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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2155/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2155/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta Pizzotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede legale a in Via Santa Maria del Gesù CP_1
pagina 1 di 13 n. 5, C.F. e Partita I.V.A. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Salvatore Gentile Alletto e Riccardo Gentile, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata a Palermo presso il loro studio in Piazza Virgilio n. 15;
2) , con sede in , via Messina n. 829, P I Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Recupero presso il cui studio in
Misterbianco (CT), via Cavour 207 è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 settembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 7 Febbraio 2020 conveniva in Parte_1
giudizio l' e l' , Controparte_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro o per le rispettive responsabilità al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in €
65,938,80, oltre personalizzazione del danno morale, danno per omesso e\o carente consenso informato, rimborso delle spese mediche sostenute.
In particolare, l'attrice esponeva quanto segue: “In data 14 gennaio 2004, la
Sig.ra si recava presso il Presidio Ospedaliero Pt_1 Controparte_4
(Ospedali oggi Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 13 , atteso che “in seguito ad un controllo mammografico riscontro di CP_1
microcalcificazioni sospette”, laddove, a seguito di biopsia, le veniva diagnosticata la “positività per cellule neoplastiche e positività per linfonodo sentinella in regione asc. Dx (linea ascellare ant. I livello)”, ovvero: carcinoma intraduttale.
La stessa, pertanto, il 15 gennaio 2004, subiva un intervento di “mastectomia e ricostruzione immediata con protesi mammaria tipo Mentor 354 ” presso il reparto di chirurgia oncologica del medesimo presidio, dal quale veniva dimessa
in data 17 gennaio 2004.
Purtroppo, al suddetto intervento ne seguivano altri e, segnatamente, in data 19 febbraio, 3 marzo e 20 marzo 2004 per l'apertura e la disinfettazione della sutura.
L'operazione di mastectomia eseguita presso il su indicato nosocomio non risolveva la patologia manifestata dalla signora la quale, mostrando la Pt_1
presenza di febbre e secrezioni, in data 1.04.2004, (con ricovero dal 30 marzo
2004) era costretta a rivolgersi all'U.O. Clinicizzata di Chirurgia Plastica del
, al fine di sottoporsi ad un ulteriore intervento Controparte_6
chirurgico di rimozione della protesi mammaria DX in quanto infetta. Si precisa
che il detto intervento non modificava quello già effettuato in data 15 gennaio, che era di tipo “mastectomia con conservazione dell'areola e del capezzolo (Nipple sparing mastectomy o NSM)”, essendosi limitato a eliminare l'infezione che veniva refertata come “tragitto fistoloso rixoperto da fibrina e con tessuto di granulazione infiltrato da cellule giganti tipo corpo estraneo. – Tessuto fibroso tappezzato da istiociti.”
pagina 3 di 13 In data 10 maggio 2005, la medesima, dopo n. 28 sedute di radioterapia effettuate
dal 12 maggio al 22 giugno 2004, a seguito della mancata asportazione totale della ghiandola mammaria, doveva ricoverarsi presso l' Controparte_6
dove, in data 12 maggio 2005 veniva sottoposta all'ennesimo intervento
[...]
chirurgico di “rimozione della protesi e rimozione in profondità di tessuto infetto”, eseguito con asportazione totale senza conservazione di tessuto alcuno.
L'esame istologico eseguito in data 18.05.2005 riportava: “Fibro-sclerosi periprotesica con tessuto di granulazione e coaguli ematici in corrispondenza della cavità interna. La fibrosi si estende al derma dell'areola e ai dotti galattofori”, con diagnosi di “Fibro-sclerosi periprotesica”.
In conseguenza di quanto sopra descritto, l'odierna attrice, dopo anni di sofferenza, e di controlli, per come documentato, a tutt'oggi lamenta, oltre agli esiti dei numerosi interventi chirurgici ai quale era stata sottoposta, anche
ulteriori ordini di problemi, tutti in correlazione con la malpractice sopra
descritta:
- difficoltà motorie del braccio dx;
- fortissime algie nella parete toracica;
- dolori intercostali in prossimità della cicatrice di cui alle mastectomie subite;
- impossibilità di inserimento di protesi fissa, con conseguente complicazioni nella gestione della protesi esterna, la quale rimane “in sito“ soltanto per un periodo di tempo limitato (due mesi circa) per poi necessitare di precoce sostituzione a causa del progressivo restringimento verso il costato dell'incavo residuato dalla mastectomia.
pagina 4 di 13 A seguito dei fatti sopra descritti la Sig.ra risulta essere affetta da Pt_1
gravissime lesioni personali causate dagli esiti dei numerosi interventi chirurgici
di asportazione e ricostruzione della ghiandola mammaria, di disinfezione e
pulizia, dovuti ad esclusivo fatto e colpa del personale sanitario del
[...]
Controparte_7
oggi e dell' .
[...] Controparte_3 Controparte_6
Il danno è derivato sia a seguito dell'infezione sorta durante e dopo il primo intervento di mastectomia ed apposizione di protesi ruvida - per evidente
insufficiente asepsi intraoperatoria - sia alla parziale asportazione chirurgica
effettuata nel primo intervento e non rimediata nel secondo intervento, a seguito della malpractice ed alla scelta di eseguire una mastectomia “con conservazione dell'areola e del capezzolo (Nipple sparing mastectomy o NSM)”.
Tali esiti hanno comportato un danno estetico e biologico pari al 20%, con un ITA
di giorni 60 e con una ITP al 50% di giorni 120, così come si evince dalla
relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa , oltre al danno Persona_1
morale, anche nell'accezione di personalizzazione del danno”.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata deve escludersi la lamentata responsabilità professionale delle due aziende ospedaliere convenute, malgrado le pagina 5 di 13 ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue:
“Nella fattispecie, il tipo di intervento eseguito in data 15.01.2014 sulla signora
presso la (e cioè la Pt_1 Controparte_8
mastectomia sottocutanea con conservazione del complesso areola-capezzolo,
apposizione immediata della protesi ed exeresi del linfonodo sentinella),
trattandosi di un DCIS con microcalcificazioni sospette, sparse, rientrava tra le possibili scelte previste dalle linee guida. Anche l'intervento attuato in data
01/04/2004 presso il P.O. , di rimozione della protesi (etichettata come CP_6
“infetta”, benché vada in effetti notato che l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata, non abbia dato luogo a sviluppo di
colonie batteriche) è stato corretto.
Nel maggio 2005 la paziente chiede ed ottiene il ricovero presso l'U.O. di
Chirurgia Plastica del P.O. per l'asportazione di tessuto cicatriziale CP_6
periprotesico (“Exeresi di una losanga cutanea di cm 20x5 comprendente la precedente cicatrice della mastectomia ed il complesso areola-capezzolo ed
asportazione in blocco della capsula periprotesica, del tessuto fibroso circostante, della ghiandola mammaria residua. Evacuazione dell'ascesso intracapsulare…”).
Nel consenso informato infatti viene riportato che verrà effettuata l'asportazione di tessuto cicatriziale e complesso areola-capezzolo al fine di curare la seguente patologia o l'inestetismo residuo. La fibrosi capsulare periprotesica rappresenta una delle reazioni avverse più frequenti in chirurgia plastica, sia ricostruttiva che
pagina 6 di 13 estetica, rappresentando circa il 30% di tutte le revisioni chirurgiche a distanza di
tempo delle protesi mammaria definitive.
Per quanto riguarda il rigetto della protesi, nessuna prova documentale dimostra
che ci sia stata una contaminazione batterica, dato che la semina del campione del
tampone su protesi mammaria asportata, non ha dato luogo a sviluppo di colonie
microbiche, sicché è probabile che si sia trattato di un rigetto (e non di un'infezione) per intolleranza all'impianto mammario che all'epoca dei fatti
(2004) non possedeva ancora i requisiti delle protesi di successiva generazione
(da quelle macro-testurizzate di allora a quelle attuali nanotesturizzate).
In conclusione, stante le superiori considerazioni specialistiche in materia, sotto il
profilo squisitamente medico-legale non si ravvedono profili di responsabilità
professionale in capo ai sanitari chiamati in causa.
Infatti la cicatrice retraente in regione toracica destra residuata sulla Sig.ra Pt_1
è conseguenza di eventi che, successivi all'indicato intervento di mastectomia nipple spearing per carcinoma mammario non trovano correlazione nessologica con l'operato dei sanitari (rigetto della protesi ed asportazione di tessuto fibrosclerotico periprotesico)”.
I consulenti d'ufficio rispondendo ai rilievi critici del medico-legale di parte attrice hanno altresì evidenziato quanto segue: “Per ciò che attiene la radioterapia potrebbe, nel caso di specie, configurarsi come un “over treatment” ma, considerata la completa guarigione della con sopravvivenza di ben oltre i 5 Pt_1
anni dalla diagnosi, dimostra che il trattamento, da un punto di vista oncologico,
sia stato efficace.
pagina 7 di 13 La protesi MENTOR 354, che è stata posizionata nell'intervento chirurgico del
2004 alla signora appartiene alla categoria delle protesi macrotesturizzate, Pt_1
in sintonia con le linee guida per quei tempi, successivamente sostituite dalle
protesi microtesturizzate (2013) e, successivamente, da quelle nanotesturizzate
(2019).
Il dr nei sui rilievi critici sostiene che la causa della rimozione della Per_2
protesi sia stata un'infezione nosocomiale, convincimento privo di validità scientifica, in quanto l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata, non ha dato luogo a sviluppo di colonie batteriche;
pertanto, è altamente probabile che si sia trattato di un rigetto (e non di un'infezione) per intolleranza all'impianto mammario che all'epoca dei fatti
(2004) non possedeva ancora i requisiti delle protesi di successiva generazione
(da quelle macro-testurizzate di allora a quelle attuali nano-testurizzate)”.
Pertanto si deve ritenere che gli interventi chirurgici de quibus sono stati eseguiti correttamente, mentre il rigetto della protesi mammaria è stato dovuto ad una intolleranza dell'impianto effettuato con i materiali dell'epoca, non evoluti come quelli utilizzati adesso, e non ad una infezione nosocomiale, considerato che l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata non ha dato luogo a sviluppo di colonie batteriche.
Si osserva che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione con l'ordinanza del 1 giugno 2023 non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-
pagina 8 di 13 legale, per come era stato richiesto da parte attrice.
Va altresì rigettata la domanda attrice relativa all'asserita mancanza del consenso informato.
Al riguardo si premette che il consenso informato costituisce, di norma,
legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perchè, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v.
anche Cass. 28.7.2011 n. 16543).
Inoltre in tema di responsabilità di una struttura sanitaria, l'acquisizione del pagina 9 di 13 consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (cfr Sez. 3 - , Sentenza n.
1043 del 17/01/2019 (Rv. 652657 - 01)).
Il medico dunque è tenuto, in via generale, ad informare il paziente dei benefici,
delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Il tema della informativa al paziente e delle conseguenze della sua mancata esecuzione ha trovato una compiuta disamina nella recente sentenza della Corte di
Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019.
La Corte ha ivi affermato che "in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione pagina 10 di 13 relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute,
dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità
plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali,
entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale,
dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato,
devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva
(criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione".
Quindi può affermarsi che per il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, anche in presenza di atto terapeutico 'corretto', è onere del paziente danneggiato dimostrare quale scelta avrebbe fatto (rifiuto) se correttamente informato dei possibili esiti non imprevedibili dell'intervento; la pagina 11 di 13 prova di tale scelta, una volta specificatamente allegata, può avvenire con diversi strumenti (fatto notorio, massime di esperienza, presunzioni).
Non è configurabile un danno 'in re ipsa'.
Nel caso di specie, malgrado la mancanza di un adeguato consenso informato accertata anche dai CTU con riferimento all'intervento chirurgico del 15 aprile
2024, parte attrice non ha fornito alcuna delle suindicate prove necessarie ai fini di ottenere un risarcimento a carico di controparte.
In altre parole, la mera lesione del diritto di scelta consapevole non è di per sé sola risarcibile, essendo al contrario necessaria la rappresentazione delle conseguenze pregiudizievoli che il paziente ha subito per non aver potuto decidere in piena autonomia.
Inoltre neppure risulta allegato, volendo considerare il profilo dell'informazione negata come funzionalmente correlato alla esecuzione dell'intervento ed alle conseguenze pregiudizievoli ad esso collegate, seppure in assenza di condotta colposa nella sua esecuzione, che l'attrice, se fosse stata correttamente informata del possibile esito collaterale dell'intervento, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2155/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2155/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simonetta Pizzotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
1) Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede legale a in Via Santa Maria del Gesù CP_1
pagina 1 di 13 n. 5, C.F. e Partita I.V.A. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Salvatore Gentile Alletto e Riccardo Gentile, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata a Palermo presso il loro studio in Piazza Virgilio n. 15;
2) , con sede in , via Messina n. 829, P I Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Recupero presso il cui studio in
Misterbianco (CT), via Cavour 207 è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 settembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 7 Febbraio 2020 conveniva in Parte_1
giudizio l' e l' , Controparte_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro o per le rispettive responsabilità al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in €
65,938,80, oltre personalizzazione del danno morale, danno per omesso e\o carente consenso informato, rimborso delle spese mediche sostenute.
In particolare, l'attrice esponeva quanto segue: “In data 14 gennaio 2004, la
Sig.ra si recava presso il Presidio Ospedaliero Pt_1 Controparte_4
(Ospedali oggi Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 13 , atteso che “in seguito ad un controllo mammografico riscontro di CP_1
microcalcificazioni sospette”, laddove, a seguito di biopsia, le veniva diagnosticata la “positività per cellule neoplastiche e positività per linfonodo sentinella in regione asc. Dx (linea ascellare ant. I livello)”, ovvero: carcinoma intraduttale.
La stessa, pertanto, il 15 gennaio 2004, subiva un intervento di “mastectomia e ricostruzione immediata con protesi mammaria tipo Mentor 354 ” presso il reparto di chirurgia oncologica del medesimo presidio, dal quale veniva dimessa
in data 17 gennaio 2004.
Purtroppo, al suddetto intervento ne seguivano altri e, segnatamente, in data 19 febbraio, 3 marzo e 20 marzo 2004 per l'apertura e la disinfettazione della sutura.
L'operazione di mastectomia eseguita presso il su indicato nosocomio non risolveva la patologia manifestata dalla signora la quale, mostrando la Pt_1
presenza di febbre e secrezioni, in data 1.04.2004, (con ricovero dal 30 marzo
2004) era costretta a rivolgersi all'U.O. Clinicizzata di Chirurgia Plastica del
, al fine di sottoporsi ad un ulteriore intervento Controparte_6
chirurgico di rimozione della protesi mammaria DX in quanto infetta. Si precisa
che il detto intervento non modificava quello già effettuato in data 15 gennaio, che era di tipo “mastectomia con conservazione dell'areola e del capezzolo (Nipple sparing mastectomy o NSM)”, essendosi limitato a eliminare l'infezione che veniva refertata come “tragitto fistoloso rixoperto da fibrina e con tessuto di granulazione infiltrato da cellule giganti tipo corpo estraneo. – Tessuto fibroso tappezzato da istiociti.”
pagina 3 di 13 In data 10 maggio 2005, la medesima, dopo n. 28 sedute di radioterapia effettuate
dal 12 maggio al 22 giugno 2004, a seguito della mancata asportazione totale della ghiandola mammaria, doveva ricoverarsi presso l' Controparte_6
dove, in data 12 maggio 2005 veniva sottoposta all'ennesimo intervento
[...]
chirurgico di “rimozione della protesi e rimozione in profondità di tessuto infetto”, eseguito con asportazione totale senza conservazione di tessuto alcuno.
L'esame istologico eseguito in data 18.05.2005 riportava: “Fibro-sclerosi periprotesica con tessuto di granulazione e coaguli ematici in corrispondenza della cavità interna. La fibrosi si estende al derma dell'areola e ai dotti galattofori”, con diagnosi di “Fibro-sclerosi periprotesica”.
In conseguenza di quanto sopra descritto, l'odierna attrice, dopo anni di sofferenza, e di controlli, per come documentato, a tutt'oggi lamenta, oltre agli esiti dei numerosi interventi chirurgici ai quale era stata sottoposta, anche
ulteriori ordini di problemi, tutti in correlazione con la malpractice sopra
descritta:
- difficoltà motorie del braccio dx;
- fortissime algie nella parete toracica;
- dolori intercostali in prossimità della cicatrice di cui alle mastectomie subite;
- impossibilità di inserimento di protesi fissa, con conseguente complicazioni nella gestione della protesi esterna, la quale rimane “in sito“ soltanto per un periodo di tempo limitato (due mesi circa) per poi necessitare di precoce sostituzione a causa del progressivo restringimento verso il costato dell'incavo residuato dalla mastectomia.
pagina 4 di 13 A seguito dei fatti sopra descritti la Sig.ra risulta essere affetta da Pt_1
gravissime lesioni personali causate dagli esiti dei numerosi interventi chirurgici
di asportazione e ricostruzione della ghiandola mammaria, di disinfezione e
pulizia, dovuti ad esclusivo fatto e colpa del personale sanitario del
[...]
Controparte_7
oggi e dell' .
[...] Controparte_3 Controparte_6
Il danno è derivato sia a seguito dell'infezione sorta durante e dopo il primo intervento di mastectomia ed apposizione di protesi ruvida - per evidente
insufficiente asepsi intraoperatoria - sia alla parziale asportazione chirurgica
effettuata nel primo intervento e non rimediata nel secondo intervento, a seguito della malpractice ed alla scelta di eseguire una mastectomia “con conservazione dell'areola e del capezzolo (Nipple sparing mastectomy o NSM)”.
Tali esiti hanno comportato un danno estetico e biologico pari al 20%, con un ITA
di giorni 60 e con una ITP al 50% di giorni 120, così come si evince dalla
relazione medico-legale redatta dalla Dott.ssa , oltre al danno Persona_1
morale, anche nell'accezione di personalizzazione del danno”.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata deve escludersi la lamentata responsabilità professionale delle due aziende ospedaliere convenute, malgrado le pagina 5 di 13 ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue:
“Nella fattispecie, il tipo di intervento eseguito in data 15.01.2014 sulla signora
presso la (e cioè la Pt_1 Controparte_8
mastectomia sottocutanea con conservazione del complesso areola-capezzolo,
apposizione immediata della protesi ed exeresi del linfonodo sentinella),
trattandosi di un DCIS con microcalcificazioni sospette, sparse, rientrava tra le possibili scelte previste dalle linee guida. Anche l'intervento attuato in data
01/04/2004 presso il P.O. , di rimozione della protesi (etichettata come CP_6
“infetta”, benché vada in effetti notato che l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata, non abbia dato luogo a sviluppo di
colonie batteriche) è stato corretto.
Nel maggio 2005 la paziente chiede ed ottiene il ricovero presso l'U.O. di
Chirurgia Plastica del P.O. per l'asportazione di tessuto cicatriziale CP_6
periprotesico (“Exeresi di una losanga cutanea di cm 20x5 comprendente la precedente cicatrice della mastectomia ed il complesso areola-capezzolo ed
asportazione in blocco della capsula periprotesica, del tessuto fibroso circostante, della ghiandola mammaria residua. Evacuazione dell'ascesso intracapsulare…”).
Nel consenso informato infatti viene riportato che verrà effettuata l'asportazione di tessuto cicatriziale e complesso areola-capezzolo al fine di curare la seguente patologia o l'inestetismo residuo. La fibrosi capsulare periprotesica rappresenta una delle reazioni avverse più frequenti in chirurgia plastica, sia ricostruttiva che
pagina 6 di 13 estetica, rappresentando circa il 30% di tutte le revisioni chirurgiche a distanza di
tempo delle protesi mammaria definitive.
Per quanto riguarda il rigetto della protesi, nessuna prova documentale dimostra
che ci sia stata una contaminazione batterica, dato che la semina del campione del
tampone su protesi mammaria asportata, non ha dato luogo a sviluppo di colonie
microbiche, sicché è probabile che si sia trattato di un rigetto (e non di un'infezione) per intolleranza all'impianto mammario che all'epoca dei fatti
(2004) non possedeva ancora i requisiti delle protesi di successiva generazione
(da quelle macro-testurizzate di allora a quelle attuali nanotesturizzate).
In conclusione, stante le superiori considerazioni specialistiche in materia, sotto il
profilo squisitamente medico-legale non si ravvedono profili di responsabilità
professionale in capo ai sanitari chiamati in causa.
Infatti la cicatrice retraente in regione toracica destra residuata sulla Sig.ra Pt_1
è conseguenza di eventi che, successivi all'indicato intervento di mastectomia nipple spearing per carcinoma mammario non trovano correlazione nessologica con l'operato dei sanitari (rigetto della protesi ed asportazione di tessuto fibrosclerotico periprotesico)”.
I consulenti d'ufficio rispondendo ai rilievi critici del medico-legale di parte attrice hanno altresì evidenziato quanto segue: “Per ciò che attiene la radioterapia potrebbe, nel caso di specie, configurarsi come un “over treatment” ma, considerata la completa guarigione della con sopravvivenza di ben oltre i 5 Pt_1
anni dalla diagnosi, dimostra che il trattamento, da un punto di vista oncologico,
sia stato efficace.
pagina 7 di 13 La protesi MENTOR 354, che è stata posizionata nell'intervento chirurgico del
2004 alla signora appartiene alla categoria delle protesi macrotesturizzate, Pt_1
in sintonia con le linee guida per quei tempi, successivamente sostituite dalle
protesi microtesturizzate (2013) e, successivamente, da quelle nanotesturizzate
(2019).
Il dr nei sui rilievi critici sostiene che la causa della rimozione della Per_2
protesi sia stata un'infezione nosocomiale, convincimento privo di validità scientifica, in quanto l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata, non ha dato luogo a sviluppo di colonie batteriche;
pertanto, è altamente probabile che si sia trattato di un rigetto (e non di un'infezione) per intolleranza all'impianto mammario che all'epoca dei fatti
(2004) non possedeva ancora i requisiti delle protesi di successiva generazione
(da quelle macro-testurizzate di allora a quelle attuali nano-testurizzate)”.
Pertanto si deve ritenere che gli interventi chirurgici de quibus sono stati eseguiti correttamente, mentre il rigetto della protesi mammaria è stato dovuto ad una intolleranza dell'impianto effettuato con i materiali dell'epoca, non evoluti come quelli utilizzati adesso, e non ad una infezione nosocomiale, considerato che l'esame microbiologico e colturale sul tampone della protesi mammaria asportata non ha dato luogo a sviluppo di colonie batteriche.
Si osserva che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione con l'ordinanza del 1 giugno 2023 non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-
pagina 8 di 13 legale, per come era stato richiesto da parte attrice.
Va altresì rigettata la domanda attrice relativa all'asserita mancanza del consenso informato.
Al riguardo si premette che il consenso informato costituisce, di norma,
legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perchè, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v.
anche Cass. 28.7.2011 n. 16543).
Inoltre in tema di responsabilità di una struttura sanitaria, l'acquisizione del pagina 9 di 13 consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (cfr Sez. 3 - , Sentenza n.
1043 del 17/01/2019 (Rv. 652657 - 01)).
Il medico dunque è tenuto, in via generale, ad informare il paziente dei benefici,
delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse, dei rischi prevedibili.
Il tema della informativa al paziente e delle conseguenze della sua mancata esecuzione ha trovato una compiuta disamina nella recente sentenza della Corte di
Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019.
La Corte ha ivi affermato che "in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione pagina 10 di 13 relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute,
dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità
plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali,
entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale,
dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato,
devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva
(criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione".
Quindi può affermarsi che per il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, anche in presenza di atto terapeutico 'corretto', è onere del paziente danneggiato dimostrare quale scelta avrebbe fatto (rifiuto) se correttamente informato dei possibili esiti non imprevedibili dell'intervento; la pagina 11 di 13 prova di tale scelta, una volta specificatamente allegata, può avvenire con diversi strumenti (fatto notorio, massime di esperienza, presunzioni).
Non è configurabile un danno 'in re ipsa'.
Nel caso di specie, malgrado la mancanza di un adeguato consenso informato accertata anche dai CTU con riferimento all'intervento chirurgico del 15 aprile
2024, parte attrice non ha fornito alcuna delle suindicate prove necessarie ai fini di ottenere un risarcimento a carico di controparte.
In altre parole, la mera lesione del diritto di scelta consapevole non è di per sé sola risarcibile, essendo al contrario necessaria la rappresentazione delle conseguenze pregiudizievoli che il paziente ha subito per non aver potuto decidere in piena autonomia.
Inoltre neppure risulta allegato, volendo considerare il profilo dell'informazione negata come funzionalmente correlato alla esecuzione dell'intervento ed alle conseguenze pregiudizievoli ad esso collegate, seppure in assenza di condotta colposa nella sua esecuzione, che l'attrice, se fosse stata correttamente informata del possibile esito collaterale dell'intervento, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
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P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2155/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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