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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott.ssa LL SS Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27423/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VIOTTO FEDERICA Parte_1
PARTE ADOTTANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
e con l'intervento di
AVV. MARTA PETRINI nella qualità di curatrice speciale della minore Persona_1
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2024, il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1
ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Controparte_1
[...] Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare Controparte_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14.2.25 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il suo assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottando e coniuge Persona_2
dell'adottante. L'adottante riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra
, divenuta sua moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 01/09/2012 come Persona_2
documentato in atti), aveva instaurato con il figlio della signora un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Con Ordinanza del 03/10/2025 il Giudice Relatore nominava curatore speciale per , Persona_1
figlia naturale dell'adottante e della madre dell'adottando al fine di acquisire il suo eventuale assenso all'adozione.
All'udienza del 30/10/2025 la minore veniva sentita e il curatore speciale prestava l'assenso Per_1
per l'adozione.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1
come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1970 e l'adottando nel 2002 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottando nonché la curatrice speciale per la figlia naturale dell'adottante e della madre dell'adottanda ed è stato prodotta in atti la dichiarazione autenticata del padre naturale dell'adottanda sig. , cioè tutte le persone tenute nella Persona_3
specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1
(ROMANIA) il 16/07/2002 da parte di nato il [...] a [...] Parte_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
CONDANNA il sig. a pagare in favore dell'erario le spese di lite sostenute dal Parte_1
curatore speciale, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, scaglione 5.200-26000 trattandosi di procedimento di difficoltà minima, in complessivi € 1698,50 (di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 850,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LL SS AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott.ssa LL SS Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27423/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VIOTTO FEDERICA Parte_1
PARTE ADOTTANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
e con l'intervento di
AVV. MARTA PETRINI nella qualità di curatrice speciale della minore Persona_1
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2024, il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1
ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Controparte_1
[...] Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare Controparte_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14.2.25 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il suo assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottando e coniuge Persona_2
dell'adottante. L'adottante riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra
, divenuta sua moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 01/09/2012 come Persona_2
documentato in atti), aveva instaurato con il figlio della signora un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Con Ordinanza del 03/10/2025 il Giudice Relatore nominava curatore speciale per , Persona_1
figlia naturale dell'adottante e della madre dell'adottando al fine di acquisire il suo eventuale assenso all'adozione.
All'udienza del 30/10/2025 la minore veniva sentita e il curatore speciale prestava l'assenso Per_1
per l'adozione.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1
come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1970 e l'adottando nel 2002 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottando nonché la curatrice speciale per la figlia naturale dell'adottante e della madre dell'adottanda ed è stato prodotta in atti la dichiarazione autenticata del padre naturale dell'adottanda sig. , cioè tutte le persone tenute nella Persona_3
specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della natura e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1
(ROMANIA) il 16/07/2002 da parte di nato il [...] a [...] Parte_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
CONDANNA il sig. a pagare in favore dell'erario le spese di lite sostenute dal Parte_1
curatore speciale, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, scaglione 5.200-26000 trattandosi di procedimento di difficoltà minima, in complessivi € 1698,50 (di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 850,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%,
IVA, CPA e accessori di legge.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LL SS AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.