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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 906 del 2022
T R A
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Gennaro Arcucci, del foro di Milano, elettivamente domiciliata in alla strada Palazzo Pt_1 dell'Intendenza n. 45 (presso lo studio dell'avv. Fabrizio Panza), nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Gennaro Arcucci Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione con appello incidentale, dall' avv. Domenico Romito, del foro di elettivamente Pt_1 domiciliato in alla via Sparano da Bari n. 56, nonché presso il suo domicilio digitale Pt_1
. Email_2
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. cron. 1020/2022 del 15/3/2022, emessa dal Tribunale di Bari - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 16.3.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 11842/2018.
*
All'udienza dell'8/11/2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche. pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.8.2018, ricorreva al Controparte_1
Tribunale di Bari, affinché, previa instaurazione del contradditorio nei confronti di Controparte_2
(d'ora in poi – breviter – solo ), fossero accolte le seguenti conclusioni: «in via
[...] Pt_1 principale accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità delle operazioni finanziarie di vendita di titoli descritti in premessa in assenza del propedeutico obbligatorio contratto di negoziazione finanziaria per tutte le causali esposte in narrativa, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto dei titoli, pari ad
€. 10.387,70 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
– in via subordinata ove la Banca produca un valido contratto di negoziazione, si chiede di accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca convenuta dell'obbligo di priorità nell'esecuzione degli ordini di vendita e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento del danno che si quantifica nella somma di €.23.333,00 ovvero quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
– in via gradata si chiede di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria, condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari ad euro 23.333,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
- in via ulteriormente gradata si chiede di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al risarcimento del danno che si Pt_1 quantifica nella somma addebitata per le operazioni illegittime descritte pari a 23.333,00 euro, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi al dì del soddisfo al netto del valore dei titoli, con l'eventuale restituzione dei titoli;
- in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto avvocato antistatario ivi inclusa la fase di mediazione».
A fondamento delle proposte domande, il ricorrente deduceva: 1) di essere un “semplice consumatore”, titolare di un conto titoli n. 00040/0000020021339 e conto corrente n. 040/01000666, accesi presso l'istituto di credito resistente;
2) che, su detti conti, erano state addebitate le operazioni di acquisto di pagina 2 di 19 azioni della stessa 3) che, in occasioni degli investimenti, non era stato informato del rischio di Pt_1 perdita del capitale investito, né tantomeno era stata chiarita la natura dei titoli e dell'emittente; 4) che la resistente aveva sollecitato gli investimenti, «fornendo informazioni fuorvianti in ordine alla sicurezza e commerciabilità dei titoli», senza consegnare la copia del contratto di negoziazione e degli ordini sottoscritti, prevista a pena di nullità delle operazioni;
5) che, nel giugno 2015, aveva ordinato la vendita di 300 azioni e, a distanza di sei mesi, di altre 790 azioni, reiterando tale ordine nell'aprile
2016; 6) di aver contestato l'operato della e richiesto la copia del contratto quadro, giusta nota Pt_1 del 12.6.2018; 7) che, in data 6.7.2018, la resistente aveva riscontrato detta missiva, ma senza consegnare la documentazione richiesta, conseguendo da ciò la nullità delle operazioni e la restituzione del capitale investito;
8) che la aveva violato gli ordini di vendita del ricorrente e favorito altri Pt_1 successivi1; 9) che l'intermediaria aveva violato, altresì, gli obblighi informativi di cui al regolamento n. 16190/2007, descrivendo «i titoli come a basso profilo di rischio (cfr. estratti conto titoli) CP_3 pur trattandosi di titolo azionario illiquido e con durata potenzialmente perpetua, non quotato su mercato regolamentato», ovvero omettendo di informare il cliente «dell'alto rischio di perdita di capitale, l'assente prezzo riconosciuto da un mercato regolamentato, con rivendita subordinata al reperimento di acquirente in sistema di scambio OTC ovvero over the counter, ovvero dalla stessa
; 10) che, quindi, le diverse violazioni operate dalla giustificavano la risoluzione del Pt_1 Pt_1 contratto quadro ex art. 1455 c.c. e la nullità delle operazioni di investimento, o, in subordine, il risarcimento del danno;
11) che la convenuta non aveva partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria.
Nel costituirsi, la chiedeva, in via preliminare, di disporre il mutamento di rito, mentre, nel Pt_1 merito, eccepiva la prescrizione delle domande e concludeva per il loro rigetto, ovvero, in via gradata, per la riduzione delle somme da liquidare al , anche in considerazione del concorso di colpa ex CP_1 art. 1227 c.c., vinte, in ogni caso, le spese processuali2. Disposto il mutamento di rito e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 1020/22 del 16.3.2022, ha condannato la a Pt_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.201,66, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi, e a rifondere le spese processuali.
Innanzitutto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla precisando Pt_1 che «in tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. e le azioni sono state acquistate dal 2009».
Il Tribunale, quindi, ha accertato il grave inadempimento della per aver violato gli obblighi Pt_1 informativi previsti in materia di intermediazione finanziaria, facendo derivare la responsabilità della stessa per il danno subito da in termini di perdita del capitale investito. Controparte_1
In particolare, anche all'esito della C.T.U., le cui conclusioni sono state condivise dal primo giudice, è emerso che: acquistò, tra il 2009 e 2014, azioni BPB, illiquide e non quotate, per un Controparte_1 importo complessivo di € 23.333,00; la rappresentò al cliente di essere in conflitto di interesse;
Pt_1
l'intermediaria, tuttavia, si limitò a consegnare al la documentazione relativa alle operazioni, CP_1 senza fornirgli una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione;
non furono sufficienti «né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato»; la resistente profilò il cliente dal 2003 al
2015; nei questionari del 2010 e 2015, il dichiarò «di avere come obiettivo di investimento una CP_1 crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte», ovvero di aver compreso che il valore del portafoglio avrebbe oscillato nel tempo, accettando così una perdita della media del capitale;
il profilo di rischio dell'investitore, sulla base di dati acquisiti, non fu specificato nel primo questionario del 2010, mentre, in quello del 2015, gli fu attribuito un profilo “medio”; solo a partire dal 2010, la qualifico come “basso” il rischio connesso alle Pt_1 proprie azioni, mentre, dal secondo semestre del 2012, come “medio”, fino al secondo semestre 2015,
BPB per cui è causa, nonché con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle somme percepite dal sig. a titolo di cedole e dividendi, oltre che a titolo di proventi e plusvalenze incassati in
CP_1 relazione ai diversi acquisti di strumenti finanziari eseguiti sulla base dei contratti quadro oggetto del giudizio, per le ragioni dedotte in atti;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la Pt_1 al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore dell'odierno ricorrente, quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al prezzo unitario di Euro 5,70
CP_1 o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento della domanda risarcitoria, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto al sig. in
CP_1 ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dal sig. a titolo di cedole e dividendi, per i motivi illustrati in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e
CP_1 competenze oltre accessori come per legge». pagina 4 di 19 allorquando il titolo fu classificato come “illiquido”, ovvero con rischiosità “medio alta”; i prodotti finanziari acquistati furono del tutto inadeguati al profilo di rischio dell'investitore, «dovendo essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali»; la somma da liquidare a
, a titolo di risarcimento del danno, era pari a € 6.201,66, oltre rivalutazione e Controparte_1 interessi legali3.
Con atto di citazione del 20.6.2022, ha proposto appello chiedendo di Controparte_2 rigettare le domande proposte da in primo grado e di condannarlo alla restituzione Controparte_1 delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la prescrizione delle domande in relazione agli acquisti effettuati dal 2003 al 2008, ovvero di ridurre le somme liquidate a qualsiasi titolo, in ragione del concorso di colpa ex 1227 c.c. dell'appellato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , concludendo per il rigetto dell'appello e proponendo, altresì, appello Controparte_1 incidentale, con cui ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per violazione dell'ordine prioritario di vendita e della domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento dell'intermediaria, ovvero la rideterminazione delle somma liquidata dal primo giudice, vinte le spese di lite.
All'udienza dell'8/11/2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello principale, si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento proposta da , per avere il primo giudice Controparte_1 errato nel qualificare la responsabilità dell'intermediaria come contrattuale e applicato il relativo termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel disattendere l'eccezione sollevata dalla il Tribunale si è attenuto al consolidato Pt_1 orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema d'intermediazione finanziaria, la prescrizione decennale si applica alle pretese risarcitorie basate – come nel caso di specie - su violazioni di obblighi derivanti dal contratto quadro di intermediazione finanziaria, non configurandosi in questo caso la responsabilità di tipo precontrattuale (in tal senso, Cass. civ. n. 3760/2025). 3 Il calcolo ha tenuto conto delle azioni detenute dal (n. 1509) e delle somme dallo stesso complessivamente CP_1 investite (€ 23.322,94), al netto delle somme ricavate da operazioni di vendita (€12.865,50) e di quelle percepite a titolo di dividendi (€664,36), nonché del controvalore delle azioni inserite nel dossier (€2,38 x 1509= €3.591,42). pagina 5 di 19 Infatti, come riconosciuto dalla stessa appellante (pag. 11 e 12 dell'atto di appello4), CP_1
ha fondato le proprie pretese, tra cui quella risarcitoria, sul comune presupposto
[...] dell'inadempimento della intermediaria agli obblighi di comportamento prescritti per la corretta esecuzione dei singoli ordini di investimento, che le imponevano di informare il cliente in merito all'operazione prima della conclusione, assicurandone l'adeguatezza al suo profilo di rischio.
Proprio la dedotta inosservanza di detti obblighi informativi, che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione, giustifica – contrariamente a quanto asserito dall' appellante - una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi (in tal senso, App. Bari n. 847/2025, che richiama App. Torino n. 813/2024 e Cass. Civ. n.
8997/2021).
Del resto, come più volte affermato dai giudici di legittimità, in assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non può determinare l'invalidità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilità contrattuale, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (in termini, Cass. civ. n. 23454/2020, che richiama Cass. n.
16820/2016; n. 8462/2014).
L'eccezione, in realtà, non merita accoglimento anche sotto altro profilo.
Non rileva l'esatto inquadramento della responsabilità dell'intermediaria in termini di responsabilità contrattuale, secondo la qualificazione del Tribunale, o precontrattuale, come invece obiettato dall'appellante, perché la disciplina in tema di prescrizione resta sempre quella dettata dall'art. 2946
c.c. (in tal senso, App. Bari n. 1584/2023, che cita Cass. civ. n. 14188/2016 e n. 25644/2017 secondo cui: «la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non 4 “[…] si ricorda che le asserite violazioni addebitate alla Banca riguardano l'informativa anteriore alla conclusione degli investimenti”; e ancora, “il momento di decorrenza dei suddetti termini di prescrizionali dovrà dunque essere propriamente individuato nel momento in cui sono stati eseguiti gli investimenti oggetto del presente giudizio, ossia nel momento in cui la avrebbe asseritamente posto in essere le violazioni informative e/o comportamentali invocate ex adverso, che Pt_1 giustificherebbero, in astratto, l'accoglimento delle summenzionate domande”. pagina 6 di 19 obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione
e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.»).
Pertanto, all'azione risarcitoria in parola si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, sicchè l'eccezione della Banca va disattesa anche in questa sede, indipendente dall'individuazione del momento dal quale far decorrere il termine ex art. 2946 c.c., trattandosi di investimenti eseguiti, tutti, entro il decennio anteriore al primo atto interruttivo, qui costituito dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22/8/2018.
A tale ultimo proposito, erra l'appellante nel ricomprendere nel thema decidendum anche gli acquisti eseguiti dal cliente nel periodo tra il 2003 e il 2008; tale circostanza, infatti, oltre a non trovare riscontro nella sentenza impugnata («l'attore ha acquistato nel corso degli anni 2009-2014») e nelle allegazioni del , avendo questi individuato nell'operazione del 2009 «la prima operazione CP_1 oggetto di censura» (cfr. memoria ex 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e comparsa conclusionale di primo grado), risulta smentita dalla stessa appellante nella sua prima difesa (v. pag. 8 comparsa di costituzione di primo grado – «Considerato peraltro che le azioni acquistate dal sig. a partire dal 2003 sono CP_1 state poi – come visto – validamente alienate da controparte nel 2013, le contestazioni avversarie riguardanti tali investimenti non potranno che ritenersi estranee rispetto al thema decidendum dell'odierno giudizio, dal momento che in relazione a tali azioni BPB l'odierno ricorrente non può vantare alcun diritto e/o pretesa, non essendo ad oggi lo stesso il titolare dei predetti titoli azionari, per il che la controparte manca altresì di qualsivoglia legittimazione ad agire»).
Col secondo motivo, si censura la sentenza per carenza di motivazione, in quanto il primo giudice si sarebbe limitato – a dire dell'appellante - a recepire gli esiti della C.T.U., anche su questioni strettamente giuridiche e di merito, senza valutare la documentazione prodotta e sollevando il CP_1 dall'onere di provare il danno patito, nonché il nesso causale tra detto danno e l'asserito inadempimento dell'intermediaria.
Anche il prefato motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va escluso il vizio di carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale, in modo coerente e puntuale, ha illustrato le ragioni che l'hanno portato ad accogliere la domanda risarcitoria proposta dall'investitore, con l'indicazione degli elementi di fatto e i principi di diritto posti a fondamento del proprio convincimento, corroborato, altresì, dai documenti prodotti e dalle risultanze peritali, tanto da consentire alla di articolare ulteriori cinque motivi di Pt_1 impugnazione avverso la medesima decisione.
pagina 7 di 19 Ciò detto, ben ha fatto il primo giudice a disporre la C.T.U., e ciò a fronte delle specifiche allegazioni e contestazione di parte, nonché della produzione documentale della stessa che hanno reso Pt_1 necessario e indispensabile un supplemento istruttorio, al fine di verificare la natura e le caratteristiche delle operazioni di investimento oggetto di causa, l'effettiva sussistenza del conflitto di interesse dell'intermediaria, nonché la completezza delle informazioni fornite al cliente e, soprattutto,
«l'adeguatezza delle operazioni agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio indicati nelle schede del profilo cliente», con quantificazione, in caso di esito negativo, del danno patito dal in relazione alle singole operazioni, «da calcolarsi tenendo conto del rendimento dei titoli di CP_1 stato del periodo, con decurtazione degli utili riscossi nel corso del rapporto, in virtù di tutti i titoli negoziati e non adeguati al profilo cliente» (cfr. ordinanza del 10/1/2020).
Si è trattato, insomma, di un accertamento strumentale finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti in atti e nella soluzione di questioni – come quella innanzi evidenziate - che necessitavano di specifiche conoscenze tecniche.
Pertanto, erra l'appellante nel denunciare il carattere “esplorativo” della richiamata consulenza, avendo l'attore allegato e dimostrato - anche in via presuntiva – i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ossia l'inadempimento dell'intermediaria e il danno patito, trovando essi riscontro all'esito dell'indagine peritale, non compromessa dalle osservazioni di parte appellante, a cui il C.T.U. ha adeguatamente risposto (pg.
2-5 della relazione peritale).
Col terzo e quarto motivo, la si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, che ha Pt_1 portato il primo giudice ad affermare l'inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi, nonostante essa, per un verso, avesse consegnato al cliente la documentazione relativa alla natura e ai rischi degli investimenti, anche nella fase successiva alle singole operazioni (informazione attiva), per l'altro, profilato il cliente (informazione passiva) e valutata l'adeguatezza delle operazioni al suo profilo di rischio. Col quinto motivo, invece, si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla accertata sussistenza del nesso causale tra le dedotte violazioni e il danno lamentato dal , CP_1 mentre, col sesto motivo, si censura l'omessa pronuncia sull'eccepito concorso di colpa dell'investitore.
I motivi, da trattasi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono tutti infondati e vanno disattesi.
Il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma
1°, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e pagina 8 di 19 per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b).
Gli artt. 27 e 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 precisano ulteriormente il contenuto di CP_3 tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., sul tema, Cass. civ. n.
18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020).
In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi,
l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui «L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF
e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari Consob»; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n.
8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque pagina 9 di 19 attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso,
Cass. civ. n. 14884/2017).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg.
Consob n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015).
Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ebbene, a tali princìpi si è attenuto il giudice di prime cure nel ritenere adempiuti solo formalmente, da parte dell'intermediaria, gli obblighi informativi posti a suo carico dalla normativa di settore, nell'ambito dell'operazione finanziaria ad oggetto l'acquisto, tra il 2009 e 2014, delle azioni della stessa in assenza della previa e necessaria formulazione di indicazioni idonee a rappresentare la Pt_1 specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti, oltre che della corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento.
È emerso, infatti, che il suddetto investimento azionario non fu preceduto dall'acquisizione, da parte di
, del corredo informativo sufficiente a fargli ragionevolmente comprendere il tipo Controparte_1 specifico di strumenti finanziari (azioni illiquide) oggetto della negoziazione e, di conseguenza, a fargli assumere una decisione “consapevole” e “responsabile”.
pagina 10 di 19 Non può affatto ritenersi tale obbligo adempiuto con la mera consegna, da parte dell'intermediaria, del
“set informativo” relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento del cliente.
Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, cioè
a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita
Cass. civ. n. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e “adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale.
Nemmeno giova all'appellante dedurre di aver messo a disposizione dei clienti copia del prospetto e del regolamento, nonché delle schede informative contenenti – a suo dire – l'indicazione della natura, delle caratteristiche e del rischio di liquidità, ovvero della mancata quotazione delle azioni di cui è causa (pag. 20-23 atto di appello), dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della
“specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento
(in termini, App. Bari n. 1079/2025, che richiama Cass. civ. n. 9460/2022).
Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione dell'appellato “di aver esaminato i fattori di rischio, esplicati nel prospetto informativo (capitolo 4)” o “di aver ricevuto le schede prodotto relative alle azioni ed obbligazioni BPB oggetto di offerta” (pg. 21 e 24 atto di appello).
Difatti, non rileva la sottoscrizione, da parte dell'investitore, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (App. Bari n. 1079/2025, cit.; Cass. civ. n. 28175/2019).
Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità della risulta dirimente, altresì, Pt_1 che l'operazione fu tutt'altro che adeguata al profilo di rischio di e al dichiarato Controparte_1 obiettivo di investimento, come risultante dai questionari Mifid del 28/9/2010 e del 19/6/2014, di cui il primo fatto compilare e sottoscrivere dal cliente solo dopo aver dato esecuzione agli ordini di acquisto del 2009. pagina 11 di 19 L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule5, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere.
Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari.
L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento.
Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione.
E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento «sulla base delle informazioni CP_3 ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente».
Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a 5 “conoscere la regola del cliente”. pagina 12 di 19 meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Valutazione, questa, che la appellante non ha correttamente compiuto, per quanto si viene sùbito Pt_1
a dire.
Innanzitutto, come rilevato dal C.T.U. di primo grado, le cui conclusioni qui si condividono in quanto logiche e immuni da vizi, quelli venduti al erano prodotti “illiquidi” o ad essi assimilabili (tali CP_1 secondo la definizione di cui alla comunicazione n. 9019194/09), in ragione della potenziale CP_3 difficoltà di liquidazione, poiché non quotati in Borsa e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci - azionisti. Dette azioni erano caratterizzate, quindi, dalla difficoltà per l'investitore di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, tali da garantire la buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell'investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati, al momento della richiesta, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all'atto di acquisto. Né la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per la di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e Pt_1 meccanismi prefissati, avendo essa stessa escluso tale possibilità, esponendo di fatto il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.
D'altronde, è la medesima a classificare le proprie azioni come strumento finanziario “illiquido” Pt_1 nel prospetto informativo e negli estratti dossier titoli forniti al cliente (cfr. pag. 17 relazione peritale -
«infine, soltanto dal secondo semestre 2015, il titolo viene classificato come “illiquido”, con rischiosità “medio alta”».
Non depone in senso contrario, infatti, l'iniziale attribuzione di un profilo di rischio “basso” e “medio”
(poi, divenuto “medio alta” nel 2015) a quote del capitale di rischio non quotate, suscitando detta attribuzione «forti perplessità proprio in relazione alle caratteristiche e alla natura di detti strumenti finanziari il cui smobilizzo risulta difficile in tempi brevi e che sono esposti a rischi di liquidità incompatibili con i tempi richiesti e a costi sostenibili», ragion per cui «le informazioni fornite dalla banca risultano oltremodo ambigue e contraddittorie là dove per un lungo periodo di tempo indica la rischiosità “bassa” o “media”, e contemporaneamente, nei prospetti informativi del 2009 e del 2014,
pagina 13 di 19 precisa anche un “rischio determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento» (pag. 16 e 17 della relazione peritale).
La inoltre, sottopose a questionari di profilatura a partire dal 2003 e fino al Pt_1 Controparte_1
2015.
In particolare, nel questionario relativo all'anno 2003, l'investitore non fornì alcuna informazione riguardo la sua esperienza finanziaria, mentre nei successivi questionari di profilatura (2010 e 2015) sottoscritti dall'appellato, che qui rilevano, questi dichiarò di avere come obiettivo di investimento una
«crescita significativa del capitale nel medio - lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte» (domanda n. 1 per entrambi gli anni). Lo stesso , poi, nel rispondere alla domanda n. 5, CP_1 riferì di aver «compreso che il valore del portafoglio necessariamente oscillerà nel tempo», accettando di perdere una «parte media del capitale investito»; quanto alla esperienza e conoscenza in materia finanziaria, invece, «di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari riportate nel questionario ad eccezione dei “Derivati” (domande n.10, 11, 12, 13,14)». Il cliente dichiarò, infine, che i suoi studi, interessi o la professione gli avevano consentito «di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario (domanda n.15)», salvo precisare «di aver investito “solo in titoli di stato, obbligazioni, o fondi obbligazionari” e «di effettuare meno di un'operazione a trimestre su tali strumenti finanziari».
Ora, nonostante le informazioni acquisite, il profilo di rischio del non fu allegato al CP_1 questionario compilato nel 2010, potendosi esso profilo solo presumere dalla sottoscrizione del contratto quadro, in occasione della quale il cliente dichiarò di essere a conoscenza del fatto che «sono stati rilevati da parte dell'Intermediario, attraverso il questionario di profilatura la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, e che il suo profilo di rischio risulta essere “medio alto”», classificato, nel 2014, come “medio”, per stessa attribuzione della (pg. 16 e 17 relazione peritale). Pt_1
Alla luce di tutti questi elementi, risulta errata la valutazione di adeguatezza compiuta dalla nel Pt_1 caso di specie, avendo l'appellato acquistato prodotti finanziari (azioni BPB) ad altissimo rischio di perdita del capitale investito, che rendeva opportuno non procedere alla loro esecuzione alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dall' investitore, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale.
E infatti, vero è che il dichiarò, in sede di profilatura, di essere disposto a perdere in parte il CP_1 proprio capitale e che il profilo “medio” attribuitogli era in linea con la sua reale attitudine, tuttavia, il rischio di liquidità dei titoli non consentiva la loro collocazione in una fascia “bassa” o “media” di profilazione, poiché la Banca – come testè detto – non assunse alcun obbligo di riacquisto (pag. 18 relazione peritale).
pagina 14 di 19 In altri termini, atteso il rischio intrinseco delle azioni non quotate, anche a volerle considerare non ancora illiquide, «questi strumenti finanziari sarebbero dovuti dunque essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo, o clienti professionali e non a clienti c.d. retail6 (come l'odierno appellato)» (pag. 18 della relazione peritale).
Infatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ove CP_3 pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine,
l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere «in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1» (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015).
Ora, all'inadempimento della consegue – secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - Pt_1
«l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto» (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n.
29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore (in termini, Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui:
«In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del
d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che 6 Vendita al dettaglio. pagina 15 di 19 condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza»).
Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n.
2464/2019, che cita Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita.
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso di , non è Controparte_1 configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte.
Il rigetto dell'appello proposto da comporta l'assorbimento delle Controparte_2 domanda di restituzione delle somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza appellata, nonché del secondo motivo di appello incidentale, con cui si duole del difetto di Controparte_1 prova della consegna della copia del prospetto informativo e delle schede prodotto.
Col primo motivo di appello incidentale, invece, si contesta l'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla domanda risarcitoria formulata in forza della dedotta violazione del regolamento interno disciplinante l'esecuzione dell'ordine di vendita impartito dal cliente, mentre, col terzo motivo, si lamenta l'implicito rigetto della domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento della oltre alla errata quantificazione della somma liquidata a titolo di Pt_1 risarcimento del danno.
I motivi, anch'essi da trattarsi congiuntamente la loro stretta connessione, in parte infondati e in parte inammissibili, vanno disattesi.
Per quanto qui di interesse, la Corte osserva che , con ricorso del 22.8.2018, ha Controparte_1 chiesto, seppur subordinatamente alla produzione del contratto di negoziazione, di accertare e dichiarare l'inadempimento della «dell'obbligo di priorità nell'esecuzione degli ordini di Pt_1 vendita», con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato in € 23.333,00
(domanda n. 2); «in via gradata» alla domanda sub. 2, ha concluso per la «ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari ad euro 23.333,00», previa risoluzione dei contratti quadro «per grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali a tutela del risparmiatore» (domanda n
3). Infine, «in via ulteriormente gradata», «ove (il giudice) ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c.», il ha chiesto di CP_1 condannare la a corrispondergli lo stesso importo ma a titolo di risarcimento del danno, pur Pt_1
pagina 16 di 19 sempre sul presupposto della violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria.
Così ricostruita la sequela delle domande (l'una subordinata all'altra), è evidente che nessuna omessa pronuncia può essere contestata in questa sede, perché il Tribunale, nell'accogliere la domanda risarcitoria (quella per violazione degli obblighi informativi), ha di fatto rigettato non solo la domanda risolutoria ex art. 1453 c.c., ma anche quella di risarcimento per violazione dell'ordine di vendita, stante la mancanza, anche per quest'ultima, dei presupposti.
In particolare, non è bastato al la mera produzione degli ordini di vendita inseriti nel registro CP_1 cronologico, in assenza della specifica e puntuale allegazione della violazione contestata (pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.7), rimasta assorbita, tra l'altro, dall'accertata sussistenza – per tutte le operazioni di investimento – della violazione degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98 da parte della medesima Banca.
Quanto alla domanda di risoluzione, invece, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui detta domanda e quella di risarcimento sono autonome tra loro: il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, ma lo stesso incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria, la quale, contemplando quale ulteriore fatto costitutivo - oltre a obbligazione e inadempimento - il danno, consente al titolare di conseguire utilità diversa da quella cui mira il titolare di un'azione di risoluzione (in tal senso, Cass. civ. n. 17005/2025, che richiama, tra le altre, Cass. n. 22277/ 2023; n. 22883/ 2008).
A questo punto, spettava all'appellante incidentale censurare specificatamente tale argomentazione, in ossequio al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c., il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. civ.
n. 2028/2018; sez. un. n. 27199/2017; n. 21336/2017; n. 2143/2015). Non avendolo fatto, tanto basta a rendere la censura inammissibile. 7 «In subordine, risulta documentale anche l'inadempimento degli obblighi contrattuali della per mancata Pt_1 esecuzione degli ordini di vendita impartiti dal Deducente. Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello specifico Regolamento, infatti, gli ordini di acquisto e vendita dovevano essere eseguiti nel “rispetto la priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall'ora di immissione dell'ordine di compravendita nel sistema informatico....” (doc. 9) Orbene, è documentalmente provato che ordini di vendita successivi furono eseguiti come risulta dall'estratto che si produce gli ordini regolarmente registrati dalla Banca nell'apposito registro cronologico non sono stati eseguiti in favore di altri ordini successivi (doc. 10) , tra cui un ordine di 430.000 azioni eseguito ma inserito con mercato chiuso – in data 18 marzo 2016, alle ore 13:31:07 (doc. 11). Poichè il comportamento della ha impedito le vendite in oggetto». Pt_1 pagina 17 di 19 Del resto, rispetto al giudizio di primo grado e alla domanda accolta dal Tribunale, il prospetta CP_1 in appello una diversa allegazione dei fatti, finanche distinguendo le operazione di investimento del
2009 (acquisto di n. 1090 azioni) da quelle del 2014 e chiedendo, solo per quest'ultime, la ripetizione di €5.978,00, pari alla somma investite per l'acquisto di n. 668 azioni (“domanda che non riguarda
l'operazione del 2009 laddove oggetto del primo motivo di appello incidentale”). Per le prime, invece,
l'appellante incidentale, ha chiesto di condannare la a corrispondergli, a titolo di risarcimento Pt_1 del danno, la somma di €8.288,70, oltre interessi, sul presupposto della violazione del citato regolamento interno (pg. 51 - 54 della comparsa di costituzione).
Da ultimo, non merita accoglimento la censura relativa alla errata determinazione dell'importo riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento del danno8, avendo il primo giudice correttamente recepito le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dal in sede di osservazione alla CP_1 bozza peritale.
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello principale proposto da e Controparte_2 dell'appello incidentale formulato da , con conferma della sentenza n. 1020/2022 Controparte_1 del 16.3.2022, emessa dal Tribunale di Bari, che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti.
*
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale formulato da , Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1020/2022 del 15.3.2022, emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica e pubblicata in data 16.3.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 11842/2018, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 4 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: «Orbene, è documentalmente provato che ordini di vendita successivi furono eseguiti come risulta dall'estratto che si produce gli ordini regolarmente registrati dalla Banca nell'apposito registro cronologico non sono stati eseguiti in favore di altri ordini successivi (doc. 10), tra cui un ordine di 430.000 azioni eseguito ma inserito con mercato chiuso – in data 18 marzo 2016, alle ore 13:31:07». 2 Cfr. comparsa di costituzione di primo grado: «In rito: - rilevato che la presente controversia non è compatibile con le forme del rito sommario di cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per i motivi illustrati in atti;
In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. con riferimento ai titoli azionari BPB acquistati tra il 2003 ed il 2009, e successivamente alienati da CP_1 parte del medesimo ricorrente nel 2013, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, per i motivi illustrati in atti;
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni CP_1 esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, l'annullamento e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dal ricorrente alla per l'acquisto dei titoli azionari BPB oggetto Pt_1 del presente giudizio, con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle azioni pagina 3 di 19 8 Pag. 65 atto di appello: «In via estremamente gradata si contesta la sentenza del Tribunale con riferimento al quantum liquidato in sentenza in quanto il CTU. nel quantificare le somme da portare in compensazione con riferimento alla operazione di vendita del maggio del 2016 ha calcolato il prezzo di vendita del titolo a 9,53 per cui ha determinato un accredito in favore dell'istante di €. 2.859,00. Tale calcolo è errato in quanto nel maggio del 2016 l'operazione di vendita fu eseguita al prezzo di €. 7,50 (ciò a seguito di quanto deciso nell'approvazione del bilancio 2014 dell'aprile 2015). Il sig.
con riferimento a tale operazione di vendita ha incassato €. 2.238,74 (come attestato da estratto conto corrente CP_1 ove tale operazione è stata annotata – cfr. doc. 44 di controparte pag. 36) con €. 620,26 in meno rispetto all'importo indicato da CTU» pagina 18 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 906 del 2022
T R A
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Gennaro Arcucci, del foro di Milano, elettivamente domiciliata in alla strada Palazzo Pt_1 dell'Intendenza n. 45 (presso lo studio dell'avv. Fabrizio Panza), nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Gennaro Arcucci Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
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, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione con appello incidentale, dall' avv. Domenico Romito, del foro di elettivamente Pt_1 domiciliato in alla via Sparano da Bari n. 56, nonché presso il suo domicilio digitale Pt_1
. Email_2
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. cron. 1020/2022 del 15/3/2022, emessa dal Tribunale di Bari - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 16.3.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 11842/2018.
*
All'udienza dell'8/11/2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche. pagina 1 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.8.2018, ricorreva al Controparte_1
Tribunale di Bari, affinché, previa instaurazione del contradditorio nei confronti di Controparte_2
(d'ora in poi – breviter – solo ), fossero accolte le seguenti conclusioni: «in via
[...] Pt_1 principale accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità delle operazioni finanziarie di vendita di titoli descritti in premessa in assenza del propedeutico obbligatorio contratto di negoziazione finanziaria per tutte le causali esposte in narrativa, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto dei titoli, pari ad
€. 10.387,70 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
– in via subordinata ove la Banca produca un valido contratto di negoziazione, si chiede di accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca convenuta dell'obbligo di priorità nell'esecuzione degli ordini di vendita e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento del danno che si quantifica nella somma di €.23.333,00 ovvero quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
– in via gradata si chiede di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria, condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari ad euro 23.333,00 ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c., a far data dagli investimenti;
- in via ulteriormente gradata si chiede di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al risarcimento del danno che si Pt_1 quantifica nella somma addebitata per le operazioni illegittime descritte pari a 23.333,00 euro, ovvero la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi al dì del soddisfo al netto del valore dei titoli, con l'eventuale restituzione dei titoli;
- in ogni caso con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto avvocato antistatario ivi inclusa la fase di mediazione».
A fondamento delle proposte domande, il ricorrente deduceva: 1) di essere un “semplice consumatore”, titolare di un conto titoli n. 00040/0000020021339 e conto corrente n. 040/01000666, accesi presso l'istituto di credito resistente;
2) che, su detti conti, erano state addebitate le operazioni di acquisto di pagina 2 di 19 azioni della stessa 3) che, in occasioni degli investimenti, non era stato informato del rischio di Pt_1 perdita del capitale investito, né tantomeno era stata chiarita la natura dei titoli e dell'emittente; 4) che la resistente aveva sollecitato gli investimenti, «fornendo informazioni fuorvianti in ordine alla sicurezza e commerciabilità dei titoli», senza consegnare la copia del contratto di negoziazione e degli ordini sottoscritti, prevista a pena di nullità delle operazioni;
5) che, nel giugno 2015, aveva ordinato la vendita di 300 azioni e, a distanza di sei mesi, di altre 790 azioni, reiterando tale ordine nell'aprile
2016; 6) di aver contestato l'operato della e richiesto la copia del contratto quadro, giusta nota Pt_1 del 12.6.2018; 7) che, in data 6.7.2018, la resistente aveva riscontrato detta missiva, ma senza consegnare la documentazione richiesta, conseguendo da ciò la nullità delle operazioni e la restituzione del capitale investito;
8) che la aveva violato gli ordini di vendita del ricorrente e favorito altri Pt_1 successivi1; 9) che l'intermediaria aveva violato, altresì, gli obblighi informativi di cui al regolamento n. 16190/2007, descrivendo «i titoli come a basso profilo di rischio (cfr. estratti conto titoli) CP_3 pur trattandosi di titolo azionario illiquido e con durata potenzialmente perpetua, non quotato su mercato regolamentato», ovvero omettendo di informare il cliente «dell'alto rischio di perdita di capitale, l'assente prezzo riconosciuto da un mercato regolamentato, con rivendita subordinata al reperimento di acquirente in sistema di scambio OTC ovvero over the counter, ovvero dalla stessa
; 10) che, quindi, le diverse violazioni operate dalla giustificavano la risoluzione del Pt_1 Pt_1 contratto quadro ex art. 1455 c.c. e la nullità delle operazioni di investimento, o, in subordine, il risarcimento del danno;
11) che la convenuta non aveva partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria.
Nel costituirsi, la chiedeva, in via preliminare, di disporre il mutamento di rito, mentre, nel Pt_1 merito, eccepiva la prescrizione delle domande e concludeva per il loro rigetto, ovvero, in via gradata, per la riduzione delle somme da liquidare al , anche in considerazione del concorso di colpa ex CP_1 art. 1227 c.c., vinte, in ogni caso, le spese processuali2. Disposto il mutamento di rito e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 1020/22 del 16.3.2022, ha condannato la a Pt_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.201,66, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi, e a rifondere le spese processuali.
Innanzitutto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla precisando Pt_1 che «in tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. e le azioni sono state acquistate dal 2009».
Il Tribunale, quindi, ha accertato il grave inadempimento della per aver violato gli obblighi Pt_1 informativi previsti in materia di intermediazione finanziaria, facendo derivare la responsabilità della stessa per il danno subito da in termini di perdita del capitale investito. Controparte_1
In particolare, anche all'esito della C.T.U., le cui conclusioni sono state condivise dal primo giudice, è emerso che: acquistò, tra il 2009 e 2014, azioni BPB, illiquide e non quotate, per un Controparte_1 importo complessivo di € 23.333,00; la rappresentò al cliente di essere in conflitto di interesse;
Pt_1
l'intermediaria, tuttavia, si limitò a consegnare al la documentazione relativa alle operazioni, CP_1 senza fornirgli una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione;
non furono sufficienti «né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato»; la resistente profilò il cliente dal 2003 al
2015; nei questionari del 2010 e 2015, il dichiarò «di avere come obiettivo di investimento una CP_1 crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte», ovvero di aver compreso che il valore del portafoglio avrebbe oscillato nel tempo, accettando così una perdita della media del capitale;
il profilo di rischio dell'investitore, sulla base di dati acquisiti, non fu specificato nel primo questionario del 2010, mentre, in quello del 2015, gli fu attribuito un profilo “medio”; solo a partire dal 2010, la qualifico come “basso” il rischio connesso alle Pt_1 proprie azioni, mentre, dal secondo semestre del 2012, come “medio”, fino al secondo semestre 2015,
BPB per cui è causa, nonché con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle somme percepite dal sig. a titolo di cedole e dividendi, oltre che a titolo di proventi e plusvalenze incassati in
CP_1 relazione ai diversi acquisti di strumenti finanziari eseguiti sulla base dei contratti quadro oggetto del giudizio, per le ragioni dedotte in atti;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la Pt_1 al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore dell'odierno ricorrente, quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al prezzo unitario di Euro 5,70
CP_1 o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento della domanda risarcitoria, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto al sig. in
CP_1 ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dal sig. a titolo di cedole e dividendi, per i motivi illustrati in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e
CP_1 competenze oltre accessori come per legge». pagina 4 di 19 allorquando il titolo fu classificato come “illiquido”, ovvero con rischiosità “medio alta”; i prodotti finanziari acquistati furono del tutto inadeguati al profilo di rischio dell'investitore, «dovendo essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali»; la somma da liquidare a
, a titolo di risarcimento del danno, era pari a € 6.201,66, oltre rivalutazione e Controparte_1 interessi legali3.
Con atto di citazione del 20.6.2022, ha proposto appello chiedendo di Controparte_2 rigettare le domande proposte da in primo grado e di condannarlo alla restituzione Controparte_1 delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la prescrizione delle domande in relazione agli acquisti effettuati dal 2003 al 2008, ovvero di ridurre le somme liquidate a qualsiasi titolo, in ragione del concorso di colpa ex 1227 c.c. dell'appellato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , concludendo per il rigetto dell'appello e proponendo, altresì, appello Controparte_1 incidentale, con cui ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per violazione dell'ordine prioritario di vendita e della domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento dell'intermediaria, ovvero la rideterminazione delle somma liquidata dal primo giudice, vinte le spese di lite.
All'udienza dell'8/11/2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello principale, si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento proposta da , per avere il primo giudice Controparte_1 errato nel qualificare la responsabilità dell'intermediaria come contrattuale e applicato il relativo termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nel disattendere l'eccezione sollevata dalla il Tribunale si è attenuto al consolidato Pt_1 orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema d'intermediazione finanziaria, la prescrizione decennale si applica alle pretese risarcitorie basate – come nel caso di specie - su violazioni di obblighi derivanti dal contratto quadro di intermediazione finanziaria, non configurandosi in questo caso la responsabilità di tipo precontrattuale (in tal senso, Cass. civ. n. 3760/2025). 3 Il calcolo ha tenuto conto delle azioni detenute dal (n. 1509) e delle somme dallo stesso complessivamente CP_1 investite (€ 23.322,94), al netto delle somme ricavate da operazioni di vendita (€12.865,50) e di quelle percepite a titolo di dividendi (€664,36), nonché del controvalore delle azioni inserite nel dossier (€2,38 x 1509= €3.591,42). pagina 5 di 19 Infatti, come riconosciuto dalla stessa appellante (pag. 11 e 12 dell'atto di appello4), CP_1
ha fondato le proprie pretese, tra cui quella risarcitoria, sul comune presupposto
[...] dell'inadempimento della intermediaria agli obblighi di comportamento prescritti per la corretta esecuzione dei singoli ordini di investimento, che le imponevano di informare il cliente in merito all'operazione prima della conclusione, assicurandone l'adeguatezza al suo profilo di rischio.
Proprio la dedotta inosservanza di detti obblighi informativi, che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione, giustifica – contrariamente a quanto asserito dall' appellante - una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi (in tal senso, App. Bari n. 847/2025, che richiama App. Torino n. 813/2024 e Cass. Civ. n.
8997/2021).
Del resto, come più volte affermato dai giudici di legittimità, in assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non può determinare l'invalidità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilità contrattuale, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (in termini, Cass. civ. n. 23454/2020, che richiama Cass. n.
16820/2016; n. 8462/2014).
L'eccezione, in realtà, non merita accoglimento anche sotto altro profilo.
Non rileva l'esatto inquadramento della responsabilità dell'intermediaria in termini di responsabilità contrattuale, secondo la qualificazione del Tribunale, o precontrattuale, come invece obiettato dall'appellante, perché la disciplina in tema di prescrizione resta sempre quella dettata dall'art. 2946
c.c. (in tal senso, App. Bari n. 1584/2023, che cita Cass. civ. n. 14188/2016 e n. 25644/2017 secondo cui: «la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non 4 “[…] si ricorda che le asserite violazioni addebitate alla Banca riguardano l'informativa anteriore alla conclusione degli investimenti”; e ancora, “il momento di decorrenza dei suddetti termini di prescrizionali dovrà dunque essere propriamente individuato nel momento in cui sono stati eseguiti gli investimenti oggetto del presente giudizio, ossia nel momento in cui la avrebbe asseritamente posto in essere le violazioni informative e/o comportamentali invocate ex adverso, che Pt_1 giustificherebbero, in astratto, l'accoglimento delle summenzionate domande”. pagina 6 di 19 obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione
e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.»).
Pertanto, all'azione risarcitoria in parola si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, sicchè l'eccezione della Banca va disattesa anche in questa sede, indipendente dall'individuazione del momento dal quale far decorrere il termine ex art. 2946 c.c., trattandosi di investimenti eseguiti, tutti, entro il decennio anteriore al primo atto interruttivo, qui costituito dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22/8/2018.
A tale ultimo proposito, erra l'appellante nel ricomprendere nel thema decidendum anche gli acquisti eseguiti dal cliente nel periodo tra il 2003 e il 2008; tale circostanza, infatti, oltre a non trovare riscontro nella sentenza impugnata («l'attore ha acquistato nel corso degli anni 2009-2014») e nelle allegazioni del , avendo questi individuato nell'operazione del 2009 «la prima operazione CP_1 oggetto di censura» (cfr. memoria ex 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e comparsa conclusionale di primo grado), risulta smentita dalla stessa appellante nella sua prima difesa (v. pag. 8 comparsa di costituzione di primo grado – «Considerato peraltro che le azioni acquistate dal sig. a partire dal 2003 sono CP_1 state poi – come visto – validamente alienate da controparte nel 2013, le contestazioni avversarie riguardanti tali investimenti non potranno che ritenersi estranee rispetto al thema decidendum dell'odierno giudizio, dal momento che in relazione a tali azioni BPB l'odierno ricorrente non può vantare alcun diritto e/o pretesa, non essendo ad oggi lo stesso il titolare dei predetti titoli azionari, per il che la controparte manca altresì di qualsivoglia legittimazione ad agire»).
Col secondo motivo, si censura la sentenza per carenza di motivazione, in quanto il primo giudice si sarebbe limitato – a dire dell'appellante - a recepire gli esiti della C.T.U., anche su questioni strettamente giuridiche e di merito, senza valutare la documentazione prodotta e sollevando il CP_1 dall'onere di provare il danno patito, nonché il nesso causale tra detto danno e l'asserito inadempimento dell'intermediaria.
Anche il prefato motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto, va escluso il vizio di carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale, in modo coerente e puntuale, ha illustrato le ragioni che l'hanno portato ad accogliere la domanda risarcitoria proposta dall'investitore, con l'indicazione degli elementi di fatto e i principi di diritto posti a fondamento del proprio convincimento, corroborato, altresì, dai documenti prodotti e dalle risultanze peritali, tanto da consentire alla di articolare ulteriori cinque motivi di Pt_1 impugnazione avverso la medesima decisione.
pagina 7 di 19 Ciò detto, ben ha fatto il primo giudice a disporre la C.T.U., e ciò a fronte delle specifiche allegazioni e contestazione di parte, nonché della produzione documentale della stessa che hanno reso Pt_1 necessario e indispensabile un supplemento istruttorio, al fine di verificare la natura e le caratteristiche delle operazioni di investimento oggetto di causa, l'effettiva sussistenza del conflitto di interesse dell'intermediaria, nonché la completezza delle informazioni fornite al cliente e, soprattutto,
«l'adeguatezza delle operazioni agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio indicati nelle schede del profilo cliente», con quantificazione, in caso di esito negativo, del danno patito dal in relazione alle singole operazioni, «da calcolarsi tenendo conto del rendimento dei titoli di CP_1 stato del periodo, con decurtazione degli utili riscossi nel corso del rapporto, in virtù di tutti i titoli negoziati e non adeguati al profilo cliente» (cfr. ordinanza del 10/1/2020).
Si è trattato, insomma, di un accertamento strumentale finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti in atti e nella soluzione di questioni – come quella innanzi evidenziate - che necessitavano di specifiche conoscenze tecniche.
Pertanto, erra l'appellante nel denunciare il carattere “esplorativo” della richiamata consulenza, avendo l'attore allegato e dimostrato - anche in via presuntiva – i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ossia l'inadempimento dell'intermediaria e il danno patito, trovando essi riscontro all'esito dell'indagine peritale, non compromessa dalle osservazioni di parte appellante, a cui il C.T.U. ha adeguatamente risposto (pg.
2-5 della relazione peritale).
Col terzo e quarto motivo, la si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, che ha Pt_1 portato il primo giudice ad affermare l'inadempimento dell'intermediaria agli obblighi informativi, nonostante essa, per un verso, avesse consegnato al cliente la documentazione relativa alla natura e ai rischi degli investimenti, anche nella fase successiva alle singole operazioni (informazione attiva), per l'altro, profilato il cliente (informazione passiva) e valutata l'adeguatezza delle operazioni al suo profilo di rischio. Col quinto motivo, invece, si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla accertata sussistenza del nesso causale tra le dedotte violazioni e il danno lamentato dal , CP_1 mentre, col sesto motivo, si censura l'omessa pronuncia sull'eccepito concorso di colpa dell'investitore.
I motivi, da trattasi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono tutti infondati e vanno disattesi.
Il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma
1°, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e pagina 8 di 19 per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b).
Gli artt. 27 e 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 precisano ulteriormente il contenuto di CP_3 tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., sul tema, Cass. civ. n.
18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020).
In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi,
l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui «L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF
e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari Consob»; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n.
8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque pagina 9 di 19 attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso,
Cass. civ. n. 14884/2017).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg.
Consob n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015).
Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ebbene, a tali princìpi si è attenuto il giudice di prime cure nel ritenere adempiuti solo formalmente, da parte dell'intermediaria, gli obblighi informativi posti a suo carico dalla normativa di settore, nell'ambito dell'operazione finanziaria ad oggetto l'acquisto, tra il 2009 e 2014, delle azioni della stessa in assenza della previa e necessaria formulazione di indicazioni idonee a rappresentare la Pt_1 specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti, oltre che della corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento.
È emerso, infatti, che il suddetto investimento azionario non fu preceduto dall'acquisizione, da parte di
, del corredo informativo sufficiente a fargli ragionevolmente comprendere il tipo Controparte_1 specifico di strumenti finanziari (azioni illiquide) oggetto della negoziazione e, di conseguenza, a fargli assumere una decisione “consapevole” e “responsabile”.
pagina 10 di 19 Non può affatto ritenersi tale obbligo adempiuto con la mera consegna, da parte dell'intermediaria, del
“set informativo” relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento del cliente.
Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, cioè
a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita
Cass. civ. n. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e “adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale.
Nemmeno giova all'appellante dedurre di aver messo a disposizione dei clienti copia del prospetto e del regolamento, nonché delle schede informative contenenti – a suo dire – l'indicazione della natura, delle caratteristiche e del rischio di liquidità, ovvero della mancata quotazione delle azioni di cui è causa (pag. 20-23 atto di appello), dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della
“specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento
(in termini, App. Bari n. 1079/2025, che richiama Cass. civ. n. 9460/2022).
Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione dell'appellato “di aver esaminato i fattori di rischio, esplicati nel prospetto informativo (capitolo 4)” o “di aver ricevuto le schede prodotto relative alle azioni ed obbligazioni BPB oggetto di offerta” (pg. 21 e 24 atto di appello).
Difatti, non rileva la sottoscrizione, da parte dell'investitore, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (App. Bari n. 1079/2025, cit.; Cass. civ. n. 28175/2019).
Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità della risulta dirimente, altresì, Pt_1 che l'operazione fu tutt'altro che adeguata al profilo di rischio di e al dichiarato Controparte_1 obiettivo di investimento, come risultante dai questionari Mifid del 28/9/2010 e del 19/6/2014, di cui il primo fatto compilare e sottoscrivere dal cliente solo dopo aver dato esecuzione agli ordini di acquisto del 2009. pagina 11 di 19 L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule5, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere.
Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari.
L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento.
Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione.
E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento «sulla base delle informazioni CP_3 ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente».
Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a 5 “conoscere la regola del cliente”. pagina 12 di 19 meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Valutazione, questa, che la appellante non ha correttamente compiuto, per quanto si viene sùbito Pt_1
a dire.
Innanzitutto, come rilevato dal C.T.U. di primo grado, le cui conclusioni qui si condividono in quanto logiche e immuni da vizi, quelli venduti al erano prodotti “illiquidi” o ad essi assimilabili (tali CP_1 secondo la definizione di cui alla comunicazione n. 9019194/09), in ragione della potenziale CP_3 difficoltà di liquidazione, poiché non quotati in Borsa e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci - azionisti. Dette azioni erano caratterizzate, quindi, dalla difficoltà per l'investitore di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, tali da garantire la buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell'investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati, al momento della richiesta, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all'atto di acquisto. Né la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per la di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e Pt_1 meccanismi prefissati, avendo essa stessa escluso tale possibilità, esponendo di fatto il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.
D'altronde, è la medesima a classificare le proprie azioni come strumento finanziario “illiquido” Pt_1 nel prospetto informativo e negli estratti dossier titoli forniti al cliente (cfr. pag. 17 relazione peritale -
«infine, soltanto dal secondo semestre 2015, il titolo viene classificato come “illiquido”, con rischiosità “medio alta”».
Non depone in senso contrario, infatti, l'iniziale attribuzione di un profilo di rischio “basso” e “medio”
(poi, divenuto “medio alta” nel 2015) a quote del capitale di rischio non quotate, suscitando detta attribuzione «forti perplessità proprio in relazione alle caratteristiche e alla natura di detti strumenti finanziari il cui smobilizzo risulta difficile in tempi brevi e che sono esposti a rischi di liquidità incompatibili con i tempi richiesti e a costi sostenibili», ragion per cui «le informazioni fornite dalla banca risultano oltremodo ambigue e contraddittorie là dove per un lungo periodo di tempo indica la rischiosità “bassa” o “media”, e contemporaneamente, nei prospetti informativi del 2009 e del 2014,
pagina 13 di 19 precisa anche un “rischio determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento» (pag. 16 e 17 della relazione peritale).
La inoltre, sottopose a questionari di profilatura a partire dal 2003 e fino al Pt_1 Controparte_1
2015.
In particolare, nel questionario relativo all'anno 2003, l'investitore non fornì alcuna informazione riguardo la sua esperienza finanziaria, mentre nei successivi questionari di profilatura (2010 e 2015) sottoscritti dall'appellato, che qui rilevano, questi dichiarò di avere come obiettivo di investimento una
«crescita significativa del capitale nel medio - lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte» (domanda n. 1 per entrambi gli anni). Lo stesso , poi, nel rispondere alla domanda n. 5, CP_1 riferì di aver «compreso che il valore del portafoglio necessariamente oscillerà nel tempo», accettando di perdere una «parte media del capitale investito»; quanto alla esperienza e conoscenza in materia finanziaria, invece, «di conoscere tutte le tipologie di strumenti finanziari riportate nel questionario ad eccezione dei “Derivati” (domande n.10, 11, 12, 13,14)». Il cliente dichiarò, infine, che i suoi studi, interessi o la professione gli avevano consentito «di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario (domanda n.15)», salvo precisare «di aver investito “solo in titoli di stato, obbligazioni, o fondi obbligazionari” e «di effettuare meno di un'operazione a trimestre su tali strumenti finanziari».
Ora, nonostante le informazioni acquisite, il profilo di rischio del non fu allegato al CP_1 questionario compilato nel 2010, potendosi esso profilo solo presumere dalla sottoscrizione del contratto quadro, in occasione della quale il cliente dichiarò di essere a conoscenza del fatto che «sono stati rilevati da parte dell'Intermediario, attraverso il questionario di profilatura la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, e che il suo profilo di rischio risulta essere “medio alto”», classificato, nel 2014, come “medio”, per stessa attribuzione della (pg. 16 e 17 relazione peritale). Pt_1
Alla luce di tutti questi elementi, risulta errata la valutazione di adeguatezza compiuta dalla nel Pt_1 caso di specie, avendo l'appellato acquistato prodotti finanziari (azioni BPB) ad altissimo rischio di perdita del capitale investito, che rendeva opportuno non procedere alla loro esecuzione alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dall' investitore, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale.
E infatti, vero è che il dichiarò, in sede di profilatura, di essere disposto a perdere in parte il CP_1 proprio capitale e che il profilo “medio” attribuitogli era in linea con la sua reale attitudine, tuttavia, il rischio di liquidità dei titoli non consentiva la loro collocazione in una fascia “bassa” o “media” di profilazione, poiché la Banca – come testè detto – non assunse alcun obbligo di riacquisto (pag. 18 relazione peritale).
pagina 14 di 19 In altri termini, atteso il rischio intrinseco delle azioni non quotate, anche a volerle considerare non ancora illiquide, «questi strumenti finanziari sarebbero dovuti dunque essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo, o clienti professionali e non a clienti c.d. retail6 (come l'odierno appellato)» (pag. 18 della relazione peritale).
Infatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ove CP_3 pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine,
l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere «in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1» (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015).
Ora, all'inadempimento della consegue – secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - Pt_1
«l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto» (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n.
29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore (in termini, Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui:
«In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del
d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che 6 Vendita al dettaglio. pagina 15 di 19 condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza»).
Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n.
2464/2019, che cita Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita.
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso di , non è Controparte_1 configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte.
Il rigetto dell'appello proposto da comporta l'assorbimento delle Controparte_2 domanda di restituzione delle somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza appellata, nonché del secondo motivo di appello incidentale, con cui si duole del difetto di Controparte_1 prova della consegna della copia del prospetto informativo e delle schede prodotto.
Col primo motivo di appello incidentale, invece, si contesta l'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla domanda risarcitoria formulata in forza della dedotta violazione del regolamento interno disciplinante l'esecuzione dell'ordine di vendita impartito dal cliente, mentre, col terzo motivo, si lamenta l'implicito rigetto della domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento della oltre alla errata quantificazione della somma liquidata a titolo di Pt_1 risarcimento del danno.
I motivi, anch'essi da trattarsi congiuntamente la loro stretta connessione, in parte infondati e in parte inammissibili, vanno disattesi.
Per quanto qui di interesse, la Corte osserva che , con ricorso del 22.8.2018, ha Controparte_1 chiesto, seppur subordinatamente alla produzione del contratto di negoziazione, di accertare e dichiarare l'inadempimento della «dell'obbligo di priorità nell'esecuzione degli ordini di Pt_1 vendita», con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato in € 23.333,00
(domanda n. 2); «in via gradata» alla domanda sub. 2, ha concluso per la «ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari ad euro 23.333,00», previa risoluzione dei contratti quadro «per grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali a tutela del risparmiatore» (domanda n
3). Infine, «in via ulteriormente gradata», «ove (il giudice) ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c.», il ha chiesto di CP_1 condannare la a corrispondergli lo stesso importo ma a titolo di risarcimento del danno, pur Pt_1
pagina 16 di 19 sempre sul presupposto della violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria.
Così ricostruita la sequela delle domande (l'una subordinata all'altra), è evidente che nessuna omessa pronuncia può essere contestata in questa sede, perché il Tribunale, nell'accogliere la domanda risarcitoria (quella per violazione degli obblighi informativi), ha di fatto rigettato non solo la domanda risolutoria ex art. 1453 c.c., ma anche quella di risarcimento per violazione dell'ordine di vendita, stante la mancanza, anche per quest'ultima, dei presupposti.
In particolare, non è bastato al la mera produzione degli ordini di vendita inseriti nel registro CP_1 cronologico, in assenza della specifica e puntuale allegazione della violazione contestata (pag. 4 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.7), rimasta assorbita, tra l'altro, dall'accertata sussistenza – per tutte le operazioni di investimento – della violazione degli obblighi informativi di cui al d.lgs. n. 58/98 da parte della medesima Banca.
Quanto alla domanda di risoluzione, invece, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui detta domanda e quella di risarcimento sono autonome tra loro: il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, ma lo stesso incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria, la quale, contemplando quale ulteriore fatto costitutivo - oltre a obbligazione e inadempimento - il danno, consente al titolare di conseguire utilità diversa da quella cui mira il titolare di un'azione di risoluzione (in tal senso, Cass. civ. n. 17005/2025, che richiama, tra le altre, Cass. n. 22277/ 2023; n. 22883/ 2008).
A questo punto, spettava all'appellante incidentale censurare specificatamente tale argomentazione, in ossequio al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c., il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. civ.
n. 2028/2018; sez. un. n. 27199/2017; n. 21336/2017; n. 2143/2015). Non avendolo fatto, tanto basta a rendere la censura inammissibile. 7 «In subordine, risulta documentale anche l'inadempimento degli obblighi contrattuali della per mancata Pt_1 esecuzione degli ordini di vendita impartiti dal Deducente. Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello specifico Regolamento, infatti, gli ordini di acquisto e vendita dovevano essere eseguiti nel “rispetto la priorità di esecuzione determinata dal giorno e dall'ora di immissione dell'ordine di compravendita nel sistema informatico....” (doc. 9) Orbene, è documentalmente provato che ordini di vendita successivi furono eseguiti come risulta dall'estratto che si produce gli ordini regolarmente registrati dalla Banca nell'apposito registro cronologico non sono stati eseguiti in favore di altri ordini successivi (doc. 10) , tra cui un ordine di 430.000 azioni eseguito ma inserito con mercato chiuso – in data 18 marzo 2016, alle ore 13:31:07 (doc. 11). Poichè il comportamento della ha impedito le vendite in oggetto». Pt_1 pagina 17 di 19 Del resto, rispetto al giudizio di primo grado e alla domanda accolta dal Tribunale, il prospetta CP_1 in appello una diversa allegazione dei fatti, finanche distinguendo le operazione di investimento del
2009 (acquisto di n. 1090 azioni) da quelle del 2014 e chiedendo, solo per quest'ultime, la ripetizione di €5.978,00, pari alla somma investite per l'acquisto di n. 668 azioni (“domanda che non riguarda
l'operazione del 2009 laddove oggetto del primo motivo di appello incidentale”). Per le prime, invece,
l'appellante incidentale, ha chiesto di condannare la a corrispondergli, a titolo di risarcimento Pt_1 del danno, la somma di €8.288,70, oltre interessi, sul presupposto della violazione del citato regolamento interno (pg. 51 - 54 della comparsa di costituzione).
Da ultimo, non merita accoglimento la censura relativa alla errata determinazione dell'importo riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento del danno8, avendo il primo giudice correttamente recepito le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dal in sede di osservazione alla CP_1 bozza peritale.
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello principale proposto da e Controparte_2 dell'appello incidentale formulato da , con conferma della sentenza n. 1020/2022 Controparte_1 del 16.3.2022, emessa dal Tribunale di Bari, che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti.
*
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale formulato da , Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1020/2022 del 15.3.2022, emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica e pubblicata in data 16.3.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. 11842/2018, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 12 settembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 4 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.: «Orbene, è documentalmente provato che ordini di vendita successivi furono eseguiti come risulta dall'estratto che si produce gli ordini regolarmente registrati dalla Banca nell'apposito registro cronologico non sono stati eseguiti in favore di altri ordini successivi (doc. 10), tra cui un ordine di 430.000 azioni eseguito ma inserito con mercato chiuso – in data 18 marzo 2016, alle ore 13:31:07». 2 Cfr. comparsa di costituzione di primo grado: «In rito: - rilevato che la presente controversia non è compatibile con le forme del rito sommario di cognizione, fissare con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per i motivi illustrati in atti;
In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. con riferimento ai titoli azionari BPB acquistati tra il 2003 ed il 2009, e successivamente alienati da CP_1 parte del medesimo ricorrente nel 2013, per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, per i motivi illustrati in atti;
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni CP_1 esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia, l'annullamento e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dal ricorrente alla per l'acquisto dei titoli azionari BPB oggetto Pt_1 del presente giudizio, con conseguente condanna della controparte alla restituzione in favore della convenuta delle azioni pagina 3 di 19 8 Pag. 65 atto di appello: «In via estremamente gradata si contesta la sentenza del Tribunale con riferimento al quantum liquidato in sentenza in quanto il CTU. nel quantificare le somme da portare in compensazione con riferimento alla operazione di vendita del maggio del 2016 ha calcolato il prezzo di vendita del titolo a 9,53 per cui ha determinato un accredito in favore dell'istante di €. 2.859,00. Tale calcolo è errato in quanto nel maggio del 2016 l'operazione di vendita fu eseguita al prezzo di €. 7,50 (ciò a seguito di quanto deciso nell'approvazione del bilancio 2014 dell'aprile 2015). Il sig.
con riferimento a tale operazione di vendita ha incassato €. 2.238,74 (come attestato da estratto conto corrente CP_1 ove tale operazione è stata annotata – cfr. doc. 44 di controparte pag. 36) con €. 620,26 in meno rispetto all'importo indicato da CTU» pagina 18 di 19