Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/06/2025, n. 11984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11984 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03623/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Stato Maggiore dell’Esercito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del d.lgs. n.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Treviso;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del -OMISSIS- a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha disposto il non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art 42 bis del d.lgs. n.151/2001, al fine di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare costituito da una figlia in tenera età e dalla convivente more uxorio .
Avverso il diniego impugnato si deducono in sintesi i vizi di “violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto, erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” , avendo lo Stato Maggiore dell’Esercito rigettato la concessione dell’agevolazione richiesta dal ricorrente basandosi su una scarna motivazione che non soddisferebbe l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione del diniego impugnato, in ragione della situazione di sottorganico dell’attuale sede di servizio del ricorrente e della situazione di sovra organico della sede richiesta.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre in via preliminare osservare che l’invocata disposizione normativa di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - come modificata dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015, – prevede espressamente che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione” .
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 40, comma 1, lett. q) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, è stato aggiunto all’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, un ulteriore comma – il 31 bis – il quale ha stabilito che per il Comparto Difesa e Sicurezza, “… le disposizioni di cui all’art. 42 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51, si applicano in caso di istanza di assegnazione temporanea presso uffici della stessa Forza di Polizia di appartenenza del richiedente, ovvero per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima” , specificando che “Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio” .
In considerazione dei limiti e delle condizioni specificamente previsti e disciplinati dalle suesposte disposizioni normative, è agevole rilevare che l’assegnazione de qua , oltre a dover essere effettuata nella provincia o regione “nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” , presuppone “la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” , con esclusione pertanto di assegnazione in sovrannumero.
Così facendo il Legislatore ha infatti inteso costruire una norma in cui i due interessi costituzionalmente garantiti dall’ordinamento giuridico – la tutela della paternità e della maternità da un lato ed il buon andamento dei pubblici uffici dall’altro – potessero trovare il necessario equilibrio, garantendo, ove possibile, la compresenza di entrambe le figure genitoriali nei primi anni d’età, all’esito di una valutazione discrezionale della P.A. – il citato “assenso” di cui all’art. 42 bis – chiamata prioritariamente ad assicurare la propria funzionalità.
Come chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto, “l’art. 42-bis - anche dopo la novella operata dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015 - non attribuisce all’interessato un diritto, ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che a tal fine deve comunque: a) accertare l’esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); b) verificare che vi sia l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; il consenso può essere negato per esigenze eccezionali che, per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare, possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti la struttura di provenienza (in sostanza pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può comunque essere negato in considerazione delle prevalenti esigenze di servizio della struttura di attuale impiego del militare)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 21.12.2019, n. 14732).
In altri termini, l’applicazione del beneficio di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 al personale militare deve tener conto della specialità del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle Forze armate.
Ne consegue pertanto che l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito” , di cui all’art. 1493, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (approvato con d.lgs. n. 66/2010), nell’esprimere particolari (e prevalenti) esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità delle pubbliche amministrazioni, impone all’Amministrazione di considerare, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, oltre alle esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche delle Forze armate e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato.
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, ritiene il Collegio infondate le censure sollevate con il ricorso, avendo l’Amministrazione emanato un provvedimento di diniego ampiamente motivato in ordine al fatto che l’attuale ente di servizio del ricorrente (Centro Intelligence Interforze dello Stato Maggiore della Difesa) è caratterizzato da criticità organica poiché, a fronte di 32 posizioni previste in organico, vi sono solamente 25 Sottufficiali a ricoprirle e presenta, quindi, una scopertura di organico pari al 35% della forza nella categoria Sottufficiali, tale da non consentire ulteriore detrazione di personale (doc. 9 res.), motivo per cui il Sottufficiale è stato ivi trasferito, dal -OMISSIS-, al termine della partecipazione volontaria al 23° Corso Sergenti.
A ciò deve aggiungersi che nella sede richiesta (Treviso) non risultano disponibili né sono previste posizioni organiche per l’incarico posseduto dall’interessato, trovandosi il 33^ Reggimento EW “Falzarego”, unico Ente di Forza Armata dislocato nella sede di auspicata assegnazione, in una situazione di sovralimentazione nella specifica professionalità di “Operatore Sistemi GUELT e RICEL” ricoperta dal ricorrente - con 63 unità in pianta organica e 65 effettivi assegnati mentre il totale della categoria d’appartenenza è oggi pari al 108 % della forza prevista.
Quanto sopra esposto, oltre a trovare riscontro nella motivazione del diniego impugnato, appare pertanto idoneo ad integrare le “motivate esigenze organiche o di servizio” di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, essendo di palmare evidenza l’insussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (la tutela della paternità e della maternità da un lato ed il buon andamento dei pubblici uffici dall’altro) a fronte della criticità organica dell’ente di appartenenza e dell’assenza di posizioni vacanti o disponibili nella sede richiesta (Treviso).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto delle specifiche circostanze inerenti il caso di specie, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.