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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5398 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Debora Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale per vivervi unitamente ai figli.
3) Il si trasferirà nella casa in comune in campagna, sopportando i costi CP_1 necessari a renderla abitabile nel rispetto delle vigenti norme edilizie.
4) La provvederà a volturare a suo nome le utenze domestiche (elettricità, Pt_1 acqua e linea internet).
5) I minori trascorreranno con i genitori tempi equivalenti e, precisamente, il padre potrà trascorrere con i figli tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) quando non li terrà per il fine settimana, e due giorni a settimana (martedì e giovedì) quando poi dovrà tenerli con sé per il fine settimana, da dopo la scuola al dopo cena, con la precisazione che i ragazzi torneranno a dormire presso l'abitazione materna, fatti salvi accordi diversi da definirsi volta per volta. Pag. 2 di 3 Alternati tra i coniugi i fine settimana dal sabato alle 10 fino alla domenica sera quando rientreranno a dormire presso la casa materna;
e secondo il criterio dell'alternanza anche le principali festività.
Alternati i periodi di vacanza estivi (15 giorni con ciascun genitore in corrispondenza con le ferie lavorative luglio o agosto).
Ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori il Natale e la Pasqua.
I turni di incontro e visita tra padre e figli potranno essere sostituiti secondo le esigenze dei minori ed in considerazione dei turni di reperibilità del padre.
6) Il , che si fa carico delle spese indicate nell'espositiva, corrisponderà a CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i soli figli un assegno complessivo di € 950,00 mensili comprendente l'assegno unico.
La Ford OS rimarrà in uso alla che sopporterà le spese per il Pt_1 trasferimento di proprietà.
7) Le spese mediche, straordinarie non coperte dal servizio S.N. ed eventuali ulteriori spese extra per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5398 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Debora Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale per vivervi unitamente ai figli.
3) Il si trasferirà nella casa in comune in campagna, sopportando i costi CP_1 necessari a renderla abitabile nel rispetto delle vigenti norme edilizie.
4) La provvederà a volturare a suo nome le utenze domestiche (elettricità, Pt_1 acqua e linea internet).
5) I minori trascorreranno con i genitori tempi equivalenti e, precisamente, il padre potrà trascorrere con i figli tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) quando non li terrà per il fine settimana, e due giorni a settimana (martedì e giovedì) quando poi dovrà tenerli con sé per il fine settimana, da dopo la scuola al dopo cena, con la precisazione che i ragazzi torneranno a dormire presso l'abitazione materna, fatti salvi accordi diversi da definirsi volta per volta. Pag. 2 di 3 Alternati tra i coniugi i fine settimana dal sabato alle 10 fino alla domenica sera quando rientreranno a dormire presso la casa materna;
e secondo il criterio dell'alternanza anche le principali festività.
Alternati i periodi di vacanza estivi (15 giorni con ciascun genitore in corrispondenza con le ferie lavorative luglio o agosto).
Ad anni alterni i figli trascorreranno con i genitori il Natale e la Pasqua.
I turni di incontro e visita tra padre e figli potranno essere sostituiti secondo le esigenze dei minori ed in considerazione dei turni di reperibilità del padre.
6) Il , che si fa carico delle spese indicate nell'espositiva, corrisponderà a CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i soli figli un assegno complessivo di € 950,00 mensili comprendente l'assegno unico.
La Ford OS rimarrà in uso alla che sopporterà le spese per il Pt_1 trasferimento di proprietà.
7) Le spese mediche, straordinarie non coperte dal servizio S.N. ed eventuali ulteriori spese extra per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3