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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott. Val eri a Guaragn el la - Giudi ce relatore
3. dott. Sara M azzotta - Gi udi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6517, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv.ti V. Nanna e A. B enegiamo), Parte_1
e
(Avv.ti A. B enegiam o e V. Nanna), Parte_2
nonch é
PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I, CP_1
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 09.12.2024, i ri correnti premesso
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva in B ari la figli a (il 07.10.2021), ri conosciut a da entrambi Persona_1
i genitori;
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affida mento dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasmessi al P .M., il qual e tutt avia non ha rassegnato l e sue concl usioni.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personali ed economici della minore (nata da una Persona_2
rel azione t ra i s uoi genit ori non fondata sul m atrimoni o) è fondat a e va accolt a.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore va col locat a pres so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbia costit uito i l proprio habit at dal quale è preferi bil e non di strarl a.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regol am entat o nei t ermini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti è equo e cons ente all a m inore di far front e al le sue necessi tà di vita quotidiana.
Spese compens at e come da accordo.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 14.11.2024, deposi tat o tel em aticam ente il 09.12.2024, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. spese cm pens at e.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 18.02.2025 .
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, riunito in cam era di consiglio i n persona dei signori magist rati:
1. dott. Gius eppe Di sabato - President e
2. dott. Val eri a Guaragn el la - Giudi ce relatore
3. dott. Sara M azzotta - Gi udi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a causa civi le is cri tta nel Ruolo Generale della Volontaria Gi uri sdi zione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 6517, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal mat rimonio, vert ente tra
(Avv.ti V. Nanna e A. B enegiamo), Parte_1
e
(Avv.ti A. B enegiam o e V. Nanna), Parte_2
nonch é
PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I, CP_1
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri corso congi unt o deposit ato in dat a 09.12.2024, i ri correnti premesso
• di aver int ratt enut o una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva in B ari la figli a (il 07.10.2021), ri conosciut a da entrambi Persona_1
i genitori;
• che, ess endo cess ato il rapporto di convi venza, è l oro int enzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affida mento dell a figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dell a s tes sa).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al C oll egio per l a decisi one.
Gli at ti sono st ati t rasmessi al P .M., il qual e tutt avia non ha rassegnato l e sue concl usioni.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La domanda propost a dall e parti , che at tiene alla regol am entazione dei rapporti, personali ed economici della minore (nata da una Persona_2
rel azione t ra i s uoi genit ori non fondata sul m atrimoni o) è fondat a e va accolt a.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali qui ndi da derogare alla regol a privi legiat a dal l egislat ore.
La minore va col locat a pres so la m adre, dove peraltro già abit a e dove è qui ndi certo che abbia costit uito i l proprio habit at dal quale è preferi bil e non di strarl a.
Quanto all a regol am ent azione del diri tto/dovere di visi ta, il Collegio rit iene che esso vada regol am entat o nei t ermini i ndi cati dall e part i, che consentono alla bam bina di m antenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non coll ocat ario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quant um m ensile det ermi nato dall e parti è equo e cons ente all a m inore di far front e al le sue necessi tà di vita quotidiana.
Spese compens at e come da accordo.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione cont enut a nel ri corso del 14.11.2024, deposi tat o tel em aticam ente il 09.12.2024, d a intend ersi qui integralmen te ri chiamata
e tras critta;
2. spese cm pens at e.
Così deciso i n B ari , nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del Tribunale,
il giorno 18.02.2025 .
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
GI U S E P P E DI S A B A T O