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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23064/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23064/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, Via Gonzaga n. 5, come da procura in atti
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Largo Augusto n. 3, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. , residente in [...]; CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“L'avv. Raffaele Di Monda, procuratore costituito del sig. si riporta ai propri scritti difensivi che Parte_1 abbiansi qui per ripetuti e trascritti senza alcuna omissione. In via preliminare insiste nuovamente per l'ammissione di una c.t.u. cinematica e ricostruttiva che confermi la totale assenza di responsabilità concorsuale di esso attore nella produzione del sinistro. In ogni caso conclude per l'integrale accoglimento della domanda come quantificata in atti, con
1 vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione. Impugna le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto e diritto e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
• rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti.
In via subordinata
• ridurre il compendio risarcitorio del corrispettivo grado di responsabilità del sig. nel Parte_1 determinismo del sinistro di causa, anche tenuto conto delle somme già versate in fase st ente dall'assicuratore sociale e a titolo di presatazione indennitaria derivante da polizze infortuni, tutto entro i limiti di massimale di polizza.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, ci si oppone nuovamente alla ammissione delle avverse prove per i motivi già dedotti e
• Solo in termini di quantum debeatur, si chiede disporsi CTU estimativa danni al motociclo modello Honda targato ED93609 di proprietà del sig. , Parte_1
• si chiede sia disposta ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso INAIL / INPS del fascicolo relativo alla posizione assicurativa a seguito del sinistro di causa a nome del sig. , per verificare quanto Questi Parte_1 abbia percepito o percepisca dall'assicuratore sociale, e così da dedurre questi importi dal compendio risarcitorio che possa essere riconosciuto all'esito del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , al fine di chiedere l'accertamento della Controparte_1 CP_2
cato il sinistro per cui è causa e la condanna CP_2 di e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 da s e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 81.675,87 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con Parte_1 la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 25 luglio 2019, a Milano, conduceva il motociclo Honda SH, Parte_1 targato ED93609, di sua proprietà e assicurato con Controparte_3 percorrendo via Jacopo Palma in direzione Piazzale Gambara;
- che, giunto all'intersezione con via Cagnoni, il conducente dell'autovettura IS QA, targata EB810VF, di proprietà di e assicurata con CP_2 Controparte_4
[..
[...] [
effettuava una manovra di svolta a sinistra senza attivare l'apposito indicatore di
[...] direzione;
- che, nell'effettuare la predetta svolta, il conducente dell'autovettura IS entrava in collisione con il motociclo Honda SH, impattando con il lato anteriore sinistro di quest'ultimo;
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_1 tras ccorso dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove venivano diagnosticati un trauma policontusivo emisoma sinistro con trauma distorsivo del rachide cervicale e una frattura pluriframmentria del piatto tibiale esterno sinistro;
- che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 29 febbraio 2020 e il dott. CP_5
quantificava l'I.P. pari al 18%, l'I.T.T. pari a giorni quindici, l'I.T.P. al 75
[...] giorni quarantacinque, l'I.T.P. al 50% pari a giorni quarantacinque e l'I.T.P. al 25% pari a giorni sessanta oltre alla personalizzazione del danno;
- che parte attrice provvedeva a costituire in mora la Compagnia convenuta mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 3 dicembre 2020 sollecitando la liquidazione bonaria del danno e che, tuttavia, tale istanza rimaneva priva di riscontro favorevole.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 28.09.2021, chiedendo, nel merito, di rigettare le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, di ridurre il compendio risarcitorio in proporzione al grado di responsabilità riconducibile al sig. nella causazione del Parte_1 sinistro per cui è causa, tenuto altresì conto delle somme e corrisposte in sede stragiudiziale dall'assicuratore sociale ovvero a titolo di prestazione indennitaria derivante da polizze infortuni, entro i limiti del massimale di polizza.
Nessuno si costitutiva per . CP_2
All'udienza del giorno 21.12.2021, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione effettuata nei confronti di , questo Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_2
La causa veniva istruita con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con l'acquisizione dei documenti prodotti. All'esito dell'assunzione delle prove orali, veniva disposta c.t.u. medico-legale in ordine all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite da in rapporto Parte_1 causale con il sinistro, della durata dell'inabilità temporanea, della sofferenza menomazione-correlata, degli eventuali postumi permanenti, della necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e di eventuali spese mediche future.
Con Ordinanza del 28.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del giorno 28.05.2024 parte attrice dava atto di non aderire alla predetta proposta conciliativa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 23.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 28.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 07.06.2022 e del 23.03.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – Controparte_1 il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie , avendo così CP_2 regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessa ll'art. 144, III comma, cod. ass..
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro, contenente le dichiarazioni rese da entrambi i conducenti e l'accertamento dei danni riportati da entrambi i veicoli a causa del sinistro (v. doc. 6, fasc. att.) nonché delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.01.2023.
Innanzi tutto, la dinamica del sinistro si evince dalle dichiarazioni rese dal teste agli Testimone_1 agenti di P.L. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, il quale ha dichiarato che, al momento del sinistro, stava percorrendo via Cagnoni alla guida della propria vettura e si trovava dietro al motociclo condotto dall'attore (v. doc. 6, fasc. att.: “A bordo del mio veicolo proveniente da via Forze Armate percorrevo via Cagnoni in direzione di via Jacopo Palma, giunti all'intersezione tra la via di percorrenza e la via Jacopo Palma seguivo la marcia di un motociclo”).
Le medesime dichiarazioni sono state altresì confermate dal teste predetto all'udienza del 20.01.2023, durante la quale il ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava su via Cagnoni dietro Tes_1 il motociclo cond ll'attore (v. verbale udienza del 20.01.2023: “ADR rispetto alla moto dove si trovava? Dietro la moto”).
Alla predetta udienza, il teste ha dichiarato: “La moto svoltava a destra allo stop. Ha rallentato ma non si è fermata allo stop. Poi io, il conducente della macchina e un altro signore l'abbiamo soccorso. Non ricordo il nome della strada. Io avevo parcheggiato nella strada dalla quale è arrivata la moto. […] No il motociclista non si è fermato, lui la macchina che stava arrivando non l'ha vista. La macchina si è trovata davanti il motociclo. Il motociclista aveva acceso l'indicatore di direzione perché stava svoltando. La macchina stava arrivando, non era ferma, se la macchina aveva la freccia non lo so. Si sono scontrati macchina e moto. La moto girava a destra, la macchina non so dove andava se dritto o a sinistra. Io ho visto quello che è davanti a me ovvero la moto” (v. verbale d'udienza del 20.01.2023).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
A nulla rileva in senso inverso quanto evidenziato dalla difesa attorea negli scritti conclusivi in ordine al luogo di nascita del teste (nato nella medesima cittadina dell'attore) in quanto, come si Tes_1 evince documentalmente, il p teste è stato trovato dagli agenti della Polizia Locale in loco pochi minuti dopo il sinistro (v. doc. 6, fasc. att.) e, pertanto, non vi è motivo alcuno di dubitare in ordine alla sua attendibilità.
4 Pertanto, dalle predette dichiarazioni si evince che l'attore, al momento del sinistro, si trovava su via Cagnoni e non, come dal medesimo sostenuto nei propri scritti difensivi, su via Jacopo Palma.
La predetta dinamica inoltre è l'unica compatibile con i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi compiuti in loco – dalla quale si evince che la vettura IS QA (tg. EB810VF) condotta dal convenuto ha riportato i seguenti danni: “ammaccatura cofano motore paraurti e carrozzeria fianco anteriore angolare sinistro, rottura gruppo ottico anteriore sinistro, parziale staccamento parafango anteriore sinistro e ammaccatura in plastica nero parte anteriore sinistro”, mentre il motociclo Honda SH (tg. ED93609) condotto dall'attore ha riportato i seguenti danni: “ammaccatura con parziale distaccamento carrozzeria parte centrale sinistra, rottura carrozzeria fianco sinistro parte centrale, parziale distaccamento mascherina anteriore e copri piantone sterzo, parziale rottura carrozzeria fianco destro parte centrale, graffiature carrozzeria su tutto il fianco sinistro, sul parafango anteriore e copri terminale di scarico, graffiatura leva freno anteriore destro e manopola anteriore destro parziale rottura parabrezza anteriore” (v. doc. 6, fasc. att.).
Ebbene, se l'attore, come dal medesimo allegato e dedotto, al momento dell'impatto con la vettura condotta dal convenuto si fosse trovato a percorrere la via Jacopo Palma nel senso di marcia opposto rispetto a quello del convenuto, verosimilmente il veicolo IS QA condotto dal CP_2 avrebbe riportato danni esclusivamente nella parte frontale e/o laterale destra e non, come invece occorso, nella parte laterale sinistra.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la testimonianza resa dal sig. all'udienza del Testimone_2 03.10.2022 non può assumere valore probatorio nel presente nto in palese contraddizione con i danni ai veicoli accertati dagli agenti di P.L.. Ed infatti, il medesimo ha dichiarato che l'attore stava percorrendo via Jacopo Palma in direzione viale Gambara quando il convenuto, giunto all'intersezione con via Cagnoni, posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia, effettuava un'improvvisa manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via (v. verbale udienza del 03.10.2022).
In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla "capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi la contraddittorietà estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste in quanto non compatibili con i danni accertati sul Testimone_2 veicolo IS QA condotto dal convenuto e, pertanto, risultano inficiate da inattendibilità e alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
5 Ed infatti, i danni alla parte laterale sinistra della vettura IS QA, accertati dagli agenti di P.L., sono compatibili esclusivamente con la provenienza del motociclo attoreo dalla via Cagnoni e non, come dichiarato dal teste, da via Jacopo Palma che, si ribadisce, presupporrebbe danni esclusivamente nella parte frontale e/o laterale destra della vettura.
Dunque, alla luce del complessivo compendio probatorio, è acclarata la seguente dinamica: al momento del sinistro l'attore, a bordo del proprio motociclo Honda SH, si trovava su via Cagnoni e si accingeva a svoltare a destra per immettersi su via Jacopo Palma in direzione piazzale Gambara, mentre il convenuto, a bordo della propria vettura IS QA, stava percorrendo via Jacopo Palma in direzione piazzale Siena e si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi su via Cagnoni.
Tale ricostruzione non è del resto incompatibile – come invece sostenuto dalla difesa attorea nella memoria di replica – con l'accertamento compiuto dalla P.L. in ordine al luogo in cui è stato ritrovato il motociclo, ovvero “ribaltato sul fianco destro, con la parte anteriore rivolta verso Jacopo Palma e più precisamente con il mozzo posteriore a metri 0,50 dal prolungamento ideale del cordolo del marciapiede lato stabili civici dispari di via Jacopo Palma e con i mozzi anteriore e posteriore a metri 9,80 prima della proiezione ideale in carreggiata della spalletta sinistra vista frontale del civico 30 di via Jacopo Palma secondo il senso di marcia di piazzale Siena direzione via Jacopo Palma” (v. doc. 6, fasc. att.). Ed infatti, a causa del violento urto, il motociclo ben potrebbe essersi proiettato “oltre l'auto in manovra”.
Ciò posto in ordine alla dinamica del sinistro di causa, si rileva come la condotta del convenuto sia stata tale da determinare l'evento lesivo, seppure in concorso con la condotta attorea per le ragioni che saranno successivamente esposte.
Ed infatti, il convenuto ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente in CP_2 quanto, in prossimità di un'intersezione (quella tra via Jacopo Palma e via Cagnoni) ha intrapreso una manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Cagnoni senza preventivamente accertarsi di poter compiere la predetta operazione in condizioni di sicurezza e senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, specie in considerazione del fatto che, come ammesso dal medesimo in sede di dichiarazioni rese agli agenti di P.L. nell'immediatezza dei fatti, il convenuto era fortemente disturbato dalla luce del sole che aveva di fronte (v. doc. 6, fasc. att.: “Proveniente da via Fra Galgario percorrevo via Jacopo Palma in direzione di piazzale Siena. Giunto in prossimità dell'intersezione non semaforizzata tra la via di percorrenza di via Cagnoni con l'indicatore direzionale sinistro acceso arrestavo momentaneamente la marcia per poter compiere la manovra di svolta. Mi accertavo che non sopraggiungesse nessuno dalla direzione opposta e dopo essermi accertato di ciò anche se fortemente disturbato dalla luce del sole che avevo di fronte, iniziavo la manovra quando urtavo un motociclo di cui non sono certo di indicare l'esatta direzione di provenienza, questi giungeva probabilmente ad alta velocità”). Inoltre, come dichiarato dal teste all'udienza del 20.01.2023, Tes_1
l'attore aveva azionato l'indicatore di direzione prima di svoltare a destra (v. verbale udienza del 20.01.2023) e, pertanto, se il convenuto avesse prestato maggiore attenzione avrebbe potuto avvedersi di tale ultima circostanza e adottare per tempo le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
È dunque acclarata la violazione da parte del convenuto della regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012), nonché la violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
6 Ed infatti, se il convenuto avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, accertandosi in modo scrupoloso di poter compiere la manovra di svolta in sicurezza, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo Honda SH condotto dall'attore, il quale, proveniente da via Cagnoni, stava svoltando a destra per immettersi sulla via Jacopo Palma, sulla quale già si trovava il convenuto e, pertanto, sarebbe stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, deve CP_2 rilevarsi che il comportamento colposo dell'at amente concorso a determinare l'evento lesivo, peraltro in misura prevalente.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, il teste oculare , dinnanzi agli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del Testimone_1 sinistro, ha dichiarato qua del mio veicolo proveniente da via Forze Armate percorrevo via Cagnoni in direzione di via Jacopo Palma, giunti all'intersezione tra la via di percorrenza e la via Jacopo Palma seguivo la marcia di un motociclo che immettendosi su quest'ultima via non dava la precedenza ad un veicolo che stava iniziando la manovra di svolta per immettersi su via Cagnoni. Il motociclo urtava con la parte anteriore l'autovettura rovinando al suolo […]” (v. doc. 6, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state altresì confermate dal in sede di escussione testimoniale, Tes_1 laddove il medesimo, confermando i capitoli di prova alla memoria istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: “Sul primo capitolo: La moto svoltava a destra allo stop. Ha rallentato la marcia non si è fermata allo stop. Poi io, il conducente della macchina e un altro signore l'abbiamo soccorso. Non ricordo il nome della strada. Io avevo parcheggiato nella strada dalla quale è arrivata la moto. ADR rispetto alla moto dove si trovava? Dietro la moto. Sul secondo capitolo: No il motociclista non si è fermato, ha rallentato, lui la macchina che stava arrivando non l'ha vista. La macchina si trovava davanti il motociclo. Il motociclista aveva acceso l'indicatore di direzione perché stava svoltando. La macchina stava arrivando, non era ferma, se la macchina aveva la freccia non lo so. Si sono scontrati macchina e moto. La moto girava a destra, la macchina non so dove andava se dritto o a sinistra. Io ho visto quello che è davanti a me ovvero la moto” (v. verbale udienza del 20.01.2023).
Ebbene, dalle predette dichiarazioni testimoniali si evince che l'attore alla guida del proprio motociclo Honda HS, giunto all'intersezione tra via Cagnoni e via Jacopo Palma, ha intrapreso la svolta a destra per immettersi su quest'ultima via, omettendo di verificare di poter compiere la predetta manovra in sicurezza, senza arrestare la marcia prima di svoltare a sinistra e di concedere la dovuta precedenza al convenuto che si stava immettendo su via Cagnoni, nonostante la presenza di apposita segnaletica che imponeva al motociclista tale obbligo.
L'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché la regola cautelare di cui all'art. 145, comma I, C.d.S., che impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e comma V, che impone altresì ai conducenti di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nella intersezione.
7 Ed infatti, se l'attore avesse atteso che il convenuto terminasse la propria manovra di svolta a sinistra, arrestando la marcia in corrispondenza della segnaletica che gli imponeva di concedere la precedenza, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto contro la vettura condotta dal convenuto.
A nulla rileva in senso opposto la relazione peritale cinematica dell'ing. prodotta in atti da Per_1 parte attrice sub doc. 7 in quanto questa costituisce una mera allega siva a contenuto tecnico, dunque priva di autonomo valore probatorio (cfr. Corte Cass. n. 259/2013).
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
3.3. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60% e del convenuto nella misura del Parte_1 CP_2
40%, nella determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della diversa gravità delle regole cautelari rispettivamente violate.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore , in conseguenza Persona_2 Parte_1 dell'evento lesi sa, ha riportato una “Frattura pia Distorsione rachide cervicale”” (v. relazione peritale pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 15, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 50, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3,5 in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag. 8); che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 14-15%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2,5 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
8 4.2. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 68 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 9.750,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 3,5 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag. 8 relazione peritale) e di Euro 30.407,50 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 40.157,50 somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore pari al 60%, è pari a Euro 16.063,00.
4.3. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre genericamente che spetterebbe all'attore l'ulteriore somma di Euro 19.926,00 per aumento personalizzato come da tabelle del Tribunale di Milano (v. atto di citazione, pag. 3) senza, tuttavia, dedurre profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la domanda di personalizzazione del danno formulata dall'attore deve essere rigettata.
4.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, anche alla luce del principio di non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del terzo sancito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 3429/2025, est. Rossetti), è inoltre necessario scomputare dalla somma di Euro
9 16.063,00, riconosciuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale, l'acconto dal medesimo ricevuto da parte della compagnia AR IA S.p.A. in forza della polizza infortuni privata n° 5500023.
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che il risarcimento ha lo scopo di riportare il patrimonio dell'assicurato alla situazione precedente all'infortunio, evitando che ottenga un vantaggio economico. Dunque, se un soggetto subisce un infortunio e ottiene un risarcimento dal responsabile, l'assicurazione non è tenuta a pagare nulla;
se invece la Compagnia Assicurativa ha già pagato, l'assicurato non può ricevere un ulteriore indennizzo dal danneggiante, salvo la parte di danno non coperta dalla polizza (cfr. ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 3429/2025).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si evince che dal documento versato in atti da parte attrice con deposito del 04.05.2023, a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. di cui all'Ordinanza del 23.03.2023, emerge che in data 11.03.2020 AR IA S.p.A. ha corrisposto a la somma di euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 p evento lesivo di cui al presente giudizio, ovvero il sinistro stradale occorso in data 25.07.2019.
Dunque, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 12.000,00, pagato da AR IA S.p.A. all'attore , in data 11.03.2020, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale (v. deposito del 04.05.2023, fasc. att.), è pari ad Euro 14.196,00 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 16.063,00, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 14.196,00, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta all'attore il rimborso della residua somma di complessivi Euro 1.867,00.
4.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 1.867,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (25.07.2029) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 25.07.2019 fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue.
5.1. Innanzi tutto, quanto alla domanda di risarcimento delle spese mediche l'attore allega di aver sostenuto, giova rilevare che tale domanda non può trovare accoglimento in quanto le spese
10 mediche, avendo natura di danno emergente, devono essere adeguatamente provate in giudizio mediante la produzione di fatture o, comunque, di altra documentazione idonea a provarne l'effettivo esborso da parte dell'attore (cfr. ex multis Corte di Cassazione, n. 8371/2024).
Nel caso di specie, invece, come correttamente rilevato dal c.t.u. nominato dott. agli atti non Tes_2 sono state documentate da parte dell'attore spese mediche, né è stata accertata l sità di spese mediche future (v. relazione peritale, pag. 9).
Sul punto la difesa attorea, anche in sede di scritti conclusivi, ha genericamente richiamato la documentazione in atti che attesterebbe gli esborsi sostenuti senza tuttavia riferirsi al numero del documento prodotto ed infatti, nel fascicolo attoreo, non si rinviene alcuna fattura relativa a spese sanitarie e, pertanto, alcun pregiudizio patrimoniale risulta provato.
La predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
5.2. Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo Honda SH di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, l'attore si è limitato a produrre in giudizio, sub doc. 10, una perizia tecnica che, oltre ad essere poco leggibile, non assume valore probatorio nel presente giudizio in quanto costituisce una mera allegazione di parte, senza tuttavia produrre documentazione (ad. esempio una fattura di pagamento) idonea a comprovare l'effettivo danno emergente dal medesimo patito, ovvero l'esborso di somme da parte dell'attore per la riparazione del motoveicolo di sua proprietà danneggiato a causa del sinistro.
Né possono soccorrere in tal senso le fotografie prodotte dall'attore sub doc. 11 in quanto trattasi di fotografie di scarsa qualità, dall'esame delle quali non è possibile individuare i danni riportati dal motoveicolo Honda SH (tg. ED93609) di proprietà dell'attore.
Anche la predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertamento del concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum, rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale) si ritiene ex art. 92, II comma, c.p.c. di compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di tre quarti e di porre il restante quarto a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele di Monda come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
L'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. determina, come espressamente previsto, la mancata applicazione dell'art. 91, I comma, secondo periodo, c.p.c. in relazione all'ipotesi di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata da parte attrice senza giustificato motivo.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di tre quarti, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il
11 contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 17.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 60%) e del Parte_1 convenuto (nella misura del 40%) nella determinazione del sinistro di causa CP_2 occorso in Milano in data 25.07.2019;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 CP_2
e nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro Parte_1 1.867,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre acc tivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 60% e dell'acconto corrisposto all'attore da parte di AR IA S.p.A.;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- previa compensazione nella misura dei 3/4, condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere all'attore
[...] CP_2
e no, per il restante quarto, nella somma di Euro 2.525,00 per compensi ed Euro 196,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Raffaele Di Monda come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei CP_2 spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 17.11.2023.
Milano, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23064/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, Via Gonzaga n. 5, come da procura in atti
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Milano, Largo Augusto n. 3, come da procura in atti
CONVENUTO
(C.F. , residente in [...]; CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“L'avv. Raffaele Di Monda, procuratore costituito del sig. si riporta ai propri scritti difensivi che Parte_1 abbiansi qui per ripetuti e trascritti senza alcuna omissione. In via preliminare insiste nuovamente per l'ammissione di una c.t.u. cinematica e ricostruttiva che confermi la totale assenza di responsabilità concorsuale di esso attore nella produzione del sinistro. In ogni caso conclude per l'integrale accoglimento della domanda come quantificata in atti, con
1 vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione. Impugna le avverse eccezioni e deduzioni in quanto infondate in fatto e diritto e chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
• rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti.
In via subordinata
• ridurre il compendio risarcitorio del corrispettivo grado di responsabilità del sig. nel Parte_1 determinismo del sinistro di causa, anche tenuto conto delle somme già versate in fase st ente dall'assicuratore sociale e a titolo di presatazione indennitaria derivante da polizze infortuni, tutto entro i limiti di massimale di polizza.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, ci si oppone nuovamente alla ammissione delle avverse prove per i motivi già dedotti e
• Solo in termini di quantum debeatur, si chiede disporsi CTU estimativa danni al motociclo modello Honda targato ED93609 di proprietà del sig. , Parte_1
• si chiede sia disposta ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso INAIL / INPS del fascicolo relativo alla posizione assicurativa a seguito del sinistro di causa a nome del sig. , per verificare quanto Questi Parte_1 abbia percepito o percepisca dall'assicuratore sociale, e così da dedurre questi importi dal compendio risarcitorio che possa essere riconosciuto all'esito del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , al fine di chiedere l'accertamento della Controparte_1 CP_2
cato il sinistro per cui è causa e la condanna CP_2 di e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 da s e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 81.675,87 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con Parte_1 la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 25 luglio 2019, a Milano, conduceva il motociclo Honda SH, Parte_1 targato ED93609, di sua proprietà e assicurato con Controparte_3 percorrendo via Jacopo Palma in direzione Piazzale Gambara;
- che, giunto all'intersezione con via Cagnoni, il conducente dell'autovettura IS QA, targata EB810VF, di proprietà di e assicurata con CP_2 Controparte_4
[..
[...] [
effettuava una manovra di svolta a sinistra senza attivare l'apposito indicatore di
[...] direzione;
- che, nell'effettuare la predetta svolta, il conducente dell'autovettura IS entrava in collisione con il motociclo Honda SH, impattando con il lato anteriore sinistro di quest'ultimo;
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_1 tras ccorso dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove venivano diagnosticati un trauma policontusivo emisoma sinistro con trauma distorsivo del rachide cervicale e una frattura pluriframmentria del piatto tibiale esterno sinistro;
- che l'attore veniva sottoposto a visita medica in data 29 febbraio 2020 e il dott. CP_5
quantificava l'I.P. pari al 18%, l'I.T.T. pari a giorni quindici, l'I.T.P. al 75
[...] giorni quarantacinque, l'I.T.P. al 50% pari a giorni quarantacinque e l'I.T.P. al 25% pari a giorni sessanta oltre alla personalizzazione del danno;
- che parte attrice provvedeva a costituire in mora la Compagnia convenuta mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC del 3 dicembre 2020 sollecitando la liquidazione bonaria del danno e che, tuttavia, tale istanza rimaneva priva di riscontro favorevole.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 28.09.2021, chiedendo, nel merito, di rigettare le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, di ridurre il compendio risarcitorio in proporzione al grado di responsabilità riconducibile al sig. nella causazione del Parte_1 sinistro per cui è causa, tenuto altresì conto delle somme e corrisposte in sede stragiudiziale dall'assicuratore sociale ovvero a titolo di prestazione indennitaria derivante da polizze infortuni, entro i limiti del massimale di polizza.
Nessuno si costitutiva per . CP_2
All'udienza del giorno 21.12.2021, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione effettuata nei confronti di , questo Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_2
La causa veniva istruita con l'ammissione dei mezzi di prova orale dedotti e con l'acquisizione dei documenti prodotti. All'esito dell'assunzione delle prove orali, veniva disposta c.t.u. medico-legale in ordine all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite da in rapporto Parte_1 causale con il sinistro, della durata dell'inabilità temporanea, della sofferenza menomazione-correlata, degli eventuali postumi permanenti, della necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e di eventuali spese mediche future.
Con Ordinanza del 28.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del giorno 28.05.2024 parte attrice dava atto di non aderire alla predetta proposta conciliativa e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 23.01.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 28.01.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti costituite in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 07.06.2022 e del 23.03.2023 precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è sussumibile nel disposto di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile del danno – Controparte_1 il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie , avendo così CP_2 regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessa ll'art. 144, III comma, cod. ass..
3.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro, contenente le dichiarazioni rese da entrambi i conducenti e l'accertamento dei danni riportati da entrambi i veicoli a causa del sinistro (v. doc. 6, fasc. att.) nonché delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.01.2023.
Innanzi tutto, la dinamica del sinistro si evince dalle dichiarazioni rese dal teste agli Testimone_1 agenti di P.L. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, il quale ha dichiarato che, al momento del sinistro, stava percorrendo via Cagnoni alla guida della propria vettura e si trovava dietro al motociclo condotto dall'attore (v. doc. 6, fasc. att.: “A bordo del mio veicolo proveniente da via Forze Armate percorrevo via Cagnoni in direzione di via Jacopo Palma, giunti all'intersezione tra la via di percorrenza e la via Jacopo Palma seguivo la marcia di un motociclo”).
Le medesime dichiarazioni sono state altresì confermate dal teste predetto all'udienza del 20.01.2023, durante la quale il ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava su via Cagnoni dietro Tes_1 il motociclo cond ll'attore (v. verbale udienza del 20.01.2023: “ADR rispetto alla moto dove si trovava? Dietro la moto”).
Alla predetta udienza, il teste ha dichiarato: “La moto svoltava a destra allo stop. Ha rallentato ma non si è fermata allo stop. Poi io, il conducente della macchina e un altro signore l'abbiamo soccorso. Non ricordo il nome della strada. Io avevo parcheggiato nella strada dalla quale è arrivata la moto. […] No il motociclista non si è fermato, lui la macchina che stava arrivando non l'ha vista. La macchina si è trovata davanti il motociclo. Il motociclista aveva acceso l'indicatore di direzione perché stava svoltando. La macchina stava arrivando, non era ferma, se la macchina aveva la freccia non lo so. Si sono scontrati macchina e moto. La moto girava a destra, la macchina non so dove andava se dritto o a sinistra. Io ho visto quello che è davanti a me ovvero la moto” (v. verbale d'udienza del 20.01.2023).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità del teste.
A nulla rileva in senso inverso quanto evidenziato dalla difesa attorea negli scritti conclusivi in ordine al luogo di nascita del teste (nato nella medesima cittadina dell'attore) in quanto, come si Tes_1 evince documentalmente, il p teste è stato trovato dagli agenti della Polizia Locale in loco pochi minuti dopo il sinistro (v. doc. 6, fasc. att.) e, pertanto, non vi è motivo alcuno di dubitare in ordine alla sua attendibilità.
4 Pertanto, dalle predette dichiarazioni si evince che l'attore, al momento del sinistro, si trovava su via Cagnoni e non, come dal medesimo sostenuto nei propri scritti difensivi, su via Jacopo Palma.
La predetta dinamica inoltre è l'unica compatibile con i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e accertati dagli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del sinistro nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi compiuti in loco – dalla quale si evince che la vettura IS QA (tg. EB810VF) condotta dal convenuto ha riportato i seguenti danni: “ammaccatura cofano motore paraurti e carrozzeria fianco anteriore angolare sinistro, rottura gruppo ottico anteriore sinistro, parziale staccamento parafango anteriore sinistro e ammaccatura in plastica nero parte anteriore sinistro”, mentre il motociclo Honda SH (tg. ED93609) condotto dall'attore ha riportato i seguenti danni: “ammaccatura con parziale distaccamento carrozzeria parte centrale sinistra, rottura carrozzeria fianco sinistro parte centrale, parziale distaccamento mascherina anteriore e copri piantone sterzo, parziale rottura carrozzeria fianco destro parte centrale, graffiature carrozzeria su tutto il fianco sinistro, sul parafango anteriore e copri terminale di scarico, graffiatura leva freno anteriore destro e manopola anteriore destro parziale rottura parabrezza anteriore” (v. doc. 6, fasc. att.).
Ebbene, se l'attore, come dal medesimo allegato e dedotto, al momento dell'impatto con la vettura condotta dal convenuto si fosse trovato a percorrere la via Jacopo Palma nel senso di marcia opposto rispetto a quello del convenuto, verosimilmente il veicolo IS QA condotto dal CP_2 avrebbe riportato danni esclusivamente nella parte frontale e/o laterale destra e non, come invece occorso, nella parte laterale sinistra.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la testimonianza resa dal sig. all'udienza del Testimone_2 03.10.2022 non può assumere valore probatorio nel presente nto in palese contraddizione con i danni ai veicoli accertati dagli agenti di P.L.. Ed infatti, il medesimo ha dichiarato che l'attore stava percorrendo via Jacopo Palma in direzione viale Gambara quando il convenuto, giunto all'intersezione con via Cagnoni, posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia, effettuava un'improvvisa manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via (v. verbale udienza del 03.10.2022).
In particolare, quanto al giudizio di attendibilità dei testi, occorre preliminarmente rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente "per categoria" (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla "capacità a testimoniare" in rapporto, appunto, a "categorie" di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame deve rilevarsi la contraddittorietà estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste in quanto non compatibili con i danni accertati sul Testimone_2 veicolo IS QA condotto dal convenuto e, pertanto, risultano inficiate da inattendibilità e alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
5 Ed infatti, i danni alla parte laterale sinistra della vettura IS QA, accertati dagli agenti di P.L., sono compatibili esclusivamente con la provenienza del motociclo attoreo dalla via Cagnoni e non, come dichiarato dal teste, da via Jacopo Palma che, si ribadisce, presupporrebbe danni esclusivamente nella parte frontale e/o laterale destra della vettura.
Dunque, alla luce del complessivo compendio probatorio, è acclarata la seguente dinamica: al momento del sinistro l'attore, a bordo del proprio motociclo Honda SH, si trovava su via Cagnoni e si accingeva a svoltare a destra per immettersi su via Jacopo Palma in direzione piazzale Gambara, mentre il convenuto, a bordo della propria vettura IS QA, stava percorrendo via Jacopo Palma in direzione piazzale Siena e si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi su via Cagnoni.
Tale ricostruzione non è del resto incompatibile – come invece sostenuto dalla difesa attorea nella memoria di replica – con l'accertamento compiuto dalla P.L. in ordine al luogo in cui è stato ritrovato il motociclo, ovvero “ribaltato sul fianco destro, con la parte anteriore rivolta verso Jacopo Palma e più precisamente con il mozzo posteriore a metri 0,50 dal prolungamento ideale del cordolo del marciapiede lato stabili civici dispari di via Jacopo Palma e con i mozzi anteriore e posteriore a metri 9,80 prima della proiezione ideale in carreggiata della spalletta sinistra vista frontale del civico 30 di via Jacopo Palma secondo il senso di marcia di piazzale Siena direzione via Jacopo Palma” (v. doc. 6, fasc. att.). Ed infatti, a causa del violento urto, il motociclo ben potrebbe essersi proiettato “oltre l'auto in manovra”.
Ciò posto in ordine alla dinamica del sinistro di causa, si rileva come la condotta del convenuto sia stata tale da determinare l'evento lesivo, seppure in concorso con la condotta attorea per le ragioni che saranno successivamente esposte.
Ed infatti, il convenuto ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente in CP_2 quanto, in prossimità di un'intersezione (quella tra via Jacopo Palma e via Cagnoni) ha intrapreso una manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Cagnoni senza preventivamente accertarsi di poter compiere la predetta operazione in condizioni di sicurezza e senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, specie in considerazione del fatto che, come ammesso dal medesimo in sede di dichiarazioni rese agli agenti di P.L. nell'immediatezza dei fatti, il convenuto era fortemente disturbato dalla luce del sole che aveva di fronte (v. doc. 6, fasc. att.: “Proveniente da via Fra Galgario percorrevo via Jacopo Palma in direzione di piazzale Siena. Giunto in prossimità dell'intersezione non semaforizzata tra la via di percorrenza di via Cagnoni con l'indicatore direzionale sinistro acceso arrestavo momentaneamente la marcia per poter compiere la manovra di svolta. Mi accertavo che non sopraggiungesse nessuno dalla direzione opposta e dopo essermi accertato di ciò anche se fortemente disturbato dalla luce del sole che avevo di fronte, iniziavo la manovra quando urtavo un motociclo di cui non sono certo di indicare l'esatta direzione di provenienza, questi giungeva probabilmente ad alta velocità”). Inoltre, come dichiarato dal teste all'udienza del 20.01.2023, Tes_1
l'attore aveva azionato l'indicatore di direzione prima di svoltare a destra (v. verbale udienza del 20.01.2023) e, pertanto, se il convenuto avesse prestato maggiore attenzione avrebbe potuto avvedersi di tale ultima circostanza e adottare per tempo le opportune e conseguenti cautele a tutela della propria incolumità.
È dunque acclarata la violazione da parte del convenuto della regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012), nonché la violazione dell'art. 145 del Codice della Strada, che impone ai conducenti che si approssimano ad un'intersezione l'obbligo di utilizzare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
6 Ed infatti, se il convenuto avesse adottato la massima prudenza richiesta dal Codice della Strada, accertandosi in modo scrupoloso di poter compiere la manovra di svolta in sicurezza, verosimilmente avrebbe avvistato per tempo il motociclo Honda SH condotto dall'attore, il quale, proveniente da via Cagnoni, stava svoltando a destra per immettersi sulla via Jacopo Palma, sulla quale già si trovava il convenuto e, pertanto, sarebbe stato in grado di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento lesivo per cui è causa.
Le superiori considerazioni consentono dunque di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, deve CP_2 rilevarsi che il comportamento colposo dell'at amente concorso a determinare l'evento lesivo, peraltro in misura prevalente.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attore in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, il teste oculare , dinnanzi agli agenti di P.L. intervenuti sul luogo del Testimone_1 sinistro, ha dichiarato qua del mio veicolo proveniente da via Forze Armate percorrevo via Cagnoni in direzione di via Jacopo Palma, giunti all'intersezione tra la via di percorrenza e la via Jacopo Palma seguivo la marcia di un motociclo che immettendosi su quest'ultima via non dava la precedenza ad un veicolo che stava iniziando la manovra di svolta per immettersi su via Cagnoni. Il motociclo urtava con la parte anteriore l'autovettura rovinando al suolo […]” (v. doc. 6, fasc. att.).
Le predette dichiarazioni sono state altresì confermate dal in sede di escussione testimoniale, Tes_1 laddove il medesimo, confermando i capitoli di prova alla memoria istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: “Sul primo capitolo: La moto svoltava a destra allo stop. Ha rallentato la marcia non si è fermata allo stop. Poi io, il conducente della macchina e un altro signore l'abbiamo soccorso. Non ricordo il nome della strada. Io avevo parcheggiato nella strada dalla quale è arrivata la moto. ADR rispetto alla moto dove si trovava? Dietro la moto. Sul secondo capitolo: No il motociclista non si è fermato, ha rallentato, lui la macchina che stava arrivando non l'ha vista. La macchina si trovava davanti il motociclo. Il motociclista aveva acceso l'indicatore di direzione perché stava svoltando. La macchina stava arrivando, non era ferma, se la macchina aveva la freccia non lo so. Si sono scontrati macchina e moto. La moto girava a destra, la macchina non so dove andava se dritto o a sinistra. Io ho visto quello che è davanti a me ovvero la moto” (v. verbale udienza del 20.01.2023).
Ebbene, dalle predette dichiarazioni testimoniali si evince che l'attore alla guida del proprio motociclo Honda HS, giunto all'intersezione tra via Cagnoni e via Jacopo Palma, ha intrapreso la svolta a destra per immettersi su quest'ultima via, omettendo di verificare di poter compiere la predetta manovra in sicurezza, senza arrestare la marcia prima di svoltare a sinistra e di concedere la dovuta precedenza al convenuto che si stava immettendo su via Cagnoni, nonostante la presenza di apposita segnaletica che imponeva al motociclista tale obbligo.
L'attore ha dunque posto in essere una condotta gravemente imprudente e negligente violando la regola generale di cui all'art. 140 C.d.S., sopra richiamata, nonché la regola cautelare di cui all'art. 145, comma I, C.d.S., che impone ai conducenti che si approssimano ad una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e comma V, che impone altresì ai conducenti di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nella intersezione.
7 Ed infatti, se l'attore avesse atteso che il convenuto terminasse la propria manovra di svolta a sinistra, arrestando la marcia in corrispondenza della segnaletica che gli imponeva di concedere la precedenza, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto contro la vettura condotta dal convenuto.
A nulla rileva in senso opposto la relazione peritale cinematica dell'ing. prodotta in atti da Per_1 parte attrice sub doc. 7 in quanto questa costituisce una mera allega siva a contenuto tecnico, dunque priva di autonomo valore probatorio (cfr. Corte Cass. n. 259/2013).
Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
3.3. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 60% e del convenuto nella misura del Parte_1 CP_2
40%, nella determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della diversa gravità delle regole cautelari rispettivamente violate.
4. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attore e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che l'attore , in conseguenza Persona_2 Parte_1 dell'evento lesi sa, ha riportato una “Frattura pia Distorsione rachide cervicale”” (v. relazione peritale pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 15, di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, di inabilità temporanea al 50% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 50, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 3,5 in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag. 8); che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 14-15%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2,5 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
8 4.2. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 68 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 9.750,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 3,5 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag. 8 relazione peritale) e di Euro 30.407,50 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 40.157,50 somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore pari al 60%, è pari a Euro 16.063,00.
4.3. Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a dedurre genericamente che spetterebbe all'attore l'ulteriore somma di Euro 19.926,00 per aumento personalizzato come da tabelle del Tribunale di Milano (v. atto di citazione, pag. 3) senza, tuttavia, dedurre profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la domanda di personalizzazione del danno formulata dall'attore deve essere rigettata.
4.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, anche alla luce del principio di non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del terzo sancito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 3429/2025, est. Rossetti), è inoltre necessario scomputare dalla somma di Euro
9 16.063,00, riconosciuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale, l'acconto dal medesimo ricevuto da parte della compagnia AR IA S.p.A. in forza della polizza infortuni privata n° 5500023.
Ed infatti, la Suprema Corte ha statuito che il risarcimento ha lo scopo di riportare il patrimonio dell'assicurato alla situazione precedente all'infortunio, evitando che ottenga un vantaggio economico. Dunque, se un soggetto subisce un infortunio e ottiene un risarcimento dal responsabile, l'assicurazione non è tenuta a pagare nulla;
se invece la Compagnia Assicurativa ha già pagato, l'assicurato non può ricevere un ulteriore indennizzo dal danneggiante, salvo la parte di danno non coperta dalla polizza (cfr. ex multis Cass. civ. Ordinanza n. 3429/2025).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si evince che dal documento versato in atti da parte attrice con deposito del 04.05.2023, a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. di cui all'Ordinanza del 23.03.2023, emerge che in data 11.03.2020 AR IA S.p.A. ha corrisposto a la somma di euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 p evento lesivo di cui al presente giudizio, ovvero il sinistro stradale occorso in data 25.07.2019.
Dunque, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 12.000,00, pagato da AR IA S.p.A. all'attore , in data 11.03.2020, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale (v. deposito del 04.05.2023, fasc. att.), è pari ad Euro 14.196,00 rivalutato all'attualità.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 16.063,00, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 14.196,00, reso omogeneo alla medesima data, ne consegue che spetta all'attore il rimborso della residua somma di complessivi Euro 1.867,00.
4.5. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 1.867,00 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (25.07.2029) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 25.07.2019 fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue.
5.1. Innanzi tutto, quanto alla domanda di risarcimento delle spese mediche l'attore allega di aver sostenuto, giova rilevare che tale domanda non può trovare accoglimento in quanto le spese
10 mediche, avendo natura di danno emergente, devono essere adeguatamente provate in giudizio mediante la produzione di fatture o, comunque, di altra documentazione idonea a provarne l'effettivo esborso da parte dell'attore (cfr. ex multis Corte di Cassazione, n. 8371/2024).
Nel caso di specie, invece, come correttamente rilevato dal c.t.u. nominato dott. agli atti non Tes_2 sono state documentate da parte dell'attore spese mediche, né è stata accertata l sità di spese mediche future (v. relazione peritale, pag. 9).
Sul punto la difesa attorea, anche in sede di scritti conclusivi, ha genericamente richiamato la documentazione in atti che attesterebbe gli esborsi sostenuti senza tuttavia riferirsi al numero del documento prodotto ed infatti, nel fascicolo attoreo, non si rinviene alcuna fattura relativa a spese sanitarie e, pertanto, alcun pregiudizio patrimoniale risulta provato.
La predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
5.2. Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo Honda SH di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, l'attore si è limitato a produrre in giudizio, sub doc. 10, una perizia tecnica che, oltre ad essere poco leggibile, non assume valore probatorio nel presente giudizio in quanto costituisce una mera allegazione di parte, senza tuttavia produrre documentazione (ad. esempio una fattura di pagamento) idonea a comprovare l'effettivo danno emergente dal medesimo patito, ovvero l'esborso di somme da parte dell'attore per la riparazione del motoveicolo di sua proprietà danneggiato a causa del sinistro.
Né possono soccorrere in tal senso le fotografie prodotte dall'attore sub doc. 11 in quanto trattasi di fotografie di scarsa qualità, dall'esame delle quali non è possibile individuare i danni riportati dal motoveicolo Honda SH (tg. ED93609) di proprietà dell'attore.
Anche la predetta domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
6. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertamento del concorso di colpa dell'attore nella misura del 60%, accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum, rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale) si ritiene ex art. 92, II comma, c.p.c. di compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di tre quarti e di porre il restante quarto a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele di Monda come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
L'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. determina, come espressamente previsto, la mancata applicazione dell'art. 91, I comma, secondo periodo, c.p.c. in relazione all'ipotesi di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata da parte attrice senza giustificato motivo.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di tre quarti, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il
11 contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 759,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 17.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del 60%) e del Parte_1 convenuto (nella misura del 40%) nella determinazione del sinistro di causa CP_2 occorso in Milano in data 25.07.2019;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 CP_2
e nelle rispettive qualità, a corrispondere all'attore la somma di Euro Parte_1 1.867,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre acc tivazione, già tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 60% e dell'acconto corrisposto all'attore da parte di AR IA S.p.A.;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attore nei confronti delle parti convenute;
- previa compensazione nella misura dei 3/4, condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere all'attore
[...] CP_2
e no, per il restante quarto, nella somma di Euro 2.525,00 per compensi ed Euro 196,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Raffaele Di Monda come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei CP_2 spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 17.11.2023.
Milano, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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