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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10859/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 28/02/1977 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORBELLINI SILVIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 04/12/1978 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CORBELLINI SILVIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 CP_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) i figli e resteranno affidati ad entrambi ma vivranno Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre, salvo il diritto del padre di vederli quando vorrà o alle condizioni in narrativa;
3) il sig. corrisponderà Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di Euro
325,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50
% delle spese come da protocollo, che qui si intende riportato ed accettato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10859/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 19/06/2005 tra (ROMA (RM), Parte_1
28/02/1977) e (ROMA (RM), 04/12/1978) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00382 Parte 02, Serie A5 , Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10859/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 28/02/1977 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORBELLINI SILVIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 04/12/1978 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CORBELLINI SILVIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 CP_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) i figli e resteranno affidati ad entrambi ma vivranno Per_1 Per_2
prevalentemente con la madre, salvo il diritto del padre di vederli quando vorrà o alle condizioni in narrativa;
3) il sig. corrisponderà Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di Euro
325,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50
% delle spese come da protocollo, che qui si intende riportato ed accettato.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10859/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 19/06/2005 tra (ROMA (RM), Parte_1
28/02/1977) e (ROMA (RM), 04/12/1978) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00382 Parte 02, Serie A5 , Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi