Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1963, n. 1417
Articolo 2
Versione
15 novembre 1963
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963