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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 1 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle forme della trattazione scritta nel giudizio iscritto al n. 4449 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso da avv. Enzo Gaspare Lamuraglia
ricorrente
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli
resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
**********************************************
1 Con ricorso depositato il 02 aprile 2024 il ricorrente chiedeva il pagamento della mensilità aggiuntiva (cd. "quattordicesima mensilità”) ex art. 5 del D.L. n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007, con relativa condanna dell' al pagamento del trattamento. CP_1
L' si costituiva e si accertava che precedentemente alla notifica del ricorso l' aveva già CP_1 CP_1 adempiuto alla prestazione richiesta.
Le parti chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere;
l' CP_1 insisteva per la condanna alle spese.
Il giudicante decideva la causa nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, l'avvenuto adempimento della prestazione costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4449 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da
[...]
, così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).