era stato costante nell'armamento delle navi sino agli anni
70; e si dava atto dell'eventuale presenza di MI “limitata alla sala macchine dei natanti , nelle quali sono stati effettuati interventi di tipo manipolativo e sostitutivo di materiale con possibile presenza di MI,
pag. 10/40 e non certamente di vera e propria lavorazione con impiego dello stesso come materia prima». Veniva inoltre riferita la presenza dei motoristi negli ambienti nonché l'effettuazione in passato di lavori di manutenzione con interventi su coibentazioni e pannelli da parte di personale interno del tipo di quelli descritti dai testi. Tra i soggetti indicati come potenzialmente esposti all'MI venivano indicati, tra gli altri, proprio i motoristi. Nel parere non si escludeva la possibilità di rilascio di fibre pur ritenuto limitato nel tempo e solitamente di modesta entità per le operazioni minori di manutenzione. Il IB rilevava che dalla nota inviata dalla convenuta alla struttura sanitaria preposta alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del 2.2.1999 (doc. 47 fasc. convenuta) si desumeva che a quella data sussisteva per i lavoratori un rischio da contatto ed esposizione all'MI presente in vari e componenti degli apparati del motore delle navi;
e che si trattava di un rischio residuo minore a quello presente in passato , in ragione delle intervenute operazioni di bonifica
Concludeva quindi che nel periodo in cui era in servizio sui navigli della flotta del Lago di AR il defunto era stato esposto all'inalazione di fibre di MI presenti sulle imbarcazioni, specie negli ambienti delle sale macchine, ove egli trascorreva almeno un'ora al giorno, quantomeno per le operazioni di avvio dei motori, anche in ragione dell'assenza di presidi protettivi;
in tali ambienti l'MI era impiegato per la coibentazione dei tubi di scappamento oltre che nel rivestimento delle pareti. L'esposizione era durata dall'epoca dell'assunzione fino all'espletamento delle operazioni di bonifica delle navi, avvenuta negli anni
'90 e dunque per lo meno per la durata di venti anni. Precisava che quantunque la documentazione in atti riguardava solo alcune delle navi pag. 11/40 della flotta, tuttavia i testimoni non avevano limitato la presenza di MI ad alcune delle imbarcazioni, e che dagli stessi i documenti prodotti (doc. 43 cit.) si desumeva che l'impiego dell'MI sulle imbarcazioni era prassi generalizza.
Prendeva infine atto che il defunto a partire dall'estate del 2018 aveva subito un decadimento della salute fisica legata a disturbi dell'apparato respiratorio, nei termini meglio descritti nel diario clinico: il 23.7.2018 egli era stato ricoverato presso l'ospedale di Arco (TN) per un versamento pleurico massivo nell'emitorace sinistro;
a seguito degli accertamenti diagnostici gli era stato diagnosticato mesotelioma pleurico sinistro, per la quale il paziente era stato sottoposto a chemioterapia;
quindi gli erano state somministrate cure domiciliari di carattere palliativo a partire dall'autunno 2018 ed il 19 marzo 2019 era deceduto.
Così ricostruita in fatto la vicenda, il IB prendeva atto che gli attori agivano per il risarcimento del danno patito dai familiari del defunto in conseguenza della morte del congiunto;
ed in assenza di allegazioni relative ad un deterioramento della salute inquadrabile in una patologia fisica o psichica, doveva ritenersi che gli attori agissero per il risarcimento esclusivamente del cosiddetto danno da lesione del rapporto parentale, nella duplice componente del patimento interno e del deterioramento delle condizioni di vita sul piano dinamico-relazionale, con esclusione del danno biologico da lesione della salute, inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art
2043 c.c. Operata una accurata disamina delle norme vigenti all'epoca relative alla tutela del lavoratore ed in particolare che imponevano l'adozione delle necessarie cautele per prevenire i rischi patologici connessi all'esposizione da MI, rilevava inoltre che all'epoca in cui il pag. 12/40 defunto era in servizio l'ordinamento contemplava l'assicurazione obbligatoria contro l'asbestosi e la silicosi (l. 455/1943 con relativo regolamento di attuazione d.P.R. 1169/1960; nonché d.P.R. 1164/1965, per cui si poteva desumere che già al momento dell'assunzione del defunto alle dipendenze della convenuta era noto il potenziale nocivo delle polveri di MI. Aggiungeva che il CTU dr. aveva fatto Persona_1
presente che la pericolosità dell'MI era nota dai primi anni '70, atteso che risaliva al 1973 l'inserimento dell'MI tra i cancerogeni Pt_10
certi per l'uomo.
Alla luce di tali elementi, concludeva nel senso che la convenuta non aveva adempiuto i menzionati obblighi di legge che su di essa gravavano quale datore di lavoro, non avendo provveduto a dotare i lavoratori di dispositivi protettivi e non avendo limitato l'impiego dell'MI, nonostante ne fosse nota la nocività. Accertata la condotta omissiva, affermava parimenti il nesso causale con la patologia diagnosticata che aveva determinato
l'exitus, alla luce di plurimi elementi costituiti non solo del riconoscimento dei benefici da parte dell' , sul rilievo che era stata CP_5
concesso non solo sulla base delle risposte al questionario ma anche dei dati contenuti nel curriculum professionale rilasciato dal dato di lavoro , ma anche delle risultanze della CTU volta nel giudizio pendente avanti al
IB di Brescia.
Rilevava infatti che il perito aveva concluso che, pur in assenza di biopsie risolutive sul punto, vi era alta probabilità, stimata nell'80%, che il decesso sia avvenuto effettivamente per un mesotelioma pleurico;
che, data la diagnosi e la vicenda lavorativa del defunto (durata del servizio, modalità di esposizione, concordanza dei periodi di esposizione e di lavoro), poteva pag. 13/40 ritenersi con alta probabilità (80%) l'esistenza di nesso fra l'attività lavorativa e l'insorgenza della patologia, mentre era scarsa la probabilità
(4-5%) che a tale patologia abbiano concorso le precedenti occupazioni;
che nessun fattore extra-lavorativo quali il pregresso risalente tabagismo possono aver determinato il quadro patologico.
Richiamati in punto di accertamento del nesso causale i criteri della probabilità prevalente e del più probabile, esaminava quindi i fattori causali indicati come concorrenti ed alla luce delle risultanze testimoniali, che non avevano confermato il defunto avesse fumato negli anni del servizio escludeva qualsiasi rilievo causale al tabagismo, come confermato anche dal CTU. Inoltre osservava che all'incidenza causale delle attività lavorative giovanili pregresse era stata attribuita una probabilità di efficienza causale tanto limitata da poterne escludere nella presente sede qualsiasi rilievo, anche in considerazione del fatto che tale incidenza causale rimane una mera congettura della convenuta, che nulla ha provato circa la qualità di tali rapporti di lavoro e dei relativi ambienti lavorativi.
Accertava quindi come unico fattore causale l'esposizione all'MI negli ambienti di lavoro nel corso della più che trentennale carriera a cui il
CTU aveva attribuito una probabilità eziologica alta.
Stabilito il nesso di causa tra condotta omissiva del danneggiante e decesso, ravvisava l'esistenza del nesso di causa anche con la lesione del rapporto parentale. Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere presunta iuris tantum dalla comune appartenenza dei danneggiati al medesimo nucleo familiare minimo del deceduto (Cass., sez. III, 21.3.2022
pag. 14/40 n. 9010), rilevava che alla luce dei dati emersi dall'istruttoria poteva presumersi la sussistenza di rapporti familiari tra gli odierni attori e il defunto, anche in considerazione del fatto che la convenuta ha mancato di fornire una adeguata prova contraria, essendosi limitata a contestare il disagio psichico del figlio (di cui invece è stata data Per_2
dimostrazione documentale) .
Accertava infine anche l'elemento soggettivo dell'illecito, ricordando che all'epoca dei fatti la normativa volta alla prevenzione e alla gestione delle patologie da esposizione all'MI costituiva un corpus normativo vigente da epoca precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro fra il deceduto e la convenuta , valorizzabile come elemento fattuale da cui indurre ai sensi dell'art. 2697 c.c. la conoscibilità da parte dei soggetti dell'ordinamento dei rischi relativi all'MI, anche in considerazione del vasto impiego del materiale all'epoca dei fatti.
Passando alla liquidazione del danno, preso atto delle caratteristiche del nucleo familiare del defunto emerse dagli elementi in atti(convivenza di due figli e della moglie, patologia psichica della figlia convivente e disagio psichico del figlio convivente, presenza di tutti i membri della famiglia nel corso della malattia terminale, partecipazione degli stessi alle scelte sanitarie e di gestione del degente) aggiungeva che dalla lettura del diario clinico si desume una condizione di rilevante disagio esistenziale all'intero nucleo dei familiari conviventi col defunto nel protrarsi della malattia. In considerazione di tutti gli elementi fattuali esposti accertava che la lesione del rapporto parentale avesse raggiunto nel caso di specie gravità ed effettività tali da giustificare il risarcimento dei danni.
pag. 15/40 La liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale veniva quindi effettuata con l'adozione di un sistema a punti, secondo cui, una volta attribuito al punto un valore, attribuendo un punteggio a ciascuna delle circostanze rilevanti moltiplicando infine il valore del punto per la sommatoria dei punti attribuiti (Cass., sez. III, 29.9.2021 n. 26300), con applicazione della tabella compilata dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (cosiddette tabelle di Milano, edizione 2022,). Il IB quindi liquidava il risarcimento del danno patito da ciascuno degli attori tenendo conto delle singole peculiarità soggettive.
Infine, respingeva l'eccezione di inoperatività della Polizza assicurativa n
370216912 azionata dal , che aveva sollevato CP_1 Parte_1
ai sensi dell'art 3 sez III delle condizioni generali che prevedono l'esclusione dalla copertura del sinistro derivante da malattia professionale connessa alla lavorazione o manipolazione dell'MI. Affermava che alla luce del principio ermeneutico di cui all'art 1367 c.c., i due distinti sostantivi non potevano essere considerati come meri sinonimi: per cui
“lavorazione” faceva riferimento all'attività di trasformazione dell'MI, mentre manipolazione riguarda le altre attività lavorative aventi oggetto differente dall'MI che implichino contatto.
Concludeva quindi che non rientravano nell'ambito di tale clausola i sinistri derivanti dalla mera esposizione all'MI, per i quali operava la copertura assicurativa. Ciò premesso, sottolineava che era provato che il defunto aveva effettuato mansioni ordinariamente connesse all'accensione ed ai controlli sul funzionamento del motore ed aveva eseguito lavori di piccola manutenzione sul motore ed avesse partecipato ad interventi di rimozione delle componenti di MI precedenti gli anni 90. Ravvisava
pag. 16/40 che nel primo caso l'esecuzione delle mansioni lavorative non implicava il contatto con componenti di MI;
che nel secondo caso si tratta invece di mansioni che potevano essere ricondotte alla categoria della
«manipolazione» dell'MI in quanto si tratta di operazioni manuali che implicavano il contatto con materiali di MI (coibentazione dei tubi di scappamento del motore e della sala macchine).
Considerato che le due tipologie di mansioni avevano lo stesso potenziale causativo della patologia in questione e che la mera esposizione all'MI era circostanza sufficiente all'insorgere della patologia, come riconosciuto dallo stesso C.T.U., concludeva quindi che per i danni accertati operava la copertura assicurativa.
Sotto altro profilo, escludeva l'applicabilità della clausola di decadenza, , secondo cui è richiesto che la richiesta pervenga entro 24 mesi dalla cessazione della copertura assicurativa ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro parimenti invocata da in quanto la domanda Pt_1
proposta dai familiari per il risarcimento dei danni patiti iure proprio rientrava nella copertura della responsabilità civile verso terzi per la quale non operava la decadenza , dettata per la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
Accertava quindi l'operatività della garanzia assicurativa, con applicazione della AN .
Con atto di citazione notificato il primo marzo 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza il Parte_1
rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti della NE
NA ed in subordine la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art
1227 c.c. in considerazione del pregresso tabagismo ed abuso etilico.
pag. 17/40 Chiedeva in ogni caso di accertare la inoperatività della ZZ Parte_1
n 370216912 e quindi respingere le domande proposte dalla
[...]
NE NA . In via subordinata chiedeva che la condanna fosse contenuta nei limiti dell'effettivo grado di responsabilità imputabile all'ente e comunque entro i limiti del massimale di ZZ .
Si costituiva Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'appello principale;
subordinatamente all'accoglimento del motivo in punto di inoperatività della ZZ, chiedeva in via di appello incidentale il rigetto delle domande di parte attrice.
Si costituivano , , ed Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
nonché con l'amministratore di sostengo,
[...] Parte_6
assistita da altro difensore, chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva in decisione al
OL .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare dapprima il motivo quinto dell'appello principale in considerazione del fatto che l'appello condizionato proposto dal , che attiene anche all'accertamento della responsabilità ed CP_1
alla quantificazione del danno riconosciuto ai congiunti, è stato espressamente subordinato all'accoglimento del gravame, con cui contesta l'operatività della ZZ lamentando come il Parte_1
IB abbia respinto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sulla base di una lettura non corretta della clausola.
pag. 18/40 L'appellante ricorda che l'eccezione di inoperatività era stata sollevata sotto due profili: connessione della patologia con la lavorazione e manipolazione dell'MI; intervenuta decadenza, in quanto la patologia si era manifestata oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta venti anni prima della manifestazione del mesotelioma.
Sottolineato che la gestione NA non aveva mai contestato che avesse manipolato ET e che tale circostanza era emersa Pt_7
dalla istruttoria orale, censura la interpretazione della norma operata in sentenza. Deduce che in modo chiaro la ZZ esclude l'operatività della garanzia per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI , per cui in tale espressione doveva essere ricompresa l'attività descritta dai testi escussi, secondo i quali i lavoratori addetti alla sala macchine, come erano impiegati anche nella Pt_7
manutenzione implicante la asportazione manuale dell'MI, ed il rimontaggio delle componenti. Afferma che, a fronte di tale attività a cui anche il IB aveva riconosciuto un potenziale causativo della patologia pari alla semplice esposizione , opera la esclusione dalla garanzia RCO trattandosi di attività che rientra la quelle connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI.
In secondo luogo, stigmatizza la contraddittorietà fra la declaratoria di inoperatività della clausola di decadenza in ragione del fatto che la domanda atteneva alla responsabilità civile verso terzi (RCT), e l'ampia motivazione in punto di eccezione di inoperatività della ZZ ex art 3 , inserita nella sezione dedicata alla RCO.
Afferma che nel caso in cui sia invocata la RCT nel caso di infortunio o malattia professionale che involga come vittima primaria un prestatore pag. 19/40 d'opera , si applicano le norme che regolano la responsabilità civile verso il prestatore (RCO), che peraltro era stata azionata dallo stessa NE
NA . Ricordato inoltre che la RCO ricomprende anche il danno da morte del prestatore di lavoro, afferma un rapporto di specialità della RCO rispetto alla RCT verso i congiunti , ai quali quindi si devono applicare le limitazioni espressamente dettate per la RCO.
Esclude che possa attribuirsi nello specifico rilevanza al disposto dell'art 5 della Condizioni di Assicurazione che specifica l'ambito di applicazione della garanzia RCO e quindi ad individuare i soggetti coperti
Infine, censura il mancato accoglimento della eccezione di massimale, ritualmente proposta in primo grado .
Preliminarmente va chiarito che la ZZ che il ha chiesto di CP_1
produrre nel presente grado risulta firmata in data successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni, per cui può ritenersi documento sopravvenuto;
non di meno, deve sottolinearsi che la vigenza decorre dal
30 giugno 2022, e quindi da una data successiva alla denuncia di sinistro, per cui ha presenta alcuna rilevanza per i fatti in valutazione.
Nella sezione terza della ZZ in vigore dal 31.12.2017 al 31.12.2021 ( doc 2 fascicolo generali ) rubricata “ Condizioni di assicurazione” l'art 1 definisce l'oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi
(indicato con l'acronimo RCT) mentre l'art. 5 individua come terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei soggetti elencati alle lettere a)prestatori di lavoro, dipendenti dell soggetti Parte_11
all'assicurazione obbligatoria , per gli infortuni subiti in occasione CP_5
dei lavori;
b) soggetti non dipendenti dell' per i quali lo stesso Parte_11
debba provvedere alla copertura obbligatoria.
pag. 20/40 I successivi commi precisano che sono considerati terzi i prestatori di lavoro per quanto non coperto dall'assicurazione RCO anche per danni a cose;
e tali sono considerati tutti coloro che partecipano alle attività dell'Assicurato.
L'art 2 disciplina l'oggetto dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( indicato con l'acronimo RCO).
Il successivo art 3 prevede che “ la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie indicate dalle tabelle allegate al DPR…..L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente ZZ indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale: per le malattie professioni connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI…omissis”
Posto che la ZZ distingue con chiarezza le due fattispecie di responsabilità, deve prendersi atto che la contestazione della operatività è stata sollevata invocando due disposizioni dell'art 3 citato, che espressamente disciplina la RCO.
Ciò premesso, nel presente giudizio il , nei cui confronti è stata CP_1
proposta la domanda di risarcimento dei danni formulata iure proprio dai congiunti di , ha azionato la ZZ in relazione alla Parte_7
RCT, per cui il richiamo operato dalla Assicuratrice all'art 3 , per contestare la copertura , non appare appropriato.
pag. 21/40 Inoltre la tesi suggerita negli atti difensivi di secondo cui si Pt_1
dovrebbe fare riferimento alla disciplina RCO, con le relative limitazioni, sul presupposto che i danni sono stati invocati in ragione del decesso di un dipendente, non trova alcun riscontro nelle previsioni contrattuali, che non menzionano tale limitazione.
Come illustrato, il citato art. 3 definisce i terzi a contrariis , con esclusione dei soggetti per cui opera la RCO , ed a chiusura aggiunge che al difuori di tali fattispecie è vigente la RCT.
Va poi ricordato che l'art.11 rubricato “interpretazione del contratto.
Clausola di buona fede ” statuisce che in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di ZZ si deve intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge;
“in ogni caso verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di ZZ”.
E' di tutta evidenza che la interpretazione proposta dall'appellante è diretta a configurare una limitazione alla applicabilità della RCT non prevista nel contratto ed in contrasto con i criteri ermeneutici che le parti hanno concordato.
Pur profilandosi tali considerazioni dirimenti, non di meno appare opportuno esaminare anche le doglianze mosse nei motivi in relazione ai due profili in base ai quali era stata eccepita la inoperatività, su cui le parti si sono ampiamente soffermate.
L'art 3 prevede che la garanzia RCO non vale per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI; si tratta di due pag. 22/40 fattispecie distinte e complementari in quanto con il termine
«lavorazione» indica le attività di trasformazione dell'MI mentre “la manipolazione” fa riferimento alle altre attività aventi ad oggetto l'MI. Richiamati i principi ermeneutici enunciati e trattandosi di previsione di esclusione della garanzia, ne va adottata una interpretazione rigorosa con esclusione di qualsiasi lettura volta ad attribuirsi una portata estensiva. Per cui deve concordarsi con il IB che non rientrano nella clausola di esclusione i sinistri derivanti dalla mera esposizione all'MI.
Sotto altro profilo non è fondato l'assunto secondo cui il CP_1
avrebbe omesso di contestare la manipolazione dell'MI, dedotta dagli attori, essendo contraddetta dal chiaro tenore delle difese svolte dalla parte nel corso del giudizio di primo grado sino alle comparse conclusionali.
Inoltre, ad una attenta lettura delle deposizione rese dai numerosi testi, colleghi del de cuius, emerge che le principali mansioni svolte dal riguardavano le varie componenti del motore, al fine di Pt_7
permettere la messa in moto ed il corretto funzionamento in corso di navigazione e comprendevano nei mesi invernali anche la manutenzione dei motori;
e che in tali contesti egli era stato in contatto con manufatti in cui era presente l'MI. Cosi chiariti i compiti a cui era adibito il lavoratore, anche il contatto con manufatti in cui era presente l'MI, di cui hanno riferito parimenti i testi, va ricondotto alla fattispecie di esposizione all'MI, come ribadito anche nel presente grado dal
, al pari dello stazionamento negli angusti ambienti delle navi in CP_1
pag. 23/40 cui vi erano rivestimenti di MI. Alla luce di tali considerazioni non sarebbe invocabile la esclusione dalla copertura.
Al contempo con riguardo alla eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art 3 comma II, sul rilievo che la malattia si è manifestata nel 2018 ovvero a distanza di più di venti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (al 31 maggio 1997), va osservato che la formulazione letterale della norma, concepita all'evidente scopo di porre un limite di carattere temporale alla operatività della ZZ per le malattie professionali che, come nel caso di specie, spesso si manifestano a distanza anche di molti anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, prevede due ipotesi alternative e presuppone che gli eventi ivi previsti (cessazione della garanzia;
cessazione del rapporto di lavoro) siano intesi in modo alternativo tra loro, ciò non consentendo l'interpretazione data dalla compagnia nel senso di ritenere la necessità dell'integrazione congiunta di entrambi gli eventi ai fini dell'operatività della garanzia.
E' documentato che la patologia che aveva colpito il lavoratore si era manifestata nel corso del 2018 e la NE Navigazioni Laghi, ricevuta la notifica del ricorso giudiziario da parte dei congiunti superstiti nel 2020, aveva provveduto a denunciare il sinistro (v. doc. n. 58 fascicolo di primo grado del e atto di chiamata del terzo notificato il 28 novembre CP_1
2020), nella vigenza del contratto di assicurazione, prevista sino al 31 dicembre 2021 . Con conseguente infondatezza della eccezione.
Appare di contro fondata sul tenore delle clausole contrattuali, la richiesta di precisazione che la responsabilità della assicurazione va dichiarata nei limiti di massimale, con le franchigie già accertate dal IB
pag. 24/40 Con il primo motivo, l'appellante censura che il Parte_1
IB ha applicato in modo non corretto i principi in tema di onere della prova. In particolare, stigmatizza che l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale non era coerente con le risultanze probatorie e con i principi giuridici in materia. Censura che il
Giudice di primo grado non ha tenuto conto dello stato di conoscenza tecnica e dell'arte in tema di esposizione da MI esistente nel periodo in cui aveva prestato l'attività lavorativa. Denuncia come errati i Pt_7
riferimenti normativi operati in sentenza per ritenere dimostrata la pericolosità dell'asbesto anche prima del 1992 in quanto : l'art. 2 del DPR
303/56 esclude l'applicabilità di tale normativa per i lavori a bordo delle navi mercantili (adibite cioè al trasporto di merci e di passeggeri); l'art. 2 del DPR 547/55 esclude l'applicabilità di tali norme alla navigazione, sia essa marittima che interna;
l'art. 12 della L 455/43 vigente al tempo dei fatti individua la responsabilità del datore di lavoro quando l'asbestosi insorga a seguito della violazione di norme di sicurezza, le quali vanno peraltro valutate sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche dell'epoca di riferimento, mentre il richiamo al DPR 1164/65 è inconferente. Sottolinea che l'art. 2087 cod. civ. richiama l'esperienza e le conoscenze, anche tecniche, dell'epoca cui si riferiscono i fatti. Assume che la prima esposizione, che è scientificamente provato essere la più rilevante sotto il profilo causale , sarebbe avvenuta negli anni 60 e 70 quando non vi erano indicazioni in ordine alla pericolosità dell'MI. Ricorda infine che la messa al bando dell'asbesto era stata disposta solo con la legge n 257/1992
pag. 25/40 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la non corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova con particolare riguardo all'attribuzione di valore probatorio, relativamente al nesso causale, alla documentazione con cui era stata riconosciuta al lavoratore la CP_5
rendita a seguito dell'accertamento della patologia. Obietta che la rilevanza è limitata al riconoscimento del beneficio di cui all'art 13 comma
VIII L 257/1992, negando che possa essere estesa alla responsabilità da fatto illecito, escludendone persino valore indiziario in relazione al nesso di causalità.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura come errata la valutazione di alcune circostanze fra cui il tabagismo, e l'abuso etilico sia ai fini all'accertamento del nesso causale ma anche in tema di concorso colposo del creditore. Stigmatizza che il IB si è avvalso delle risultanze delle CTU disposta nel giudizio instaurato avanti al Giudice del Lavoro di
Brescia, nonostante presentasse molte criticità con riguardo agli studi sull'insorgenza e sullo sviluppo del carcinoma polmonare per quanto riguarda la soglia quantitativa di esposizione e non avesse tenuto conto del pregresso tabagismo ed abuso di alcool etilico che invece risultava dalla documentazione dimessa dalla parte attrice. Conclude che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i testi non avevano escluso il tabagismo. Chiede quindi che la Corte operi una corretta valutazione in relazione al nesso di causalità ed in ogni caso valorizzi il concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento in ragione dei concorrenti fattori dati da tabagismo e abuso di alcool.
I motivi, di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo attinenti a profili strettamente connessi, non possono essere accolti .
pag. 26/40 Va innanzitutto sottolineato che l'appellante non ha in alcun modo contestato l'accurata ricostruzione delle mansioni e dell'ambiente di lavoro operata in sentenza alla luce della documentazione dimessa e delle testimonianze dei colleghi, da cui è emerso che Parte_7
dopo alcuni contratti stagionali negli anni 1964-1966, era stato assunto a tempo indeterminato in data 1.12.1966 dalla NE governativa con qualifica prevalente di motorista di motonave ovvero di operaio tecnico motorista (dal 1968) fino alla quiescenza in data 31.5.1997.
E' stato inoltre provato che nel periodo in cui era in servizio sulle imbarcazioni egli trascorreva negli ambienti delle sale macchine almeno un'ora al giorno, quantomeno per le operazioni di avvio dei motori e di manutenzione necessarie durante la navigazione e quindi stazionava in ambienti in cui l'MI era impiegato per la coibentazione dei tubi di scappamento oltre che nel rivestimento delle pareti;
pertanto era stato sistematicamente esposto, senza essere dotato di presidi di protezione, all'inalazione di fibre di MI presenti sulle imbarcazioni. E' stato inoltre provato che l'esposizione è durata dall'epoca dell'assunzione fino all'espletamento delle operazioni di bonifica delle navi che è avvenuta negli anni '90 e dunque per lo meno per la durata di venti anni.
Va inoltre ricordato che il CTU nominato nel processo instaurato avanti al IB di Brescia, sezione lavoro, la cui relazione è stata ritualmente acquisita agli atti, operata l'anamnesi lavorativa, ha evidenziato : “All'epoca erano ampiamente utilizzati in sala macchine materiali contenenti MI, per le sue proprietà di coibentazione termica e acustica. L'MI era presente sotto forma di corde, trecce, teli/ pannelli e bende per rivestimento dei corpi caldi. Il lavoro prevedeva
pag. 27/40 periodi anche lunghi di permanenza del motorista in sala macchine, per la conduzione degli apparati propulsori e ausiliari, con operazioni da effettuarsi in prevalenza manualmente. Al rientro in porto, doveva effettuare le operazioni di manutenzione previste, che comprendevano la rimozione e sostituzione delle guarnizioni di MI sfilacciate e sbriciolate. Si tenga anche presente che le vibrazioni tipiche della sala motori rappresentano un elemento che fortemente condiziona la dispersione di fibre di MI dalla matrice. La manutenzione veniva eseguita di prassi in locali angusti, scarsamente arieggiati, e senza
l'utilizzo di appropriati DPI respiratori.”.
Ciò premesso, con riguardo alle doglianze mosse con il primo motivo di gravame con cui è stata contestata sia l'esistenza di obblighi di protezione e quindi della condotta omissiva , sia dell'elemento soggettivo della colpa, per mancanza di conoscenze tecniche in ordine alla pericolosità dell'MI per la maggior parte del periodo in cui il lavoratore era rimasto esposto deve ricordarsi che la Suprema Corte , con una recente pronuncia , relativa ad una fattispecie in cui il lavoratore era stato esposto ad MI in un periodo (1971- 1997) sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha ribadito che in materia di esposizione dei lavoratori alle polveri di MI, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c.,
è volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza pag. 28/40 e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Quindi ha affermato che: “All'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'MI impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'MI,
è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti MI, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n.
277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.14. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sicché, con riferimento alle patologie correlate all'MI, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art.
21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione
pag. 29/40 dell'ignoranza della nocività dell'MI a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (In tal senso Cass. Sez. L.
n. 18503 del 21/09/2016”) (Cass.26390/2024 ).
Richiamate quindi le considerazioni della Suprema Corte in punto di conoscenze sulla pericolosità dell'MI anche all'epoca in cui il rapporto di lavoro era iniziato, deve fondatamente ritenersi che il datore di lavoro NE NA dei servizi pubblici di navigazione, organo strumentale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture , era nelle condizioni di avere accesso alle più ampie conoscenze tecniche in relazione alla esposizione di MI, vale a dire di un materiale diffusamente usato sui mezzi.
Sotto altro profilo è provato che le operazioni di rimozione dall'MI a cura di ditta specializzata sarebbe iniziate attorno agli anni 90, per cui la ricostruzione fornita dai colleghi di lavoro risulta compatibili con l'elenco di operazioni di bonifica prodotto dal datore di lavoro( doc 49 e
50).
Mentre non è stato provato, ma neppure dedotto, che nel periodo precedente i lavoratori che operavano in sala macchine o comunque a contatto con materiale in cui era presente l'MI fossero dotati di protezioni e che fossero assicurate le misure e cautele atte a preservarne l'integrità psicofisica e la salute .
Infine, solo per completezza di motivazione, non è valorizzabile l'obiezione sollevata dall'appellante in ordine alla applicabilità delle disposizioni di cui al DPR 303/56 ; infatti dall'art 2, invocato da pag. 30/40 controparte testualmente recita “Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili”.
Non solo una lettura sistematica della normativa nazionale e di matrice convenzionale evidenzia una distinzione fra navi da trasporto passeggeri e navi mercantili, ma la datrice di lavoro ha dimesso documentazione da cui si desume che nello specifico si applicava l'accordo nazionale sulla navigazione interna (doc 4 accordo del 1989 m) ; nonché le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ( L1.2.1978 n 30) e nelle note in calce al testo è presente un esplicito riferimento agli equipaggi delle navi addette alla navigazione su acque interne. Pertanto la difesa dell'appellante propone una interpretazione delle esclusioni poste art 2 quanto meno estensiva e come tale non corretta.
Ciò premesso, va ricordato che l'art. 21 dpr n. 303/56 imponeva di adottare tutti i provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione nell'ambiente di lavoro (con gli accorgimenti previsti nei successivi commi) “di polveri di qualunque specie”, e quindi a prescindere dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie. Con la stessa finalità gli artt. 9, 15, 18, 19, 20 e 25 imponevano l'areazione dei locali, l'uso di aspiratori, l'uso di dispositivi di protezione individuale e l'adozione di sistemi di abbattimento all'origine per ridurre ed eliminare i rischi da inalazione di polveri.
Pertanto, deve concludersi che all'epoca le conoscenze tecniche già consentivano di individuare misure di sicurezza precise ed efficaci;
e la stessa la normativa del 1956 contemplava alcune misure specifiche che,
pag. 31/40 tuttavia , non sono state adottate dalla NE NA nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa del Pt_7
Conclusivamente, alla luce delle complessive risultanze processuali va pienamente confermata la sentenza nella parte in cui ha accertato l'inadempimento colpevole della NE NA con conseguente reiezione del motivo di appello.
I motivi secondo e terzo contestano l'esistenza del nesso causale negando valore probatorio alla documentazione e censurando che non erano CP_5
stati correttamente valutati i fattori concorrenti né la soglia quantitativa di esposizione.
Con riguardo alla documentazione dell' che ha riconosciuto al CP_5
lavoratore una rendita in relazione agli esisti di mesotelioma pleurico ( docc 11 e 12 fascicolo parte attrice) va richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nell'ambito valutativo del nesso eziologico le certificazioni anche al di fuori dello specifico contesto CP_5
di riferimento in cui sono emesse, vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n.
25 “se non possono avere valore dirimente, "possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione" all'MI”.(Cass 26390/2024; Cass.. 678/2023; Cass.. 5174/2015). A tali principi si è attenuto correttamente il IB, dal momento che il richiamo alla certificazione è stato operato unitamente alle risultante CP_5
della CTU, condivise all'esito di una analisi dettagliata .
Va poi, evidenziato che le obiezioni formulate nei motivi ripropongono le osservazioni sollevate dal consulente di parte dottoressa alla Per_3
pag. 32/40 bozza peritale ed alle quali il perito ha dato risposta in modo che la Corte ritiene esauriente .
In relazione al rilievo della mancanza di indicazione di una soglia quantitativa, il CTU ha fatto presente che non è riconosciuta “una dose soglia” per quanto riguarda la esposizione e sul punto l'appellante non ha articolato argomentazioni attese a confutare tale affermazione .
Osserva in ogni caso la Corte che a fronte della ricostruzione delle mansioni a cui era addetto il e delle condizioni dell'ambiente di Pt_7
lavoro, in cui ha operato per decenni, si deve prendere atto che l'esposizione è stata importante, sistematica e molto prolungata.
Per quanto riguarda le dedotte concause, individuate nel tabagismo e nell'abuso etilico, che secondo la difesa avrebbero dovute essere valutate sotto il profilo causale si rinvengono nella relazione peritale argomentazioni che portano a disattendere tali rilievi.
In primo luogo il CTU ha rilevato che aveva smesso di fumare Pt_7
nel 1984; e che in gioventù aveva fatto abuso di sostanze alcoliche da cui si era affrancato nei primi anni 80 con l'aiuto di associazioni. E sul punto non sono stati forniti elementi idonei a sconfessare tali circostanze.
Al contempo, in sede di anamnesi lavorativa, il CTU ha registrato un rapporto lavorativo di poco più di un mese nel 1962 in una ditta che lavorava materiale plastico;
ed un rapporto di poco meno di due anni presso una carrozzeria .
Il perito ha quindi evidenziato che “Secondo i dati della letteratura, il mesotelioma pleurico è il tumore professionale a più alta frazione eziologica, essendo correlato ad esposizione ad MI certa o probabile
pag. 33/40 nell'85-90% dei casi. Secondo il 7° rapporto ReNam -INAIL del 2021, la mansione di motorista navale è indicata tra le mansioni che compaiono con maggiore frequenza nella casistica riportata sul Registro dei
Mesoteliomi. Per il comparto in esame (riparazioni e manutenzioni navali) sempre secondo i dati epidemiologici dell' l'età mediana di inizio CP_5
dell'esposizione è 21 anni, la mediana di età alla diagnosi 72 anni, la latenza media è pari a 49 anni. La sopravvivenza mediana è intorno ai 10 mesi dal momento della diagnosi, non essendovi a tutt'oggi strategie terapeutiche efficaci per questa neoplasia.”
Sulla base di tali dati ed all'esito della anamnesi clinica il CTU ha ritenuto che la patologia che aveva determinato il decesso di Parte_7
è stata verosimilmente: “Mesotelioma pleurico di tipo
[...]
epitelioide”. Pur dando atto della carenza dell'unico esame assolutamente patognomonico rappresentato dalla biopsia pleurica, che non era stato effettuato in considerazione delle precarie condizioni del paziente, ha comunque affermato che, sulla base degli esami eseguiti e della documentazione sanitaria esaminata, la probabilità tecnico-scientifica che si tratti effettivamente di un mesotelioma era indicata nella misura dell'80% (ottanta per cento) ed in pari percentuale doveva essere riconosciuto il riconoscimento della malattia professionale, in quanto se si tratta di un mesotelioma pleurico il nesso di causa è ampiamente accertato, vista la lunga durata (33 anni) e l'intensità della esposizione ad MI, oltre alla concordanza cronologica del periodo di latenza.
Ha inoltre rilevato che la tipologia dei lavori svolti nei primi due anni
(carrozziere, meccanico) non escludeva che il lavoratore fosse stato anche in tali periodi esposto al rischio MI, che all'epoca era ampiamente pag. 34/40 utilizzato in quei comparti lavorativi;
ma ha stimato la percentuale di rischio eziologico nel 5%.
Come già rilevato, l'appellante non ha preso posizione in modo analitico su tali conclusioni formulando obiezioni tanto generiche da non potervi ravvisare una puntuale confutazione alla individuazione della esposizione ad MI , che è stata molto incisiva “ vista la lunga durata (33 anni) e l'intensità della esposizione ad MI, oltre alla concordanza cronologica del periodo di latenza.” , quale concausa predominate della malattia risultata letale .
Pertanto , richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”, va affermata la esistenza del nesso eziologico , non essendo stato dimostrato, ma invero neppure adeguatamente allegato che le dedotte concause abbiamo avuto una efficacia causale di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare l'esposizione all'MI come semplice occasione (Cass. n.
678 / 2023; Cass.., sez. lav n. 27952/ 2018
Inoltre, in mancanza di elementi circostanziati in ordine al tabagismo ed all'abuso di sostanze alcoliche mancano i presupposti per una valorizzazione di tali elementi ai sensi dell'art 1227 c.c, invocata dalla difesa omettendo una articolata allegazione.
pag. 35/40
Con il quarto motivo, parte appellante lamenta come errata la quantificazione dell'importo riconosciuto ai congiunti di Parte_7
a titolo di risarcimento del danno iure proprio , censurando la
[...]
carenza di prova. Deduce che la titolarità di un rapporto familiare non sia sufficiente a fondare le richieste risarcitorie, essendo necessario specificare il tipo di legame affettivo con la vittima primaria e in che modo la perdita abbia inciso sul legame. Stigmatizza che nello specifico la difesa degli attori si era limitata a generiche affermazioni che non erano state utilmente integrate dalle risultanze probatorie orali né dai diari clinici. Censura quindi la sentenza laddove si è discostata dai criteri di liquidazione del danno posti dalle tabelle milanesi
Il motivo non può essere accolto.
Le censure sono mosse in modo assolutamente generico e senza analizzare, al fine confutarle, le articolate argomentazioni con cui il
IB , richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntiva ( Cass 23300/24; Cass 9010/2022), ha valorizzato quali elementi indiziari la convivenza di due figli e della moglie, la patologia psichica della figlia convivente ed il disagio psichico del figlio convivente, la presenza di tutti i membri della famiglia nel corso della malattia terminale, la partecipazione degli stessi alle scelte sanitarie e di pag. 36/40 gestione del degente. Va rilevato che non solo non sono state addotte dalle controparti prove contrarie, come sottolineato in sentenza;
ma al contempo l'appellante non ha contestato nei motivi l'esistenza di tali elementi, limitandosi a negare in modo generico la valenza probatoria dei riferimenti ai familiari presenti nei diari clinici. Ma tale obiezione non è atta a confutare il quadro indiziario.
Sotto altro profilo va sottolineato che il IB ha liquidato il risarcimento del danno per ciascuno dei familiari, applicando le tabelle di
Milano, per cui non coglie nel segno la difesa laddove lamenta l'omesso utilizzo.
Il Giudice di primo grado ha inoltre dato atto dei criteri con cui ha proceduto ai conteggi valorizzando dati emersi dagli atti, vale a dire l'età della vittima primaria, di quelle secondarie, la convivenza , per quanto riguarda la moglie ed i due figli con problemi di salute, per i quali ha attribuito un punteggio aggiuntivo, diversificato in base alla accertata patologia di , e del disagio psichico di , che aveva Pt_6 Parte_4
amplificato il peggioramento della qualità di vita nei motivi una censura in ordine alla esistenza di tali elementi ma Per_4
altresì alla quantificazione dei punti attribuiti in ragione di essi.
In ogni caso la liquidazione operata dal IB è stata operata in modo rigoroso, sulla base dei criteri indicati nelle citate tabelle e tenendo conto degli elementi comprovati riguardanti ciascun congiunto;
e va quindi pienamente confermata.
Infine deve rilevarsi la assoluta genericità della doglianza svolta con il sesto motivo con cui l'appellante lamenta la mancata assunzione da parte del IB di Trento delle prove .
pag. 37/40 La difesa, che non ha contestato la utilizzabilità delle prove orali assunte nel giudizio promosso avanti al IB di Brescia, sezione lavoro per il risarcimento del danno iure hereditario , non ha indicato le circostanze su cui sarebbe stato opportuno un approfondimento istruttorio. Va poi sottolineato che la richiesta di prova orali non risulta essere stata formulata in occasione della precisazione delle conclusioni di primo grado, e comunque non è stata proposta nell'atto di citazione in appello.
Rimane assorbito l'appello incidentale proposto da CP_1
subordinatamente all'accoglimento del motivo quinto dell'appello principale.
La riforma della sentenza impugnata ha riguardato esclusivamente il rapporto fra e l'assicurato , per cui si Parte_1 CP_1
impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis Cass.27606/2019).
Ciò premesso, deve confermarsi un giudizio di sostanziale e totale soccombenza di , dal momento che la riforma Parte_1
riguarda esclusivamente la precisazione che l'obbligo di manleva va accertato nei limiti di ZZ.
Pertanto va condannata alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, Controparte_9
liquidate per il primo grado in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
e per il pag. 38/40 presente in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7644,00 per la fase istruttoria, € 9487,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 26.155,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti va inoltre condannata a rifondere ad Parte_1 Parte_5
e le spese del Parte_3 Parte_4 Parte_2
presente grado che si liquidano in € 2853,00 per la fase di studio, €
1659,00 per la fase introduttiva, € 3822,00 per la fase istruttoria, € 4744,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 13078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
ed Pt_6
le spese del presente grado che si liquidano in € 2853,00 per la
[...]
fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3822,00 per la fase istruttoria, € 4744,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 13078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in parziale riforma della sentenza del IB di Parte_1
Trento n. 94/2024 del 23 gennaio 2024 , che conferma nel resto , dispone che la condanna di cui al capo 3 del dispositivo va intesa nei limiti del massimale di ZZ .
Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate per il Controparte_9
primo grado in complessivi euro 29193,00 oltre a spese generali nella pag. 39/40 misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
e per il presente in complessivi in euro 26.155,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Condanna a rifondere ad Parte_1 Parte_5 Parte_3
e le spese del presente
[...] Parte_4 Parte_2
grado che si liquidano in complessivi euro 13.078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
ed a le spese del presente Parte_6
grado che si liquidano in complessivi euro13078,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 42/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa promossa con atto di citazione notificato in data primo marzo 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BOLIS FERNANDO con studio in Bergamo, via Giacomo
Quarenghi n. 13, presso il quale elegge domicilio come da procura in atti appellante
e
Controparte_1
(c.f.: ) –
[...] P.IVA_2 [...]
Controparte_2
, in persona del Ministro pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLA STATO DI TRENTO, presso i cui uffici, in
Trento, Largo Porta Nuova n. 9, sono ex lege domiciliati (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_4
(c.f. )
[...] C.F._3 Parte_5
(c.f. e rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._4
TOSADORI MAURIZIO e DALBA FRANCESCO SAVERIO del Foro di Rovereto presso il cui studio presso lo studio dei quali, in Riva del AR
(TN), via San Tomaso, n. 1, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti.
(c.f. ) con Parte_6 C.F._5
l'amministratore di sostegno, avvocato Maurizio Tosadori, rappresentata e difesa dall'avv. PREZIOSO VINCENZA (c.f. ) del C.F._6
foro di Rovereto, con studio in Riva del AR (Tn) in via San Tomaso n. 1 presso il quale ha altresì eletto il proprio domicilio , giusta procura alle liti di data 7 gennaio 2020. appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, in riforma della sentenza n. 94/2024 del IB di Trento, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata in data 31 gennaio 2024
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello.
NEL MERITO: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n.
94/2024 del IB di Trento e, in riforma della sentenza impugnata: 1) respingere le domande tutte svolte nei confronti di e, Controparte_2
pag. 2/40 di riflesso, quelle proposte nei confronti di in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, indimostrate, inammissibili, improcedibili, e ciò per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione d'appello;
2) in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai prossimi congiunti del signor Parte_7
ridurre il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di cui
[...]
all'art. 1227 cod. civ., in considerazione della condotta di quest'ultimo
(pregresso tabagismo e abuso etilico); 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della ZZ n. 370216912 per le Parte_1
ragioni tutte dedotte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello e, per l'effetto respingere le domande proposte nei confronti di Parte_1
respingere comunque le domande proposte da
[...] [...]
nei confronti di in quanto infondate in CP_2 Parte_1
fatto ed in diritto oltre che indimostrate, e ciò per le ragioni tutte dedotte nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello;
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME: contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo grado di Parte_1
responsabilità che fosse accertata in capo all'Ente e comunque entro i limiti del massimale di ZZ (Euro 1.100.000,00) con l'applicazione della AN e degli scoperti ivi previsti.
Spese e competenze professionali di primo e secondo grado in ogni caso interamente rifuse, comprese le spese generali al 15% e gli accessori di legge, CPA ed IVA .
Per il CP_1
pag. 3/40 “Contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti;
in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso di primo grado avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti.
Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
Rigettare l'appello principale proposto da nonché Parte_1
l'appello incidentale condizionato del Controparte_3
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del
[...]
IB di Trento n. 94/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata il 31 gennaio 2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CNPA ed accessori di legge.
Per Parte_6
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, ogni contraria, domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello principale presentato da nonché l'appello incidentale condizionato presentato dal Parte_1
e, per l'effetto, confermare Controparte_3
integralmente la sentenza di primo grado del IB di Trento, n.
94/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 e notificata il 31 gennaio
2024.
Con vittoria di spese, diritti e compensi di avvocato, oltre IVA, se dovuta,
CNPA e spese generali, come per legge. “
pag. 4/40 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa depositata il 6.11.2021 , Parte_2 Pt_6
e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
riassumevano avanti al IB di Trento il giudizio precedentemente promosso avanti al IB di Brescia, sezione lavoro, con cui avevano chiesto la condanna del
[...]
al risarcimento Controparte_4
dei danni subiti dal congiunto e da loro stessi a Parte_7
seguito del decesso del primo, verificatosi a causa di mesotelioma derivante dall'esposizione alle fibre di MI durante l'orario lavorativo.
Deducevano che era stato assunto dalla NE Parte_7
NA dei servizi di navigazione a partire dal 1964 dapprima con contratti stagionali e in seguito, a partire dal 24.10.1966, con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di motorista su varie navi in servizio sul lago di AR fino al pensionamento avvenuto il 31.5.1997; le mansioni a cui era stato addetto comprendevano la presenza costante nelle sale motori di diverse navi;
era stato inoltre addetto a funzioni di manutenzione anche in rada e in secca;
l'equipaggiamento delle navi comprendeva ingenti componenti in MI;
in particolare, il defunto lavorava nella sala macchine in prossimità di coibentazioni di tale materiale, dovendo anche manipolare direttamente tali componenti;
durante le operazioni manutentive di cantiere, egli rimuoveva, sostituiva e smaltiva le componenti di MI usurate;
in ogni caso le operazioni si svolgevano in locali non areati;
la società datrice di lavoro non aveva messo in atto alcun dispositivo protettivo cosicché il defunto si era trovato nell'intero arco della sua carriera lavorativa esposto all'inalazione delle fibre di MI;
pag. 5/40 l'esposizione era stata confermata in una nota dell' del 25.10.2006 in CP_5
riferimento al periodo dal 1.12.1968 al 31.12.1992; il 21.7.2018 era stato diagnosticato al defunto un versamento pleurico in campo mediobasale sinistro e lieve insufficienza respiratoria;
nei giorni successivi era stato ricoverato presso l'ospedale di Arco (TN) per accertamenti;
in data
10.8.2018 gli era stato diagnosticato un tumore maligno della pleura parietale, trattato con radioterapia e chemioterapia e poi con terapie palliative fino al decesso, avvenuto il 19.3.2019; la patologia era stata segnalata all' di Rovereto l'8.8.2018; in data 18.10.2018 l' Pt_8 CP_6
aveva comunicato il riconoscimento di una rendita annua parametrata al grado di inabilità dell'80% pari a un ammontare annuo di euro 28.049,80, per un totale effettivamente erogato fino al decesso pari a euro 14.080,85; dopo la diagnosi era peggiorato lo stato di salute psichico del defunto, che aveva dovuto assumere psicofarmaci allo scopo di allievare la sua sofferenza connessa alla percezione della fine imminente;
la famiglia del defunto era composta da moglie e due figli conviventi e da due figlie non conviventi;
a seguito del decesso due dei figli del defunto, di cui una affetta da schizofrenia, avevano visto peggiorata la loro situazione psico-fisica, già precedentemente compromessa.
Facevano presente che il e la NE governativa convenuta si CP_1
erano costituiti nel giudizio davanti al IB di Brescia eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del IB adito. Avevano in ogni caso chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa del proprio assicuratore,
e nel merito il rigetto delle pretese attoree;
in subordine la condanna dell'assicurazione a tenere indenne l'amministrazione convenuta.
pag. 6/40 A seguito di autorizzazione del Giudice, si era costituita
[...]
contestando la fondatezza delle domande;
in subordine Controparte_7
aveva chiesto che si accertasse la non applicabilità del ZZ al sinistro.
Con ordinanza del 7.10.2021 il Giudice adito si era dichiarato incompetente in ordine alle domande svolte dagli attori iure proprio, declinando la competenza per tale domanda a favore del IB di
Trento.
Gli attori chiedevano quindi l'accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione , richiamandosi alle difese ivi articolate.
Si costituiva tempestivamente il facendo presente che: era in CP_1
corso davanti al IB di Brescia la fase istruttoria del processo per i danni patiti dagli attori iure hereditario; la NE NA, autonomamente citata dagli attori era un organo del convenuto, CP_1
il quale è l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva;
gli attori non avevano adeguatamente allegato le circostanze a fondamento della loro pretesa e non vi era prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, con specifico riferimento al nesso di causa ed all'elemento soggettivo. Chiedeva quindi il rigetto delle domande.
Si costituiva in giudizio , associandosi alle Controparte_8
deduzioni del in punto di contestazione dell'an e del quantum CP_1
del risarcimento. Contestava l'operatività della copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 3 della ZZ, che esclude dall'indennizzo i danni per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI; nonché dell'art. 2, che esclude l'indennizzo per le malattie che si manifestino oltre 24 mesi dalla cessazione della garanzia o del contratto di lavoro.
pag. 7/40 Con sentenza n. 94/2024 il IB di Trento condannava il
[...]
in persona del Ministro pro Controparte_9
tempore, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dagli attori liquidati in linea capitale : euro 164.885; euro Parte_2 Parte_9
225.455,00; euro 208.630,00;- Parte_4 Parte_3
euro 137.965,00; euro 137.965,00; oltre agli interessi Parte_5
legali sulle somme devalutate al marzo 2019 e rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della sentenze;
nonché ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, fino al saldo;
condannava il in persona del Controparte_9
pro tempore, al rimborso in favore degli attori delle spese di CP_10
giudizio, liquidate in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti oltre euro
518,00 per esborsi;
condannava , in persona del legale Parte_1
rappresentate, a tenere indenne il Controparte_9
di quanto questo fosse tenuto a pagare in favore degli
[...]
attori in forza dei capi 1 e 2 della presente sentenza, previa detrazione della AN prevista in ZZ;
condannava in persona Parte_1
del legale rappresentante, al rimborso in favore del
[...]
delle spese di lite che liquidava in Controparte_9
€ 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, €
13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
pag. 8/40 In via preliminare dichiarava la utilizzabilità, come prove atipiche, dei verbali dell'istruttoria nonché dell'elaborato del CTU provenienti dal giudizio avente ad oggetto gli stessi fatti pendente davanti al Giudice del lavoro di Brescia, affermando la ritualità dell'acquisizione anche dell'elaborato peritale conclusivo della CTU, in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini di cui all'art 183 c.p.c .
Nel merito, prendeva atto che dopo alcuni contratti Parte_7
stagionali negli anni 1964-1966, era stato assunto in data 1.12.1966 dalla
NE governativa con qualifica prevalente di motorista di motonave ovvero di operaio tecnico motorista (dal 1968) fino alla quiescenza in data
31.5.1997.
Sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro, poteva ritenersi accertato che le mansioni lavorative del defunto comportavano la permanenza giornaliera in sala macchine per almeno un'ora al mattino, per le operazioni di preparazione, e per almeno una mezz'ora alla sera per le operazioni di fine navigazione, a prescindere dall'eventuale elettrificazione dei comandi di avviamento del motore;
il motorista si recava più volte nella sala macchine per il pompaggio della nafta e per controlli;
infine il motorista di residenza a Riva nei mesi invernali veniva impiegato per lavori di manutenzione che interessavano anche l'apparato motore delle imbarcazioni.
Ravvisava che dalle medesime testimonianze, nonché dai documenti dimessi era stata confermata la presenza di MI sui navigli della convenuta .
In particolare,i testi avevano riferito della presenza di MI quantomeno attorno ai tubi di scappamento del motore con funzione di termoisolante,
pag. 9/40 nonché , oltre a zone destinate alla sosta dei passeggeri, nel rivestimento dei motori e della sala macchine. Avevano inoltre fatto presente che il personale di bordo, e in particolare i motoristi, eseguivano interventi diretti sulle componenti in MI per ragioni di manutenzione ordinaria
(smontaggio e rimontaggio che implicava la rimozione degli strati di MI sovrapposti alle zone di intervento) e soprattutto effettuavano con una certa frequenza interventi di sfasciatura e rifasciatura dei tubi di scappamento, che implicavano la manipolazione delle bende di MI.
Avevano inoltre ricordato che le bonifiche erano state intraprese dall'amministrazione convenuta intorno agli anni '90, affidandosi a una impresa specializzata esterna;
mentre in precedenza le operazioni di rimozione dell'MI erano state assegnate ai motoristi. Il teste Tes_1
aveva inoltre riferito di operazioni di smontaggio delle componenti di MI che avvenivano in inverno nel cantiere navale di Peschiera in occasione delle quali il personale operava in assenza di dispositivi di protezione e che anche il defunto vi aveva aver preso parte.
Il IB osservava che la ricostruzione dei fatti fornita dai testi appariva compatibile con l'elenco delle operazioni di bonifica prodotto dalla convenuta oltre che negli ordini concernenti lo smaltimento dell'MI.
Infatti la presenza di MI sulla flotta del era confermata anche CP_2
dal parere della Consulenza regionale per l'accertamento dei rischi professionali datato 10 dicembre 1997 in cui si leggeva che l'uso dell'MI era stato costante nell'armamento delle navi sino agli anni
70; e si dava atto dell'eventuale presenza di MI “limitata alla sala macchine dei natanti , nelle quali sono stati effettuati interventi di tipo manipolativo e sostitutivo di materiale con possibile presenza di MI,
pag. 10/40 e non certamente di vera e propria lavorazione con impiego dello stesso come materia prima». Veniva inoltre riferita la presenza dei motoristi negli ambienti nonché l'effettuazione in passato di lavori di manutenzione con interventi su coibentazioni e pannelli da parte di personale interno del tipo di quelli descritti dai testi. Tra i soggetti indicati come potenzialmente esposti all'MI venivano indicati, tra gli altri, proprio i motoristi. Nel parere non si escludeva la possibilità di rilascio di fibre pur ritenuto limitato nel tempo e solitamente di modesta entità per le operazioni minori di manutenzione. Il IB rilevava che dalla nota inviata dalla convenuta alla struttura sanitaria preposta alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del 2.2.1999 (doc. 47 fasc. convenuta) si desumeva che a quella data sussisteva per i lavoratori un rischio da contatto ed esposizione all'MI presente in vari e componenti degli apparati del motore delle navi;
e che si trattava di un rischio residuo minore a quello presente in passato , in ragione delle intervenute operazioni di bonifica
Concludeva quindi che nel periodo in cui era in servizio sui navigli della flotta del Lago di AR il defunto era stato esposto all'inalazione di fibre di MI presenti sulle imbarcazioni, specie negli ambienti delle sale macchine, ove egli trascorreva almeno un'ora al giorno, quantomeno per le operazioni di avvio dei motori, anche in ragione dell'assenza di presidi protettivi;
in tali ambienti l'MI era impiegato per la coibentazione dei tubi di scappamento oltre che nel rivestimento delle pareti. L'esposizione era durata dall'epoca dell'assunzione fino all'espletamento delle operazioni di bonifica delle navi, avvenuta negli anni
'90 e dunque per lo meno per la durata di venti anni. Precisava che quantunque la documentazione in atti riguardava solo alcune delle navi pag. 11/40 della flotta, tuttavia i testimoni non avevano limitato la presenza di MI ad alcune delle imbarcazioni, e che dagli stessi i documenti prodotti (doc. 43 cit.) si desumeva che l'impiego dell'MI sulle imbarcazioni era prassi generalizza.
Prendeva infine atto che il defunto a partire dall'estate del 2018 aveva subito un decadimento della salute fisica legata a disturbi dell'apparato respiratorio, nei termini meglio descritti nel diario clinico: il 23.7.2018 egli era stato ricoverato presso l'ospedale di Arco (TN) per un versamento pleurico massivo nell'emitorace sinistro;
a seguito degli accertamenti diagnostici gli era stato diagnosticato mesotelioma pleurico sinistro, per la quale il paziente era stato sottoposto a chemioterapia;
quindi gli erano state somministrate cure domiciliari di carattere palliativo a partire dall'autunno 2018 ed il 19 marzo 2019 era deceduto.
Così ricostruita in fatto la vicenda, il IB prendeva atto che gli attori agivano per il risarcimento del danno patito dai familiari del defunto in conseguenza della morte del congiunto;
ed in assenza di allegazioni relative ad un deterioramento della salute inquadrabile in una patologia fisica o psichica, doveva ritenersi che gli attori agissero per il risarcimento esclusivamente del cosiddetto danno da lesione del rapporto parentale, nella duplice componente del patimento interno e del deterioramento delle condizioni di vita sul piano dinamico-relazionale, con esclusione del danno biologico da lesione della salute, inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art
2043 c.c. Operata una accurata disamina delle norme vigenti all'epoca relative alla tutela del lavoratore ed in particolare che imponevano l'adozione delle necessarie cautele per prevenire i rischi patologici connessi all'esposizione da MI, rilevava inoltre che all'epoca in cui il pag. 12/40 defunto era in servizio l'ordinamento contemplava l'assicurazione obbligatoria contro l'asbestosi e la silicosi (l. 455/1943 con relativo regolamento di attuazione d.P.R. 1169/1960; nonché d.P.R. 1164/1965, per cui si poteva desumere che già al momento dell'assunzione del defunto alle dipendenze della convenuta era noto il potenziale nocivo delle polveri di MI. Aggiungeva che il CTU dr. aveva fatto Persona_1
presente che la pericolosità dell'MI era nota dai primi anni '70, atteso che risaliva al 1973 l'inserimento dell'MI tra i cancerogeni Pt_10
certi per l'uomo.
Alla luce di tali elementi, concludeva nel senso che la convenuta non aveva adempiuto i menzionati obblighi di legge che su di essa gravavano quale datore di lavoro, non avendo provveduto a dotare i lavoratori di dispositivi protettivi e non avendo limitato l'impiego dell'MI, nonostante ne fosse nota la nocività. Accertata la condotta omissiva, affermava parimenti il nesso causale con la patologia diagnosticata che aveva determinato
l'exitus, alla luce di plurimi elementi costituiti non solo del riconoscimento dei benefici da parte dell' , sul rilievo che era stata CP_5
concesso non solo sulla base delle risposte al questionario ma anche dei dati contenuti nel curriculum professionale rilasciato dal dato di lavoro , ma anche delle risultanze della CTU volta nel giudizio pendente avanti al
IB di Brescia.
Rilevava infatti che il perito aveva concluso che, pur in assenza di biopsie risolutive sul punto, vi era alta probabilità, stimata nell'80%, che il decesso sia avvenuto effettivamente per un mesotelioma pleurico;
che, data la diagnosi e la vicenda lavorativa del defunto (durata del servizio, modalità di esposizione, concordanza dei periodi di esposizione e di lavoro), poteva pag. 13/40 ritenersi con alta probabilità (80%) l'esistenza di nesso fra l'attività lavorativa e l'insorgenza della patologia, mentre era scarsa la probabilità
(4-5%) che a tale patologia abbiano concorso le precedenti occupazioni;
che nessun fattore extra-lavorativo quali il pregresso risalente tabagismo possono aver determinato il quadro patologico.
Richiamati in punto di accertamento del nesso causale i criteri della probabilità prevalente e del più probabile, esaminava quindi i fattori causali indicati come concorrenti ed alla luce delle risultanze testimoniali, che non avevano confermato il defunto avesse fumato negli anni del servizio escludeva qualsiasi rilievo causale al tabagismo, come confermato anche dal CTU. Inoltre osservava che all'incidenza causale delle attività lavorative giovanili pregresse era stata attribuita una probabilità di efficienza causale tanto limitata da poterne escludere nella presente sede qualsiasi rilievo, anche in considerazione del fatto che tale incidenza causale rimane una mera congettura della convenuta, che nulla ha provato circa la qualità di tali rapporti di lavoro e dei relativi ambienti lavorativi.
Accertava quindi come unico fattore causale l'esposizione all'MI negli ambienti di lavoro nel corso della più che trentennale carriera a cui il
CTU aveva attribuito una probabilità eziologica alta.
Stabilito il nesso di causa tra condotta omissiva del danneggiante e decesso, ravvisava l'esistenza del nesso di causa anche con la lesione del rapporto parentale. Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto può essere presunta iuris tantum dalla comune appartenenza dei danneggiati al medesimo nucleo familiare minimo del deceduto (Cass., sez. III, 21.3.2022
pag. 14/40 n. 9010), rilevava che alla luce dei dati emersi dall'istruttoria poteva presumersi la sussistenza di rapporti familiari tra gli odierni attori e il defunto, anche in considerazione del fatto che la convenuta ha mancato di fornire una adeguata prova contraria, essendosi limitata a contestare il disagio psichico del figlio (di cui invece è stata data Per_2
dimostrazione documentale) .
Accertava infine anche l'elemento soggettivo dell'illecito, ricordando che all'epoca dei fatti la normativa volta alla prevenzione e alla gestione delle patologie da esposizione all'MI costituiva un corpus normativo vigente da epoca precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro fra il deceduto e la convenuta , valorizzabile come elemento fattuale da cui indurre ai sensi dell'art. 2697 c.c. la conoscibilità da parte dei soggetti dell'ordinamento dei rischi relativi all'MI, anche in considerazione del vasto impiego del materiale all'epoca dei fatti.
Passando alla liquidazione del danno, preso atto delle caratteristiche del nucleo familiare del defunto emerse dagli elementi in atti(convivenza di due figli e della moglie, patologia psichica della figlia convivente e disagio psichico del figlio convivente, presenza di tutti i membri della famiglia nel corso della malattia terminale, partecipazione degli stessi alle scelte sanitarie e di gestione del degente) aggiungeva che dalla lettura del diario clinico si desume una condizione di rilevante disagio esistenziale all'intero nucleo dei familiari conviventi col defunto nel protrarsi della malattia. In considerazione di tutti gli elementi fattuali esposti accertava che la lesione del rapporto parentale avesse raggiunto nel caso di specie gravità ed effettività tali da giustificare il risarcimento dei danni.
pag. 15/40 La liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale veniva quindi effettuata con l'adozione di un sistema a punti, secondo cui, una volta attribuito al punto un valore, attribuendo un punteggio a ciascuna delle circostanze rilevanti moltiplicando infine il valore del punto per la sommatoria dei punti attribuiti (Cass., sez. III, 29.9.2021 n. 26300), con applicazione della tabella compilata dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (cosiddette tabelle di Milano, edizione 2022,). Il IB quindi liquidava il risarcimento del danno patito da ciascuno degli attori tenendo conto delle singole peculiarità soggettive.
Infine, respingeva l'eccezione di inoperatività della Polizza assicurativa n
370216912 azionata dal , che aveva sollevato CP_1 Parte_1
ai sensi dell'art 3 sez III delle condizioni generali che prevedono l'esclusione dalla copertura del sinistro derivante da malattia professionale connessa alla lavorazione o manipolazione dell'MI. Affermava che alla luce del principio ermeneutico di cui all'art 1367 c.c., i due distinti sostantivi non potevano essere considerati come meri sinonimi: per cui
“lavorazione” faceva riferimento all'attività di trasformazione dell'MI, mentre manipolazione riguarda le altre attività lavorative aventi oggetto differente dall'MI che implichino contatto.
Concludeva quindi che non rientravano nell'ambito di tale clausola i sinistri derivanti dalla mera esposizione all'MI, per i quali operava la copertura assicurativa. Ciò premesso, sottolineava che era provato che il defunto aveva effettuato mansioni ordinariamente connesse all'accensione ed ai controlli sul funzionamento del motore ed aveva eseguito lavori di piccola manutenzione sul motore ed avesse partecipato ad interventi di rimozione delle componenti di MI precedenti gli anni 90. Ravvisava
pag. 16/40 che nel primo caso l'esecuzione delle mansioni lavorative non implicava il contatto con componenti di MI;
che nel secondo caso si tratta invece di mansioni che potevano essere ricondotte alla categoria della
«manipolazione» dell'MI in quanto si tratta di operazioni manuali che implicavano il contatto con materiali di MI (coibentazione dei tubi di scappamento del motore e della sala macchine).
Considerato che le due tipologie di mansioni avevano lo stesso potenziale causativo della patologia in questione e che la mera esposizione all'MI era circostanza sufficiente all'insorgere della patologia, come riconosciuto dallo stesso C.T.U., concludeva quindi che per i danni accertati operava la copertura assicurativa.
Sotto altro profilo, escludeva l'applicabilità della clausola di decadenza, , secondo cui è richiesto che la richiesta pervenga entro 24 mesi dalla cessazione della copertura assicurativa ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro parimenti invocata da in quanto la domanda Pt_1
proposta dai familiari per il risarcimento dei danni patiti iure proprio rientrava nella copertura della responsabilità civile verso terzi per la quale non operava la decadenza , dettata per la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
Accertava quindi l'operatività della garanzia assicurativa, con applicazione della AN .
Con atto di citazione notificato il primo marzo 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza il Parte_1
rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti della NE
NA ed in subordine la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art
1227 c.c. in considerazione del pregresso tabagismo ed abuso etilico.
pag. 17/40 Chiedeva in ogni caso di accertare la inoperatività della ZZ Parte_1
n 370216912 e quindi respingere le domande proposte dalla
[...]
NE NA . In via subordinata chiedeva che la condanna fosse contenuta nei limiti dell'effettivo grado di responsabilità imputabile all'ente e comunque entro i limiti del massimale di ZZ .
Si costituiva Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'appello principale;
subordinatamente all'accoglimento del motivo in punto di inoperatività della ZZ, chiedeva in via di appello incidentale il rigetto delle domande di parte attrice.
Si costituivano , , ed Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
nonché con l'amministratore di sostengo,
[...] Parte_6
assistita da altro difensore, chiedendo il rigetto dell'appello e conferma della impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva in decisione al
OL .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare dapprima il motivo quinto dell'appello principale in considerazione del fatto che l'appello condizionato proposto dal , che attiene anche all'accertamento della responsabilità ed CP_1
alla quantificazione del danno riconosciuto ai congiunti, è stato espressamente subordinato all'accoglimento del gravame, con cui contesta l'operatività della ZZ lamentando come il Parte_1
IB abbia respinto l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sulla base di una lettura non corretta della clausola.
pag. 18/40 L'appellante ricorda che l'eccezione di inoperatività era stata sollevata sotto due profili: connessione della patologia con la lavorazione e manipolazione dell'MI; intervenuta decadenza, in quanto la patologia si era manifestata oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta venti anni prima della manifestazione del mesotelioma.
Sottolineato che la gestione NA non aveva mai contestato che avesse manipolato ET e che tale circostanza era emersa Pt_7
dalla istruttoria orale, censura la interpretazione della norma operata in sentenza. Deduce che in modo chiaro la ZZ esclude l'operatività della garanzia per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI , per cui in tale espressione doveva essere ricompresa l'attività descritta dai testi escussi, secondo i quali i lavoratori addetti alla sala macchine, come erano impiegati anche nella Pt_7
manutenzione implicante la asportazione manuale dell'MI, ed il rimontaggio delle componenti. Afferma che, a fronte di tale attività a cui anche il IB aveva riconosciuto un potenziale causativo della patologia pari alla semplice esposizione , opera la esclusione dalla garanzia RCO trattandosi di attività che rientra la quelle connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI.
In secondo luogo, stigmatizza la contraddittorietà fra la declaratoria di inoperatività della clausola di decadenza in ragione del fatto che la domanda atteneva alla responsabilità civile verso terzi (RCT), e l'ampia motivazione in punto di eccezione di inoperatività della ZZ ex art 3 , inserita nella sezione dedicata alla RCO.
Afferma che nel caso in cui sia invocata la RCT nel caso di infortunio o malattia professionale che involga come vittima primaria un prestatore pag. 19/40 d'opera , si applicano le norme che regolano la responsabilità civile verso il prestatore (RCO), che peraltro era stata azionata dallo stessa NE
NA . Ricordato inoltre che la RCO ricomprende anche il danno da morte del prestatore di lavoro, afferma un rapporto di specialità della RCO rispetto alla RCT verso i congiunti , ai quali quindi si devono applicare le limitazioni espressamente dettate per la RCO.
Esclude che possa attribuirsi nello specifico rilevanza al disposto dell'art 5 della Condizioni di Assicurazione che specifica l'ambito di applicazione della garanzia RCO e quindi ad individuare i soggetti coperti
Infine, censura il mancato accoglimento della eccezione di massimale, ritualmente proposta in primo grado .
Preliminarmente va chiarito che la ZZ che il ha chiesto di CP_1
produrre nel presente grado risulta firmata in data successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni, per cui può ritenersi documento sopravvenuto;
non di meno, deve sottolinearsi che la vigenza decorre dal
30 giugno 2022, e quindi da una data successiva alla denuncia di sinistro, per cui ha presenta alcuna rilevanza per i fatti in valutazione.
Nella sezione terza della ZZ in vigore dal 31.12.2017 al 31.12.2021 ( doc 2 fascicolo generali ) rubricata “ Condizioni di assicurazione” l'art 1 definisce l'oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi
(indicato con l'acronimo RCT) mentre l'art. 5 individua come terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei soggetti elencati alle lettere a)prestatori di lavoro, dipendenti dell soggetti Parte_11
all'assicurazione obbligatoria , per gli infortuni subiti in occasione CP_5
dei lavori;
b) soggetti non dipendenti dell' per i quali lo stesso Parte_11
debba provvedere alla copertura obbligatoria.
pag. 20/40 I successivi commi precisano che sono considerati terzi i prestatori di lavoro per quanto non coperto dall'assicurazione RCO anche per danni a cose;
e tali sono considerati tutti coloro che partecipano alle attività dell'Assicurato.
L'art 2 disciplina l'oggetto dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( indicato con l'acronimo RCO).
Il successivo art 3 prevede che “ la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie indicate dalle tabelle allegate al DPR…..L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo la decorrenza della presente ZZ indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale: per le malattie professioni connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI…omissis”
Posto che la ZZ distingue con chiarezza le due fattispecie di responsabilità, deve prendersi atto che la contestazione della operatività è stata sollevata invocando due disposizioni dell'art 3 citato, che espressamente disciplina la RCO.
Ciò premesso, nel presente giudizio il , nei cui confronti è stata CP_1
proposta la domanda di risarcimento dei danni formulata iure proprio dai congiunti di , ha azionato la ZZ in relazione alla Parte_7
RCT, per cui il richiamo operato dalla Assicuratrice all'art 3 , per contestare la copertura , non appare appropriato.
pag. 21/40 Inoltre la tesi suggerita negli atti difensivi di secondo cui si Pt_1
dovrebbe fare riferimento alla disciplina RCO, con le relative limitazioni, sul presupposto che i danni sono stati invocati in ragione del decesso di un dipendente, non trova alcun riscontro nelle previsioni contrattuali, che non menzionano tale limitazione.
Come illustrato, il citato art. 3 definisce i terzi a contrariis , con esclusione dei soggetti per cui opera la RCO , ed a chiusura aggiunge che al difuori di tali fattispecie è vigente la RCT.
Va poi ricordato che l'art.11 rubricato “interpretazione del contratto.
Clausola di buona fede ” statuisce che in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di ZZ si deve intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge;
“in ogni caso verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di ZZ”.
E' di tutta evidenza che la interpretazione proposta dall'appellante è diretta a configurare una limitazione alla applicabilità della RCT non prevista nel contratto ed in contrasto con i criteri ermeneutici che le parti hanno concordato.
Pur profilandosi tali considerazioni dirimenti, non di meno appare opportuno esaminare anche le doglianze mosse nei motivi in relazione ai due profili in base ai quali era stata eccepita la inoperatività, su cui le parti si sono ampiamente soffermate.
L'art 3 prevede che la garanzia RCO non vale per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'MI; si tratta di due pag. 22/40 fattispecie distinte e complementari in quanto con il termine
«lavorazione» indica le attività di trasformazione dell'MI mentre “la manipolazione” fa riferimento alle altre attività aventi ad oggetto l'MI. Richiamati i principi ermeneutici enunciati e trattandosi di previsione di esclusione della garanzia, ne va adottata una interpretazione rigorosa con esclusione di qualsiasi lettura volta ad attribuirsi una portata estensiva. Per cui deve concordarsi con il IB che non rientrano nella clausola di esclusione i sinistri derivanti dalla mera esposizione all'MI.
Sotto altro profilo non è fondato l'assunto secondo cui il CP_1
avrebbe omesso di contestare la manipolazione dell'MI, dedotta dagli attori, essendo contraddetta dal chiaro tenore delle difese svolte dalla parte nel corso del giudizio di primo grado sino alle comparse conclusionali.
Inoltre, ad una attenta lettura delle deposizione rese dai numerosi testi, colleghi del de cuius, emerge che le principali mansioni svolte dal riguardavano le varie componenti del motore, al fine di Pt_7
permettere la messa in moto ed il corretto funzionamento in corso di navigazione e comprendevano nei mesi invernali anche la manutenzione dei motori;
e che in tali contesti egli era stato in contatto con manufatti in cui era presente l'MI. Cosi chiariti i compiti a cui era adibito il lavoratore, anche il contatto con manufatti in cui era presente l'MI, di cui hanno riferito parimenti i testi, va ricondotto alla fattispecie di esposizione all'MI, come ribadito anche nel presente grado dal
, al pari dello stazionamento negli angusti ambienti delle navi in CP_1
pag. 23/40 cui vi erano rivestimenti di MI. Alla luce di tali considerazioni non sarebbe invocabile la esclusione dalla copertura.
Al contempo con riguardo alla eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art 3 comma II, sul rilievo che la malattia si è manifestata nel 2018 ovvero a distanza di più di venti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (al 31 maggio 1997), va osservato che la formulazione letterale della norma, concepita all'evidente scopo di porre un limite di carattere temporale alla operatività della ZZ per le malattie professionali che, come nel caso di specie, spesso si manifestano a distanza anche di molti anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, prevede due ipotesi alternative e presuppone che gli eventi ivi previsti (cessazione della garanzia;
cessazione del rapporto di lavoro) siano intesi in modo alternativo tra loro, ciò non consentendo l'interpretazione data dalla compagnia nel senso di ritenere la necessità dell'integrazione congiunta di entrambi gli eventi ai fini dell'operatività della garanzia.
E' documentato che la patologia che aveva colpito il lavoratore si era manifestata nel corso del 2018 e la NE Navigazioni Laghi, ricevuta la notifica del ricorso giudiziario da parte dei congiunti superstiti nel 2020, aveva provveduto a denunciare il sinistro (v. doc. n. 58 fascicolo di primo grado del e atto di chiamata del terzo notificato il 28 novembre CP_1
2020), nella vigenza del contratto di assicurazione, prevista sino al 31 dicembre 2021 . Con conseguente infondatezza della eccezione.
Appare di contro fondata sul tenore delle clausole contrattuali, la richiesta di precisazione che la responsabilità della assicurazione va dichiarata nei limiti di massimale, con le franchigie già accertate dal IB
pag. 24/40 Con il primo motivo, l'appellante censura che il Parte_1
IB ha applicato in modo non corretto i principi in tema di onere della prova. In particolare, stigmatizza che l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale non era coerente con le risultanze probatorie e con i principi giuridici in materia. Censura che il
Giudice di primo grado non ha tenuto conto dello stato di conoscenza tecnica e dell'arte in tema di esposizione da MI esistente nel periodo in cui aveva prestato l'attività lavorativa. Denuncia come errati i Pt_7
riferimenti normativi operati in sentenza per ritenere dimostrata la pericolosità dell'asbesto anche prima del 1992 in quanto : l'art. 2 del DPR
303/56 esclude l'applicabilità di tale normativa per i lavori a bordo delle navi mercantili (adibite cioè al trasporto di merci e di passeggeri); l'art. 2 del DPR 547/55 esclude l'applicabilità di tali norme alla navigazione, sia essa marittima che interna;
l'art. 12 della L 455/43 vigente al tempo dei fatti individua la responsabilità del datore di lavoro quando l'asbestosi insorga a seguito della violazione di norme di sicurezza, le quali vanno peraltro valutate sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche dell'epoca di riferimento, mentre il richiamo al DPR 1164/65 è inconferente. Sottolinea che l'art. 2087 cod. civ. richiama l'esperienza e le conoscenze, anche tecniche, dell'epoca cui si riferiscono i fatti. Assume che la prima esposizione, che è scientificamente provato essere la più rilevante sotto il profilo causale , sarebbe avvenuta negli anni 60 e 70 quando non vi erano indicazioni in ordine alla pericolosità dell'MI. Ricorda infine che la messa al bando dell'asbesto era stata disposta solo con la legge n 257/1992
pag. 25/40 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la non corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova con particolare riguardo all'attribuzione di valore probatorio, relativamente al nesso causale, alla documentazione con cui era stata riconosciuta al lavoratore la CP_5
rendita a seguito dell'accertamento della patologia. Obietta che la rilevanza è limitata al riconoscimento del beneficio di cui all'art 13 comma
VIII L 257/1992, negando che possa essere estesa alla responsabilità da fatto illecito, escludendone persino valore indiziario in relazione al nesso di causalità.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura come errata la valutazione di alcune circostanze fra cui il tabagismo, e l'abuso etilico sia ai fini all'accertamento del nesso causale ma anche in tema di concorso colposo del creditore. Stigmatizza che il IB si è avvalso delle risultanze delle CTU disposta nel giudizio instaurato avanti al Giudice del Lavoro di
Brescia, nonostante presentasse molte criticità con riguardo agli studi sull'insorgenza e sullo sviluppo del carcinoma polmonare per quanto riguarda la soglia quantitativa di esposizione e non avesse tenuto conto del pregresso tabagismo ed abuso di alcool etilico che invece risultava dalla documentazione dimessa dalla parte attrice. Conclude che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i testi non avevano escluso il tabagismo. Chiede quindi che la Corte operi una corretta valutazione in relazione al nesso di causalità ed in ogni caso valorizzi il concorso di colpa del lavoratore nella determinazione dell'evento in ragione dei concorrenti fattori dati da tabagismo e abuso di alcool.
I motivi, di cui è opportuna la trattazione congiunta essendo attinenti a profili strettamente connessi, non possono essere accolti .
pag. 26/40 Va innanzitutto sottolineato che l'appellante non ha in alcun modo contestato l'accurata ricostruzione delle mansioni e dell'ambiente di lavoro operata in sentenza alla luce della documentazione dimessa e delle testimonianze dei colleghi, da cui è emerso che Parte_7
dopo alcuni contratti stagionali negli anni 1964-1966, era stato assunto a tempo indeterminato in data 1.12.1966 dalla NE governativa con qualifica prevalente di motorista di motonave ovvero di operaio tecnico motorista (dal 1968) fino alla quiescenza in data 31.5.1997.
E' stato inoltre provato che nel periodo in cui era in servizio sulle imbarcazioni egli trascorreva negli ambienti delle sale macchine almeno un'ora al giorno, quantomeno per le operazioni di avvio dei motori e di manutenzione necessarie durante la navigazione e quindi stazionava in ambienti in cui l'MI era impiegato per la coibentazione dei tubi di scappamento oltre che nel rivestimento delle pareti;
pertanto era stato sistematicamente esposto, senza essere dotato di presidi di protezione, all'inalazione di fibre di MI presenti sulle imbarcazioni. E' stato inoltre provato che l'esposizione è durata dall'epoca dell'assunzione fino all'espletamento delle operazioni di bonifica delle navi che è avvenuta negli anni '90 e dunque per lo meno per la durata di venti anni.
Va inoltre ricordato che il CTU nominato nel processo instaurato avanti al IB di Brescia, sezione lavoro, la cui relazione è stata ritualmente acquisita agli atti, operata l'anamnesi lavorativa, ha evidenziato : “All'epoca erano ampiamente utilizzati in sala macchine materiali contenenti MI, per le sue proprietà di coibentazione termica e acustica. L'MI era presente sotto forma di corde, trecce, teli/ pannelli e bende per rivestimento dei corpi caldi. Il lavoro prevedeva
pag. 27/40 periodi anche lunghi di permanenza del motorista in sala macchine, per la conduzione degli apparati propulsori e ausiliari, con operazioni da effettuarsi in prevalenza manualmente. Al rientro in porto, doveva effettuare le operazioni di manutenzione previste, che comprendevano la rimozione e sostituzione delle guarnizioni di MI sfilacciate e sbriciolate. Si tenga anche presente che le vibrazioni tipiche della sala motori rappresentano un elemento che fortemente condiziona la dispersione di fibre di MI dalla matrice. La manutenzione veniva eseguita di prassi in locali angusti, scarsamente arieggiati, e senza
l'utilizzo di appropriati DPI respiratori.”.
Ciò premesso, con riguardo alle doglianze mosse con il primo motivo di gravame con cui è stata contestata sia l'esistenza di obblighi di protezione e quindi della condotta omissiva , sia dell'elemento soggettivo della colpa, per mancanza di conoscenze tecniche in ordine alla pericolosità dell'MI per la maggior parte del periodo in cui il lavoratore era rimasto esposto deve ricordarsi che la Suprema Corte , con una recente pronuncia , relativa ad una fattispecie in cui il lavoratore era stato esposto ad MI in un periodo (1971- 1997) sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha ribadito che in materia di esposizione dei lavoratori alle polveri di MI, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c.,
è volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza pag. 28/40 e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Quindi ha affermato che: “All'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'MI impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'MI,
è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti MI, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n.
277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.14. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sicché, con riferimento alle patologie correlate all'MI, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art.
21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione
pag. 29/40 dell'ignoranza della nocività dell'MI a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (In tal senso Cass. Sez. L.
n. 18503 del 21/09/2016”) (Cass.26390/2024 ).
Richiamate quindi le considerazioni della Suprema Corte in punto di conoscenze sulla pericolosità dell'MI anche all'epoca in cui il rapporto di lavoro era iniziato, deve fondatamente ritenersi che il datore di lavoro NE NA dei servizi pubblici di navigazione, organo strumentale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture , era nelle condizioni di avere accesso alle più ampie conoscenze tecniche in relazione alla esposizione di MI, vale a dire di un materiale diffusamente usato sui mezzi.
Sotto altro profilo è provato che le operazioni di rimozione dall'MI a cura di ditta specializzata sarebbe iniziate attorno agli anni 90, per cui la ricostruzione fornita dai colleghi di lavoro risulta compatibili con l'elenco di operazioni di bonifica prodotto dal datore di lavoro( doc 49 e
50).
Mentre non è stato provato, ma neppure dedotto, che nel periodo precedente i lavoratori che operavano in sala macchine o comunque a contatto con materiale in cui era presente l'MI fossero dotati di protezioni e che fossero assicurate le misure e cautele atte a preservarne l'integrità psicofisica e la salute .
Infine, solo per completezza di motivazione, non è valorizzabile l'obiezione sollevata dall'appellante in ordine alla applicabilità delle disposizioni di cui al DPR 303/56 ; infatti dall'art 2, invocato da pag. 30/40 controparte testualmente recita “Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili”.
Non solo una lettura sistematica della normativa nazionale e di matrice convenzionale evidenzia una distinzione fra navi da trasporto passeggeri e navi mercantili, ma la datrice di lavoro ha dimesso documentazione da cui si desume che nello specifico si applicava l'accordo nazionale sulla navigazione interna (doc 4 accordo del 1989 m) ; nonché le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ( L1.2.1978 n 30) e nelle note in calce al testo è presente un esplicito riferimento agli equipaggi delle navi addette alla navigazione su acque interne. Pertanto la difesa dell'appellante propone una interpretazione delle esclusioni poste art 2 quanto meno estensiva e come tale non corretta.
Ciò premesso, va ricordato che l'art. 21 dpr n. 303/56 imponeva di adottare tutti i provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione nell'ambiente di lavoro (con gli accorgimenti previsti nei successivi commi) “di polveri di qualunque specie”, e quindi a prescindere dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie. Con la stessa finalità gli artt. 9, 15, 18, 19, 20 e 25 imponevano l'areazione dei locali, l'uso di aspiratori, l'uso di dispositivi di protezione individuale e l'adozione di sistemi di abbattimento all'origine per ridurre ed eliminare i rischi da inalazione di polveri.
Pertanto, deve concludersi che all'epoca le conoscenze tecniche già consentivano di individuare misure di sicurezza precise ed efficaci;
e la stessa la normativa del 1956 contemplava alcune misure specifiche che,
pag. 31/40 tuttavia , non sono state adottate dalla NE NA nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa del Pt_7
Conclusivamente, alla luce delle complessive risultanze processuali va pienamente confermata la sentenza nella parte in cui ha accertato l'inadempimento colpevole della NE NA con conseguente reiezione del motivo di appello.
I motivi secondo e terzo contestano l'esistenza del nesso causale negando valore probatorio alla documentazione e censurando che non erano CP_5
stati correttamente valutati i fattori concorrenti né la soglia quantitativa di esposizione.
Con riguardo alla documentazione dell' che ha riconosciuto al CP_5
lavoratore una rendita in relazione agli esisti di mesotelioma pleurico ( docc 11 e 12 fascicolo parte attrice) va richiamato il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nell'ambito valutativo del nesso eziologico le certificazioni anche al di fuori dello specifico contesto CP_5
di riferimento in cui sono emesse, vale a dire quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n.
25 “se non possono avere valore dirimente, "possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione" all'MI”.(Cass 26390/2024; Cass.. 678/2023; Cass.. 5174/2015). A tali principi si è attenuto correttamente il IB, dal momento che il richiamo alla certificazione è stato operato unitamente alle risultante CP_5
della CTU, condivise all'esito di una analisi dettagliata .
Va poi, evidenziato che le obiezioni formulate nei motivi ripropongono le osservazioni sollevate dal consulente di parte dottoressa alla Per_3
pag. 32/40 bozza peritale ed alle quali il perito ha dato risposta in modo che la Corte ritiene esauriente .
In relazione al rilievo della mancanza di indicazione di una soglia quantitativa, il CTU ha fatto presente che non è riconosciuta “una dose soglia” per quanto riguarda la esposizione e sul punto l'appellante non ha articolato argomentazioni attese a confutare tale affermazione .
Osserva in ogni caso la Corte che a fronte della ricostruzione delle mansioni a cui era addetto il e delle condizioni dell'ambiente di Pt_7
lavoro, in cui ha operato per decenni, si deve prendere atto che l'esposizione è stata importante, sistematica e molto prolungata.
Per quanto riguarda le dedotte concause, individuate nel tabagismo e nell'abuso etilico, che secondo la difesa avrebbero dovute essere valutate sotto il profilo causale si rinvengono nella relazione peritale argomentazioni che portano a disattendere tali rilievi.
In primo luogo il CTU ha rilevato che aveva smesso di fumare Pt_7
nel 1984; e che in gioventù aveva fatto abuso di sostanze alcoliche da cui si era affrancato nei primi anni 80 con l'aiuto di associazioni. E sul punto non sono stati forniti elementi idonei a sconfessare tali circostanze.
Al contempo, in sede di anamnesi lavorativa, il CTU ha registrato un rapporto lavorativo di poco più di un mese nel 1962 in una ditta che lavorava materiale plastico;
ed un rapporto di poco meno di due anni presso una carrozzeria .
Il perito ha quindi evidenziato che “Secondo i dati della letteratura, il mesotelioma pleurico è il tumore professionale a più alta frazione eziologica, essendo correlato ad esposizione ad MI certa o probabile
pag. 33/40 nell'85-90% dei casi. Secondo il 7° rapporto ReNam -INAIL del 2021, la mansione di motorista navale è indicata tra le mansioni che compaiono con maggiore frequenza nella casistica riportata sul Registro dei
Mesoteliomi. Per il comparto in esame (riparazioni e manutenzioni navali) sempre secondo i dati epidemiologici dell' l'età mediana di inizio CP_5
dell'esposizione è 21 anni, la mediana di età alla diagnosi 72 anni, la latenza media è pari a 49 anni. La sopravvivenza mediana è intorno ai 10 mesi dal momento della diagnosi, non essendovi a tutt'oggi strategie terapeutiche efficaci per questa neoplasia.”
Sulla base di tali dati ed all'esito della anamnesi clinica il CTU ha ritenuto che la patologia che aveva determinato il decesso di Parte_7
è stata verosimilmente: “Mesotelioma pleurico di tipo
[...]
epitelioide”. Pur dando atto della carenza dell'unico esame assolutamente patognomonico rappresentato dalla biopsia pleurica, che non era stato effettuato in considerazione delle precarie condizioni del paziente, ha comunque affermato che, sulla base degli esami eseguiti e della documentazione sanitaria esaminata, la probabilità tecnico-scientifica che si tratti effettivamente di un mesotelioma era indicata nella misura dell'80% (ottanta per cento) ed in pari percentuale doveva essere riconosciuto il riconoscimento della malattia professionale, in quanto se si tratta di un mesotelioma pleurico il nesso di causa è ampiamente accertato, vista la lunga durata (33 anni) e l'intensità della esposizione ad MI, oltre alla concordanza cronologica del periodo di latenza.
Ha inoltre rilevato che la tipologia dei lavori svolti nei primi due anni
(carrozziere, meccanico) non escludeva che il lavoratore fosse stato anche in tali periodi esposto al rischio MI, che all'epoca era ampiamente pag. 34/40 utilizzato in quei comparti lavorativi;
ma ha stimato la percentuale di rischio eziologico nel 5%.
Come già rilevato, l'appellante non ha preso posizione in modo analitico su tali conclusioni formulando obiezioni tanto generiche da non potervi ravvisare una puntuale confutazione alla individuazione della esposizione ad MI , che è stata molto incisiva “ vista la lunga durata (33 anni) e l'intensità della esposizione ad MI, oltre alla concordanza cronologica del periodo di latenza.” , quale concausa predominate della malattia risultata letale .
Pertanto , richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”, va affermata la esistenza del nesso eziologico , non essendo stato dimostrato, ma invero neppure adeguatamente allegato che le dedotte concause abbiamo avuto una efficacia causale di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare l'esposizione all'MI come semplice occasione (Cass. n.
678 / 2023; Cass.., sez. lav n. 27952/ 2018
Inoltre, in mancanza di elementi circostanziati in ordine al tabagismo ed all'abuso di sostanze alcoliche mancano i presupposti per una valorizzazione di tali elementi ai sensi dell'art 1227 c.c, invocata dalla difesa omettendo una articolata allegazione.
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Con il quarto motivo, parte appellante lamenta come errata la quantificazione dell'importo riconosciuto ai congiunti di Parte_7
a titolo di risarcimento del danno iure proprio , censurando la
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carenza di prova. Deduce che la titolarità di un rapporto familiare non sia sufficiente a fondare le richieste risarcitorie, essendo necessario specificare il tipo di legame affettivo con la vittima primaria e in che modo la perdita abbia inciso sul legame. Stigmatizza che nello specifico la difesa degli attori si era limitata a generiche affermazioni che non erano state utilmente integrate dalle risultanze probatorie orali né dai diari clinici. Censura quindi la sentenza laddove si è discostata dai criteri di liquidazione del danno posti dalle tabelle milanesi
Il motivo non può essere accolto.
Le censure sono mosse in modo assolutamente generico e senza analizzare, al fine confutarle, le articolate argomentazioni con cui il
IB , richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntiva ( Cass 23300/24; Cass 9010/2022), ha valorizzato quali elementi indiziari la convivenza di due figli e della moglie, la patologia psichica della figlia convivente ed il disagio psichico del figlio convivente, la presenza di tutti i membri della famiglia nel corso della malattia terminale, la partecipazione degli stessi alle scelte sanitarie e di pag. 36/40 gestione del degente. Va rilevato che non solo non sono state addotte dalle controparti prove contrarie, come sottolineato in sentenza;
ma al contempo l'appellante non ha contestato nei motivi l'esistenza di tali elementi, limitandosi a negare in modo generico la valenza probatoria dei riferimenti ai familiari presenti nei diari clinici. Ma tale obiezione non è atta a confutare il quadro indiziario.
Sotto altro profilo va sottolineato che il IB ha liquidato il risarcimento del danno per ciascuno dei familiari, applicando le tabelle di
Milano, per cui non coglie nel segno la difesa laddove lamenta l'omesso utilizzo.
Il Giudice di primo grado ha inoltre dato atto dei criteri con cui ha proceduto ai conteggi valorizzando dati emersi dagli atti, vale a dire l'età della vittima primaria, di quelle secondarie, la convivenza , per quanto riguarda la moglie ed i due figli con problemi di salute, per i quali ha attribuito un punteggio aggiuntivo, diversificato in base alla accertata patologia di , e del disagio psichico di , che aveva Pt_6 Parte_4
amplificato il peggioramento della qualità di vita nei motivi una censura in ordine alla esistenza di tali elementi ma Per_4
altresì alla quantificazione dei punti attribuiti in ragione di essi.
In ogni caso la liquidazione operata dal IB è stata operata in modo rigoroso, sulla base dei criteri indicati nelle citate tabelle e tenendo conto degli elementi comprovati riguardanti ciascun congiunto;
e va quindi pienamente confermata.
Infine deve rilevarsi la assoluta genericità della doglianza svolta con il sesto motivo con cui l'appellante lamenta la mancata assunzione da parte del IB di Trento delle prove .
pag. 37/40 La difesa, che non ha contestato la utilizzabilità delle prove orali assunte nel giudizio promosso avanti al IB di Brescia, sezione lavoro per il risarcimento del danno iure hereditario , non ha indicato le circostanze su cui sarebbe stato opportuno un approfondimento istruttorio. Va poi sottolineato che la richiesta di prova orali non risulta essere stata formulata in occasione della precisazione delle conclusioni di primo grado, e comunque non è stata proposta nell'atto di citazione in appello.
Rimane assorbito l'appello incidentale proposto da CP_1
subordinatamente all'accoglimento del motivo quinto dell'appello principale.
La riforma della sentenza impugnata ha riguardato esclusivamente il rapporto fra e l'assicurato , per cui si Parte_1 CP_1
impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis Cass.27606/2019).
Ciò premesso, deve confermarsi un giudizio di sostanziale e totale soccombenza di , dal momento che la riforma Parte_1
riguarda esclusivamente la precisazione che l'obbligo di manleva va accertato nei limiti di ZZ.
Pertanto va condannata alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, Controparte_9
liquidate per il primo grado in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
e per il pag. 38/40 presente in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7644,00 per la fase istruttoria, € 9487,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 26.155,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti va inoltre condannata a rifondere ad Parte_1 Parte_5
e le spese del Parte_3 Parte_4 Parte_2
presente grado che si liquidano in € 2853,00 per la fase di studio, €
1659,00 per la fase introduttiva, € 3822,00 per la fase istruttoria, € 4744,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 13078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
ed Pt_6
le spese del presente grado che si liquidano in € 2853,00 per la
[...]
fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3822,00 per la fase istruttoria, € 4744,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 13078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in parziale riforma della sentenza del IB di Parte_1
Trento n. 94/2024 del 23 gennaio 2024 , che conferma nel resto , dispone che la condanna di cui al capo 3 del dispositivo va intesa nei limiti del massimale di ZZ .
Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate per il Controparte_9
primo grado in complessivi euro 29193,00 oltre a spese generali nella pag. 39/40 misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
e per il presente in complessivi in euro 26.155,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Condanna a rifondere ad Parte_1 Parte_5 Parte_3
e le spese del presente
[...] Parte_4 Parte_2
grado che si liquidano in complessivi euro 13.078 ,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
ed a le spese del presente Parte_6
grado che si liquidano in complessivi euro13078,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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