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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10038/2021 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario CAVALLARO, giusta C.F._1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1
; C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione di detta udienza, sulle conclusioni precisate come nelle note depositate telematicamente, previa concessione del termine (ridotto a giorni venti) per il deposito di comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2021, premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in Viagrande (CT) in data CP_1
04/08/2009, dal quale non sono nati figli, ha chiesto all'adito Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con “trasferimento della custodia del cane corso” in proprio favore, essendone la proprietaria.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, che il rapporto coniugale è gradatamente incrinato a causa dei continui abbandoni della casa coniugale del resistente e dell'incompatibilità caratteriale dei due coniugi.
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza presidenziale del 28/06/2022 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente.
Nessuna attività istruttoria è stata disposta e la causa è stata rimessa al
Collegio sulla base della documentazione prodotta ed acquisita.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, pur CP_1
ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
2 Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, c.c., per la pronuncia invocata dalla ricorrente.
Per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è infatti necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di “trasferimento della custodia del cane” ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domanda non connessa con l'oggetto del presente procedimento, e, come tale, necessitante di autonoma azione civile;
com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10038/2021
RG:
PRONUNCIA la separazione personale giudiziale tra i coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
Dichiara inammissibile ogni altra domanda:
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
3 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Viagrande (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 14, Parte 2, Serie
C, anno 2009).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 16.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Dott.ssa Sonia Di Gesu
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