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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8003/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 13.19, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. BARRANCO ROSARIO, oggi sostituita dall'Avv. Valentina Sicolo;
per parte convenuta l'Avv. BACCARINI PIETRO, oggi sostituito dall'Avv. Edma Petra Gollini.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
La Giudice invita le parti alla discussione della causa.
La difesa di parte opposta conclude come da note conclusive autorizzate.
Inoltre, la difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di ci- tazione ed altresì per quanto richiesto all'udienza del 4 febbraio 2025.
Le procuratrici delle parti discutono come da note conclusive.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8003/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
alla VIA PIETRAGROSSA 29/D CEFALU' presso lo studio dell'Avv. BARRANCO RO-
SARIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORSO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
MAZZINI 51 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv. BACCARINI PIETRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente così conclude:
“Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso in data 29.04.2024 dal Tribunale di Bologna (R.G. 4166/2024) su richiesta della CP_1 in danno della e notificato alla stessa a mezzo di
[...] Parte_1
PEC in data 30.04.2024 oggi opposto, in quanto, come in premessa meglio specificato, è stato emesso in assenza dei presupposti di legge e l'opposizione è fondata su prova scritta;
- Nel merito, accogliere, per le causali di cui in narrativa, l'invocata opposizione e per l'effetto, ritenere inammissibile, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare con qualsivoglia statui- zione improduttivo di effetti giuridici il medesimo Decreto Ingiuntivo n. 1545/2024 emesso in data
2
29.04.2024 dal Tribunale di Bologna (R.G. 4166/2024) e notificato a mezzo PEC in data
30.04.2024 oggi opposto;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA co- me per legge”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare, rilevare la nullità/inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec per i mo- tivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n.1545/2024 emesso dal Tribunale di bologna in data 29.04.2024;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa e non essendo l'opposizione fonda- ta su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. decre- to ingiuntivo n. 1545/2024, R.G. 4166/2024, emesso su ricorso di dal Tribunale CP_1 di Bologna in data 29.04.2024 e in ogni caso accertare e dichiarare tenuto e condannare
[...]
(C.F. ), a versare in favore di Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 la somma di € 43.568,61, con interessi ex art. 5 del d.lgs. n.231/2002 dalla scadenza dalle singole bollette al saldo;
- In via istruttoria, Voglia l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al distributore locale di energia elettrica , con sede legale in 00198 Roma, via Ombrone 2, Re- Controparte_2 gistro Imprese di Roma-R.E.A. , Gruppo IVA P.IVA C. F. , in P.IVA_3 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rapp. p.t., di produrre nel presente giudizio la documentazione comprovante
l'attribuzione dei pod oggetto di causa ad la loro titolarità, nonché il consumo ri- CP_1 levato nel periodo di competenza.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, oppo- Parte_1 neva il decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29.04.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 4166/2024 promosso dalla società con il quale le Controparte_1
3
era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 43.568,61 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fat- ture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica in regime di libero mercato.
L'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, assumen- do che le fatture azionate erano state annullate dalla stessa attraverso l'emissione di una nota CP_1 di credito di ammontare pari ad € 26.922,24 datata 13.12.2021; sosteneva inoltre che la somma re- sidua non era comunque dovuta in quanto frutto di un errore di fatturazione dettato dal fatto che l'opposta, nel corso del rapporto, aveva unilateralmente modificato i prezzi della fornitura.
Deduceva, comunque, che le fatture erano state erroneamente emesse in quanto fondate su tarif- fari relativi ad una fornitura di potenza maggiore riservata alla società Ankora s.a.s., locatrice dell'immobile condotto dall'opponente nel quale veniva erogata l'energia, nonché precedente inte- stataria della fornitura.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da per decorso del termine biennale CP_1 previsto dalla legge n. 205/2017.
1.1.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta la sospen- sione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, del quale, nel merito, chiedeva la revoca.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In via preliminare, eccepiva l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l'atto ricevuto rappresentava una mera scansione di un documento ana- logico (quando invece doveva essere trasmesso nella forma di pdf nativo), priva della firma digitale e altresì della attestazione della conformità.
Nel merito, deduceva di non aver apportato alcuna modifica al prezzo dell'energia e che, in ogni caso, l'opponente non aveva fornito alcuna prova che potesse confermare tale circostanza.
Rappresentava, inoltre, che la nota di credito richiamata dall'opponente era, invero, una nota di variazione IVA emessa ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/1972 ad esclusivi fini fiscali che, come tale, non implicava alcuna rinuncia al recupero delle somme dovute.
Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione poiché in data 28.11.2022 era stato interrotto il ter- mine biennale richiamato dall'opponente attraverso la diffida inviata dal procuratore della stessa opposta. In ogni caso, eccepiva la carenza dei presupposti applicativi di detto termine biennale, il quale, invero, opera unicamente per i clienti domestici, microimprese e professionisti connessi in bassa tensione e che, comunque, solo in riferimento a somme portate da bollette di conguaglio.
4
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata la nullità o inesistenza della notifica e che, conseguentemente, venisse dichiarata la definitività del decreto in- giuntivo;
sempre in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provviso- ria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merio, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 28 aprile 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., l'udienza del 16 settembre 2025, con concessione alle parti di termine fino al 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
In via preliminare, deve essere analizzata l'eccezione con cui ha eccepito l'inesistenza o la CP_1 nullità della notifica dell'opposizione.
Anzitutto, va chiarito che tale eccezione è propriamente di nullità, poiché ha fatto valere vi- CP_1 zi di forma dell'atto e del procedimento di notifica (mancanza del formato di pdf nativo, mancanza della firma digitale, mancanza della attestazione di conformità), e non sostanziali, unici in grado di determinare l'inesistenza della notifica.
La distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente è di preminente rilievo, in quanto nella pri- ma ipotesi l'eventuale vizio può essere sempre sanato qualora l'atto oggetto di notificazione rag- giunga comunque il suo scopo (art. 156 comma 3 c.p.c.), mentre, nella seconda, il vizio non è mai sanabile.
Nel caso di specie, la regolare costituzione in giudizio di dimostra che l'atto di opposizione CP_1 era pervenuto tempestivamente alla sua conoscenza;
l'esistenza di eventuali vizi formali dell'atto non ha, quindi, compromesso il raggiungimento dello scopo legale della notifica, la quale ha con- sentito all'opposta di esercitare regolarmente il suo diritto di difesa.
Peraltro, proprio in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (strumento attra- verso cui è avvenuta la trasmissione dell'atto di opposizione nel caso di specie), la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza della firma digitale dell'avvocato notificante (in quel caso, nella relata),
“non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso,
5
essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16746/2021).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
5.
Nel merito, poi, si osserva quanto segue.
Non è contestata la sussistenza del rapporto contrattuale di fornitura intercorso tra le parti, anzi espressamente riconosciuto dall'opponente.
Del pari pacifica è l'erogazione e la fruizione dell'energia elettrica.
5.1.
Con una prima eccezione, l'opponente ha contestato l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché, a sua detta, le fatture azionate erano state annullate da attraver- CP_1 so l'emissione di una nota di credito di ammontare pari ad € 26.922,24 datata 13.12.2021.
5.1.1.
L'eccezione non è fondata.
Risulta documentalmente provato come la nota di credito richiamata dall'opponente sia, nella so- stanza, una nota di variazione IVA, come tale rilevante esclusivamente a soli fini fiscali: la circo- stanza emerge sia dal doc. 6 depositato dalla società , il quale, seppur alla voce “tipologia Parte_1 di documento” indichi “TD04 nota di credito”, nella intestazione dell'atto riporta espressamente il riferimento dell'identificativo fiscale “ai fini IVA”; sia dal doc. 6 depositato da nel quale, ine- CP_1 quivocabilmente, si legge: “la presente nota di variazione è emessa ai soli fini fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'ART. 26 del DPR633/72 e non implica in alcun modo la rinuncia da parte della società l credito relativo alle somme ancora dovute”. Controparte_3
La nota di variazione IVA, infatti, non costituisce un credito del cliente nei confronti del fornito- re, essendo invece una semplice nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1992, emessa per somme non incassate esclusivamente ai fini IVA e non rimborsabile (in questo senso, è vasta la giu- risprudenza di merito: cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, sent. n. 2291/2024, Trib. Roma, Sez. XVII, sent.
n. 18134/2022; Trib. Lecce, Sez. II, sen. n. 571/2025, Trib. Genova, Sez. VI, sent. n. 1603/2024).
5.2.
Con una seconda eccezione, l'opponente ha contestato la debenza delle somme azionate in via monitoria sostenendo che nel corso del rapporto, aveva unilateralmente modificato i prezzi CP_1 della fornitura.
5.2.1.
L'eccezione non è fondata.
6
L'opponente non ha dato prova della sua deduzione, non avendo prodotto documenti (ad esem- pio reclami o richieste di assistenza rivolti ad né formulato capitoli di prova orale idonei a ri- CP_1 cavare quanto meno in via presuntiva la circostanza lamentata.
Piuttosto, l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici in quanto la società Parte_1 ha denunciato una modifica unilaterale in aumento dei prezzi da parte di senza però chiarire CP_1 quale fosse il prezzo originario e, di conseguenza, l'entità di detto aumento.
Per le medesime ragioni, si è reputato generico e, come tale, inammissibile, il capitolo di prova orale H) di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. della opponente (“è vero che,
[...]
a deciso di propria iniziativa a mutare le condizioni contrattuali per la fornitura di CP_1 energia elettrica”), unico dedotto in merito a tale circostanza e, peraltro, per nulla circostanziato, in quanto privo di qualsivoglia riferimento temporale.
5.3.
Con una ulteriore eccezione, l'opponente ha contestato i tariffari applicati per l'emissione delle fatture, poiché relativi ad una fornitura di potenza maggiore, riservata alla società Ankora s.a.s., lo- catrice dell'immobile condotto dall'opponente, nonché precedente intestataria della fornitura.
5.3.1.
Anche tale eccezione non è fondata.
in ossequio alle regole che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattua- CP_1 le, ha, da un lato, prodotto la comunicazione del 21.3.2017 (doc. 5) con cui l'opponente aveva do- mandato di subentrare nella fornitura precedentemente intestata alla locatrice dell'immobile, società
Ankora srl (“si chiede la modifica del contratto dalla Società Ankora sas alla Parte_1
), allegando, all'uopo, relativo modulo timbrato e sottoscritto, privo di qualunque speci-
[...] fica in ordine alla modifica delle tariffe;
dall'altro ha comunque provato la correttezza dei consumi e la regolarità della conseguente fatturazione, producendo le risultanze del SII-Sistema Informativo
Integrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 3), le fatture di trasposto dell'energia elettrica (doc. 8) e le certificazioni del distributore locale Controparte_2
(doc. 7).
Dal canto suo, l'opponente non ha raggiunto la prova della sua deduzione: essa, neppure in que- sto caso, ha dimostrato di aver mai denunciato la circostanza ad al contrario, ha affermato di CP_1 aver regolarmente pagato le fatture precedenti a quelle oggetto di procedimento monitorio, così sve- lando l'inconsistenza della sua eccezione: infatti, o i tariffari erano corretti, oppure non si compren- de per quale ragione l'opponente abbia pagato dette fatture, considerato, peraltro, che non ha neppu- re avanzato domanda riconvenzionale di restituzione (parziale) dei relativi importi.
5.4.
7
Altresì infondata è, da ultimo, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da per decorso CP_1 del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
Emerge documentalmente, e non è contestato, che l'opposta, a mezzo del proprio procuratore, aveva inviato all'opponente, in data 24.11.2022, diffida di pagamento (doc. 3 fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo dell'opponente) degli importi successivamente azionati con il procedimento moni- torio. Pur non essendovi riferimenti alla prescrizione, tale comunicazione (scritta e diretta al debito- re) contiene la chiara indicazione delle fatture impagate e delle somme dovute, nonché l'esplicita intimazione di pagamento (“Con la presente sono a comunicarvi che il legale rappresentante della
Società […] si è rivolto a questo studio incaricandomi di richiederVi il paga- Controparte_1 mento della somma di € 43.568,61 per il servizio di fornitura di energia elettrica. […] in caso di mancato pagamento, la Società Hera Comm S.p.A. sarà costretta a procedere giudizialmente. Potrà corrispondere l'importo […] entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. [...] in caso di pagamento parziale di quanto dovuto, si agirà comunque esecutivamente per l'importo residuo
[…]”). Essa, in altre parole, manifesta inequivocabilmente la volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto di credito e, producendo il sostanziale effetto di costituire in mora il debitore ex art. 1219
c.c., risulta senz'altro idonea ad interrompere la prescrizione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, ord. n. 18631/2021; Cass. civ., Sez. VI.II, ord. n. 15714/2021; Cass. civ., Sez. II, ord. n.
15140/2021, Cass. civ., Sez. V-I, ord. n. 18546/2020).
6.
Tutto ciò considerato, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo n.
1545/2024 confermato in ogni sua parte.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nel loro valore medio, eccezion fatta per la fase decisionale, nei mi- nimi, stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29.04.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 4166/2024, che, ai sensi dell'art. 653 c.c., dichiara esecutivo;
- condanna a pagare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 6.164,00, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
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Bologna, 16 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 13.19, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. BARRANCO ROSARIO, oggi sostituita dall'Avv. Valentina Sicolo;
per parte convenuta l'Avv. BACCARINI PIETRO, oggi sostituito dall'Avv. Edma Petra Gollini.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
La Giudice invita le parti alla discussione della causa.
La difesa di parte opposta conclude come da note conclusive autorizzate.
Inoltre, la difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di ci- tazione ed altresì per quanto richiesto all'udienza del 4 febbraio 2025.
Le procuratrici delle parti discutono come da note conclusive.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8003/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
alla VIA PIETRAGROSSA 29/D CEFALU' presso lo studio dell'Avv. BARRANCO RO-
SARIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORSO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
MAZZINI 51 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv. BACCARINI PIETRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente così conclude:
“Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso in data 29.04.2024 dal Tribunale di Bologna (R.G. 4166/2024) su richiesta della CP_1 in danno della e notificato alla stessa a mezzo di
[...] Parte_1
PEC in data 30.04.2024 oggi opposto, in quanto, come in premessa meglio specificato, è stato emesso in assenza dei presupposti di legge e l'opposizione è fondata su prova scritta;
- Nel merito, accogliere, per le causali di cui in narrativa, l'invocata opposizione e per l'effetto, ritenere inammissibile, nullo, annullare, revocare e comunque dichiarare con qualsivoglia statui- zione improduttivo di effetti giuridici il medesimo Decreto Ingiuntivo n. 1545/2024 emesso in data
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29.04.2024 dal Tribunale di Bologna (R.G. 4166/2024) e notificato a mezzo PEC in data
30.04.2024 oggi opposto;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA co- me per legge”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via preliminare, rilevare la nullità/inesistenza della notifica eseguita a mezzo pec per i mo- tivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n.1545/2024 emesso dal Tribunale di bologna in data 29.04.2024;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narrativa e non essendo l'opposizione fonda- ta su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n. decre- to ingiuntivo n. 1545/2024, R.G. 4166/2024, emesso su ricorso di dal Tribunale CP_1 di Bologna in data 29.04.2024 e in ogni caso accertare e dichiarare tenuto e condannare
[...]
(C.F. ), a versare in favore di Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 la somma di € 43.568,61, con interessi ex art. 5 del d.lgs. n.231/2002 dalla scadenza dalle singole bollette al saldo;
- In via istruttoria, Voglia l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al distributore locale di energia elettrica , con sede legale in 00198 Roma, via Ombrone 2, Re- Controparte_2 gistro Imprese di Roma-R.E.A. , Gruppo IVA P.IVA C. F. , in P.IVA_3 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rapp. p.t., di produrre nel presente giudizio la documentazione comprovante
l'attribuzione dei pod oggetto di causa ad la loro titolarità, nonché il consumo ri- CP_1 levato nel periodo di competenza.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, oppo- Parte_1 neva il decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29.04.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 4166/2024 promosso dalla società con il quale le Controparte_1
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era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 43.568,61 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fat- ture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica in regime di libero mercato.
L'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, assumen- do che le fatture azionate erano state annullate dalla stessa attraverso l'emissione di una nota CP_1 di credito di ammontare pari ad € 26.922,24 datata 13.12.2021; sosteneva inoltre che la somma re- sidua non era comunque dovuta in quanto frutto di un errore di fatturazione dettato dal fatto che l'opposta, nel corso del rapporto, aveva unilateralmente modificato i prezzi della fornitura.
Deduceva, comunque, che le fatture erano state erroneamente emesse in quanto fondate su tarif- fari relativi ad una fornitura di potenza maggiore riservata alla società Ankora s.a.s., locatrice dell'immobile condotto dall'opponente nel quale veniva erogata l'energia, nonché precedente inte- stataria della fornitura.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito vantato da per decorso del termine biennale CP_1 previsto dalla legge n. 205/2017.
1.1.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta la sospen- sione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, del quale, nel merito, chiedeva la revoca.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In via preliminare, eccepiva l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l'atto ricevuto rappresentava una mera scansione di un documento ana- logico (quando invece doveva essere trasmesso nella forma di pdf nativo), priva della firma digitale e altresì della attestazione della conformità.
Nel merito, deduceva di non aver apportato alcuna modifica al prezzo dell'energia e che, in ogni caso, l'opponente non aveva fornito alcuna prova che potesse confermare tale circostanza.
Rappresentava, inoltre, che la nota di credito richiamata dall'opponente era, invero, una nota di variazione IVA emessa ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/1972 ad esclusivi fini fiscali che, come tale, non implicava alcuna rinuncia al recupero delle somme dovute.
Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione poiché in data 28.11.2022 era stato interrotto il ter- mine biennale richiamato dall'opponente attraverso la diffida inviata dal procuratore della stessa opposta. In ogni caso, eccepiva la carenza dei presupposti applicativi di detto termine biennale, il quale, invero, opera unicamente per i clienti domestici, microimprese e professionisti connessi in bassa tensione e che, comunque, solo in riferimento a somme portate da bollette di conguaglio.
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2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata la nullità o inesistenza della notifica e che, conseguentemente, venisse dichiarata la definitività del decreto in- giuntivo;
sempre in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della provviso- ria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merio, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3.
Istruita la causa documentalmente, con ordinanza del 28 aprile 2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., l'udienza del 16 settembre 2025, con concessione alle parti di termine fino al 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
In via preliminare, deve essere analizzata l'eccezione con cui ha eccepito l'inesistenza o la CP_1 nullità della notifica dell'opposizione.
Anzitutto, va chiarito che tale eccezione è propriamente di nullità, poiché ha fatto valere vi- CP_1 zi di forma dell'atto e del procedimento di notifica (mancanza del formato di pdf nativo, mancanza della firma digitale, mancanza della attestazione di conformità), e non sostanziali, unici in grado di determinare l'inesistenza della notifica.
La distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente è di preminente rilievo, in quanto nella pri- ma ipotesi l'eventuale vizio può essere sempre sanato qualora l'atto oggetto di notificazione rag- giunga comunque il suo scopo (art. 156 comma 3 c.p.c.), mentre, nella seconda, il vizio non è mai sanabile.
Nel caso di specie, la regolare costituzione in giudizio di dimostra che l'atto di opposizione CP_1 era pervenuto tempestivamente alla sua conoscenza;
l'esistenza di eventuali vizi formali dell'atto non ha, quindi, compromesso il raggiungimento dello scopo legale della notifica, la quale ha con- sentito all'opposta di esercitare regolarmente il suo diritto di difesa.
Peraltro, proprio in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (strumento attra- verso cui è avvenuta la trasmissione dell'atto di opposizione nel caso di specie), la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza della firma digitale dell'avvocato notificante (in quel caso, nella relata),
“non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso,
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essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16746/2021).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
5.
Nel merito, poi, si osserva quanto segue.
Non è contestata la sussistenza del rapporto contrattuale di fornitura intercorso tra le parti, anzi espressamente riconosciuto dall'opponente.
Del pari pacifica è l'erogazione e la fruizione dell'energia elettrica.
5.1.
Con una prima eccezione, l'opponente ha contestato l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché, a sua detta, le fatture azionate erano state annullate da attraver- CP_1 so l'emissione di una nota di credito di ammontare pari ad € 26.922,24 datata 13.12.2021.
5.1.1.
L'eccezione non è fondata.
Risulta documentalmente provato come la nota di credito richiamata dall'opponente sia, nella so- stanza, una nota di variazione IVA, come tale rilevante esclusivamente a soli fini fiscali: la circo- stanza emerge sia dal doc. 6 depositato dalla società , il quale, seppur alla voce “tipologia Parte_1 di documento” indichi “TD04 nota di credito”, nella intestazione dell'atto riporta espressamente il riferimento dell'identificativo fiscale “ai fini IVA”; sia dal doc. 6 depositato da nel quale, ine- CP_1 quivocabilmente, si legge: “la presente nota di variazione è emessa ai soli fini fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'ART. 26 del DPR633/72 e non implica in alcun modo la rinuncia da parte della società l credito relativo alle somme ancora dovute”. Controparte_3
La nota di variazione IVA, infatti, non costituisce un credito del cliente nei confronti del fornito- re, essendo invece una semplice nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1992, emessa per somme non incassate esclusivamente ai fini IVA e non rimborsabile (in questo senso, è vasta la giu- risprudenza di merito: cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, sent. n. 2291/2024, Trib. Roma, Sez. XVII, sent.
n. 18134/2022; Trib. Lecce, Sez. II, sen. n. 571/2025, Trib. Genova, Sez. VI, sent. n. 1603/2024).
5.2.
Con una seconda eccezione, l'opponente ha contestato la debenza delle somme azionate in via monitoria sostenendo che nel corso del rapporto, aveva unilateralmente modificato i prezzi CP_1 della fornitura.
5.2.1.
L'eccezione non è fondata.
6
L'opponente non ha dato prova della sua deduzione, non avendo prodotto documenti (ad esem- pio reclami o richieste di assistenza rivolti ad né formulato capitoli di prova orale idonei a ri- CP_1 cavare quanto meno in via presuntiva la circostanza lamentata.
Piuttosto, l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici in quanto la società Parte_1 ha denunciato una modifica unilaterale in aumento dei prezzi da parte di senza però chiarire CP_1 quale fosse il prezzo originario e, di conseguenza, l'entità di detto aumento.
Per le medesime ragioni, si è reputato generico e, come tale, inammissibile, il capitolo di prova orale H) di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. della opponente (“è vero che,
[...]
a deciso di propria iniziativa a mutare le condizioni contrattuali per la fornitura di CP_1 energia elettrica”), unico dedotto in merito a tale circostanza e, peraltro, per nulla circostanziato, in quanto privo di qualsivoglia riferimento temporale.
5.3.
Con una ulteriore eccezione, l'opponente ha contestato i tariffari applicati per l'emissione delle fatture, poiché relativi ad una fornitura di potenza maggiore, riservata alla società Ankora s.a.s., lo- catrice dell'immobile condotto dall'opponente, nonché precedente intestataria della fornitura.
5.3.1.
Anche tale eccezione non è fondata.
in ossequio alle regole che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattua- CP_1 le, ha, da un lato, prodotto la comunicazione del 21.3.2017 (doc. 5) con cui l'opponente aveva do- mandato di subentrare nella fornitura precedentemente intestata alla locatrice dell'immobile, società
Ankora srl (“si chiede la modifica del contratto dalla Società Ankora sas alla Parte_1
), allegando, all'uopo, relativo modulo timbrato e sottoscritto, privo di qualunque speci-
[...] fica in ordine alla modifica delle tariffe;
dall'altro ha comunque provato la correttezza dei consumi e la regolarità della conseguente fatturazione, producendo le risultanze del SII-Sistema Informativo
Integrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 3), le fatture di trasposto dell'energia elettrica (doc. 8) e le certificazioni del distributore locale Controparte_2
(doc. 7).
Dal canto suo, l'opponente non ha raggiunto la prova della sua deduzione: essa, neppure in que- sto caso, ha dimostrato di aver mai denunciato la circostanza ad al contrario, ha affermato di CP_1 aver regolarmente pagato le fatture precedenti a quelle oggetto di procedimento monitorio, così sve- lando l'inconsistenza della sua eccezione: infatti, o i tariffari erano corretti, oppure non si compren- de per quale ragione l'opponente abbia pagato dette fatture, considerato, peraltro, che non ha neppu- re avanzato domanda riconvenzionale di restituzione (parziale) dei relativi importi.
5.4.
7
Altresì infondata è, da ultimo, l'eccezione di prescrizione del credito vantato da per decorso CP_1 del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
Emerge documentalmente, e non è contestato, che l'opposta, a mezzo del proprio procuratore, aveva inviato all'opponente, in data 24.11.2022, diffida di pagamento (doc. 3 fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo dell'opponente) degli importi successivamente azionati con il procedimento moni- torio. Pur non essendovi riferimenti alla prescrizione, tale comunicazione (scritta e diretta al debito- re) contiene la chiara indicazione delle fatture impagate e delle somme dovute, nonché l'esplicita intimazione di pagamento (“Con la presente sono a comunicarvi che il legale rappresentante della
Società […] si è rivolto a questo studio incaricandomi di richiederVi il paga- Controparte_1 mento della somma di € 43.568,61 per il servizio di fornitura di energia elettrica. […] in caso di mancato pagamento, la Società Hera Comm S.p.A. sarà costretta a procedere giudizialmente. Potrà corrispondere l'importo […] entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. [...] in caso di pagamento parziale di quanto dovuto, si agirà comunque esecutivamente per l'importo residuo
[…]”). Essa, in altre parole, manifesta inequivocabilmente la volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto di credito e, producendo il sostanziale effetto di costituire in mora il debitore ex art. 1219
c.c., risulta senz'altro idonea ad interrompere la prescrizione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-II, ord. n. 18631/2021; Cass. civ., Sez. VI.II, ord. n. 15714/2021; Cass. civ., Sez. II, ord. n.
15140/2021, Cass. civ., Sez. V-I, ord. n. 18546/2020).
6.
Tutto ciò considerato, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo n.
1545/2024 confermato in ogni sua parte.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nel loro valore medio, eccezion fatta per la fase decisionale, nei mi- nimi, stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1545/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29.04.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 4166/2024, che, ai sensi dell'art. 653 c.c., dichiara esecutivo;
- condanna a pagare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 6.164,00, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
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Bologna, 16 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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