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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 760/2024
Oggi 18/07/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per , l'avv.to MARGAPOTI ANTONELLA Parte_1
Per , l'avv.to CASSARINO GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
L'Avv. MARGAPOTI insiste per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi in ordine al livello parametrale 3B; afferma la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente con utilizzo di compattatore al livello 3, come previsto dal CCNL;
contesta l'eccezione di prescrizione;
chiede
1 l'accoglimento del ricorso;
in via di subordine insiste per l'ammissione delli stanze istruttorie dedotte (prove orali e ordine di esibizione).
L'Avv. CASSARINO insiste nell'eccezione di prescrizione, che a suo giudizio decorre anche in costanza di rapporto;
ribadisce le istanze istruttorie formulate, fondamentali al fine di chiarire la semplicità delle mansioni svolte dal lavoratore;
afferma che controparte non ha assolto al proprio onere probatorio;
ribadisce che il ricorrente non ha mai condotto un compattatore, ma solo un costipatore o raccoglitore;
aggiunge che, in ogni caso, tale veicolo è stato utilizzato solo occasionalmente;
richiama il limitatissimo numero di formulari allegati al ricorso;
afferma che ciò che è rilevante ai fini dell'accesso al livello superiore è la complessità delle mansioni e richiama giurisprudenza a sostegno;
richiama le contestazioni ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione;
insiste per l'ammissione delle prove dedotte;
in via di subordine chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.40 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 18/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 760/2024 R.G. Lav. tra
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. Parte_1
MARGAPOTI ANTONELLA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. CASSARINO Controparte_1
GIOVANNI, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 premesso Parte_1 di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 1.2.2019 al Controparte_1
15.10.2023 inquadrato come operatore ecologico livello 2A CCNL Igiene Ambientale, e di aver di fatto utilizzato per tutto il periodo un compattatore targato FV579FA per il servizio di raccolta porta a porta, servizio di raccolta e svuotamento bidoni, ha rivendicato la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il superiore livello 3 chiedendo la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento della somma di € 8.398,86, oltre alle spese.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 formulando eccezione di prescrizione. La società convenuta, in particolare, ha affermato che quello condotto occasionalmente dal ricorrente non era un “compattatore” (che era un mezzo di grandi dimensioni, a tre assi, che si guidava con la patente C), ma un veicolo raccoglitore di piccole dimensioni che si guidava con la patente B.
Le mansioni del ricorrente, quindi, secondo la convenuta non richiedevano alcuna professionalità particolare, o formazione specifica o particolare, ma si limitavano a delle semplici operazioni manuali. , poi, non aveva utilizzato ogni giorno il veicolo Parte_1 targato FV579FA poiché non era stato adibito esclusivamente alla raccolta porta a porta, ma anche allo spazzamento e svuotamento dei cestini posizionati lungo le pubbliche vie.
Sotto diverso profilo, ha formulato eccezione di prescrizione per il periodo CP_1 precedente il triennio dalla notifica del ricorso.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante il licenziamento di CTU contabile.
Depositato l'elaborato, nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con riferimento agli importi quantificati dal CTU, anche con riferimento al parametro 3B, richiamando in via di subordine le istanze istruttorie dedotte, mentre il difensore della convenuta ha insistito in primo luogo per l'ammissione della prova orale, concludendo comunque per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
4 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
CP_1
Non appare, infatti, applicabile al caso di specie la prescrizione triennale di cui all'art. 2956 c.c. ma quello quinquennale, in quanto risulta che le retribuzioni siano state corrisposte al dipendente mensilmente, e non per periodi superiori al mese.
Come ha, poi, chiarito la giurisprudenza di legittimità il termine quinquennale di prescrizione deve farsi decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, poichè “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/22).
Essendo il rapporto di lavoro oggetto di causa cessato pacificamente il 15.10.2023
l'eccezione di prescrizione è infondata.
Venendo al merito della controversia, , inquadrato da Parte_1 CP_1 al livello secondo CCNL, ha rivendicato la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il superiore livello terzo, assumendo di aver utilizzato per tutta la durata del rapporto di lavoro un mezzo “compattatore”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine
5 ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass. n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Ciò premesso, giova riportare le declaratorie del CCNL Igiene Ambientale Aziende
Private FISE ASSOAMBIENTE applicabile al rapporto in esame (all. 9 alla memoria di parte convenuta), “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” (non essendo il ricorrente stato assunto come autista).
Appartengono al secondo livello i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale..”
Appartengono, invece, al terzo livello i “lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera; - operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto,
6 alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria;
ecc.”.
Posto che entrambe le declaratorie prevedono che il lavoratore addetto allo spazzamento e/o alla raccolta possa utilizzare mezzi per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, la differenza tra il livello secondo ed il livello terzo risiede essenzialmente nel tipo di mezzo condotto, che necessita di una “preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica”.
I mezzi utilizzati dai lavoratori inquadrati al livello secondo, infatti, non possono essere
“quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”, tra i quali espressamente vi sono i “compattatori”, ma “per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Gli “autocompattatori” di grandi dimensioni per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria C (come quelli citati nella memoria di parte convenuta), sono invece menzionati solo nel terzo livello della diversa “Area conduzione”.
Venendo al caso in esame, è pacifico che sia stato addetto alla Parte_1 raccolta rifiuti ed abbia utilizzato, non in via esclusiva, il veicolo targato FV579FA (o l'analogo veicolo targato FV580FA, come da formulario in atti).
Il ricorrente ha allegato di aver utilizzato un compattatore per tutta la durata del rapporto, quantomeno in via principale (“nei turni diurni o notturni di solito il lunedì notturno dalle 2 alle
8/9 del mattino, dal martedì al venerdì diurno dalle sei alle 12, a volte il giovedì notturno dalla mezzanotte alle sei del mattino, il sabato dall'una di notte alle 9 del mattino, per servizio porta a porta, servizio di raccolta e svuotamento bidoni nei compattatori”).
A fronte di tali specifiche allegazioni, la convenuta si è limitata a dedurre (offrendo la relativa prova) che l'odierno ricorrente sia stato addetto “anche” ad attività di spazzamento e svuotamento cestini: la circostanza che abbia svolto anche tali mansioni Parte_1 non esclude il suo diritto ad ottenere la retribuzione prevista per le mansioni superiori più qualificanti di fatto svolte.
7 Sono, poi, valutativi i capitoli di prova dedotti dalla convenuta al fine di dimostrare che il lavoratore aveva sempre svolto operazioni “semplici” rientranti “della declaratoria del 2° livello
CCNL”.
La rotazione su turni, poi, non rende inverosimile che gli stessi mezzi (targati FV579FA e
FV580FA) siano stati condotti anche da altri lavoratori.
Quanto al numero di formulari prodotti dal ricorrente, si rileva come trattasi di documentazione nella disponibilità della convenuta la quale, in applicazione del principio di vicinanza della prova, avrebbe dovuto specificamente dedurre (e offrirsi di dimostrare) che quelli prodotti erano i formulari degli unici conferimenti eseguiti dall' nel corso del Pt_1 rapporto di lavoro.
Non può, poi, porsi in dubbio che i veicoli in esame fossero “compattatori” per i quali è necessaria la patente B (e non “autocompattatori” che richiedevano la patente C).
Si può, infatti, definire compattatore un dispositivo composto di attrezzature ed impianti mobili che spingano i rifiuti contro una parete fissa, determinando una variazione di volume degli stessi, indipendentemente dalle dimensioni del veicolo e dal tipo di patente necessaria per condurlo.
Il libretto di circolazione del mezzo (prodotto da specifica CP_1 inequivocabilmente che il mezzo è dotato di “vasca ribaltabile posteriore con disp. di compattazione per raccolta, trasporto e carico di rifiuti solidi urbani”.
Anche la scheda tecnica descrittiva del veicolo (doc.
5.1 allegato alla memoria) chiarisce nuovamente che il mezzo ha un “Tempo ciclo compattazione” di 25 sec., e non di mera raccolta.
I veicoli targati FV579FA e FV580FA, quindi, erano “mini” compattatori con massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate.
Quanto alla prevalenza, si evidenzia come questa possa essere anche solo qualitativa, quando relativa alle mansioni c.d. “caratterizzanti”, come nel caso di specie l'utilizzo di veicoli
“indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Per tali ragioni si ritiene, dunque, provato che il ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni abbia utilizzato il veicolo compattatore come ausilio nell'attività di raccolta.
8 E' conseguentemente fondata la domanda volta ad ottenere il trattamento retributivo previsto dal terzo livello CCNL area spazzamento e raccolta, con posizione parametrale B, tenuto conto che in base all'art. 15 co. 11 del CCNL applicabile “alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio”.
E' stata, quindi, disposta CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al ricorrente, inquadrato al livello 3B area spazzamento raccolta dal 1.2.2019 al
15.10.2023.
I conteggi del CTU, non oggi contestati quanto ad accuratezza matematica, possono essere recepiti in sede di decisione. deve quindi essere condannata al pagamento di € 1.037,16 in favore di CP_1 oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo Parte_1 come per legge.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni affrontate e dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riferimento al valore del riconosciuto in sentenza.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] di € 1.037,16, oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come Parte_1 per legge.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge.
Oneri di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Savona, 18.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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