Sentenza breve 13 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 13/01/2022, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00031/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2021, proposto da
Profumo del Salento S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morciano di Leuca, Comune di Morciano di Leuca - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica, Unione dei Comuni Terra di Leuca, Unione dei Comuni Terra di Leuca - Commissione per il Paesaggio, Unione dei Comuni Terra di Leuca - Rup Commissione Locale per il Paesaggio, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del permesso di costruire n. 107 del 2.11.2021 (pratica edilizia n. 98/2019) del Comune di Morciano di Leuca – Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica, a firma del Responsabile del Settore, notificato all'odierna ricorrente il 2.11.2021, limitatamente e nella parte in cui vengono indicate e disposte prescrizioni ingiustificate e limitative rispetto alla portata dell'intero progetto; dell'Autorizzazione paesaggistica n. 264 del 2.10.2021 rilasciata dal RUP della Commissione locale per il paesaggio - Unione dei Comuni Terra di Leuca, notificata a mezzo pec al tecnico della società ricorrente il 4.10.2021, nei limiti dell'interesse e del pregiudizio scaturente dalle prescrizioni e condizioni ivi recepite ed indicate dalla Sovrintendenza di Lecce, e, ove occorra e per quanto di interesse e pregiudizio, del richiamato verbale n. 9 – parere n. 125 adottato dalla medesima CLP nella seduta del 3.07.2020 e del parere espresso dalla Sovrintendenza BB.AA.PP. di Lecce – Ministero della Cultura (protocollo n. 9804) del 23.09.2021, conosciuto a seguito della notifica dell'autorizzazione paesaggistica avvenuta il 4.10.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso è fondato.
Data per nota la vicenda in fatto, rileva anzitutto il Collegio che l’impugnato parere della Soprintendenza è intervenuto solo in data 27 settembre 2021 e, quindi, tardivamente e ben oltre il termine dei 60 gg fissato dalla legge, assumendo quale dies a quo la data di riscontro da parte dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca della nota in data 27 agosto 2021, con cui la Soprintendena aveva richiesto una integrazione della documentazione istruttoria.
La tardività del parere priva lo stesso della sua natura vincolante per l’Amministrazione, la quale sarà pertanto tenuta a concludere il procedimento a prescindere dal predetto parere, adottando il provvedimento sulla base di proprie ed autonome valutazioni.
Ciò non esclude che l’Amministrazione possa pervenire ad una sostanziale condivisione dei contenuti del parere espresso tardivamente dalla Soprintendenza, ma sempre attraverso una motivata ed autonoma valutazione dei relativi contenuti.
Quanto sopra premesso, nell’impugnato provvedimento non si ravvisa alcuna autonoma valutazione, non potendo ritenersi a tal fine idoneo e sufficiente l’uso della generica e scarna espressione “ fatti propri i pareri di cui sopra” e il conseguente rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “alle condizioni espresse…dalla Soprintendenza, che qui si intendono tutte integralmente riportate”, atteso che tali espressioni rendono evidente viceversa proprio l’esatto contrario, ovvero un recepimento acritico e passivo del parere della Soprintendenza.
Risulta dunque fondato il secondo motivo di censura.
Rileva altresì il Collegio che sono soprattutto fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Premesso che l’intervento proposto risulta compatibile e conforme alle prescrizioni di tutela previste dal PPTR, non può sfuggire l’evidente eccesso di potere per omessa istruttoria, vizio della motivazione e illogicità manifesta che inficiano il parere della SAPAB e, in via mediata ed in parte qua, l’impugnato provvedimento dell’unione dei Comun Terra di Leuca.
Ed invero, come si evince facilmente anche dalla stessa dalla documentazione fotografica in atti, l’immobile in questione trovasi in posizione sottoposta rispetto al piano stradale della litoranea e le opere da realizzare non determinano alcun ingombro visivo, né alcuna limitazione della fruizione del paesaggio per l’osservatore che transiti sulla strada litoranea, non prevedendosi in alcun modo realizzazione di qualsivoglia volume.
L’intervento autorizzato prevede infatti unicamente la realizzazione di una scala leggera in ferro e legno, che ricade ovviamente al di sotto del livello del piano stradale (e quindi non visibile), finalizzata semplicemente a facilitare l’accesso al terrazzo panoramico, nonché una pedana in legno con finalità di mero livellamento del piano di calpestìo del lastrico solare, sempre al fine di determinare condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione del terrazzo da parte degli utenti.
Né può logicamente condividersi il ritenere che il lastrico solare muterebbe la sua destinazione in ragione del suo utilizzo come punto di osservazione del paesaggio ovvero in ragione della maggiore o minore accessibilità, sia perché tale profilo rivestirebbe semmai natura esclusivamente urbanistico-edilizia senza implicazioni della tutela paesaggistica del sito, sia perché l’intervento proposto determina unicamente condizioni migliorative degli standard di sicurezza nella fruizione del terrazzo, già regolarmente autorizzato, accessibile ed esistente..
Parimenti illogica deve ritenersi la prescrizione di non apporre i parapetti di protezione, opera che appare invece necessaria precauzione a tutela della sicurezza e della stessa incolumità delle persone e la cui realizzazione in vetro trasparente costituisce garanzia di assenza di impatto visivo o di limitazione nella fruizione del paesaggio.
Vero è invece che l’intervento cosi come proposto determina condizioni di maggiore sicurezza e di maggiore fruibilità del bene paesaggio e delle vedute panoramiche.
Altrettando manifestamente illogica ed inconferente appare la prescrizione di periodico montaggio e smontaggio delle strutture, tenuto conto in proposito che la stessa difesa dell’Amministrazione SAPAB-MIBACT ha evidenziato nella memoria di costituzione che tale prescrizione deve ritenersi apposta per mero errore materiale.
Appare sintomatico dell’acritico recepimento del parere della SAPAB da parte dell’Unione dei Comuni il fatto che anche tale prescrizione sia stata comunque automaticamente recepita nel provvedimento conclusivo dell’autorizzazione paesaggistica.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di autorizzazione paesaggistica in parte qua , dovendosi semplicemente escludere le suindicate prescrizioni sub 1) e sub 2) e ritenere pertanto concluso favorevolmente il relativo procedimento.
Ragioni latu sensu equitative inducono a disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di autorizzazione paesaggistica in parte qua , nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO