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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 18825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18825 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 15937/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15937/2022 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Iannone
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Severino Fallucchi
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n. 598/2022 del
11.01.2022 (R.G. 74502/2021)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 598/2022 (R.G. 74502/2021), emesso dal
Tribunale di Roma in favore della società per l'importo di euro Controparte_1
6.346,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso delle spese, costi e oneri fiscali sostenuti dalla società per il distacco di alcuni dipendenti in favore dell'opponente in forza del contratto di rete della di cui le parti in causa erano CP_2
retiste.
Tra i motivi di opposizione la sollevava eccezione di incompetenza per Parte_1
materia, contestava il diritto di credito avanzato ritenendolo non dovuto, oltre che non provato.
Si costituiva in giudizio l'opposto che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Deve anzitutto rilevarsi che l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, che ha dedotto la competenza per materia del Tribunale di Roma in funzione del Giudice del lavoro, è infondata: la controversia tra le parti del presente giudizio, infatti, non attiene a rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore, bensì a rapporti commerciali intercorsi tra due società facenti parte della medesima rete di imprese, attinenti agli aspetti economici derivanti dal distacco infra-rete di dipendenti dall'una all'altra impresa.
Venendo al merito della controversia, alla luce delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi, del quadro documentale fornito e delle circostanze non contestate,
l'opposizione deve essere accolta.
Anzitutto occorre premettere che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur essendo formalmente il convenuto, assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020 e Cass. Civ.
20597/2022).
Si rammenta peraltro che, nei contratti a prestazioni corrispettive, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., se, da una parte, l'opponente - quale debitore convenuto - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento della prestazione o della controprestazione richiesta ovvero dall'inefficacia o modificazione del diritto di credito, dall'altra parte, sull'opposto - creditore grava la prova dei fatti costitutivi dell'asserito credito e l'esistenza del titolo sulla base del quale formula la propria domanda.
Nel caso di specie parte opposta non risulta aver assolto tale onere, non risultando allegato specificatamente, né comprovato, in modo compiuto e sufficiente, per le ragioni che si diranno del prosieguo, il titolo fondante il diritto al rimborso delle somme richieste con il procedimento monitorio.
Infatti, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta allega di aver diritto al rimborso in forza delle fatture emesse in ragione del contratto di rete Synergia, sottoscritto dalle parti in causa, che per l'avvenuto distacco dei dipendenti prevedeva il rimborso dei costi sostenuti dal distaccante a carico del distaccatario. Si legge, infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo
“Secondo le regole della Rete, l'impresa distaccataria B&V… era tenuta al rimborso al datore distaccatario, la … delle spese, costi e oneri fiscali sostenuti per il distacco CP_1
(ossia le retribuzioni e la contribuzione versate ai lavoratori distaccati) (cfr. pag. 2 ricorso monitorio), nonché nella comparsa di costituzione e risposta “La somma richiesta (a saldo) trovava fondamento nelle fatture emesse alla società opponente tra il dicembre 2020 e agosto 2021 per l'avvenuto distacco di personale della Controparte_1
Parte nell'interesse produttivo della e secondo le modalità e finalità tipiche previste dal contratto di rete della , alla quale avevano aderito entrambe le società” (cfr. pag. CP_2
2 comparsa).
Tuttavia, nel corso del giudizio parte opposta si è limitata a produrre una visura della
(cfr. doc. 1), di cui risultano effettivamente far parte le società in causa, ma CP_3 non ha prodotto il regolamento contrattuale, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., da cui poter evincere la conclusione di un accordo di rimborso tra le parti.
Peraltro, la prova (indiretta) del contenuto dell'accordo di rete più volte richiamato dall'opposto, non può neppure desumersi dal fatto che parte opponente non abbia contestato la partecipazione alla rete, né il distacco dei dipendenti, considerato che nella controversia de qua si discute anche, e in particolare, del perimetro ed ambito del rimborso delle somme fatturate dalla e considerato che l'opponente ha contestato la genericità Controparte_1 dell'addebito delle somme ed il loro versamento, nonché la legittimità del 'ribaltamento dei costi' in fattura, sollevando plurime contestazioni che non sono state compitamente confutate dall'opposto.
Si legge, infatti, specificatamente in atti “la società addebitava le Controparte_1
somme asseritamente dovute dalla senza specificare nulla ovvero non Parte_2
veniva, difatti, indicato la paga oraria, non venivano indicate le ore di lavoro svolte, ratei tredicesima, versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi” (cfr. pag. 6 opposizione). Inoltre, parte opponente ha contestato l'addebito dell'IVA nelle fatture, richiamando l'art. 8 comma 35 della Legge 67/1988 (oggi abrogato dall'art. 16 ter D.L. 131 del 2024 convertito dalla Legge 166/2024 con applicazione ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2025) secondo cui il rimborso del costo del personale di una società distaccato presso altre, è esente da IVA nei casi di distacchi a fronte dei quali è versato il solo rimborso del relativo costo del personale, nonché ha eccepito l'assenza di un accordo sull'addebito del TFR asseritamente versato ai dipendenti.
Parte opposta, a fronte delle contestazioni avversarie, ha prodotto le fatture azionate nei
Parte confronti di le comunicazioni di distacco dei dipendenti (doc. 3 comparsa), il Libro
Unico del Lavoro (LUL) (doc. 5 comparsa), nonché asseriti atti amministrativi di gestione dei dipendenti (doc. 4 comparsa); tali documenti, pur attestando l'effettivo distacco di propri dipendenti presso l'odierna opponente ed il verosimile pagamento dei loro emolumenti da parte di peraltro non contestate- risultano tuttavia inidonei, a Parte_3
Parte fronte delle specifiche contestazioni della circa la quantificazione delle somme richieste, a fornire prova adeguata sia in ordine al contenuto dell'accordo di rimborso, sia in ordine alla corrispondenza tra gli importi addebitati in fattura ed i costi effettivi del personale. In particolare, al di là della distinzione in costi 'retributivi' e 'amministrativi', meramente dedotta dalla opposta, non viene fornita alcuna specifica indicazione né degli importi specificamente dovuti con riferimento a ciascuno dei dipendenti distaccati, né delle diverse voci di spesa, né dei relativi criteri di quantificazione;
peraltro, si rileva che nelle fatture azionate si fa riferimento, nella descrizione, ad un “prospetto allegato” (cfr. fatture depositate in fasc. monitorio) che, tuttavia, non è stato prodotto né in sede monitoria né nella presente sede, con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza del credito vantato.
Infine, non può ritenersi che l'onere probatorio gravante sull'opposto possa essere colmato dall'avvenuto pagamento da parte dell'opposta di precedenti similari fatture in quanto non oggetto di causa, né dal pagamento dell'acconto per la fattura n. 42/VE.
Proprio in relazione a quest'ultima fattura preme precisare, avendovi indugiato a lungo le parti, che a fronte della contestazione della B&V dell'addebito IVA, parte opposta ha allegato di averne diritto avendo chiesto “il solo rimborso delle retribuzioni e dei contributi, ma anche gli ulteriori 'oneri di distacco/codatorialità' (come specificato in fattura) relativi alla gestione amministrativa e al coordinamento dei rapporti di lavoro dei dipendenti distaccati” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione). Tuttavia, in riferimento a tali asseriti ulteriori oneri non è stata né fornita allegazione specifica del contenuto, né prova dell'effettivo sostenimento dei costi.
Le argomentazioni che precedono assorbono l'esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta e revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, considerato lo scaglione di riferimento della causa compreso tra ero
5.201,00 ed euro 26.000,00, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dell'art. 4 di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con DM 147/2022, considerate tutte le fasi e applicando i valori ai minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di specifiche e complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 598/2022 del 12.01.2022 (R.G. 74502/2021);
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Iannone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 2024
Il Giudice
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15937/2022 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Iannone
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., come in atti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Severino Fallucchi
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n. 598/2022 del
11.01.2022 (R.G. 74502/2021)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 598/2022 (R.G. 74502/2021), emesso dal
Tribunale di Roma in favore della società per l'importo di euro Controparte_1
6.346,36, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso delle spese, costi e oneri fiscali sostenuti dalla società per il distacco di alcuni dipendenti in favore dell'opponente in forza del contratto di rete della di cui le parti in causa erano CP_2
retiste.
Tra i motivi di opposizione la sollevava eccezione di incompetenza per Parte_1
materia, contestava il diritto di credito avanzato ritenendolo non dovuto, oltre che non provato.
Si costituiva in giudizio l'opposto che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Deve anzitutto rilevarsi che l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, che ha dedotto la competenza per materia del Tribunale di Roma in funzione del Giudice del lavoro, è infondata: la controversia tra le parti del presente giudizio, infatti, non attiene a rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore, bensì a rapporti commerciali intercorsi tra due società facenti parte della medesima rete di imprese, attinenti agli aspetti economici derivanti dal distacco infra-rete di dipendenti dall'una all'altra impresa.
Venendo al merito della controversia, alla luce delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi, del quadro documentale fornito e delle circostanze non contestate,
l'opposizione deve essere accolta.
Anzitutto occorre premettere che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur essendo formalmente il convenuto, assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020 e Cass. Civ.
20597/2022).
Si rammenta peraltro che, nei contratti a prestazioni corrispettive, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., se, da una parte, l'opponente - quale debitore convenuto - è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento della prestazione o della controprestazione richiesta ovvero dall'inefficacia o modificazione del diritto di credito, dall'altra parte, sull'opposto - creditore grava la prova dei fatti costitutivi dell'asserito credito e l'esistenza del titolo sulla base del quale formula la propria domanda.
Nel caso di specie parte opposta non risulta aver assolto tale onere, non risultando allegato specificatamente, né comprovato, in modo compiuto e sufficiente, per le ragioni che si diranno del prosieguo, il titolo fondante il diritto al rimborso delle somme richieste con il procedimento monitorio.
Infatti, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opposta allega di aver diritto al rimborso in forza delle fatture emesse in ragione del contratto di rete Synergia, sottoscritto dalle parti in causa, che per l'avvenuto distacco dei dipendenti prevedeva il rimborso dei costi sostenuti dal distaccante a carico del distaccatario. Si legge, infatti, nel ricorso per decreto ingiuntivo
“Secondo le regole della Rete, l'impresa distaccataria B&V… era tenuta al rimborso al datore distaccatario, la … delle spese, costi e oneri fiscali sostenuti per il distacco CP_1
(ossia le retribuzioni e la contribuzione versate ai lavoratori distaccati) (cfr. pag. 2 ricorso monitorio), nonché nella comparsa di costituzione e risposta “La somma richiesta (a saldo) trovava fondamento nelle fatture emesse alla società opponente tra il dicembre 2020 e agosto 2021 per l'avvenuto distacco di personale della Controparte_1
Parte nell'interesse produttivo della e secondo le modalità e finalità tipiche previste dal contratto di rete della , alla quale avevano aderito entrambe le società” (cfr. pag. CP_2
2 comparsa).
Tuttavia, nel corso del giudizio parte opposta si è limitata a produrre una visura della
(cfr. doc. 1), di cui risultano effettivamente far parte le società in causa, ma CP_3 non ha prodotto il regolamento contrattuale, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., da cui poter evincere la conclusione di un accordo di rimborso tra le parti.
Peraltro, la prova (indiretta) del contenuto dell'accordo di rete più volte richiamato dall'opposto, non può neppure desumersi dal fatto che parte opponente non abbia contestato la partecipazione alla rete, né il distacco dei dipendenti, considerato che nella controversia de qua si discute anche, e in particolare, del perimetro ed ambito del rimborso delle somme fatturate dalla e considerato che l'opponente ha contestato la genericità Controparte_1 dell'addebito delle somme ed il loro versamento, nonché la legittimità del 'ribaltamento dei costi' in fattura, sollevando plurime contestazioni che non sono state compitamente confutate dall'opposto.
Si legge, infatti, specificatamente in atti “la società addebitava le Controparte_1
somme asseritamente dovute dalla senza specificare nulla ovvero non Parte_2
veniva, difatti, indicato la paga oraria, non venivano indicate le ore di lavoro svolte, ratei tredicesima, versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi” (cfr. pag. 6 opposizione). Inoltre, parte opponente ha contestato l'addebito dell'IVA nelle fatture, richiamando l'art. 8 comma 35 della Legge 67/1988 (oggi abrogato dall'art. 16 ter D.L. 131 del 2024 convertito dalla Legge 166/2024 con applicazione ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2025) secondo cui il rimborso del costo del personale di una società distaccato presso altre, è esente da IVA nei casi di distacchi a fronte dei quali è versato il solo rimborso del relativo costo del personale, nonché ha eccepito l'assenza di un accordo sull'addebito del TFR asseritamente versato ai dipendenti.
Parte opposta, a fronte delle contestazioni avversarie, ha prodotto le fatture azionate nei
Parte confronti di le comunicazioni di distacco dei dipendenti (doc. 3 comparsa), il Libro
Unico del Lavoro (LUL) (doc. 5 comparsa), nonché asseriti atti amministrativi di gestione dei dipendenti (doc. 4 comparsa); tali documenti, pur attestando l'effettivo distacco di propri dipendenti presso l'odierna opponente ed il verosimile pagamento dei loro emolumenti da parte di peraltro non contestate- risultano tuttavia inidonei, a Parte_3
Parte fronte delle specifiche contestazioni della circa la quantificazione delle somme richieste, a fornire prova adeguata sia in ordine al contenuto dell'accordo di rimborso, sia in ordine alla corrispondenza tra gli importi addebitati in fattura ed i costi effettivi del personale. In particolare, al di là della distinzione in costi 'retributivi' e 'amministrativi', meramente dedotta dalla opposta, non viene fornita alcuna specifica indicazione né degli importi specificamente dovuti con riferimento a ciascuno dei dipendenti distaccati, né delle diverse voci di spesa, né dei relativi criteri di quantificazione;
peraltro, si rileva che nelle fatture azionate si fa riferimento, nella descrizione, ad un “prospetto allegato” (cfr. fatture depositate in fasc. monitorio) che, tuttavia, non è stato prodotto né in sede monitoria né nella presente sede, con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza del credito vantato.
Infine, non può ritenersi che l'onere probatorio gravante sull'opposto possa essere colmato dall'avvenuto pagamento da parte dell'opposta di precedenti similari fatture in quanto non oggetto di causa, né dal pagamento dell'acconto per la fattura n. 42/VE.
Proprio in relazione a quest'ultima fattura preme precisare, avendovi indugiato a lungo le parti, che a fronte della contestazione della B&V dell'addebito IVA, parte opposta ha allegato di averne diritto avendo chiesto “il solo rimborso delle retribuzioni e dei contributi, ma anche gli ulteriori 'oneri di distacco/codatorialità' (come specificato in fattura) relativi alla gestione amministrativa e al coordinamento dei rapporti di lavoro dei dipendenti distaccati” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione). Tuttavia, in riferimento a tali asseriti ulteriori oneri non è stata né fornita allegazione specifica del contenuto, né prova dell'effettivo sostenimento dei costi.
Le argomentazioni che precedono assorbono l'esame di ogni ulteriore questione proposta dalle parti, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta e revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, considerato lo scaglione di riferimento della causa compreso tra ero
5.201,00 ed euro 26.000,00, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dell'art. 4 di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con DM 147/2022, considerate tutte le fasi e applicando i valori ai minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'assenza di specifiche e complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Roma n. 598/2022 del 12.01.2022 (R.G. 74502/2021);
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Iannone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 2024
Il Giudice
W. Verusio