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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
nella causa civile iscritta al n. 368 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Parte 1 e CP 1
(avv. ti Salvatore Francesco Panza e Marco Giovanni minore Persona 1
Caraffa);
appellante e
Controparte_2 (avv.ti Alfonso Niccoli e SI
Cumino);
appellata
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 17\9\2019, Parte 1 e CP 1 hanno convenuto davanti al Tribunale di Cosenza la locale in nome e perControparte_2
'conto del loro bambino di sette anni, Persona 1 affetto da grave disturbo
Contr dello spettro autistico, chiedendo che l' gli somministrasse, anche in via indiretta, il "trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA" (acronimo per applied behavior analysis: analisi comportamentale applicata) e rimborsasse loro le spese che avevano già sostenuto presso strutture non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché le spese ulteriori che sarebbero state sopportate per sopperire alla mancata erogazione di quello stesso trattamento da parte dell' Controparte_2 convenuta.
Contr In particolare, rilevando che gli stessi sanitari dell' in data 16\11\2019 ed
all'esito di visita medica del bambino, gli prescrivevano la somministrazione della terapia ABA, quale migliore cura per la sua patologia, pur nella consapevolezza che si trattasse di terapia non fornita dall'Azienda.
Rilevando, ancora, che il minore frequentava, presso la stessa ASP, terapie di logopedia e Neuropsicomotricità, le uniche somministrate, incidenti esclusivamente sulla sintomatologia dell'autismo. Una sintomatologia,
peraltro, solo eventuale atteso che non tutte le persone autistiche hanno problemi di mobilità o linguaggio e che, per contro, tali problemi possono derivare dai disturbi più diversi (per esempio la balbuzie, quanto ai problemi di parola trattati dalla logopedia).
Facendo, inoltre riferimento alla consistente documentazione medica in atti,
proveniente anche dalla stessa convenuta e da prestigiose istituzioni sanitarie,
come il "Bambin Gesù" di Roma, che indicavano la necessità della terapia ABA
per il minore e che ne attestavano l'efficacia, una volta iniziata la somministrazione presso strutture private ed a pagamento.
Previa CTU finalizzata ad accertare l'effettiva necessità della predetta terapia,
la somma di cui chiedevano il rimborso da parte della convenuta era pari ad € 31.770,75, poi lievitati nel corso del primo grado all'importo finale di €
45.665,75, il tutto per come da fatture prodotte in atti.
2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, l'adito Tribunale, muovendo dai principi affermati da Cass.9272/2019, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
"1) 1,Cont ha dedotto di erogare, attraverso il Dipartimento Materno Infantile
Neuropsichiatria infantile, le prestazioni sanitarie necessarie per patologie quali quella di specie e tale allegazione non è contestata né superata da elementi di prova di segno
contrario;
1.Cont 2) I' ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) di aver stipulato in data
13.2.2020 un accordo negoziale con la struttura accreditata ANMI-SSIS volto alla cura dell'autismo mettendo a disposizione dell'utenza l'assistenza riabilitativa estensiva extra ospedaliera e la parte ricorrente non ha svolto allegazioni in merito alla non idoneità di tale assistenza riabilitativa;
3) la parte ricorrente non ha dedotto comunque provato la maggiore efficacia oggettiva del trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello offerto da tale
Servizio: per la verità non ha neppure dedotto di essersi avvalsa del trattamento/dei trattamenti erogati dalle strutture pubbliche e che i risultati conseguiti (in termini di salute) non siano stati apprezzabili o che lo siano stati in misura inferiore rispetto a quelli assicurati (o assicurabili) con la c.d. metodologia ABA;
4) parte ricorrente non ha provato che il trattamento di cui chiede l'erogazione
(indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario
Nazionale soddisfi il principio dell'economicità dell'impiego delle risorse, che impone di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze con efficacia comparabile”.
Compensando le spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti e della qualità delle parti.
3. La sentenza è appellata dai signori Parte 2 i quali assumono che abbia errato il giudice di prime cure a ritenere che non avessero provato l'inesistenza di altre terapie, alternative alla ABA, meno costose e di comparabile efficacia, attesa la gran mole di documentazione, anche proveniente dal Senato della Repubblica, prodotta in atti ed attestante la migliore efficacia terapeutica di tale metodo di trattamento dei disturbi autistici.
Assumono, in sostanza, che il Tribunale abbia fatto un'erronea applicazione al caso di specie dei, pur condivisibili e condivisi, principi affermati da Cass
9272/2019, atteso che: nel caso per cui è giudizio non si discute affatto di una preferenza individuale per quel tipo di trattamento, lo stesso essendo stato prescritto specificamente dai sanitari della stessa Azienda convenuta e di altre strutture sanitarie pubbliche;
nel caso deciso dalla Suprema Corte -a differenza di quanto avvenuto nel primo grado di questo giudizio- era stata espletata
Cont CTU, che aveva ritenuto equiparabili i trattamenti erogati dall' rispetto alla terapia RIC-DIKUL richiesta dal ricorrente.
Chiede, pertanto, previa eventuale CTU medica, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellata al rimborso anche delle ulteriori spese nelle more sostenute e provate dalle nuove fatture che produce in atti, per un complessivo importo di € 49.415,75. 4. Resiste l'appellata, che chiede il rigetto dell'impugnazione ritenendo corretto l'esame della vicenda di causa operato dal giudice di primo grado,
ribadendo anche quanto statuito nel DPCM 12\1\2017, disciplinante i LEA
(Livelli Essenziali ei Assistenza), laddove espressamente è detto che "non ritiene la metodologia ABA la terapia cognitivo-comportale il trattamento ufficiale e necessario per curare il Autismo infantile". causa è decisa a trattazione scritta ex art.17 ter c.p.c. nell'odierna camera di consiglio, previo deposito delle note di entrambe le parti. 6. L'appello è fondato e merita accoglimento. 7. E' anzitutto da rigettare il rilievo di inammissibilità dell'appello ex art.342
e 348 bis c.p.c., formulato dall'appellata, la domanda certo non palesandosi come manifestamente infondata e gli appellanti avendo chiaramente esposto, per come già in parte espositiva ricordato, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale ed alla valutazione in punto di diritto e le soluzioni alternative proposte con l'impugnazione. 8. Nel merito, il giudice di primo grado, pur premettendo il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contemperamento fra gli elevati livelli di tutela della salute cui le norme costituzionali e comunitarie vincolano il sistema sanitario pubblico e le ragioni di compatibilità con le risorse economico-finanziarie disponibili, non ne ha poi fatto corretta applicazione alla vicenda oggetto di giudizio.
E' opportuno ribadire, anche in questo grado, l'esemplare esposizione che ne ha fatto Cass.9272/2019:
"In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo
Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più
ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b)
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c)
l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate>>
Sentenza in cui la Corte affermava che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura presso un centro non accreditato con il S.S.N. non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico-motivazionale".
Questi i principi, il Tribunale ha apoditticamente affermato che parte ricorrente non avrebbe dimostrato l'inesistenza di altri metodi di cura altrettanto efficaci e meno costosi, fondando tale valutazione esclusivamente sulle deduzioni di parte resistente, che, a ben vedere, non costituivano altro che un'elencazione di terapie disponibili per l'autismo, prive tuttavia di qualsiasi riferimento comparativo con quella richiesta dai ricorrenti e soprattutto prive di ogni riferimento alla specifica condizione del minore [...] Per 1 Mentre, viceversa, i ricorrenti producevano in atti una diagnosi
Contr medica del 19\11\2019 di sanitari della stessa convenuta che specificamente gli prescrivevano di sottoporsi alla terapia ABA, oltre analoghe certificazioni di altre strutture sanitarie pubbliche.
Un contesto probatorio documentale che non consentiva, dunque, di acquietarsi sul mero, incompleto, dato documentale, necessitando di quell'ulteriore approfondimento istruttorio costituito dalla consulenza tecnica dagli appellanti inutilmente chiesta in primo grado. Unico mezzo di ricerca della prova idoneo a completare o smentire quel dato e, quindi, a concludere nel senso dell'assolvimento o del non assolvimento del relativo onere, che su di essi grava. 9. Orbene, l'ausiliaria ha così risposto ai quesiti postile.
"/Quanto alle condizioni cliniche del minore, ha rilevato che Per 1 è un bambino di 12 anni e 7 mesi, in apparente buona salute, sovrappeso. Dal colloquio emerge un quadro clinico caratterizzato da un'importante disregolazione emotiva e comportamentale in paziente con Disturbo dello Spettro Autistico. Il profilo cognitivo non verbale, valutato attraverso compiti visu percettivi e di problem-solving risulta compatibile con un funzionamento medio;
ciò nonostante, il funzionamento adattivo risulta non in linea cronologica, i genitori riportano una compromissione nelle abilità della vita quotidiana a più livelli e in tutti i contesti socio-relazionali frequentati dal bambino. Tale compromissione è legata verosimilmente alla diagnosi di spettro autistico. Per 1 fa fatica a rimanere seduto senza il controllo dell'adulto, si agita spesso e difficilmente porta a termine il compito assegnato dall'inizio alla fine, senza distrarsi, mostrando in complesso un comportamento disorganizzato".
Quanto al trattamento che i suoi genitori hanno chiesto gli fosse somministrato dal Servizio Sanitario Nazionale, che “Il trattamento ABA (Applied Behavior
Analysis) con i suoi comprensivi così come riportato dalle Linee Guida è indicato per i disturbi dello spettro autistico, nello specifico, tale intervento risulta utile nel superamento di comportamenti problema, miglioramento della capacità interattive e comunicative e nell'acquisizione delle autonomie, così come l'acquisizione di strategie comportamentali funzionali in ogni contesto e all'integrazione in ambiente scolastico ed extrascolastico. Tale intervento risulta utile anche come supporto ai genitori nella gestione del disturbo in ambiente familiare".
Quanto, infine, alla sua efficacia e fungibilità, ha rilevato che "Dalla visita medica e dalla certificazione Neuropsichiatrica redatta dall'Asp di Cosenza e dal
Bambino di Roma è l'unica terapia capace ed efficace nel fornire velocemente strumenti e metodi per il superamento di comportamenti disfunzionali e problematici favorendo l'acquisizione di altri più funzionali e adattivi, cioè il metodo ABA, che nasce dalla corrente del comportamentismo e della terapia cognitivo- comportamentale. l'ABA, è
l'unica terapia indicata per il periziando e non è sostituibile con altre come indicato dalle Linee Guida dell'ISS per i disturbi dello spettro Autistico. Ne è la riprova che la
CP 4 con Deliberazione n°.1855 del 27 agosto 2024 emessa per un stessa altro ragazzo con gli stessi problemi di Per_2 che nella premessa recita: 'che allo stesso è stato prescritto il trattamento riabilitativo con metodo ABA (Applied Behavior
Analysis), terapia cognitivo-comportamentale internazionalmente applicata e riconosciuta da oltre mezzo secolo e, quindi rientrante formalmente tra i 'trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta. Che la terapia ABA ad oggi è l'unica terapia
Cognitivo-Comportamentale scientificamente riconosciuta per le persone affette da autismo, sindrome dello spettro autistico e disturbi del neuro sviluppo. Che la già menzionata terapia ABA non è fornita da questo Distretto (si allega delibera)' ”.
Concludendo che "Il bambino è affetto da una forma grave di autismo e dalla data della diagnosi ad oggi con la terapia ABA ha ottenuto ottimi risultati, pertanto, sarebbe opportuno continuare la terapia per 3 ore giornaliere per sei giorni la settimana strutturata anche in ambito scolastico da protrarsi almeno con questa intensità fino alla maggiore età del bambino con eventuale successiva rivalutazione clinica".
Le conclusioni della consulente sono argomentate correttamente dal punto di vista tecnico, coerenti con gli atti di causa (in particolare le analoghe indicazioni provenienti da medici della convenuta e di altre pubbliche istituzioni), oltre che adeguatamente supportate dalle citate linee guida dell' Controparte_5 meritando pertanto piena condivisione.
10. Quanto alle spese sostenute dagli appellanti per curare il proprio figlio minore con la predetta terapia presso una struttura privata, essi hanno depositato le fatture di tutte le sedute di trattamento cui il minore è stato sottoposto fino alla data odierna e, su richiesta della Corte, anche dei relativi pagamenti effettuati con assegni o bonifici bancari. Il cui importo totale è pari ad €. 70.946,50. Documentazione sulla quale, peraltro, non è stata mossa contestazione alcuna dall'appellata.
L'Azienda appellata deve, pertanto, essere condannata al rimborso di tali spese ed all'erogazione, per il futuro, del trattamento riabilitativo con la metodologia c.d. ABA nella misura e con la frequenza indicate dalla CTU o, in subordine, a sostenerne le spese. 11. Le spese di CTU, per come separatamente liquidate e le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque a carico della parte appellata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1 e CP 1 in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [...]
Per 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15\11\2021, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna l'azienda sanitaria appellata ad erogare o a sostenere le spese per l'erogazione in favore di Persona 1 di tre ore giornaliere, per sei giorni a settimana, di trattamento riabilitativo con la metodologia c.d. ABA, da proseguire con questa intensità fino al raggiungimento della maggiore età e con eventuale successiva rivalutazione clinica;
2) Condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento delle spese già sostenute dagli appellanti fino alla data odierna, quantificate in €. 70.946,50,
oltre interessi legali;
3) Condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento delle spese di lite,
quantificate in €.7.100, oltre accessori, per il primo grado ed in € 7.400, oltre accessori, per il presente grado. Con distrazione;
4) Pone definitivamente a carico dell'azienda sanitaria appellata le spese di
CTU, per come separatamente liquidate.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5. Disposta CTU medico legale e l'acquisizione della prova documentale degli avvenuti pagamenti delle fatture di prestazione già versate in atti, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
nella causa civile iscritta al n. 368 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Parte 1 e CP 1
(avv. ti Salvatore Francesco Panza e Marco Giovanni minore Persona 1
Caraffa);
appellante e
Controparte_2 (avv.ti Alfonso Niccoli e SI
Cumino);
appellata
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 17\9\2019, Parte 1 e CP 1 hanno convenuto davanti al Tribunale di Cosenza la locale in nome e perControparte_2
'conto del loro bambino di sette anni, Persona 1 affetto da grave disturbo
Contr dello spettro autistico, chiedendo che l' gli somministrasse, anche in via indiretta, il "trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA" (acronimo per applied behavior analysis: analisi comportamentale applicata) e rimborsasse loro le spese che avevano già sostenuto presso strutture non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché le spese ulteriori che sarebbero state sopportate per sopperire alla mancata erogazione di quello stesso trattamento da parte dell' Controparte_2 convenuta.
Contr In particolare, rilevando che gli stessi sanitari dell' in data 16\11\2019 ed
all'esito di visita medica del bambino, gli prescrivevano la somministrazione della terapia ABA, quale migliore cura per la sua patologia, pur nella consapevolezza che si trattasse di terapia non fornita dall'Azienda.
Rilevando, ancora, che il minore frequentava, presso la stessa ASP, terapie di logopedia e Neuropsicomotricità, le uniche somministrate, incidenti esclusivamente sulla sintomatologia dell'autismo. Una sintomatologia,
peraltro, solo eventuale atteso che non tutte le persone autistiche hanno problemi di mobilità o linguaggio e che, per contro, tali problemi possono derivare dai disturbi più diversi (per esempio la balbuzie, quanto ai problemi di parola trattati dalla logopedia).
Facendo, inoltre riferimento alla consistente documentazione medica in atti,
proveniente anche dalla stessa convenuta e da prestigiose istituzioni sanitarie,
come il "Bambin Gesù" di Roma, che indicavano la necessità della terapia ABA
per il minore e che ne attestavano l'efficacia, una volta iniziata la somministrazione presso strutture private ed a pagamento.
Previa CTU finalizzata ad accertare l'effettiva necessità della predetta terapia,
la somma di cui chiedevano il rimborso da parte della convenuta era pari ad € 31.770,75, poi lievitati nel corso del primo grado all'importo finale di €
45.665,75, il tutto per come da fatture prodotte in atti.
2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, l'adito Tribunale, muovendo dai principi affermati da Cass.9272/2019, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
"1) 1,Cont ha dedotto di erogare, attraverso il Dipartimento Materno Infantile
Neuropsichiatria infantile, le prestazioni sanitarie necessarie per patologie quali quella di specie e tale allegazione non è contestata né superata da elementi di prova di segno
contrario;
1.Cont 2) I' ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) di aver stipulato in data
13.2.2020 un accordo negoziale con la struttura accreditata ANMI-SSIS volto alla cura dell'autismo mettendo a disposizione dell'utenza l'assistenza riabilitativa estensiva extra ospedaliera e la parte ricorrente non ha svolto allegazioni in merito alla non idoneità di tale assistenza riabilitativa;
3) la parte ricorrente non ha dedotto comunque provato la maggiore efficacia oggettiva del trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello offerto da tale
Servizio: per la verità non ha neppure dedotto di essersi avvalsa del trattamento/dei trattamenti erogati dalle strutture pubbliche e che i risultati conseguiti (in termini di salute) non siano stati apprezzabili o che lo siano stati in misura inferiore rispetto a quelli assicurati (o assicurabili) con la c.d. metodologia ABA;
4) parte ricorrente non ha provato che il trattamento di cui chiede l'erogazione
(indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario
Nazionale soddisfi il principio dell'economicità dell'impiego delle risorse, che impone di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze con efficacia comparabile”.
Compensando le spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti e della qualità delle parti.
3. La sentenza è appellata dai signori Parte 2 i quali assumono che abbia errato il giudice di prime cure a ritenere che non avessero provato l'inesistenza di altre terapie, alternative alla ABA, meno costose e di comparabile efficacia, attesa la gran mole di documentazione, anche proveniente dal Senato della Repubblica, prodotta in atti ed attestante la migliore efficacia terapeutica di tale metodo di trattamento dei disturbi autistici.
Assumono, in sostanza, che il Tribunale abbia fatto un'erronea applicazione al caso di specie dei, pur condivisibili e condivisi, principi affermati da Cass
9272/2019, atteso che: nel caso per cui è giudizio non si discute affatto di una preferenza individuale per quel tipo di trattamento, lo stesso essendo stato prescritto specificamente dai sanitari della stessa Azienda convenuta e di altre strutture sanitarie pubbliche;
nel caso deciso dalla Suprema Corte -a differenza di quanto avvenuto nel primo grado di questo giudizio- era stata espletata
Cont CTU, che aveva ritenuto equiparabili i trattamenti erogati dall' rispetto alla terapia RIC-DIKUL richiesta dal ricorrente.
Chiede, pertanto, previa eventuale CTU medica, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellata al rimborso anche delle ulteriori spese nelle more sostenute e provate dalle nuove fatture che produce in atti, per un complessivo importo di € 49.415,75. 4. Resiste l'appellata, che chiede il rigetto dell'impugnazione ritenendo corretto l'esame della vicenda di causa operato dal giudice di primo grado,
ribadendo anche quanto statuito nel DPCM 12\1\2017, disciplinante i LEA
(Livelli Essenziali ei Assistenza), laddove espressamente è detto che "non ritiene la metodologia ABA la terapia cognitivo-comportale il trattamento ufficiale e necessario per curare il Autismo infantile". causa è decisa a trattazione scritta ex art.17 ter c.p.c. nell'odierna camera di consiglio, previo deposito delle note di entrambe le parti. 6. L'appello è fondato e merita accoglimento. 7. E' anzitutto da rigettare il rilievo di inammissibilità dell'appello ex art.342
e 348 bis c.p.c., formulato dall'appellata, la domanda certo non palesandosi come manifestamente infondata e gli appellanti avendo chiaramente esposto, per come già in parte espositiva ricordato, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale ed alla valutazione in punto di diritto e le soluzioni alternative proposte con l'impugnazione. 8. Nel merito, il giudice di primo grado, pur premettendo il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contemperamento fra gli elevati livelli di tutela della salute cui le norme costituzionali e comunitarie vincolano il sistema sanitario pubblico e le ragioni di compatibilità con le risorse economico-finanziarie disponibili, non ne ha poi fatto corretta applicazione alla vicenda oggetto di giudizio.
E' opportuno ribadire, anche in questo grado, l'esemplare esposizione che ne ha fatto Cass.9272/2019:
"In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo
Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più
ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b)
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c)
l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate>>
Sentenza in cui la Corte affermava che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura presso un centro non accreditato con il S.S.N. non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico-motivazionale".
Questi i principi, il Tribunale ha apoditticamente affermato che parte ricorrente non avrebbe dimostrato l'inesistenza di altri metodi di cura altrettanto efficaci e meno costosi, fondando tale valutazione esclusivamente sulle deduzioni di parte resistente, che, a ben vedere, non costituivano altro che un'elencazione di terapie disponibili per l'autismo, prive tuttavia di qualsiasi riferimento comparativo con quella richiesta dai ricorrenti e soprattutto prive di ogni riferimento alla specifica condizione del minore [...] Per 1 Mentre, viceversa, i ricorrenti producevano in atti una diagnosi
Contr medica del 19\11\2019 di sanitari della stessa convenuta che specificamente gli prescrivevano di sottoporsi alla terapia ABA, oltre analoghe certificazioni di altre strutture sanitarie pubbliche.
Un contesto probatorio documentale che non consentiva, dunque, di acquietarsi sul mero, incompleto, dato documentale, necessitando di quell'ulteriore approfondimento istruttorio costituito dalla consulenza tecnica dagli appellanti inutilmente chiesta in primo grado. Unico mezzo di ricerca della prova idoneo a completare o smentire quel dato e, quindi, a concludere nel senso dell'assolvimento o del non assolvimento del relativo onere, che su di essi grava. 9. Orbene, l'ausiliaria ha così risposto ai quesiti postile.
"/Quanto alle condizioni cliniche del minore, ha rilevato che Per 1 è un bambino di 12 anni e 7 mesi, in apparente buona salute, sovrappeso. Dal colloquio emerge un quadro clinico caratterizzato da un'importante disregolazione emotiva e comportamentale in paziente con Disturbo dello Spettro Autistico. Il profilo cognitivo non verbale, valutato attraverso compiti visu percettivi e di problem-solving risulta compatibile con un funzionamento medio;
ciò nonostante, il funzionamento adattivo risulta non in linea cronologica, i genitori riportano una compromissione nelle abilità della vita quotidiana a più livelli e in tutti i contesti socio-relazionali frequentati dal bambino. Tale compromissione è legata verosimilmente alla diagnosi di spettro autistico. Per 1 fa fatica a rimanere seduto senza il controllo dell'adulto, si agita spesso e difficilmente porta a termine il compito assegnato dall'inizio alla fine, senza distrarsi, mostrando in complesso un comportamento disorganizzato".
Quanto al trattamento che i suoi genitori hanno chiesto gli fosse somministrato dal Servizio Sanitario Nazionale, che “Il trattamento ABA (Applied Behavior
Analysis) con i suoi comprensivi così come riportato dalle Linee Guida è indicato per i disturbi dello spettro autistico, nello specifico, tale intervento risulta utile nel superamento di comportamenti problema, miglioramento della capacità interattive e comunicative e nell'acquisizione delle autonomie, così come l'acquisizione di strategie comportamentali funzionali in ogni contesto e all'integrazione in ambiente scolastico ed extrascolastico. Tale intervento risulta utile anche come supporto ai genitori nella gestione del disturbo in ambiente familiare".
Quanto, infine, alla sua efficacia e fungibilità, ha rilevato che "Dalla visita medica e dalla certificazione Neuropsichiatrica redatta dall'Asp di Cosenza e dal
Bambino di Roma è l'unica terapia capace ed efficace nel fornire velocemente strumenti e metodi per il superamento di comportamenti disfunzionali e problematici favorendo l'acquisizione di altri più funzionali e adattivi, cioè il metodo ABA, che nasce dalla corrente del comportamentismo e della terapia cognitivo- comportamentale. l'ABA, è
l'unica terapia indicata per il periziando e non è sostituibile con altre come indicato dalle Linee Guida dell'ISS per i disturbi dello spettro Autistico. Ne è la riprova che la
CP 4 con Deliberazione n°.1855 del 27 agosto 2024 emessa per un stessa altro ragazzo con gli stessi problemi di Per_2 che nella premessa recita: 'che allo stesso è stato prescritto il trattamento riabilitativo con metodo ABA (Applied Behavior
Analysis), terapia cognitivo-comportamentale internazionalmente applicata e riconosciuta da oltre mezzo secolo e, quindi rientrante formalmente tra i 'trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta. Che la terapia ABA ad oggi è l'unica terapia
Cognitivo-Comportamentale scientificamente riconosciuta per le persone affette da autismo, sindrome dello spettro autistico e disturbi del neuro sviluppo. Che la già menzionata terapia ABA non è fornita da questo Distretto (si allega delibera)' ”.
Concludendo che "Il bambino è affetto da una forma grave di autismo e dalla data della diagnosi ad oggi con la terapia ABA ha ottenuto ottimi risultati, pertanto, sarebbe opportuno continuare la terapia per 3 ore giornaliere per sei giorni la settimana strutturata anche in ambito scolastico da protrarsi almeno con questa intensità fino alla maggiore età del bambino con eventuale successiva rivalutazione clinica".
Le conclusioni della consulente sono argomentate correttamente dal punto di vista tecnico, coerenti con gli atti di causa (in particolare le analoghe indicazioni provenienti da medici della convenuta e di altre pubbliche istituzioni), oltre che adeguatamente supportate dalle citate linee guida dell' Controparte_5 meritando pertanto piena condivisione.
10. Quanto alle spese sostenute dagli appellanti per curare il proprio figlio minore con la predetta terapia presso una struttura privata, essi hanno depositato le fatture di tutte le sedute di trattamento cui il minore è stato sottoposto fino alla data odierna e, su richiesta della Corte, anche dei relativi pagamenti effettuati con assegni o bonifici bancari. Il cui importo totale è pari ad €. 70.946,50. Documentazione sulla quale, peraltro, non è stata mossa contestazione alcuna dall'appellata.
L'Azienda appellata deve, pertanto, essere condannata al rimborso di tali spese ed all'erogazione, per il futuro, del trattamento riabilitativo con la metodologia c.d. ABA nella misura e con la frequenza indicate dalla CTU o, in subordine, a sostenerne le spese. 11. Le spese di CTU, per come separatamente liquidate e le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque a carico della parte appellata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1 e CP 1 in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore [...]
Per 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 15\11\2021, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna l'azienda sanitaria appellata ad erogare o a sostenere le spese per l'erogazione in favore di Persona 1 di tre ore giornaliere, per sei giorni a settimana, di trattamento riabilitativo con la metodologia c.d. ABA, da proseguire con questa intensità fino al raggiungimento della maggiore età e con eventuale successiva rivalutazione clinica;
2) Condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento delle spese già sostenute dagli appellanti fino alla data odierna, quantificate in €. 70.946,50,
oltre interessi legali;
3) Condanna l'azienda sanitaria appellata al pagamento delle spese di lite,
quantificate in €.7.100, oltre accessori, per il primo grado ed in € 7.400, oltre accessori, per il presente grado. Con distrazione;
4) Pone definitivamente a carico dell'azienda sanitaria appellata le spese di
CTU, per come separatamente liquidate.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5. Disposta CTU medico legale e l'acquisizione della prova documentale degli avvenuti pagamenti delle fatture di prestazione già versate in atti, la