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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2349/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]-Bopa (Benin) il Parte_1 C.F._1
01.01.1986, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Tosi, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso
Roma n.60 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia;
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in Bopa Parte_1 Parte_2
(Benin), celebrato in data 12/01/2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Pag. 1 di 10 2) ampliare, salvo diverso parere del Servizio Sociale incaricato, il diritto di visita della madre ai minori, prevedendo che gli stessi possano stare con la madre il martedì dopo la scuola, nonché dal sabato a cena e sino alla domenica mattina dopo la colazione ovvero dopo la cena nei giorni di riposo della madre;
3) porre a capo del sig. un assegno per il mantenimento della moglie pari ad €. 250,00 Pt_2 mensili, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, per le ragioni esposte in narrativa;
4) confermare nel resto le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 pubbl. il 21/03/2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019;
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si chiede l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di San Colombano al Lambro, già incaricati del monitoraggio del nucleo;
• laddove ritenuto necessario, disporre l'acquisizione di tutti gli atti contenuti all'interno del procedimento di separazione RG n. 2122/2019.
Salva ogni diversa istanza istruttoria e con riserva di dedurre, produrre e replicare negli assegnandi termini, integrare e modificare i capitoli di prova ed indicare i testi negli assegnandi termini.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
C.p.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con l'ampliamento Parte_2 del diritto di visita materno con pernottamento dei minori;
il pagamento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo mensile di € 150,00; la conferma - per il resto - delle statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 del Tribunale di Lodi.
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto quanto segue: Parte_1
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Comé Parte_1 Parte_2
(Benin) in data 12.01.2007;
Pag. 2 di 10 • dall'unione coniugale sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a Per_1 Per_2
Lodi il 12.08.2010;
• con Sentenza n. 274/2024 pubbl. il 21.03.2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019, la coppia si è separata alle seguenti statuizioni: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in Benin in data 12.01.2007, con addebito ex Controparte_1 art. 151, II comma c.c., in via esclusiva al signor tenuto conto della Controparte_1 violazione dei doveri fondamentali di assistenza morale e materiale e del comportamento posto in essere durante il matrimonio;
2) dispone l'affido dei minori e al Per_2 Per_1
Comune di San Colombano al Lambro con collocamento eterofamiliare e diritto di visita della madre secondo le modalità previste dai Servizi Sociali e attualmente in atto. Il padre, attualmente detenuto, qualora ne faccia richiesta, potrà vedere i figli secondo le modalità che saranno previste dai Servizi Sociali competenti;
3) rigetta la domanda di Parte_1 di versamento in suo favore di un contributo al mantenimento dei minori e Per_2 Per_1 per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna alla rifusione delle restanti spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
da versarsi all'Erario, che si liquidano per l'intero in complessivi €5.544,00 per
[...] compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie”;
• con sentenza n. 661/2021 emessa dal Tribunale penale di Lodi in data 06.07.2021, divenuta irrevocabile il 23.05.2023, è stato condannato alla pena di anni 6 e Parte_2 mesi 6 di reclusione per i reati di maltrattamento in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza sessuale su minore, nonché lesioni personali ai danni del nucleo familiare, nonché della figlia – allora convivente con la famiglia –
[...]
, avuta dal resistente da una precedente relazione;
Parte_3
• risulta allo stato detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia;
Parte_2
• i minori sono stati affidati all'Ente con collocamento etero-familiare e possibilità della madre di tenerli con sé tutti i fine settimana e possibilità di vederli ogni volta lo desideri;
• attualmente i minori trascorrono la giornata del martedì insieme alla madre ma quest'ultima, posto che lavora sia sabato che domenica, desidererebbe trascorrere maggior tempo con gli stessi, con la possibilità che i minori possano pernottare presso l'abitazione materna il sabato notte, per poi riportarli presso le famiglie affidatarie la domenica mattina dopo colazione;
Pag. 3 di 10 • in costanza di matrimonio non ha mai lavorato;
negli ultimi anni si è Parte_1 mantenuta grazie all'aiuto dei Servizi Sociali, della Caritas e del mantenimento che era disposto in suo favore a carico del marito, revocato poi nell'anno 2023; dal mese di luglio
2025, la ricorrente ha trovato un nuovo impiego, con contratto a tempo determinato, come addetta alle pulizie part-time presso l'Azienda Servizi alla Persona “Valsasino”, percependo mensilmente circa € 700,00;
• le condizioni di salute dell'odierna ricorrente, affetta da disturbi psichiatrici ed in cura al
CPS, non le permettono di raggiungere la soddisfazione economica né di perseguire in maniera autonoma il raggiungimento di un'occupazione che le permetta un introito regolare e stabile.
Il resistente non si è costituito e alla prima udienza, tenutasi avanti il Collegio, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ho visto l'ultima volta i ragazzi domenica, non dormono con me, tornano nelle famiglie affidatarie. Sono affidati a famiglie diverse. Quando non lavoravo, venivano da me domenica
e andavano poi nelle famiglie affidatarie. Ora vengono alle 13 e poi vanno via. Tutti abitiamo
a San Colombano. I ragazzi vanno bene a scuola. Io abito in una casa del Comune in affitto e pago 40 Euro al mese di affitto. È un bilocale. Lavoro al Valsasino sempre a San Colombano.
È una RSA. Mi scade il contratto a luglio. Chiamo sempre i ragazzi per sapere come stanno ma li vedo solo la domenica. I Servizi Sociali continuano a seguire i ragazzi ma quando io li chiamo non mi rispondono mai. Sono ancora seguita dal CPS, vado una volta al mese. fa la Per_2 prima superiore e la seconda media. Non ho parenti in Italia, sono sola. Vivo da sola. Per_1
Prima vivevano con me i figli del mio ex marito ma sono andati via. Il contratto di locazione della casa è intestato a me, il Comune l'ha assegnata a me”.
All'esito dell'udienza, il Tribunale ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornata dei
Servizi Sociali competenti sulla situazione dei minori e del nucleo familiare e l'audizione dei minori dinnanzi al Giudice relatore delegato per l'incombente.
Per l'udienza del 13.05.2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di San
Colombano al Lambro del 22.04.2025 e sono stati sentiti i minori.
Alle domande del Giudice delegato, ha dichiarato: “Con la mia famiglia affidataria sto Per_2 bene, ci sono affezionato, hanno altri tre figli maggiorenni solo un vive con noi, vanno
d'accordo con tutti. In generale sto bene. A scuola faccio l'indirizzo tecnico informatico, siamo la prima classe di prova, mi trovo bene con i compagni, qualcuno lo vedo anche fuori, ma la
Pag. 4 di 10 mia compagnia è di San Colombano. Anche con gli insegnati mi trovo bene. Ho difficolta in inglese e matematica perché sono materie più difficili. Faccio la prima. Sento mia mamma abbastanza spesso, una volta ogni due o tre giorni. La vedo più raramente. La incontro quando sono in giro. Altrimenti la vedo una volta a settimana o la domenica o il martedì in base ai suoi impegni lavorativi, me lo dice lei. Magari se so che è a casa passo io a salutarla. Di solito vado
a pranzo, il martedì, direttamente da scuola, o la domenica. Vado per le 11 e vado via per le 15 perché poi esco con gli amici. Mi andrebbe bene anche dormire da lei. Faccio attività sportiva ma sul tardi quindi non ho problemi di orari. Il martedì di solito dopo scuola il pomeriggio torno a casa a studiare, dipende dal carico di studio. Vado d'accordo con mia mamma, a volte capita che litighiamo, discutiamo e alla fine risolviamo sempre. Con mio papà dovevamo iniziare gli incontri l 'anno scorso ma poi per vari problemi non l 'abbiamo incontrato. Non lo sento da due anni, ho avuto modo di dirgli qualcosa tramite i miei fratelli più grandi che sono andati a trovarli. Sono due: un fratello e una sorella, vivono il primo a San Colombano e mia sorella a Livraga o Orio Litta non ricordo, ha avuto da poco una bambina (sono figli di mio padre), ogni tanto ci sentiamo. Il sabato sera esco con gli amici, a volte anche il venerdì sera perché non vado a scuola il sabato ma non sempre perché altri amici sì. Durante la settimana esco da scuola alle 13,40 e un giorno alle 15,40. Il sabato pomeriggio studio un'oretta e poi esco. Se dovessi dormire da mia mamma preferirei nel finesettimana, magari i l sabato, esco e poi andrei da lei a dormire”.
A seguire è stato sentito il quale ha dichiarato: “Con la mia famiglia affidataria mi Per_1 trovo bene, hanno due figli maschi, uno vive con noi, vado d'accordo con loro. riesco a Per_2 vederlo, anche al di fuori della frequentazione con le famiglie, non siamo in compagnia insieme ma conosco i suoi amici e usciamo tutti a San Colombano. A scuola va bene, siamo un po' tutti stanchi adesso;
mi trovo bene con i compagni e con alcuni insegnanti, mentre con altri un po' meno. Vado abbastanza bene a scuola, mi piace scienze mentre la materia che mi piace un po' meno è tecnica. Il lunedì, mercoledì e giovedì iniziamo alle 8 e finiamo alle 16; il martedì e venerdì finisco alle 13,35. Quando esco alle 16, vado a casa, se devo studiare studio e poi esco con gli amici. Se esco prima, o vado da mia mamma a mangiare o vado a casa a mangiare, studio un po' e poi esco. Faccio basket quattro volte a settimana vado verso le 19,00-19,30.
Adesso abbiamo finito le partite ma fino a prima delle festività avevamo le partite tutti i finesettimana. Ora facciamo solo gli allenamenti. Da mia mamma vado tutte le settimane, una
o due volte a settimana dipende, di solito il martedì o la domenica, più spesso la domenica.
Vado con mio fratello verso le 11,30-12,15 oppure, se vado da solo, vado verso le 11,00, stiamo
Pag. 5 di 10 un po' con lei, vediamo un po' di tv. Vado via verso le 15,30-16,00. Anche lei abita a San
Colombano. A me andrebbe bene dormire da lei. Per me sarebbe meglio durante la settimana anche se c'è scuola ma così starei con lei tutta la giornata. Mentre di solito il sabato o la domenica pomeriggio esco con gli amici. Il sabato di solito non esco di sera se non durante
l'estate. Vado d'accordo con mia mamma. Non sento mio papà da un annetto più o meno. Ho un rapporto bello con tutti, sono tranquillo”.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore ha disposto che i Servizi Sociali di San Colombano al Lambro depositassero relazione integrativa con particolare riguardo all'opportunità e fattibilità per i minori di pernottare un giorno alla settimana con la madre ed ha rinviato all'udienza del 27.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte.
In data 17.06.2025, i Servizi Sociali competenti hanno depositato la relazione integrativa.
Alla successiva udienza il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza avanti il Collegio per la rimessione della causa in decisione, nelle forme di cui all'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c., assegnando termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 30.09.2025, sentita la discussione di parte ricorrente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Comé (Benin) in data 12.01.2007.
Dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Per_1
17.01.2012.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 274/2024, pubblicata in data 21.03.2024, di separazione personale (R.G.
n. 2122/2019).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Quanto al regime di affidamento, collocamento e visite, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 pubbl. il
21/03/2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019, che ha previsto l'affido dei minori all'Ente con
Pag. 6 di 10 collocamento etero-familiare, diritto di visita della madre e del padre, qualora ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dai Servizi Sociali.
Il Servizio Sociale, incaricato di monitorare il nucleo, non ha ritenuto nelle more di modificare né il regime di affidamento dei minori, né le modalità di visita della madre.
Parte ricorrente ha peraltro richiesto l'ampliamento del diritto di visita, salvo diverso parere del
Servizio Sociale incaricato, prevedendo la possibilità che i minori possano pernottare presso l'abitazione materna il sabato notte, per poi riportarli presso la famiglia affidataria la domenica mattina dopo colazione.
Con relazione del 22.04.2025 i Servizi Sociali del Comune di San Colombano al Lambro hanno riferito che i minori sono stabilmente collocati presso le famiglie affidatarie da ottobre 2017;
il maggiore, frequenta la classe prima della scuola secondaria di secondo grado, riferisce Per_2 di avere un buon rapporto con i compagni e le insegnanti, frequenta un gruppo di amici e svolge attività sportiva da tre anni;
frequenta la classe seconda della scuola secondaria di Per_1 primo grado, riferisce di avere molti amici in classe e di prediligere le materie scientifiche, frequenta un gruppo di amici, conoscenti anche del fratello maggiore, da diversi anni pratica attività sportiva. Rispetto all'andamento scolastico dei minori, il Servizio rappresenta che Per_2 presenta delle lacune e insufficienze in diverse materie, pur presentandosi come un ragazzo rispettoso delle regole, mentre è descritto come un ragazzo solare e amichevole, Per_1 rispettoso delle regole e degli insegnanti, seguito in modo costante a casa, per alcune materie presenta delle lacune determinate da uno studio che nell'ultimo periodo appare superficiale e discontinuo;
egli beneficia di attività di monitoring a scuola. Il rapporto tra i fratelli è caratterizzato da complicità, sintonia e affetto reciproco. I minori frequentano la madre in autonomia recandosi presso l'abitazione della donna per pranzi o per aiutarla nelle faccende domestiche e riferiscono di aver notato cambiamenti positivi in lei, facendo percepire un affetto sincero nei suoi confronti. Il Servizio è inoltre in contatto con il progetto “Spazio Fuori” e
“Bambini senza sbarre” per l'avvio di incontri protetti in carcere con il padre.
All'udienza del 13.05.2025 sono stati ascoltati i minori, i quali hanno dichiarato di essere d'accordo nell'introdurre dei pernottamenti presso la madre al fine di coltivare positivamente e con continuità il rapporto con la stessa, mentre, con riguardo al padre, hanno riferito di non vederlo, né sentirlo, da oltre un anno.
Con relazione del 17.06.2025, i Servizi Sociali, chiamati dal Giudice a pronunciarsi sull'opportunità e fattibilità che i minori pernottino un giorno alla settimana dalla ricorrente, hanno così concluso: “Si valuta quindi positivamente la fattibilità dell'ampliamento delle visite
Pag. 7 di 10 tra i minori e la madre, attraverso un pernotto al mese che verrà calendarizzato in base agli impegni della sig.ra sia dei ragazzi in accordo con le famiglie affidatarie. Tale Pt_1 progettualità potrà essere modificata e ampliata qualora dovesse riportare un andamento positivo”.
Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale, in linea con le conclusioni dei Servizi Sociali e le richieste della ricorrente, ritiene di confermare l'affidamento dei minori e al Per_2 Per_1
Comune di San Colombano al Lambro con collocamento etero-familiare e diritto di visita della madre secondo le modalità ritenute più opportune dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario.
Conseguentemente, sulla richiesta di ampliamento delle visite materne con introduzione di un pernottamento a settimana, il Tribunale ritiene di dover dichiarare non luogo a provvedere, essendo la regolamentazione delle visite e delle loro modalità demandata ai Servizi Sociali.
Tuttavia, preso atto del parere favorevole del Servizio Sociale competente in ordine al pernottamento dei minori presso la madre, seppure con una certa gradualità, invita l'Ente affidatario ad introdurre i pernottamenti dei minori presso la madre secondo le modalità e tempistiche previste dai Servizi Sociali.
4. Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento considerata la precaria condizione economica, nonché le capacità lavorative della medesima, limitate anche per via della sua condizione di salute psico- fisica.
In diritto, si ricorda che - con la nota sentenza n. 18287/2018 pronunciata a Sezioni Unite – la
Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite ha trovato conferma
(cfr., in tema, Cass. 28936/22; 23318/21; 22738/21) ed è stato quindi ribadito che ove si valuti
Pag. 8 di 10 la spettanza dell'assegno divorzile, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, “il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”.
Nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di per i motivi che seguono. Parte_1
in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato. Negli ultimi anni si è mantenuta Parte_1 grazie all'aiuto dei Servizi Sociali, della Caritas e del mantenimento che era disposto in suo favore a carico del marito, revocato poi nell'anno 2023. Nel gennaio del 2022 la ricorrente ha reperito un impiego come badante presso un'anziana signora, rapporto di lavoro poi interrottosi nel mese di luglio 2023 a causa del decesso della datrice di lavoro.
Dal mese di luglio 2025 la ricorrente ha trovato un nuovo impiego, con contratto a tempo determinato, come addetta alle pulizie part-time presso l'Azienda Servizi alla Persona
“Valsasino”, sita in San Colombano al Lambro, percependo mensilmente circa € 700,00.
Ad ostacolare il raggiungimento della piena indipendenza economica della ricorrete concorrono le condizioni di salute della medesima, in quanto affetta da disturbi psichiatrici ed in cura al
CPS.
Dagli atti emerge che ha sempre svolto attività lavorativa con contratto a Parte_2 tempo indeterminato presso la ditta Logistics S.p.a.
A seguito dell'intervenuta condanna (sentenza n. 661/2021 resa dal Tribunale penale di Lodi, in data 06.07.2021 e divenuta irrevocabile il 23.05.2023) alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, dal 31.05.2023 egli è detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia, con conseguente perdita del lavoro e relativo reddito.
Alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile né nella sua componente perequativa-compensativa, nulla avendo dedotto in ordine al contributo dato al
Pag. 9 di 10 ménage familiare in costanza di matrimonio o alle eventuali rinunce lavorative fatte, né in quella assistenziale, non essendo dimostrato che la ricorrente non disponga di mezzi adeguati e si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli e considerato che, essendo il marito allo stato ristretto in carcere, in caso di riconoscimento di un assegno divorzile, verrebbe a crearsi una situazione di disparità economica tra i coniugi, cosicché la previsione di un assegno divorzile contrasterebbe con i principi di equità e proporzionalità dell'istituto.
La domanda di parte ricorrente pertanto deve essere rigettata.
5. Sulle spese di lite nulla va disposto, stante la natura necessaria della controversia e il carattere necessario della pronuncia sullo status e tenuto altresì conto della soccombenza di parte ricorrente sulle restanti domande e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Comé (Benin) in data 12.01.2007;
[...]
2. conferma l'affido dei minori e al Comune di San Colombano al Lambro Per_2 Per_1 con collocamento etero-familiare e diritto di visita della madre secondo le modalità previste dai Servizi Sociali incaricati. Il padre, attualmente detenuto, qualora ne faccia richiesta, potrà vedere i figli secondo le modalità che saranno previste dai Servizi Sociali competenti;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di parte ricorrente di ampliamento del diritto di visita materno;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di Parte_1 Pt_2
CP_1
5. nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di San Colombano al Lambro.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 30/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2349/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]-Bopa (Benin) il Parte_1 C.F._1
01.01.1986, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Tosi, del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso
Roma n.60 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia;
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in Bopa Parte_1 Parte_2
(Benin), celebrato in data 12/01/2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Pag. 1 di 10 2) ampliare, salvo diverso parere del Servizio Sociale incaricato, il diritto di visita della madre ai minori, prevedendo che gli stessi possano stare con la madre il martedì dopo la scuola, nonché dal sabato a cena e sino alla domenica mattina dopo la colazione ovvero dopo la cena nei giorni di riposo della madre;
3) porre a capo del sig. un assegno per il mantenimento della moglie pari ad €. 250,00 Pt_2 mensili, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, per le ragioni esposte in narrativa;
4) confermare nel resto le statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 pubbl. il 21/03/2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019;
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si chiede l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali di San Colombano al Lambro, già incaricati del monitoraggio del nucleo;
• laddove ritenuto necessario, disporre l'acquisizione di tutti gli atti contenuti all'interno del procedimento di separazione RG n. 2122/2019.
Salva ogni diversa istanza istruttoria e con riserva di dedurre, produrre e replicare negli assegnandi termini, integrare e modificare i capitoli di prova ed indicare i testi negli assegnandi termini.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
C.p.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato il 20.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con l'ampliamento Parte_2 del diritto di visita materno con pernottamento dei minori;
il pagamento di un assegno divorzile in suo favore dell'importo mensile di € 150,00; la conferma - per il resto - delle statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 del Tribunale di Lodi.
In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto quanto segue: Parte_1
• e hanno contratto matrimonio con rito civile in Comé Parte_1 Parte_2
(Benin) in data 12.01.2007;
Pag. 2 di 10 • dall'unione coniugale sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a Per_1 Per_2
Lodi il 12.08.2010;
• con Sentenza n. 274/2024 pubbl. il 21.03.2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019, la coppia si è separata alle seguenti statuizioni: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio in Benin in data 12.01.2007, con addebito ex Controparte_1 art. 151, II comma c.c., in via esclusiva al signor tenuto conto della Controparte_1 violazione dei doveri fondamentali di assistenza morale e materiale e del comportamento posto in essere durante il matrimonio;
2) dispone l'affido dei minori e al Per_2 Per_1
Comune di San Colombano al Lambro con collocamento eterofamiliare e diritto di visita della madre secondo le modalità previste dai Servizi Sociali e attualmente in atto. Il padre, attualmente detenuto, qualora ne faccia richiesta, potrà vedere i figli secondo le modalità che saranno previste dai Servizi Sociali competenti;
3) rigetta la domanda di Parte_1 di versamento in suo favore di un contributo al mantenimento dei minori e Per_2 Per_1 per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna alla rifusione delle restanti spese di lite a favore di Controparte_1 Pt_1
da versarsi all'Erario, che si liquidano per l'intero in complessivi €5.544,00 per
[...] compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie”;
• con sentenza n. 661/2021 emessa dal Tribunale penale di Lodi in data 06.07.2021, divenuta irrevocabile il 23.05.2023, è stato condannato alla pena di anni 6 e Parte_2 mesi 6 di reclusione per i reati di maltrattamento in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, violenza sessuale su minore, nonché lesioni personali ai danni del nucleo familiare, nonché della figlia – allora convivente con la famiglia –
[...]
, avuta dal resistente da una precedente relazione;
Parte_3
• risulta allo stato detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia;
Parte_2
• i minori sono stati affidati all'Ente con collocamento etero-familiare e possibilità della madre di tenerli con sé tutti i fine settimana e possibilità di vederli ogni volta lo desideri;
• attualmente i minori trascorrono la giornata del martedì insieme alla madre ma quest'ultima, posto che lavora sia sabato che domenica, desidererebbe trascorrere maggior tempo con gli stessi, con la possibilità che i minori possano pernottare presso l'abitazione materna il sabato notte, per poi riportarli presso le famiglie affidatarie la domenica mattina dopo colazione;
Pag. 3 di 10 • in costanza di matrimonio non ha mai lavorato;
negli ultimi anni si è Parte_1 mantenuta grazie all'aiuto dei Servizi Sociali, della Caritas e del mantenimento che era disposto in suo favore a carico del marito, revocato poi nell'anno 2023; dal mese di luglio
2025, la ricorrente ha trovato un nuovo impiego, con contratto a tempo determinato, come addetta alle pulizie part-time presso l'Azienda Servizi alla Persona “Valsasino”, percependo mensilmente circa € 700,00;
• le condizioni di salute dell'odierna ricorrente, affetta da disturbi psichiatrici ed in cura al
CPS, non le permettono di raggiungere la soddisfazione economica né di perseguire in maniera autonoma il raggiungimento di un'occupazione che le permetta un introito regolare e stabile.
Il resistente non si è costituito e alla prima udienza, tenutasi avanti il Collegio, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“ho visto l'ultima volta i ragazzi domenica, non dormono con me, tornano nelle famiglie affidatarie. Sono affidati a famiglie diverse. Quando non lavoravo, venivano da me domenica
e andavano poi nelle famiglie affidatarie. Ora vengono alle 13 e poi vanno via. Tutti abitiamo
a San Colombano. I ragazzi vanno bene a scuola. Io abito in una casa del Comune in affitto e pago 40 Euro al mese di affitto. È un bilocale. Lavoro al Valsasino sempre a San Colombano.
È una RSA. Mi scade il contratto a luglio. Chiamo sempre i ragazzi per sapere come stanno ma li vedo solo la domenica. I Servizi Sociali continuano a seguire i ragazzi ma quando io li chiamo non mi rispondono mai. Sono ancora seguita dal CPS, vado una volta al mese. fa la Per_2 prima superiore e la seconda media. Non ho parenti in Italia, sono sola. Vivo da sola. Per_1
Prima vivevano con me i figli del mio ex marito ma sono andati via. Il contratto di locazione della casa è intestato a me, il Comune l'ha assegnata a me”.
All'esito dell'udienza, il Tribunale ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornata dei
Servizi Sociali competenti sulla situazione dei minori e del nucleo familiare e l'audizione dei minori dinnanzi al Giudice relatore delegato per l'incombente.
Per l'udienza del 13.05.2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali del Comune di San
Colombano al Lambro del 22.04.2025 e sono stati sentiti i minori.
Alle domande del Giudice delegato, ha dichiarato: “Con la mia famiglia affidataria sto Per_2 bene, ci sono affezionato, hanno altri tre figli maggiorenni solo un vive con noi, vanno
d'accordo con tutti. In generale sto bene. A scuola faccio l'indirizzo tecnico informatico, siamo la prima classe di prova, mi trovo bene con i compagni, qualcuno lo vedo anche fuori, ma la
Pag. 4 di 10 mia compagnia è di San Colombano. Anche con gli insegnati mi trovo bene. Ho difficolta in inglese e matematica perché sono materie più difficili. Faccio la prima. Sento mia mamma abbastanza spesso, una volta ogni due o tre giorni. La vedo più raramente. La incontro quando sono in giro. Altrimenti la vedo una volta a settimana o la domenica o il martedì in base ai suoi impegni lavorativi, me lo dice lei. Magari se so che è a casa passo io a salutarla. Di solito vado
a pranzo, il martedì, direttamente da scuola, o la domenica. Vado per le 11 e vado via per le 15 perché poi esco con gli amici. Mi andrebbe bene anche dormire da lei. Faccio attività sportiva ma sul tardi quindi non ho problemi di orari. Il martedì di solito dopo scuola il pomeriggio torno a casa a studiare, dipende dal carico di studio. Vado d'accordo con mia mamma, a volte capita che litighiamo, discutiamo e alla fine risolviamo sempre. Con mio papà dovevamo iniziare gli incontri l 'anno scorso ma poi per vari problemi non l 'abbiamo incontrato. Non lo sento da due anni, ho avuto modo di dirgli qualcosa tramite i miei fratelli più grandi che sono andati a trovarli. Sono due: un fratello e una sorella, vivono il primo a San Colombano e mia sorella a Livraga o Orio Litta non ricordo, ha avuto da poco una bambina (sono figli di mio padre), ogni tanto ci sentiamo. Il sabato sera esco con gli amici, a volte anche il venerdì sera perché non vado a scuola il sabato ma non sempre perché altri amici sì. Durante la settimana esco da scuola alle 13,40 e un giorno alle 15,40. Il sabato pomeriggio studio un'oretta e poi esco. Se dovessi dormire da mia mamma preferirei nel finesettimana, magari i l sabato, esco e poi andrei da lei a dormire”.
A seguire è stato sentito il quale ha dichiarato: “Con la mia famiglia affidataria mi Per_1 trovo bene, hanno due figli maschi, uno vive con noi, vado d'accordo con loro. riesco a Per_2 vederlo, anche al di fuori della frequentazione con le famiglie, non siamo in compagnia insieme ma conosco i suoi amici e usciamo tutti a San Colombano. A scuola va bene, siamo un po' tutti stanchi adesso;
mi trovo bene con i compagni e con alcuni insegnanti, mentre con altri un po' meno. Vado abbastanza bene a scuola, mi piace scienze mentre la materia che mi piace un po' meno è tecnica. Il lunedì, mercoledì e giovedì iniziamo alle 8 e finiamo alle 16; il martedì e venerdì finisco alle 13,35. Quando esco alle 16, vado a casa, se devo studiare studio e poi esco con gli amici. Se esco prima, o vado da mia mamma a mangiare o vado a casa a mangiare, studio un po' e poi esco. Faccio basket quattro volte a settimana vado verso le 19,00-19,30.
Adesso abbiamo finito le partite ma fino a prima delle festività avevamo le partite tutti i finesettimana. Ora facciamo solo gli allenamenti. Da mia mamma vado tutte le settimane, una
o due volte a settimana dipende, di solito il martedì o la domenica, più spesso la domenica.
Vado con mio fratello verso le 11,30-12,15 oppure, se vado da solo, vado verso le 11,00, stiamo
Pag. 5 di 10 un po' con lei, vediamo un po' di tv. Vado via verso le 15,30-16,00. Anche lei abita a San
Colombano. A me andrebbe bene dormire da lei. Per me sarebbe meglio durante la settimana anche se c'è scuola ma così starei con lei tutta la giornata. Mentre di solito il sabato o la domenica pomeriggio esco con gli amici. Il sabato di solito non esco di sera se non durante
l'estate. Vado d'accordo con mia mamma. Non sento mio papà da un annetto più o meno. Ho un rapporto bello con tutti, sono tranquillo”.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore ha disposto che i Servizi Sociali di San Colombano al Lambro depositassero relazione integrativa con particolare riguardo all'opportunità e fattibilità per i minori di pernottare un giorno alla settimana con la madre ed ha rinviato all'udienza del 27.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte.
In data 17.06.2025, i Servizi Sociali competenti hanno depositato la relazione integrativa.
Alla successiva udienza il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza avanti il Collegio per la rimessione della causa in decisione, nelle forme di cui all'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c., assegnando termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 30.09.2025, sentita la discussione di parte ricorrente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Comé (Benin) in data 12.01.2007.
Dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_2 Per_1
17.01.2012.
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi la sentenza n. 274/2024, pubblicata in data 21.03.2024, di separazione personale (R.G.
n. 2122/2019).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Quanto al regime di affidamento, collocamento e visite, parte ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni già adottate con la sentenza di separazione n. 274/2024 pubbl. il
21/03/2024, resa dal Tribunale di Lodi nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale avente RG n. 2122/2019, che ha previsto l'affido dei minori all'Ente con
Pag. 6 di 10 collocamento etero-familiare, diritto di visita della madre e del padre, qualora ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dai Servizi Sociali.
Il Servizio Sociale, incaricato di monitorare il nucleo, non ha ritenuto nelle more di modificare né il regime di affidamento dei minori, né le modalità di visita della madre.
Parte ricorrente ha peraltro richiesto l'ampliamento del diritto di visita, salvo diverso parere del
Servizio Sociale incaricato, prevedendo la possibilità che i minori possano pernottare presso l'abitazione materna il sabato notte, per poi riportarli presso la famiglia affidataria la domenica mattina dopo colazione.
Con relazione del 22.04.2025 i Servizi Sociali del Comune di San Colombano al Lambro hanno riferito che i minori sono stabilmente collocati presso le famiglie affidatarie da ottobre 2017;
il maggiore, frequenta la classe prima della scuola secondaria di secondo grado, riferisce Per_2 di avere un buon rapporto con i compagni e le insegnanti, frequenta un gruppo di amici e svolge attività sportiva da tre anni;
frequenta la classe seconda della scuola secondaria di Per_1 primo grado, riferisce di avere molti amici in classe e di prediligere le materie scientifiche, frequenta un gruppo di amici, conoscenti anche del fratello maggiore, da diversi anni pratica attività sportiva. Rispetto all'andamento scolastico dei minori, il Servizio rappresenta che Per_2 presenta delle lacune e insufficienze in diverse materie, pur presentandosi come un ragazzo rispettoso delle regole, mentre è descritto come un ragazzo solare e amichevole, Per_1 rispettoso delle regole e degli insegnanti, seguito in modo costante a casa, per alcune materie presenta delle lacune determinate da uno studio che nell'ultimo periodo appare superficiale e discontinuo;
egli beneficia di attività di monitoring a scuola. Il rapporto tra i fratelli è caratterizzato da complicità, sintonia e affetto reciproco. I minori frequentano la madre in autonomia recandosi presso l'abitazione della donna per pranzi o per aiutarla nelle faccende domestiche e riferiscono di aver notato cambiamenti positivi in lei, facendo percepire un affetto sincero nei suoi confronti. Il Servizio è inoltre in contatto con il progetto “Spazio Fuori” e
“Bambini senza sbarre” per l'avvio di incontri protetti in carcere con il padre.
All'udienza del 13.05.2025 sono stati ascoltati i minori, i quali hanno dichiarato di essere d'accordo nell'introdurre dei pernottamenti presso la madre al fine di coltivare positivamente e con continuità il rapporto con la stessa, mentre, con riguardo al padre, hanno riferito di non vederlo, né sentirlo, da oltre un anno.
Con relazione del 17.06.2025, i Servizi Sociali, chiamati dal Giudice a pronunciarsi sull'opportunità e fattibilità che i minori pernottino un giorno alla settimana dalla ricorrente, hanno così concluso: “Si valuta quindi positivamente la fattibilità dell'ampliamento delle visite
Pag. 7 di 10 tra i minori e la madre, attraverso un pernotto al mese che verrà calendarizzato in base agli impegni della sig.ra sia dei ragazzi in accordo con le famiglie affidatarie. Tale Pt_1 progettualità potrà essere modificata e ampliata qualora dovesse riportare un andamento positivo”.
Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale, in linea con le conclusioni dei Servizi Sociali e le richieste della ricorrente, ritiene di confermare l'affidamento dei minori e al Per_2 Per_1
Comune di San Colombano al Lambro con collocamento etero-familiare e diritto di visita della madre secondo le modalità ritenute più opportune dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario.
Conseguentemente, sulla richiesta di ampliamento delle visite materne con introduzione di un pernottamento a settimana, il Tribunale ritiene di dover dichiarare non luogo a provvedere, essendo la regolamentazione delle visite e delle loro modalità demandata ai Servizi Sociali.
Tuttavia, preso atto del parere favorevole del Servizio Sociale competente in ordine al pernottamento dei minori presso la madre, seppure con una certa gradualità, invita l'Ente affidatario ad introdurre i pernottamenti dei minori presso la madre secondo le modalità e tempistiche previste dai Servizi Sociali.
4. Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento considerata la precaria condizione economica, nonché le capacità lavorative della medesima, limitate anche per via della sua condizione di salute psico- fisica.
In diritto, si ricorda che - con la nota sentenza n. 18287/2018 pronunciata a Sezioni Unite – la
Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, la Cassazione ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite ha trovato conferma
(cfr., in tema, Cass. 28936/22; 23318/21; 22738/21) ed è stato quindi ribadito che ove si valuti
Pag. 8 di 10 la spettanza dell'assegno divorzile, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, “il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”.
Nel caso di specie ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di per i motivi che seguono. Parte_1
in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato. Negli ultimi anni si è mantenuta Parte_1 grazie all'aiuto dei Servizi Sociali, della Caritas e del mantenimento che era disposto in suo favore a carico del marito, revocato poi nell'anno 2023. Nel gennaio del 2022 la ricorrente ha reperito un impiego come badante presso un'anziana signora, rapporto di lavoro poi interrottosi nel mese di luglio 2023 a causa del decesso della datrice di lavoro.
Dal mese di luglio 2025 la ricorrente ha trovato un nuovo impiego, con contratto a tempo determinato, come addetta alle pulizie part-time presso l'Azienda Servizi alla Persona
“Valsasino”, sita in San Colombano al Lambro, percependo mensilmente circa € 700,00.
Ad ostacolare il raggiungimento della piena indipendenza economica della ricorrete concorrono le condizioni di salute della medesima, in quanto affetta da disturbi psichiatrici ed in cura al
CPS.
Dagli atti emerge che ha sempre svolto attività lavorativa con contratto a Parte_2 tempo indeterminato presso la ditta Logistics S.p.a.
A seguito dell'intervenuta condanna (sentenza n. 661/2021 resa dal Tribunale penale di Lodi, in data 06.07.2021 e divenuta irrevocabile il 23.05.2023) alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, dal 31.05.2023 egli è detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia, con conseguente perdita del lavoro e relativo reddito.
Alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile né nella sua componente perequativa-compensativa, nulla avendo dedotto in ordine al contributo dato al
Pag. 9 di 10 ménage familiare in costanza di matrimonio o alle eventuali rinunce lavorative fatte, né in quella assistenziale, non essendo dimostrato che la ricorrente non disponga di mezzi adeguati e si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli e considerato che, essendo il marito allo stato ristretto in carcere, in caso di riconoscimento di un assegno divorzile, verrebbe a crearsi una situazione di disparità economica tra i coniugi, cosicché la previsione di un assegno divorzile contrasterebbe con i principi di equità e proporzionalità dell'istituto.
La domanda di parte ricorrente pertanto deve essere rigettata.
5. Sulle spese di lite nulla va disposto, stante la natura necessaria della controversia e il carattere necessario della pronuncia sullo status e tenuto altresì conto della soccombenza di parte ricorrente sulle restanti domande e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Comé (Benin) in data 12.01.2007;
[...]
2. conferma l'affido dei minori e al Comune di San Colombano al Lambro Per_2 Per_1 con collocamento etero-familiare e diritto di visita della madre secondo le modalità previste dai Servizi Sociali incaricati. Il padre, attualmente detenuto, qualora ne faccia richiesta, potrà vedere i figli secondo le modalità che saranno previste dai Servizi Sociali competenti;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di parte ricorrente di ampliamento del diritto di visita materno;
4. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di Parte_1 Pt_2
CP_1
5. nulla sulle spese.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Colombano al Lambro, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di San Colombano al Lambro.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 30/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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