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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9826 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15736 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Marchignoli Luigi Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Zeroli Andrea, Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in difetto dei presupposti di legge (art. 634 c.p.c.) e, comunque, in assenza di prova rigorosa del credito azionato;
per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di Controparte_1 In via gradata e meramente subordinata, nell'eventualità residuassero poste effettivamente consegnate e non pagate, limitare l'eventuale condanna a tali sole voci, previa detrazione dei pagamenti già incassati e con esclusione degli interessi moratori per le ragioni di cui all'opposizione.
In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
*
Per Controparte_1
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 4907/2025 (R.G.N. 9943/2025); conseguentemente condannare la società (C.F. e P.I. , con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della della somma di Euro 30.493,71.-, oltre ad interessi ex art. 5 Controparte_1
1 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive.
In via subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società (C.F. e P.I. ), con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della della somma di Euro 30.493,71.-, oltre ad interessi ex art. 5 Controparte_1
D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo, rendendosi tale somma dovuta dalla per il mancato pagamento delle fatture n. 2730/2023, n. 76/2024, n. 195/2024, n. Parte_1
196/2024, n. 637/2024, n. 668/2024, n. 734/2024, n. 1114/2024, n. 1146/2024, n. 1392/2024, n.
1414/2024, n. 1421/2024, n. 2178/2024, n. 2342/2024, n. 453/2025 e n. 477/2025. In via ulteriormente subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società (C.F. e P.I. ), con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, al pagamento, in favore della della diversa Controparte_1 somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi ex art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a titolo di corrispettivo per la vendita dei beni di cui alle fatture n. 2730/2023, n. 76/2024, n. 195/2024, n. 196/2024, n. 637/2024, n. 668/2024, n. 734/2024, n. 1114/2024, n. 1146/2024, n.
1392/2024, n. 1414/2024, n. 1421/2024, n. 2178/2024, n. 2342/2024, n. 453/2025 e n. 477/2025.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
In rifermento alla vendita di beni da abbigliamento intercorsa tra le parti, ha azionato in via CP_1
monitoria la somma di € 30.493,71 oltre interessi di mora, quanto alle fatture nn. 2730/2023, 76/2024,
657/2024, 668/2024, 734/2024, 1114/2024, 1143/2024, 1146/2024, 1392/2024, 1407/2024, 1414/2024,
1421/2024, 2176/2024, 2342/2024, 185/2024, 196/2024, 453/2025, 477/2025. ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- l'assenza nel cassetto fiscale delle seguenti fatture: nn. 657/2024, 1407/2024, 2176/2024 e
185/2024;
- la parziale omessa consegna dei beni di cui alle fatture nn. 2342/2024, 453/2025 e 477/2025, per abbigliamento oltretutto mai richiesto;
- l'avvenuto pagamento parziale delle fatture nn. 1730/2024, 1392/2024, 1414/2024 e 1421/2024, mediante RI.BA.
Si è costituita , dando atto di avere indicato nella narrativa del ricorso monitorio fatture errate CP_1
e evidenziando che comunque la somma azionata corrisponde esattamente agli importi indicati nelle fatture elencate al doc. n. 2 del fascicolo monitorio.
2 Quanto alle somme già versate, l'opposta osserva di avere già detratto tali importi dal credito azionato.
Da ultimo, quanto alla mancata consegna di merci, in merito alle fatture nn. 2342/2024, 453/2025 e n.
477/2025, l'opposta richiama le Condizioni generali di vendita le quali, nel caso di morosità dell'acquirente, riconoscerebbero la facoltà al venditore di sospendere la spedizione di nuova merce.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato alcune delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sul rapporto contabile da cui muove la pretesa monitoria
Va preliminarmente osservato che parte creditrice ha ricostruito la propria pretesa monitoria in modo alquanto confuso e approssimativo, circostanza che necessita le precisazioni che seguono.
Le fatture azionate con ricorso per decreto ingiuntivo, come documentato nell'elenco sub doc. n. 2 del fascicolo monitorio, sono le seguenti, secondo l'ordine del suddetto doc. n. 2 e riportando il valore ivi indicato: n. 477/2025 per € 1.514,02, n. 1392/2024 per € 6.228,10, n. 1414/2024 per € 3.861,30, n.
2178/2024 per 5.688,86, n. 1421/2024 per € 2.049,60, n. 637/20241 per € 6.078,04, n. 2730/2023 per €
15.881,96, n. 668/2024 per € 329,40, n. 734/2024 per € 170,80, n. 1114/2024 per € 1.405,44, n. 76/2024 per € 2.731,58, n. 1146/2024 per € 2.008,12, n. 2342/2024 per € 103,70, n. 453/2025 per € 6.888,12, n.
195/20242 per € 1.073,60, n. 196/2024 per € 717,36, così per complessivi € 56.730,00 (e non € 56.790,00, come riportato in comparsa di costituzione).
Le predette fatture sono state in parte pagate, tanto che la società opposta ha azionato la somma residua di € 30.493,71.
Le fatture nn. 2178/2024, 637/2024, 2730/2023, 668/2024, 734/2024, 1114/2024, 76/2024, 1146/2024,
195/2024 e 196/2024, azionate in via monitoria, non sono oggetto di alcuna contestazione nell'atto di opposizione e pertanto le somme azionate in riferimento a tali fatture vanno confermate.
La fattura indicata in ricorso n. 1143/2024 non è riportata né nell'elenco delle fatture sub doc. n. 2 cit. né in comparsa di costituzione e pertanto non va considerata. Per le fatture nn. 195/20243, 657/20244, 1407/20245 e 2176/20246 menzionate nel ricorso monitorio l'unica contestazione concerne l'assenza nel cassetto fiscale dell'opponente.
Tale motivo di opposizione è comunque inconferente in quanto dette fatture sono state erroneamente inserite nel testo del ricorso monitorio ma non sono state computate nella somma ingiunta che muove dall'elenco fatture sub doc. n. 2 cit.
Quanto alle fatture nn. 1392/2024, 1414/2024 e 1421/2024 la parte opponente assume di avere provveduto al pagamento integrale mediante RI.BA. per un importo complessivo di € 8.672,08; in realtà il doc. n. 4 di parte opponente documenta pagamenti per la minor somma di € 7.510,64; pertanto a fronte di fatture emesse per complessivi € 12.139,00, risultando pagamenti per € 7.510,64, il residuo ammonterebbe ad € 4.628,36; tuttavia, in riferimento a tali fatture, parte opposta ha azionato la minor somma di € 4.046,297, che va confermata per tale misura.
Tra quelle pagate, parte opponente menziona anche la fattura n. 1730/2024, che tuttavia non è stata azionata e dunque i relativi pagamenti sono inconferenti.
Quanto alle fatture n. 477/2025, n. 2342/2024 e n. 453/2025, parte opponente eccepisce l'inesistenza dell'ordine e la mancata consegna dei beni fatturati.
Ebbene, coi docc. nn. 3 e 5 parte opposta ha dimostrato l'ordine di acquisto.
Parte opposta riconosce che tale merce non è stata spedita in virtù della clausola contrattuale n. 58 che, a suo dire, attribuirebbe alla venditrice la facoltà di sospendere le consegne nel caso di morosità.
Sebbene l'acquirente fosse già morosa al momento della scadenza dei termini di consegna, la circostanza appare inconferente e non legittima la richiesta di pagamento in esame.
Invero, la formulazione della clausola, non correttamente riportata in comparsa, non giustifica affatto la pretesa del pagamento della merce ordinata e non inviata, bensì -al più- una penale nella misura del 60%: Ora, la domanda azionata in via monitoria non ha ad oggetto la penale, bensì il pagamento delle fatture
(per intero) per la vendita dei beni e pertanto non può trovare accoglimento;
trattasi della complessiva somma di € 8.505,84 che va dunque detratta dalla somma ingiunta.
Tanto più che l'abbigliamento ordinato non è certo realizzato su misura e dunque ben può essere alienato altrove;
né parte opposta ha dedotto il contrario.
In conclusione, l'importo ingiunto è errato e va riconosciuto nella minor somma di € 21.987,87, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
*
3. Conclusioni
L'opposizione va accolta.
Il decreto ingiuntivo n. 4907/2025 va revocato.
Parte opponente va condannata a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 21.987,87, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La semplicità delle questioni trattate e l'approssimazione contabile con cui è stata avviata l'iniziativa processuale di parte opposta giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4907/2025;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 21.987,87, oltre
5 interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
4) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2025
Il giudice
(Federico LM)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Erroneamente riportata con n. 657 nel ricorso monitorio 2 Erroneamente riportata con n. 185 nel ricorso monitorio
3 3 Erroneamente riportata in atti col numero 185 anziché 195 come da doc. n. 2 fascicolo monitorio, elenco fatture 4 Non presente nell'elenco delle fatture 5 Non presente nell'elenco delle fatture 6 Non presente nell'elenco delle fatture 7 In realtà, stando alle somme residue riportate a pag. 3 della comparsa, il residuo sarebbe pari ad € 4.046,42. 8 E non clausola n. 9 come indicato in comparsa.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico LM, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Marchignoli Luigi Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con l'avv. Zeroli Andrea, Controparte_1 P.IVA_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In via principale, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in difetto dei presupposti di legge (art. 634 c.p.c.) e, comunque, in assenza di prova rigorosa del credito azionato;
per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di Controparte_1 In via gradata e meramente subordinata, nell'eventualità residuassero poste effettivamente consegnate e non pagate, limitare l'eventuale condanna a tali sole voci, previa detrazione dei pagamenti già incassati e con esclusione degli interessi moratori per le ragioni di cui all'opposizione.
In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
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Per Controparte_1
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 4907/2025 (R.G.N. 9943/2025); conseguentemente condannare la società (C.F. e P.I. , con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della della somma di Euro 30.493,71.-, oltre ad interessi ex art. 5 Controparte_1
1 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive.
In via subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società (C.F. e P.I. ), con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della della somma di Euro 30.493,71.-, oltre ad interessi ex art. 5 Controparte_1
D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza delle fatture al saldo, rendendosi tale somma dovuta dalla per il mancato pagamento delle fatture n. 2730/2023, n. 76/2024, n. 195/2024, n. Parte_1
196/2024, n. 637/2024, n. 668/2024, n. 734/2024, n. 1114/2024, n. 1146/2024, n. 1392/2024, n.
1414/2024, n. 1421/2024, n. 2178/2024, n. 2342/2024, n. 453/2025 e n. 477/2025. In via ulteriormente subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società (C.F. e P.I. ), con sede in 03100 Parte_1 P.IVA_1
Frosinone, via Marco Tullio Cicerone, 25, al pagamento, in favore della della diversa Controparte_1 somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata di interessi ex art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a titolo di corrispettivo per la vendita dei beni di cui alle fatture n. 2730/2023, n. 76/2024, n. 195/2024, n. 196/2024, n. 637/2024, n. 668/2024, n. 734/2024, n. 1114/2024, n. 1146/2024, n.
1392/2024, n. 1414/2024, n. 1421/2024, n. 2178/2024, n. 2342/2024, n. 453/2025 e n. 477/2025.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
In rifermento alla vendita di beni da abbigliamento intercorsa tra le parti, ha azionato in via CP_1
monitoria la somma di € 30.493,71 oltre interessi di mora, quanto alle fatture nn. 2730/2023, 76/2024,
657/2024, 668/2024, 734/2024, 1114/2024, 1143/2024, 1146/2024, 1392/2024, 1407/2024, 1414/2024,
1421/2024, 2176/2024, 2342/2024, 185/2024, 196/2024, 453/2025, 477/2025. ha proposto opposizione, eccependo: Parte_1
- l'assenza nel cassetto fiscale delle seguenti fatture: nn. 657/2024, 1407/2024, 2176/2024 e
185/2024;
- la parziale omessa consegna dei beni di cui alle fatture nn. 2342/2024, 453/2025 e 477/2025, per abbigliamento oltretutto mai richiesto;
- l'avvenuto pagamento parziale delle fatture nn. 1730/2024, 1392/2024, 1414/2024 e 1421/2024, mediante RI.BA.
Si è costituita , dando atto di avere indicato nella narrativa del ricorso monitorio fatture errate CP_1
e evidenziando che comunque la somma azionata corrisponde esattamente agli importi indicati nelle fatture elencate al doc. n. 2 del fascicolo monitorio.
2 Quanto alle somme già versate, l'opposta osserva di avere già detratto tali importi dal credito azionato.
Da ultimo, quanto alla mancata consegna di merci, in merito alle fatture nn. 2342/2024, 453/2025 e n.
477/2025, l'opposta richiama le Condizioni generali di vendita le quali, nel caso di morosità dell'acquirente, riconoscerebbero la facoltà al venditore di sospendere la spedizione di nuova merce.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, c.p.c., le parti hanno depositato alcune delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sul rapporto contabile da cui muove la pretesa monitoria
Va preliminarmente osservato che parte creditrice ha ricostruito la propria pretesa monitoria in modo alquanto confuso e approssimativo, circostanza che necessita le precisazioni che seguono.
Le fatture azionate con ricorso per decreto ingiuntivo, come documentato nell'elenco sub doc. n. 2 del fascicolo monitorio, sono le seguenti, secondo l'ordine del suddetto doc. n. 2 e riportando il valore ivi indicato: n. 477/2025 per € 1.514,02, n. 1392/2024 per € 6.228,10, n. 1414/2024 per € 3.861,30, n.
2178/2024 per 5.688,86, n. 1421/2024 per € 2.049,60, n. 637/20241 per € 6.078,04, n. 2730/2023 per €
15.881,96, n. 668/2024 per € 329,40, n. 734/2024 per € 170,80, n. 1114/2024 per € 1.405,44, n. 76/2024 per € 2.731,58, n. 1146/2024 per € 2.008,12, n. 2342/2024 per € 103,70, n. 453/2025 per € 6.888,12, n.
195/20242 per € 1.073,60, n. 196/2024 per € 717,36, così per complessivi € 56.730,00 (e non € 56.790,00, come riportato in comparsa di costituzione).
Le predette fatture sono state in parte pagate, tanto che la società opposta ha azionato la somma residua di € 30.493,71.
Le fatture nn. 2178/2024, 637/2024, 2730/2023, 668/2024, 734/2024, 1114/2024, 76/2024, 1146/2024,
195/2024 e 196/2024, azionate in via monitoria, non sono oggetto di alcuna contestazione nell'atto di opposizione e pertanto le somme azionate in riferimento a tali fatture vanno confermate.
La fattura indicata in ricorso n. 1143/2024 non è riportata né nell'elenco delle fatture sub doc. n. 2 cit. né in comparsa di costituzione e pertanto non va considerata. Per le fatture nn. 195/20243, 657/20244, 1407/20245 e 2176/20246 menzionate nel ricorso monitorio l'unica contestazione concerne l'assenza nel cassetto fiscale dell'opponente.
Tale motivo di opposizione è comunque inconferente in quanto dette fatture sono state erroneamente inserite nel testo del ricorso monitorio ma non sono state computate nella somma ingiunta che muove dall'elenco fatture sub doc. n. 2 cit.
Quanto alle fatture nn. 1392/2024, 1414/2024 e 1421/2024 la parte opponente assume di avere provveduto al pagamento integrale mediante RI.BA. per un importo complessivo di € 8.672,08; in realtà il doc. n. 4 di parte opponente documenta pagamenti per la minor somma di € 7.510,64; pertanto a fronte di fatture emesse per complessivi € 12.139,00, risultando pagamenti per € 7.510,64, il residuo ammonterebbe ad € 4.628,36; tuttavia, in riferimento a tali fatture, parte opposta ha azionato la minor somma di € 4.046,297, che va confermata per tale misura.
Tra quelle pagate, parte opponente menziona anche la fattura n. 1730/2024, che tuttavia non è stata azionata e dunque i relativi pagamenti sono inconferenti.
Quanto alle fatture n. 477/2025, n. 2342/2024 e n. 453/2025, parte opponente eccepisce l'inesistenza dell'ordine e la mancata consegna dei beni fatturati.
Ebbene, coi docc. nn. 3 e 5 parte opposta ha dimostrato l'ordine di acquisto.
Parte opposta riconosce che tale merce non è stata spedita in virtù della clausola contrattuale n. 58 che, a suo dire, attribuirebbe alla venditrice la facoltà di sospendere le consegne nel caso di morosità.
Sebbene l'acquirente fosse già morosa al momento della scadenza dei termini di consegna, la circostanza appare inconferente e non legittima la richiesta di pagamento in esame.
Invero, la formulazione della clausola, non correttamente riportata in comparsa, non giustifica affatto la pretesa del pagamento della merce ordinata e non inviata, bensì -al più- una penale nella misura del 60%: Ora, la domanda azionata in via monitoria non ha ad oggetto la penale, bensì il pagamento delle fatture
(per intero) per la vendita dei beni e pertanto non può trovare accoglimento;
trattasi della complessiva somma di € 8.505,84 che va dunque detratta dalla somma ingiunta.
Tanto più che l'abbigliamento ordinato non è certo realizzato su misura e dunque ben può essere alienato altrove;
né parte opposta ha dedotto il contrario.
In conclusione, l'importo ingiunto è errato e va riconosciuto nella minor somma di € 21.987,87, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
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3. Conclusioni
L'opposizione va accolta.
Il decreto ingiuntivo n. 4907/2025 va revocato.
Parte opponente va condannata a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 21.987,87, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum”
(cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
La semplicità delle questioni trattate e l'approssimazione contabile con cui è stata avviata l'iniziativa processuale di parte opposta giustificano l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4907/2025;
3) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 21.987,87, oltre
5 interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo effettivo;
4) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 dicembre 2025
Il giudice
(Federico LM)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Erroneamente riportata con n. 657 nel ricorso monitorio 2 Erroneamente riportata con n. 185 nel ricorso monitorio
3 3 Erroneamente riportata in atti col numero 185 anziché 195 come da doc. n. 2 fascicolo monitorio, elenco fatture 4 Non presente nell'elenco delle fatture 5 Non presente nell'elenco delle fatture 6 Non presente nell'elenco delle fatture 7 In realtà, stando alle somme residue riportate a pag. 3 della comparsa, il residuo sarebbe pari ad € 4.046,42. 8 E non clausola n. 9 come indicato in comparsa.
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