Art. 4.
A partire dal 1 luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati;
a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1 novembre 1948;
b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1 novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 , nel qual caso l'aumento e' di lire 6000 annue.
A partire dal 1 luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati;
a) di lire 6000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1 novembre 1948;
b) di lire 3000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1 novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 , nel qual caso l'aumento e' di lire 6000 annue.