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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda sezione civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dr. Vincenzo Del Sorbo
Presidente dr. Massimo Palescandolo
Giudice rel. dr. Francesco Coppola
Giudice riuniti in camera di consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1916/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 87/2021 del
15.02.2021
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, Via Scipione Bobbio
n. 15 presso lo studio dell'avv. Domenico Daniele
Santaniello ( , che li rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTI
E
AVV. (c.f. , elettivamente Parte_5 C.F._6 domiciliato in Agerola al Viale della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Acampora (c.f.
), in virtù di procura in calce al ricorso per C.F._7 decreto ingiuntivo. R.G.A.C.3233/2008
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza, a trattazione scritta, del 6 giugno 2024.
*****
PRELIMINARMENTE IL GIUDICE RELATORE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE
DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2022 –
14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 dicembre 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 15.02.2021 (RG. n.
294/2021) il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza dell'avv. ingiungeva a Parte_5 Parte_1 Pt_4
e il pagamento in solido
[...] Parte_2 Parte_3 tra loro ed in favore del ricorrente, della somma di €
9.847,60, oltre interessi dalla richiesta di pagamento fino al saldo, nonché € 397,74 per le spese sostenute per la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine, pari ad un totale di €
10.245,34, oltre alle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 150,00 per spese ed €
550,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, a titolo di compenso per l'attività professionale/difensiva svolta in loro favore nell'ambito del giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Torre
2 R.G.A.C.3233/2008
nei confronti di e Parte_6 Controparte_1 CP_2
nonché della società
[...] Controparte_3
e contraddistinto dal R.G. n. 3473/2017.
[...]
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.03.2021,
a Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improponibilità del decreto ingiuntivo n. 87/2021 (R.G.
294/2021) per la illegittima parcellizzazione del credito e per
l'effetto revocare il predetto decreto reso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 15.02.2021; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 87/2021 (R.G. 294/2021) per la carenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. circa i presupposti del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto n. 87/2021 (R.G. 294/2021), emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 15.02.2021; 3) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto per evidenti errori di calcolo della parcella presentata dal professionista, per erronea applicazione dei criteri per la redazione e deliberazione della stessa ed erronea applicazione delle tariffe;
4) nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, annullabile e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
87/2021 (R.G. 294/2021), emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 15.02.2021; 5) condannare l'avv. Pt_5
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che il
[...]
Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
6) condannare
l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il quale chiedeva, previa concessione Parte_5 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
3 R.G.A.C.3233/2008
Ritenuta, infine, matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dal
07.10.2024.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente ed in via assorbente – in virtù del principio cosiddetto della ragione più liquida (cfr.
Cass. SS. UU. n. 262423/2014, nonché più specificamente
Cass. n. 12002/2014, Cass. SS. UU. n. 29523 /2008, Cass.
SS. UU. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006) - deve esaminarsi la eccezione di improponibilità della domanda, fondata sulla moltiplicazione di azioni processuali proposte in relazione a pretese nascenti da una unica fonte contrattuale, o, come nella fattispecie in esame, da un unico mandato professionale avente ad oggetto la medesima vicenda sostanziale controversa.
Invero, tanto dalle allegazioni di parte – sia degli opponenti che dell'opposto – quanto dalla documentazione prodotta in giudizio, può ritenersi pacifico che unitamente ai Parte_1 germani e e alla di loro madre Parte_2 Parte_4 conferivano mandato professionale all'avv. Parte_3
per la tutela dei propri diritti, nell'ambito di Parte_5 una controversia insorta tra gli opponenti e il Controparte_4
la società nonché
[...] Controparte_3
e Controparte_1 Controparte_2
Dall'attento esame della documentazione in atti è emerso che, nell'espletamento di tale incarico professionale, l'avv. Pt_5
svolgeva in favore dei propri assistiti una serie di
[...] attività difensive giudiziali e stragiudiziali ed al fine di ottenerne il compenso agiva disgiuntamente proponendo, a distanza di pochi giorni, tre distinti ricorsi monitori, sfociati nell'emissione di tre decreti ingiuntivi, tra i quali
4 R.G.A.C.3233/2008
il d.i. n. 87/2021 (R.G. 294/2021) emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 15.02.2021 per il pagamento della somma di euro 10.245,34, oltre interessi compensi e spese (in questa sede opposto), nonché il d.i. n. 1650/2020 (R.G. 6530/2020) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 29.12.2020 per il pagamento della somma di euro 6.878,19, oltre interessi compensi e spese e il d.i. n. 86/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 16.02.2021 per il pagamento della somma di euro 5.021,10, oltre interessi compensi e spese.
Considerati i documenti prodotti, la natura della domanda, oltre che il noto orientamento delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, la detta eccezione di abusivo frazionamento del credito deve essere accolta e consequenzialmente deve essere accolta l'opposizione proposta da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
Secondo la Suprema Corte non è consentito al creditore proporre un numero differenziato di domande giudiziali, contestuali o frazionate nel tempo, relative a pretese creditorie collegate ad un unico rapporto obbligatorio, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operato dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e correttezza che deve improntare il rapporto tra le parti, non solo nella fase di conclusione del contratto e nella successiva fase di esecuzione, ma anche nella fase giudiziale volta ad ottenere l'adempimento del contratto, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Per effetto di ciò tutte le domande proposte con riguardo ad un unico credito che venga tutelato in via frazionata sono da dichiararsi improponibili (Cass Sez. UU 23726/2007, Cass.
13791/2008, Cass 15476/2008, Cass. 28719/2008, Cass.2195/200,
5 R.G.A.C.3233/2008
Cass. 24539/2009, Cass. 1706/2010, Cass. 2314/2010, Cass.
28226/2011, Cass. 4702/2015, Cass. 4016/2016, nonché ordinanze della Cass. n.31012/2017, n.31013/2017, n.31014/2017,
n.31015/2017, n.31016/2017 rese dalla Corte di Cassazione, sezione II, in data 28/12/2017, ordinanze n.31164/2017,
n.31165/2017, n.31166/2017, rese in data 29/12/2017, delle ordinanza n.489/2018, 490/2018 e 491/2018 rese dalla stessa
Corte in data 11/1/2018, della ordinanza n.717/2018 resa dalla medesima sezione della Suprema Corte in data 15/1/2018, nonché delle ordinanze n.1351/2018, n.1352/2018, n.1353/2018,
n.1354/2018, n.1355/2018 e n.1356/2018 rese dalla Cassazione in data 19/1/2018).
Più specificamente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la parcellizzazione abusiva può riconoscersi soltanto in caso di proposizione di plurime azioni giudiziali volte al conseguimento di quanto dovuto come corrispettivo di una unica prestazione, precisando che “l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l'abusività del frazionamento del credito implica infatti che unica sia la prestazione in relazione ad un'obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente” (Cass.
18810/2016, 18808 e 18809 /2016).
Va ancora osservato che, più di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi affermando che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela
6 R.G.A.C.3233/2008
processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile” (cfr. Cass., Sez. Un. 7299/2025).
Qualora, dunque, il giudice ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria nella sua interezza.
Considerando la vicenda in esame ove viene in risalto un unico contratto d'opera professionale, avendo gli opponenti eccepito l'abusiva parcellizzazione del credito sarebbe stato onere di parte opposta, al fine di superare detta eccezione, allegare un proprio interesse processuale alla tutela frazionata, essendosi, invece, limitato a dedurre che le “diverse vertenze gestite non hanno alcun punto di contatto logico e giuridico” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora va posto in evidenza che la tesi difensiva dell'avv. secondo la quale “la richiesta Parte_5 di riunione oltre ad esprimere un'implicita rinuncia alla eccezione di improponibilità esprime ex art. 115 c.p.c. il proposito di voler trattare anche questo giudizio in un unico processo monstre” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), non merita di essere condivisa per motivi logici, ancora prima che giuridici.
Difatti, sul punto va osservato che la richiesta di riunione dei diversi procedimenti incardinati dall'opposto e sollevata dagli opponenti non può essere intesa come implicita rinuncia all'eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, né ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che, in materia di “disponibilità delle prove” enuncia un principio diverso e non invocabile al riguardo - e
7 R.G.A.C.3233/2008
neppure alla luce della ratio della disciplina della riunione dei procedimenti che è finalizzata – similmente a quella dell'abuso del processo – al rispetto del principio di economia processuale.
Invero, in una fattispecie del tutto similare la
Cassazione ha chiarito che realizza un abuso del processo, mediante illegittimo frazionamento giudiziale del credito, l'avvocato che procede alla parcellizzazione della domanda giudiziale depositando tre distinti ricorsi monitori, per riscuotere il compenso dalle parti (Cass.,
Sez. II, Ord., 14 settembre 2023 n. 26493).
In particolare, secondo la Corte viene integrato abusivo frazionamento del credito ogni volta che “le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali”.
Facendo applicazione di tali principi va, quindi, ritenuto che nel caso in esame, viene in rilievo un abusivo frazionamento delle pretese creditorie, in quanto azionate separatamente dall'avvocato con Parte_5 il deposito – a distanza cronologicamente ravvicinata – di tre distinti ricorsi monitori - in relazione al conferimento di un unico mandato professionale, finalizzato alla gestione e risoluzione di questioni attinenti alla medesima vicenda sostanziale.
8 R.G.A.C.3233/2008
Per tutto quanto precede, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 15/02/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore degli opponenti, in complessivi euro
2.540,00, per compensi professionali, euro 545,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex artt. 2 e
5 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021 emesso dall'intestato
Tribunale in data 15.02.2021
b) condanna a pagare, in favore di Parte_5
e Parte_1 Parte_4 Parte_2
la somma di euro 2.540,00 a Parte_3 titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torre Annunziata, in data 8 aprile 2025
Il Giudice estensore dr. Massimo Palescandolo
Il Presidente dr. Vincenzo Del Sorbo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda sezione civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dr. Vincenzo Del Sorbo
Presidente dr. Massimo Palescandolo
Giudice rel. dr. Francesco Coppola
Giudice riuniti in camera di consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1916/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 87/2021 del
15.02.2021
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, Via Scipione Bobbio
n. 15 presso lo studio dell'avv. Domenico Daniele
Santaniello ( , che li rappresenta e C.F._5 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTI
E
AVV. (c.f. , elettivamente Parte_5 C.F._6 domiciliato in Agerola al Viale della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Acampora (c.f.
), in virtù di procura in calce al ricorso per C.F._7 decreto ingiuntivo. R.G.A.C.3233/2008
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza, a trattazione scritta, del 6 giugno 2024.
*****
PRELIMINARMENTE IL GIUDICE RELATORE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE
DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2022 –
14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 27 dicembre 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 15.02.2021 (RG. n.
294/2021) il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza dell'avv. ingiungeva a Parte_5 Parte_1 Pt_4
e il pagamento in solido
[...] Parte_2 Parte_3 tra loro ed in favore del ricorrente, della somma di €
9.847,60, oltre interessi dalla richiesta di pagamento fino al saldo, nonché € 397,74 per le spese sostenute per la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine, pari ad un totale di €
10.245,34, oltre alle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 150,00 per spese ed €
550,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, a titolo di compenso per l'attività professionale/difensiva svolta in loro favore nell'ambito del giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Torre
2 R.G.A.C.3233/2008
nei confronti di e Parte_6 Controparte_1 CP_2
nonché della società
[...] Controparte_3
e contraddistinto dal R.G. n. 3473/2017.
[...]
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.03.2021,
a Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improponibilità del decreto ingiuntivo n. 87/2021 (R.G.
294/2021) per la illegittima parcellizzazione del credito e per
l'effetto revocare il predetto decreto reso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 15.02.2021; 2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 87/2021 (R.G. 294/2021) per la carenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. circa i presupposti del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto n. 87/2021 (R.G. 294/2021), emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 15.02.2021; 3) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto per evidenti errori di calcolo della parcella presentata dal professionista, per erronea applicazione dei criteri per la redazione e deliberazione della stessa ed erronea applicazione delle tariffe;
4) nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo, annullabile e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
87/2021 (R.G. 294/2021), emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 15.02.2021; 5) condannare l'avv. Pt_5
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che il
[...]
Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
6) condannare
l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il quale chiedeva, previa concessione Parte_5 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
3 R.G.A.C.3233/2008
Ritenuta, infine, matura per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza previa concessione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza dal
07.10.2024.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente ed in via assorbente – in virtù del principio cosiddetto della ragione più liquida (cfr.
Cass. SS. UU. n. 262423/2014, nonché più specificamente
Cass. n. 12002/2014, Cass. SS. UU. n. 29523 /2008, Cass.
SS. UU. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006) - deve esaminarsi la eccezione di improponibilità della domanda, fondata sulla moltiplicazione di azioni processuali proposte in relazione a pretese nascenti da una unica fonte contrattuale, o, come nella fattispecie in esame, da un unico mandato professionale avente ad oggetto la medesima vicenda sostanziale controversa.
Invero, tanto dalle allegazioni di parte – sia degli opponenti che dell'opposto – quanto dalla documentazione prodotta in giudizio, può ritenersi pacifico che unitamente ai Parte_1 germani e e alla di loro madre Parte_2 Parte_4 conferivano mandato professionale all'avv. Parte_3
per la tutela dei propri diritti, nell'ambito di Parte_5 una controversia insorta tra gli opponenti e il Controparte_4
la società nonché
[...] Controparte_3
e Controparte_1 Controparte_2
Dall'attento esame della documentazione in atti è emerso che, nell'espletamento di tale incarico professionale, l'avv. Pt_5
svolgeva in favore dei propri assistiti una serie di
[...] attività difensive giudiziali e stragiudiziali ed al fine di ottenerne il compenso agiva disgiuntamente proponendo, a distanza di pochi giorni, tre distinti ricorsi monitori, sfociati nell'emissione di tre decreti ingiuntivi, tra i quali
4 R.G.A.C.3233/2008
il d.i. n. 87/2021 (R.G. 294/2021) emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 15.02.2021 per il pagamento della somma di euro 10.245,34, oltre interessi compensi e spese (in questa sede opposto), nonché il d.i. n. 1650/2020 (R.G. 6530/2020) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 29.12.2020 per il pagamento della somma di euro 6.878,19, oltre interessi compensi e spese e il d.i. n. 86/2021 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata il 16.02.2021 per il pagamento della somma di euro 5.021,10, oltre interessi compensi e spese.
Considerati i documenti prodotti, la natura della domanda, oltre che il noto orientamento delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, la detta eccezione di abusivo frazionamento del credito deve essere accolta e consequenzialmente deve essere accolta l'opposizione proposta da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
Secondo la Suprema Corte non è consentito al creditore proporre un numero differenziato di domande giudiziali, contestuali o frazionate nel tempo, relative a pretese creditorie collegate ad un unico rapporto obbligatorio, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operato dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e correttezza che deve improntare il rapporto tra le parti, non solo nella fase di conclusione del contratto e nella successiva fase di esecuzione, ma anche nella fase giudiziale volta ad ottenere l'adempimento del contratto, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Per effetto di ciò tutte le domande proposte con riguardo ad un unico credito che venga tutelato in via frazionata sono da dichiararsi improponibili (Cass Sez. UU 23726/2007, Cass.
13791/2008, Cass 15476/2008, Cass. 28719/2008, Cass.2195/200,
5 R.G.A.C.3233/2008
Cass. 24539/2009, Cass. 1706/2010, Cass. 2314/2010, Cass.
28226/2011, Cass. 4702/2015, Cass. 4016/2016, nonché ordinanze della Cass. n.31012/2017, n.31013/2017, n.31014/2017,
n.31015/2017, n.31016/2017 rese dalla Corte di Cassazione, sezione II, in data 28/12/2017, ordinanze n.31164/2017,
n.31165/2017, n.31166/2017, rese in data 29/12/2017, delle ordinanza n.489/2018, 490/2018 e 491/2018 rese dalla stessa
Corte in data 11/1/2018, della ordinanza n.717/2018 resa dalla medesima sezione della Suprema Corte in data 15/1/2018, nonché delle ordinanze n.1351/2018, n.1352/2018, n.1353/2018,
n.1354/2018, n.1355/2018 e n.1356/2018 rese dalla Cassazione in data 19/1/2018).
Più specificamente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la parcellizzazione abusiva può riconoscersi soltanto in caso di proposizione di plurime azioni giudiziali volte al conseguimento di quanto dovuto come corrispettivo di una unica prestazione, precisando che “l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l'abusività del frazionamento del credito implica infatti che unica sia la prestazione in relazione ad un'obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente” (Cass.
18810/2016, 18808 e 18809 /2016).
Va ancora osservato che, più di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi affermando che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela
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processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile” (cfr. Cass., Sez. Un. 7299/2025).
Qualora, dunque, il giudice ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria nella sua interezza.
Considerando la vicenda in esame ove viene in risalto un unico contratto d'opera professionale, avendo gli opponenti eccepito l'abusiva parcellizzazione del credito sarebbe stato onere di parte opposta, al fine di superare detta eccezione, allegare un proprio interesse processuale alla tutela frazionata, essendosi, invece, limitato a dedurre che le “diverse vertenze gestite non hanno alcun punto di contatto logico e giuridico” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora va posto in evidenza che la tesi difensiva dell'avv. secondo la quale “la richiesta Parte_5 di riunione oltre ad esprimere un'implicita rinuncia alla eccezione di improponibilità esprime ex art. 115 c.p.c. il proposito di voler trattare anche questo giudizio in un unico processo monstre” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), non merita di essere condivisa per motivi logici, ancora prima che giuridici.
Difatti, sul punto va osservato che la richiesta di riunione dei diversi procedimenti incardinati dall'opposto e sollevata dagli opponenti non può essere intesa come implicita rinuncia all'eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, né ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che, in materia di “disponibilità delle prove” enuncia un principio diverso e non invocabile al riguardo - e
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neppure alla luce della ratio della disciplina della riunione dei procedimenti che è finalizzata – similmente a quella dell'abuso del processo – al rispetto del principio di economia processuale.
Invero, in una fattispecie del tutto similare la
Cassazione ha chiarito che realizza un abuso del processo, mediante illegittimo frazionamento giudiziale del credito, l'avvocato che procede alla parcellizzazione della domanda giudiziale depositando tre distinti ricorsi monitori, per riscuotere il compenso dalle parti (Cass.,
Sez. II, Ord., 14 settembre 2023 n. 26493).
In particolare, secondo la Corte viene integrato abusivo frazionamento del credito ogni volta che “le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali”.
Facendo applicazione di tali principi va, quindi, ritenuto che nel caso in esame, viene in rilievo un abusivo frazionamento delle pretese creditorie, in quanto azionate separatamente dall'avvocato con Parte_5 il deposito – a distanza cronologicamente ravvicinata – di tre distinti ricorsi monitori - in relazione al conferimento di un unico mandato professionale, finalizzato alla gestione e risoluzione di questioni attinenti alla medesima vicenda sostanziale.
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Per tutto quanto precede, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 87/2021 del 15/02/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore degli opponenti, in complessivi euro
2.540,00, per compensi professionali, euro 545,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex artt. 2 e
5 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021 emesso dall'intestato
Tribunale in data 15.02.2021
b) condanna a pagare, in favore di Parte_5
e Parte_1 Parte_4 Parte_2
la somma di euro 2.540,00 a Parte_3 titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Torre Annunziata, in data 8 aprile 2025
Il Giudice estensore dr. Massimo Palescandolo
Il Presidente dr. Vincenzo Del Sorbo
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