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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 874/2022 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale
di Salerno emessa in data 9/3/2022 nell'ambito del procedimento n. 3285/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Bosco, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Trento n. 56 - Appellante
E
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Caldarelli e Carmelina Controparte_1
Alterio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Scafati via Leonardo da
Vinci n.
5 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con ordinanza depositata in data 9/3/2022 – resa nell'ambito del procedimento n. 3285/2021 promosso da nei confronti di – Controparte_1 Parte_1
ha così provveduto: a) ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di
Pace di Salerno in ordine alla domanda dell'attore tesa a conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per l'importo di euro 15.383,90 oltre interessi, causati dalle immissioni di acqua che superavano la normale tollerabilità provenienti dal balcone dell' unità abitativa di proprietà
di sovrastante quella di proprietà di e correlate al continuo Parte_1 Controparte_1
innaffiamento delle piante anche mediante pompa nonchè dalla caduta di fogliame e detriti che ostruivano le grondaie di scolo delle acque meteoriche;
b) ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In particolare, per quel che qui rileva, il Giudice a quo – dopo avere individuato l'autorità giudiziaria competente (Giudice di Pace) in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 7330/2015 - con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali ha così argomentato: “in considerazione della complessità della questione giuridica circa
il corretto inquadramento della domanda e della competenza, si ritiene che vi siano motivi più che
giustificati per disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
1.1.Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 8/10/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla declaratoria di compensazione delle spese processuali ed ha concluso affinchè l'adita Corte accogliesse l'impugnazione e, in riforma della sentenza gravata, condannasse al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del Controparte_1
difensore antistatario di con vittoria delle spese processuali del giudizio di secondo Parte_1
grado da attribuirsi al difensore antistatario dell'appellante.
1.2. costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame e nel Controparte_1
merito ha resistito;
ha concluso pertanto, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione, in via gradata per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza dell'11/4/2024, resa all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato basata sul rilievo che la sentenza doveva essere impugnata con il regolamento di competenza. L'eccezione è priva di pregio.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente affermato che quando la parte vittoriosa sulla questione di competenza lamenta l'erroneità della statuizione delle spese processuali,
l'ordinanza che - come nel caso di specie - ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese deve essere impugnata con l'ordinario mezzo di impugnazione previsto avverso le sentenze del
Giudice che ha dichiarato la propria incompetenza (cfr. Cass. S.U. n. 14205/2005; Cass. n.
28156/2013; Cass. n. 23253/2024).
2.1. Non può trovare ingresso neppure l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da incentrata sulla considerazione che l'adozione del provvedimento impugnato Controparte_1
nelle forme dell'ordinanza e non già della sentenza avrebbe precluso al Giudicante qualsiasi statuizione in ordine alle spese processuali.
Acquista, infatti, rilievo il principio di diritto in forza del quale “ nel regime di cui alla legge 18
giugno 2009 n. 69 , il Giudice di merito quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al
primo comma dell'art. 279 cod. proc. civ. nel processo di cognizione ordinaria, o con un
provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude
il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma
dell'art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo dinanzi
al Giudice che lo pronuncia” (cfr. Cass. n. 7010/2017; Cass. n. 3122/2017; Cass. n. 31446/2022).
3. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza la censura basata sul rilievo che la statuizione in esame sarebbe sorretta da una motivazione “ apparente, contraddittoria e illogica”.
“La complessità della questione giuridica circa il corretto inquadramento della domanda e della
competenza” – sostiene l'appellante – si configura come “ diniego ad una vera risposta relegandosi
ad una mera clausola di stile o ad una motivazione apparente che non consente di comprendere
quale potrebbe essere effettivamente la complessità della vicenda”.
La critica non è condivisibile. La motivazione è apparente quando, benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche, congetture (
cfr. Cass. S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13977/2019).
Nella vicenda in esame il Tribunale – prescindendo dalle considerazioni in ordine alla correttezza dell'argomentazione che non attengono al profilo in esame – ha indicato in maniera chiara la ratio
decidendi posta a fondamento della declaratoria di compensazione delle spese processuali rappresentata dalla “complessità della questione giuridica” rispetto al “corretto inquadramento della
domanda” e conseguentemente “della competenza”.
Non vi è spazio, pertanto, per affermare che la motivazione della sentenza sia apparente.
Inoltre la già evidenziata chiarezza dell'argomentazione in esame induce ad escludere che la motivazione sia contraddittoria;
la contraddittorietà della motivazione, infatti, è configurabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi
che sorregge il decisum adottato per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del Giudice (
cfr. Cass. S.U. n. 25984/2010; Cass. n. 3270/2015).
Non è possibile sostenere, neppure, che la motivazione sia illogica in quanto – al di là del dato pur degno di nota che l'illogicità della motivazione è stata genericamente allegata dall'appellante – va evidenziato che la statuizione in esame non presenta elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, né punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti illustrati ( cfr. in termini Cass. n. 4178/2007).
4. Procedendo alla disamina delle ulteriori censure, il Collegio osserva che ha Parte_1
criticato l'ordinanza impugnata, lamentando che il Giudice a quo ha disposto la compensazione delle spese in violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; tale disposizione normativa ammette la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 – in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La
Consulta – precisa l'appellante - nella suindicata pronuncia ha affermato che “ le gravi ed eccezionali
ragioni” si individuano “ nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che
altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” ovvero
“ in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che
nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più
in generale uno ius superveniens … o una pronuncia di questa Corte … o … di una Corte europea
… o altre analoghe sopravvenienze;
le quali tutte, ove concernenti una questione dirimente al fine
della decisione della controversia, sono connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non sono
iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla
prudente valutazione del giudice della controversia”; inoltre la Corte Costituzionale – prosegue l'appellante - ha precisato che le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione sussistono quando si denota una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza oppure quando vi sia un evidente contrasto giurisprudenziale. Nella
fattispecie in esame – osserva – non ricorre nessuna delle suindicate ipotesi idonee Parte_1
a giustificare la declaratoria di compensazione delle spese processuali giacchè la questione della competenza è stata risolta sulla base della causa petendi della domanda articolata dall'attore ed in ossequio al principio di diritto costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la competenza per materia del Giudice di Pace sussiste ogni qualvolta vengano in rilievo immissioni intollerabili a prescindere dalla natura dell'azione proposta ( inibitoria e/o risarcitoria).
La vicenda – aggiunge l'appellante – non era complessa atteso che è stata decisa tenendo conto del “
quadro giuridico/fattuale” illustrato dall'attore ed in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale pacifico;
peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la complessità e la pluralità
delle questioni trattate” non costituiscono “ ragioni gravi ed eccezionali” idonee a legittimare la declaratoria di compensazione delle spese processuali, “semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte
vittoriosa” ( cfr. Cass n. 22598/2018).
Le censure sono fondate.
Il presente procedimento è stato introdotto in primo grado nel 2021 sicchè trova applicazione ratione
temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 132/2014,
convertito con modificazione nella legge n. 162/2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte
Costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese processuali - oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito che tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare nelle ipotesi di “sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio)
"di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche” ( cfr. Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).
Ebbene a nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell' ordinanza impugnata.
D'altronde – come bene evidenziato dall'appellante – il Tribunale ha deciso la questione di competenza tenendo conto della domanda articolata dalla parte attrice di agevole interpretazione (
come desumibile dall'univoco tenore della domanda riportato al precedente punto 1 della presente sentenza) ed applicando il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, già all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, in forza del quale l'art. 7
comma 3 n. 3 c.p.c. attribuisce alla competenza per materia del Giudice di Pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l'inibitoria di cui all'art. 844 c.p.c., ma anche ove l'azione sia proposta,
in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni ( cfr. Cass. n. 7330/2015; Cass. n. 22730/2017 in motivazione;
Cass. n. 15464/2020 in motivazione).
Per completezza va altresì evidenziato da un lato che la questione esaminata dal Giudice a quo non è
complessa e dall'altro che la complessità non rientra di per sé sola tra le ipotesi contemplate dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
5. Le argomentazioni finora esposte conducono all'accoglimento dell'interposto gravame e alla conseguente riforma della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nel senso che va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario di
Parte_1
Tali spese vanno liquidate, secondo la tariffa professionale vigente all'epoca della decisione di primo grado, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata riferibile alla fase studio (
euro 438,00), alla fase introduttiva ( euro 370.00) e alla fase decisionale ( euro 810,00); la somma complessiva, a titolo di compenso professionale, ammonta, pertanto, ad euro 1.618,00; vanno altresì
riconosciuti il rimborso forfettario spese processuali e gli importi per I.V.A. e C.P.A..
Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c.,
seguono la soccombenza sicchè va condannato al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore del difensore antistatario di tali spese vanno liquidate come Parte_1
in dispositivo secondo i parametri della tariffa professionale vigente, in considerazione del valore della controversia ( ossia l'importo liquidato a titolo di spese processuali per il giudizio di primo grado, posto che l'appello ha investito esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali;
cfr. sul punto Cass. n. 27871/2017 in motivazione) e dell'attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Salerno depositata in data 9/3/2022 nell'ambito del procedimento n. 3285/2021, così provvede: 1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, condanna CP_1
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del difensore
[...]
antistatario di spese che liquida in euro 1.618,00 per compenso professionale, oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., nella misura e come per legge;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_1
appello in favore del difensore antistatario di spese che liquida in euro 1.458,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., nella misura e come per legge.
Salerno, 7/11/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli