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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. /2024 proposta da
e da
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data ………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2011……………, al N. ……………….. Parte II………., Serie
A………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Filomena Albano Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
Dott.ssa AR TT Caprara giudice ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 10134/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bevivino
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: 1. “i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i figli minori e sono affidati alla madre ed al padre in modo condiviso, vivranno Per_1 Per_2 Per_3 in via prevalente con la madre, l'altro genitore li vedrà e terrà con sé, previo avviso ragionevole e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, il lunedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore
21 con cena presso l'abitazione del padre;
a fine settimana alternati dalle ore 19 del sabato, pernottando presso la casa paterna, fino alle ore 21 della domenica con cena presso il padre;
sette giorni durante le vacanze natalizie e due giorni in quelle pasquali, ferma restando l'alternanza annuale di Natale e
Capodanno e di Pasqua e Lunedì dell'Angelo da trascorrere con la madre e il padre;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi del mese di luglio o agosto annualmente alternati da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. la casa familiare sita in via Egidio Tosato n. 14 int.5 in Roma è confermata in assegnazione definitiva a
con quanto in essa contenuto, dalla quale l'altro coniuge se ne è già allontanato;
Parte_2
4. il marito corrisponderà alla moglie AR TT per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_3
l'assegno mensile di €.240, aggiornato dal 30.11.2016 secondo i maturati indici ISTAT nell'importo Per_2 di euro 288, per ciascuno dei tre minori al domicilio di lei entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2014 e successivo adeguamento automatico annuale secondo indici istat, mediante erogazione mensile diretta con il versamento da parte del datore di lavoro con sede legale in CP_1
Bolzano via del Macello n. 61, cf/pi I il signor provvederà nella misura del P.IVA_1 Parte_1
50% alle spese mediche, scolastiche e sportive di natura straordinaria, nonché ai servizi anche sanitari non erogati dalle strutture pubbliche secondo il sottoscritto protocollo spese straordinarie in uso presso il
Tribunale di Roma;
5. le detrazioni fiscali per i figli minori e , saranno asseverate, dichiarate ed Per_1 Per_2 Per_3 usufruite, nell'integralità, dalla signora , la quale continuerà a percepire in via Parte_2 esclusiva l'assegno unico;
6. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
7. dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento.”
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in S. Andrea Apostolo dello
Ionio (CZ)……………………………………… in data 9.8.2004………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2004……………, al N. 2 ……………….. Parte II……….,
Serie A………., uff. 1, alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Filomena Albano