Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21411/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.). TRA c.f. in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1
o s . Paolo Parlato, che la rappresenta e difende, per procura in atti
-opponente- E c.f. in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Controparte_1 P.IVA_2
74, r a dagli avv.ti Angelo Abbate e Sergio Cammareri, per procura in atti
-opposta- Conclusioni per la parte opponente: 1) In virtù della integrale assenza della efficacia esecutiva della predetta Sentenza come innanzi indicato, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il precetto di rilascio notificato in data 1° luglio 2021; 2) Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed caccessori fiscali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Conclusioni per la parte opposta:
1) rigettare ogni domanda e/o richiesta ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE notificò in data 01.07.2021 atto di precetto per rilascio immobile alla Controparte_1 [...]
sulla base del titolo esecutivo sentenza di questo Tribunale n. Parte_1
notificò in data 06.09.2021 atto di citazione in opposizione al Parte_1
.c., eccependo l'assenza della efficacia esecutiva della sentenza richiamata relativamente alla condanna al rilascio dell'immobile oggetto del preliminare di vendita dichiarato risolto, essendo sinallagmatica rispetto alla pronunzia costitutiva negativa di cui alla dichiarata risoluzione contrattuale. Chiese, pertanto, dichiarare nullo ed inefficace il precetto di rilascio e di pagamento. Rubricato il giudizio al n. 21411/2021, l'opponente propose in corso di causa domanda con pagina 1 di 4
1) la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita e successivi atti modificativi, con diritto della a trattenere le somme ricevute a titolo di Controparte_1 caparra confirmatoria, di € 145 000,00;
2) la condanna della al rilascio in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'immobile per cu
3) la condanna della società convenuta al pagamento in favore Parte_1
pagina 2 di 4 dell'opposta dell'importo di € 4.300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, dalla data del 25/11/13 fino all'effettivo rilascio, 4) la condanna dei convenuti, e la ditta in solido, alla Parte_1 CP_2 rifusione delle spese di lite. Ora, la questione posta con l'atto di opposizione investe l'efficacia esecutiva di tale seconda statuizione ossia se il capo condannatorio al rilascio abbia natura immediatamente esecutiva secondo la regola generale dell'art. 282 c.p.c. oppure non possa essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della declaratoria di risoluzione. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte n. 12872/2021 ha evidenziato quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi. E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01). b) Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti. È il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Sez. 3 - , Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01). c) Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma secondo, I. fall., e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011). d) Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo. È il caso, in particolare, della condanna alle spese (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004). La Suprema Corte ha chiarito che nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, mentre l'esecutività ricorre nei residui casi. La sentenza richiamata si innesta sul solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 4059/2010 secondo cui la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta
“corrispettiva” del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva. Da ultimo, la Corte (sentenza n. 27416/2021) ha statuito il principio di diritto secondo cui l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie pagina 3 di 4 contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. Nella specie, come esposto nell'ordinanza del 16.11.2021 (confermata dal Collegio in sede di reclamo, con ordinanza del 25.02.2022), il capo di condanna al rilascio del bene presenta unicamente un rapporto di “dipendenza” rispetto alla statuizione di risoluzione. Come risulta dagli prodotti dall'opposta, altro magistrato (nel giudizio n.r.g. 2021/21413), con pronuncia del 21.10.2021 (anche questa confermata in sede di reclamo, con ordinanza del 7.04.2022), ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che ci occupa, ove prevede la condanna al versamento di un'indennità di occupazione. Tali statuizioni sono esecutive in quanto: non sono elemento costitutivo di altre statuizioni;
non costringono parte esecutata a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti. Difatti, la condanna è a beneficio esclusivo dell'opposta mentre l'altra è unicamente tenuta all'adempimento e non vi è alcun diritto contrapposto che non può essere azionato a causa del mancato passaggio in giudicato della decisione. L'esito è del tutto connaturale al principio di provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c., sulla scorta del quale il legislatore ha giustificato l'esecuzione provvisoria, salva possibilità di sospensione da parte del giudice dell'impugnazione, con il risultato di addossare alla parte soccombente l'onere di adempiere e poi, eventualmente, agire per la restituzione, nel caso di riforma della decisione. Va, dunque, disattesa la prospettazione dell'opponente, fondata sul rilievo della natura di accertamento della dichiarazione di risoluzione del contratto, posto che ciò non può essere discretivo, avendo ogni decisione, alla sua base, un accertamento, la cui stabilità richiede la formazione del giudicato. Pur essendo, in conclusione, l'accertamento della risoluzione ancora sub iudice, la condanna al rilascio ha piena efficacia esecutiva, sicchè l'opposizione va integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 147/2022, ai valori medi (scaglione indeterminabile - complessità bassa) per tutte le fasi (quanto alla fase cautelare si giustifica l'applicazione dei minimi alla luce della natura dell'istanza ex art. 615, I co., c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento dei compensi di lite in favore della Parte_1
che liquida in € 1.615,00, quanto alla fase cautelare, ed € 7.616,00, quanto Controparte_1
, oltre alle spese generali al 15%, Cpa e Iva, come per legge. Napoli, così deciso il 14/01/2025 Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco pagina 4 di 4