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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA divorzio congiunto
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno (Cessazione effetti
18/06/2025, nelle persone dei magistrati: civili) dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1441/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato BONFANTINO ANTONIO DOMENICO, C.F._1
E
, nata a [...] il CP_1 Parte_2
14/09/1971 (C.F. ), con l'avvocato BONFANTINO C.F._2
ANTONIO DOMENICO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 22/07/2024, contenente le condizioni del divorzio;
rilevato che con sentenza del Tribunale di Matera resa in data 31 ottobre 2024 con il numero 151/2024 è stata omologata la separazione personale dei coniugi in intestazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
che la consensualità del ricorso consente la compensazione delle spese;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/07/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_3
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 29/04/1993 in Parte_1 Parte_3
COLOBRARO, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 22 luglio 2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di COLOBRARO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, Parte II, serie A, numero 1;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18/06/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco