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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS) riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4841/2019 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 765/2019, pubblicata in data 2.04.2019, vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], elett.te C.F._1
dom.to in Castel San Giorgio alla Via Guerrasio, II Pal. Onorato presso lo studio dell'Avv. Domenico Maiale, C.F. , dal quale è C.F._2
rapp.to e difeso;
APPELLANTE
e c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma e per essa la propria mandataria P.IVA_1 CP_2
c.f. e p. iva , R.E.A. n.149681, a sua volta
[...] P.IVA_2
rappresentata da c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi (C.F. P.IVA_3
), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._3
Gianluigi D'Angiola (C.F. ); C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2017, conveniva in Parte_1 giudizio il (in prosieguo, anche Controparte_3 CP_4
per esigenze di celerità) innanzi al Tribunale di Nola al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: <I) dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile, anche per effetto della intervenuta mediazione;
II) accertare e dichiarare che, nel contratto di c/c n. 901.43, come sopra descritto, sia intervenuta usura bancaria nelle modalità indicate nell'elaborato peritale;
III) dichiarare la nullità della clausola usuraia contrattuale apposta;
IV) dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
V) dichiarare l'illegittima applicazione delle commissioni massimo scoperto, spese ed altri oneri;
VI) ordinare al convenuto istituto, per le causali indicate in premessa, nonché per le risultanze emerse a seguito della espletata c.t.p., di rettificare il saldo del conto corrente di tutte le illegittime competenze addebitate nel corso del rapporto, quantificate nella CTP in euro 23.515,22; VII) condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.>>
In data 16 gennaio 2018, si costituiva in giudizio il Controparte_3
in nome e per conto della cessionaria
[...] Controparte_1
chiedendo:
[...]
<< in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell'art. 164 c.p.c., in quanto manca completamente l'esposizione dei fatti
e l'oggetto della domanda di cui al punto 4) dell'art. 163 c.p.c.. con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree per il periodo anteriore ai 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione
(effettuata il 17.07.2017), limitando, quindi, gli eventuali accertamenti che
2 dovessero essere, in denegata ipotesi, effettuati, a partire dalla data del
17.07.2007, con esclusione degli anni precedenti;
nel merito: in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito promossa dal sig. ai danni di Parte_1 [...] essendo il contratto di conto corrente, Controparte_5 oggetto di causa, ancora aperto al momento dell'introduzione del presente giudizio, come meglio dedotto in narrativa, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte ex adverso, in particolare della domanda di rettifica del saldo del conto corrente dunque di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio…>>
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in parte motiva;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 31 ottobre 2019, ha Parte_1 impugnato tale sentenza per diversi motivi, che di seguito saranno esaminati, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) dichiarare ammissibile il proposto appello ed, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 765/2019, resa e depositata in data 2/4/19, dal Giudice del
Tribunale di Nola – Dott. Antonio Tufano – non notificata, procedimento iscritto al n. R.G. 1064/2019; B) dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile, anche per effetto della intervenuta mediazione;
C) accertare e dichiarare che, nel contratto di c/c n. 901.43, come sopra descritto, sia intervenuta usura bancaria nelle modalità indicate nell'elaborato peritale;
D) dichiarare nulli gli interessi usurari applicati;
E) dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
F) dichiarare l'illegittima applicazione delle commissioni massimo scoperto, spese ed altri oneri;
G) ordinare al convenuto istituto, per le causali indicate in premessa, nonché per le risultanze emerse a seguito della espletata c.t.p., di rettificare il saldo del conto corrente di
3 tutte le illegittime competenze addebitate nel corso del rapporto, quantificate nella CTP in euro 23.515,22; H) condannare il convenuto istituto bancario al pagamento, in favore del sottoscritto procuratore, delle spese e degli onorari relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello disponga consulenza tecnico-contabile d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dal convenuto istituto sul
c.c. dell'attore”.
Rappresentata da si è costituita Parte_2 in giudizio nella qualità di mandataria di , CP_2 CP_1 cessionaria del credito per cui è causa, così concludendo:
“accertare e dichiarare la novità e conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'avversaria domanda di accertare l'usura bancaria nel contratto di c/c de quo, come meglio in atto, con ogni conseguente declaratoria;
- accogliere l'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza n. 765/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Nola, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte appellante per il periodo anteriore ai 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione (effettuata il 17.07.2017), limitando, quindi, gli eventuali accertamenti che dovessero essere, in denegata ipotesi, effettuati, a partire dalla data del 17.07.2007, con esclusione degli anni precedenti;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 765/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Nola con tutte le domande ivi avanzate sia in via principale, che subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le causali esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
in ogni caso, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito promossa dal sig. essendo il contratto di conto Parte_1 corrente, oggetto di causa, ancora aperto al momento dell'introduzione del
4 presente giudizio, come meglio dedotto negli atti di causa, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte ex adverso, in particolare della domanda di rettifica del saldo del conto corrente dunque di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale che subordinata perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in premessa, dichiarando che tutte le clausole da cui è composto il contratto di conto corrente sono perfettamente valide ed efficaci e pattuite tra le parti...”.
All'udienza del 19 ottobre 2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione di giorni
20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 12.2.2024, questa Corte ha disposto consulenza tecnica, contabile al fine di accertare, secondo i d.m. via via intervenuti, se nel corso del rapporto, si sia superato il tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni di legge n. 108 del 1996 ed al fine di procedere all'eventuale ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nonché al fine di verificare se l'eventuale diritto di ripetizione del correntista risulti prescritto.
All'udienza del 16 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione di giorni
20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi di impugnazione.
Nell'atto di impugnazione, l'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che esso appellante aveva richiesto alla Banca la copia del contratto di conto corrente per cui è causa prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio e dalla stessa C.T.P., asseritamente non valutata in maniera adeguata dal Tribunale, sarebbe emerso chiaramente come “le anomalie” lamentate fossero “sorte in costanza di rapporto” e, dunque, la mancata produzione del contratto di conto corrente sarebbe del tutto irrilevante, inerendo le illegittimità del
5 rapporto, non al momento genetico, bensì alla fase della sua concreta attuazione (“…si sottolinea che dalla documentazione depositata dall'attore e dalla stessa C.T.P. non adeguatamente valutata dal Giudice di prime cure, sia stato chiaramente evidenziato che le anomalie lamentate dall'attore siano sorte in costanza di rapporto (c.d. usura sopravvenuta)!
L'attore, infatti, non ha lamentato anomalie ab origine del contratto
(rectius: un vizio formale delle clausole contenute nello stesso), bensì anomalie sorte in costanza di rapporto, nella fase cd. “funzionale” del rapporto sinallagmatico, per l'accertamento definitivo delle quali è essenziale, pregnante e giusto ammettere senza riserva alcuna la chiesta consulenza tecnica d'ufficio!
Proprio perché trattasi di anomalie sorte in costanza di rapporto, è stato del tutto inopportuno non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'attore, atteso che, senza adeguata istruzione probatoria, il giudizio risulta essere stato reso sulla base di presunzioni e non sulla scorta di quegli elementi probatori che sarebbero emersi in corso di causa…
Il sig. , tuttavia, non ha assolutamente lamentato un vizio Parte_1 formale del contratto di conto corrente sottoscritto con il Controparte_3
[...]
Egli, infatti, ha semplicemente, necessariamente e opportunamente lamentato una chiarissima violazione della buona fede che soggiace al sinallagma funzionale del rapporto di conto corrente, atteso che il convenuto istituto bancario, in aperto spregio del dettato normativo poc'anzi citato, ha illegittimamente praticato tassi di interesse nettamente superiori rispetto ai limiti previsti dalla Banca d'Italia”).
L'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendola generica, per non essere state individuate dall'Istituto di credito le rimesse solutorie.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia solo in parte fondato e che l'appello incidentale debba essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Deve premettersi che le censure formulate dall'appellante principale relativamente alla mancata produzione, da parte della del contratto CP_4
6 di conto corrente risultano del tutto infondate, non avendo l'impugnante richiesto, in questa sede, alcun ordine di esibizione.
Come è noto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (Sez. 1, n. 24641 del 13.9.2021;
Sez. 1, n. 23861 del 1.8.2022; Sez. 1, n. 9082 del 31.3.2023, nonché con ulteriori precisazioni Sez. 1, n. 12993 del 12.5.2023).
Pur volendo ammettere che l'impugnante abbia regolarmente richiesto all'istituto di credito, ex art. 119 d.gs. cit., la copia della documentazione inerente al rapporto in oggetto, presumibilmente agli inizi del 2016
(circostanza astrattamente desumibile, pur non essendo la relativa missiva acquisita agli atti del giudizio, dalla risposta della banca del 30.03.2016), deve rilevarsi che, nell'atto di impugnazione, il formula un mero Pt_1
generico richiamo alle richieste istruttorie formulate in primo grado, chiedendo espressamente a questa Corte solo l'ammissione di una consulenza tecnico contabile, in palese violazione del principio secondo il quale le richieste di mezzi di prova non accolte dal giudice di primo grado devono essere specificamente riproposte con l'atto di impugnazione.
Inoltre, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., di recente,
Cass. n. 8912/2025, nonché Cass. n. 2129/2022; Cass. n. 33103/2021; n.
26523/2020; Cass. n. 15029/2019; Cass. n. 6590/2019; Cass. n.
7 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; Cass. n.
16290/2016; Cass. n. 9410/2011; Cass. n. 25157/2008).
Nel caso di specie, il Tribunale, con ordinanza emessa in data 11.9.2018 rigettava le richieste istruttorie ed in particolare quella di esibizione del contratto di conto corrente. All'udienza del 28.3.2019, successiva al deposito dell'ordinanza, il difensore dell'attore non reiterava espressamente l'istanza relativa all'ordine di esibizione non ammesso dal primo giudice.
Si deve quindi ritenere che vi sia stata implicita rinuncia in ordine a tale richiesta, in virtù del principio su enunciato, secondo il quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le richieste istruttorie ha l'onere di riproporle all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi poiché diversamente le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.
Già la condotta processuale della parte nel primo grado e l'assenza di uno specifico riferimento all'ordine di esibizione motivatamente respinto dall'ordinanza del giudice di prime cure per tardività della relativa richiesta integra gli estremi di una rinuncia a tale istanza che, peraltro, non è stata neanche espressamente reiterata in sede di appello.
A fronte, dunque, del motivato rigetto da parte del giudice dell'ordine di esibizione fondato sulla tardività dell'istanza, insomma, il : a) era Pt_1
onerato di una specifica riproposizione delle istanze istruttorie cui era interessato, che tenesse conto delle ragioni di rigetto (non essendo sufficiente il mero rinvio alle richieste formulate nei precedenti atti difensivi); b) in qualità di impugnante, avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo contro il diniego dell'ordine di esibizione che era stato motivatamente disatteso dal Tribunale.
Tanto premesso, non può essere integramente condivisa la decisione del giudice di primo grado, il quale, rilevato il mancato deposito, da parte dell'attore, del contratto di conto corrente nonché dei decreti ministeriali necessari all'esperimento delle verifiche ex legge n.108/1996, ha rigettato tutte le domanda attoree.
8 Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto del fatto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass.
20490/2022; Cass. 33009/2019).
Più in generale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass. 8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass.
9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n. 23229/2004).
Tale principio, di carattere generale, è dunque sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto e si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non
9 può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Alla luce di tali principi, nel caso in esame, stante la veste di attore - non avendo la banca convenuta formulato alcuna domanda riconvenzionale -, il correntista, era sicuramente onerato, a monte, di allegare in modo specifico e, a valle, di provare le contestazioni sollevate (cfr. sul punto
Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 28945/2017; Cass. n.
500/2017).
Non risulta, infatti, allegato chiaramente ed in maniera inequivoca la mancata stipula del contratto in forma scritta;
anzi, proprio l'allegazione secondo cui il avrebbe richiesto la consegna del contratto, Pt_1
all'evidenza, dimostra la stipula in forma scritta dello stesso.
Può ritenersi, quindi, pacifica la conclusione del contratto per iscritto, ragion per cui l'onere della prova in ordine all'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti grava sul cliente, mediante la produzione del contratto, attraverso cui dimostrare l'assenza di disposizioni che possano giustificare l'addebito delle somme corrispondenti, non potendosi richiamare la disciplina applicabile alla diversa fattispecie in cui il cliente attore invochi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, ipotesi nella quale, laddove la banca contesti la allegazione attorea e sostenga il perfezionamento del contratto in forma scritta, è onerata di darne positivo riscontro, non potendosi gravare il correntista della prova negativa dell'accordo (cfr., sul punto, Cass. n.
6480/2021).
Per quanto esposto, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del principio dell'onere della prova, quanto all'accertamento delle dedotte nullità “genetiche” delle clausole del contratto di c/c n. 901.43, rigettando le relative domande del correntista sulle stesse fondate.
Lo stesso non può dirsi, invece, come pure rilevato dall'impugnante principale, in ordine alla richiesta di accertamento dell'usura verificatasi nel corso del rapporto.
10 In sede di gravame, l'appellante, come detto, si è limitato a reiterare l'istanza di ammissione di CTU contabile la quale, in difetto della documentazione contrattuale di riferimento, ha coerentemente riguardato, avuto riguardo alle domande formulate dal , in questa fase, solo tale Pt_1
ultimo accertamento.
Solo entro tali limiti, infatti, le censure dell'impugnante colgono nel segno.
Invero, ha errato il giudice di primo grado a non procedere all'accertamento dell'eventuale superamento del tasso usuraio nel corso del rapporto (pure dedotto dal nell'atto introduttivo del giudizio di Pt_1
primo grado) ed a ritenere comunque la domanda infondata in ragione della mancata produzione da parte dell'attore dei relativi Decreti
Ministeriali.
Innanzitutto, in riferimento a tale ultima questione, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, il giudice del merito, al fine della prova della illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, in caso di mancata produzione dei Decreti Ministeriali da parte del deducente, può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (cfr. ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 13 maggio 2020,
n. 8883). Pertanto, ad avviso del Collegio, le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e devono, dunque, essere conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo.
Inoltre, per quanto attiene all'interesse applicato nel corso del rapporto, i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento
11 sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto. Il Collegio condivide pienamente tale principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
Sul punto, il CTU ha accertato che, nell'ambito del rapporto di c/c n.901.43
i tassi in concreto praticati dalla banca sono risultati superiori ai limiti usurai medio tempore vigenti nei seguenti trimestri: 1°, 3° e 4° trimestre
2010; 1°, 2° e 3° trimestre 2011. Ne consegue che, in relazione a tali periodi, occorre ricondurre nei limiti usura il TEG di ciascun trimestre.
Deve, a questo punto, anche rilevarsi che il giudice di primo grado, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di prescrizione formulata da un istituto di credito sarebbe inammissibile in assenza di indicazione delle rimesse aventi natura solutoria, ha rigettato tale eccezione, proposta dall'odierna parte appellata/appellante incidentale, ritenendola generica, appunto, per la mancata indicazione delle rimesse solutorie.
Effettivamente, come rilevato dall'impugnante incidentale, in ordine alla formulazione dell'eccezione, si è ormai consolidata una giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cassazione civile
04/01/2024, n.235; 11/11/2022, n.33334; Sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Di guisa che cade l'argomentazione espressa dal primo giudice per ritenere che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca fosse incompleta e deve, quindi, procedersi all'esame nel merito dell'eccezione.
12 Orbene, premesso che risultano soggette agli effetti dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione unicamente le competenze illegittimamente liquidate dalla banca in epoca antecedente al decennio precedente la domanda attorea (restando ovviamente impregiudicato il diritto del correntista ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca a decorrere da tale data), dovendosi individuare nella data del 25.07.2007 l'epoca di decorrenza del decennio non soggetto al decorso dei termini prescrizionali (essendo l'atto di citazione in primo grado notificato in tale data), tenuto conto che gli estratti conto resisi disponibili decorrono dall'01.01.2007, l'arco temporale oggetto delle verifiche in tema di prescrizione è quello ricompreso tra l'01.01.2007 e il
25.07.2007, periodo di tempo in cui la banca non ha violato la normativa sull'usura.
Ne consegue che non esiste alcun indebito per il quale possa ritenersi prescritto il diritto di ripetizione del correntista.
L'appello incidentale deve essere dunque integralmente rigettato.
Per quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed aderendo alla corretta rielaborazione contabile eseguita dal CTU in applicazione dei predetti criteri, il saldo del rapporto n. 901.43 alla data del
31.12.2015, deve essere rideterminato in euro 32.702,68 a debito del correntista, in luogo del saldo, parimenti debitore, di euro 33.249,60 annotato in conto da risultando Controparte_5 pari ad euro 546,92 (euro 33.249,60 – euro 32.702,68) le competenze illegittimamente addebitate al correntista per effetto del superamento delle soglie di usura.
In riforma della sentenza di primo grado, in luogo, quindi, del saldo debitore di € euro 33.249,60 risultante in data 31.12.2015 dalle scritture contabili della banca, deve rideterminarsi in € 32.702,68 il saldo finale passivo del conto corrente in questione.
L'appellante principale risulta dunque in minima parte vittorioso, quanto alla rideterminazione del saldo del conto corrente e, quindi, essendo state respinte gran parte delle domande dallo stesso proposte, si ritiene congruo compensare per 2/3 le spese processuali e condannare la CP_4
appellata al pagamento della residua parte di 1/3 delle spese del doppio
13 grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (fino a 1.100) dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Devono, infine, essere poste interamente a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio che hanno riguardato essenzialmente il ricalcolo del conto corrente che ha avuto, come sopra illustrato, solo in minima parte, esito favorevole per appellante principale.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Nola n. 765/2019, pubblicata in data 2.04.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo finale del c/c n. 901.43 per cui è causa, alla data del 31.12.2015 è di € 32.702,68 a debito del correntista;
Parte_1
c) rigetta l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna e per essa la propria mandataria Controparte_1
rappresentata da CP_2 Parte_2
a pagare in favore di , la parte residua delle dette
[...] Parte_1 spese, che si liquida, in tale ridotta misura, in € 79,00 per esborsi e €
14 220,00 per compenso professionale quanto al primo grado di giudizio, e in
€ 118,50 per esborsi e € 224,30 per compenso professionale quanto al secondo grado, oltre - per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletate nel presente grado di giudizio a carico di tutte le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS) riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4841/2019 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 765/2019, pubblicata in data 2.04.2019, vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...], elett.te C.F._1
dom.to in Castel San Giorgio alla Via Guerrasio, II Pal. Onorato presso lo studio dell'Avv. Domenico Maiale, C.F. , dal quale è C.F._2
rapp.to e difeso;
APPELLANTE
e c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma e per essa la propria mandataria P.IVA_1 CP_2
c.f. e p. iva , R.E.A. n.149681, a sua volta
[...] P.IVA_2
rappresentata da c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi (C.F. P.IVA_3
), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._3
Gianluigi D'Angiola (C.F. ); C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 16.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2017, conveniva in Parte_1 giudizio il (in prosieguo, anche Controparte_3 CP_4
per esigenze di celerità) innanzi al Tribunale di Nola al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: <I) dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile, anche per effetto della intervenuta mediazione;
II) accertare e dichiarare che, nel contratto di c/c n. 901.43, come sopra descritto, sia intervenuta usura bancaria nelle modalità indicate nell'elaborato peritale;
III) dichiarare la nullità della clausola usuraia contrattuale apposta;
IV) dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
V) dichiarare l'illegittima applicazione delle commissioni massimo scoperto, spese ed altri oneri;
VI) ordinare al convenuto istituto, per le causali indicate in premessa, nonché per le risultanze emerse a seguito della espletata c.t.p., di rettificare il saldo del conto corrente di tutte le illegittime competenze addebitate nel corso del rapporto, quantificate nella CTP in euro 23.515,22; VII) condannare il convenuto istituto bancario al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.>>
In data 16 gennaio 2018, si costituiva in giudizio il Controparte_3
in nome e per conto della cessionaria
[...] Controparte_1
chiedendo:
[...]
<< in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell'art. 164 c.p.c., in quanto manca completamente l'esposizione dei fatti
e l'oggetto della domanda di cui al punto 4) dell'art. 163 c.p.c.. con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree per il periodo anteriore ai 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione
(effettuata il 17.07.2017), limitando, quindi, gli eventuali accertamenti che
2 dovessero essere, in denegata ipotesi, effettuati, a partire dalla data del
17.07.2007, con esclusione degli anni precedenti;
nel merito: in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito promossa dal sig. ai danni di Parte_1 [...] essendo il contratto di conto corrente, Controparte_5 oggetto di causa, ancora aperto al momento dell'introduzione del presente giudizio, come meglio dedotto in narrativa, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte ex adverso, in particolare della domanda di rettifica del saldo del conto corrente dunque di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio…>>
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in parte motiva;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 31 ottobre 2019, ha Parte_1 impugnato tale sentenza per diversi motivi, che di seguito saranno esaminati, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) dichiarare ammissibile il proposto appello ed, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 765/2019, resa e depositata in data 2/4/19, dal Giudice del
Tribunale di Nola – Dott. Antonio Tufano – non notificata, procedimento iscritto al n. R.G. 1064/2019; B) dichiarare la domanda spiegata proponibile e procedibile, anche per effetto della intervenuta mediazione;
C) accertare e dichiarare che, nel contratto di c/c n. 901.43, come sopra descritto, sia intervenuta usura bancaria nelle modalità indicate nell'elaborato peritale;
D) dichiarare nulli gli interessi usurari applicati;
E) dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
F) dichiarare l'illegittima applicazione delle commissioni massimo scoperto, spese ed altri oneri;
G) ordinare al convenuto istituto, per le causali indicate in premessa, nonché per le risultanze emerse a seguito della espletata c.t.p., di rettificare il saldo del conto corrente di
3 tutte le illegittime competenze addebitate nel corso del rapporto, quantificate nella CTP in euro 23.515,22; H) condannare il convenuto istituto bancario al pagamento, in favore del sottoscritto procuratore, delle spese e degli onorari relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello disponga consulenza tecnico-contabile d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dal convenuto istituto sul
c.c. dell'attore”.
Rappresentata da si è costituita Parte_2 in giudizio nella qualità di mandataria di , CP_2 CP_1 cessionaria del credito per cui è causa, così concludendo:
“accertare e dichiarare la novità e conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'avversaria domanda di accertare l'usura bancaria nel contratto di c/c de quo, come meglio in atto, con ogni conseguente declaratoria;
- accogliere l'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza n. 765/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Nola, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte appellante per il periodo anteriore ai 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione (effettuata il 17.07.2017), limitando, quindi, gli eventuali accertamenti che dovessero essere, in denegata ipotesi, effettuati, a partire dalla data del 17.07.2007, con esclusione degli anni precedenti;
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 765/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Nola con tutte le domande ivi avanzate sia in via principale, che subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le causali esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
in ogni caso, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito promossa dal sig. essendo il contratto di conto Parte_1 corrente, oggetto di causa, ancora aperto al momento dell'introduzione del
4 presente giudizio, come meglio dedotto negli atti di causa, con conseguente rigetto di tutte le domande svolte ex adverso, in particolare della domanda di rettifica del saldo del conto corrente dunque di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio;
- in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale che subordinata perché infondata in fatto e diritto per le causali di cui in premessa, dichiarando che tutte le clausole da cui è composto il contratto di conto corrente sono perfettamente valide ed efficaci e pattuite tra le parti...”.
All'udienza del 19 ottobre 2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione di giorni
20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 12.2.2024, questa Corte ha disposto consulenza tecnica, contabile al fine di accertare, secondo i d.m. via via intervenuti, se nel corso del rapporto, si sia superato il tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni di legge n. 108 del 1996 ed al fine di procedere all'eventuale ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nonché al fine di verificare se l'eventuale diritto di ripetizione del correntista risulti prescritto.
All'udienza del 16 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione di giorni
20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi di impugnazione.
Nell'atto di impugnazione, l'appellante assume che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che esso appellante aveva richiesto alla Banca la copia del contratto di conto corrente per cui è causa prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio e dalla stessa C.T.P., asseritamente non valutata in maniera adeguata dal Tribunale, sarebbe emerso chiaramente come “le anomalie” lamentate fossero “sorte in costanza di rapporto” e, dunque, la mancata produzione del contratto di conto corrente sarebbe del tutto irrilevante, inerendo le illegittimità del
5 rapporto, non al momento genetico, bensì alla fase della sua concreta attuazione (“…si sottolinea che dalla documentazione depositata dall'attore e dalla stessa C.T.P. non adeguatamente valutata dal Giudice di prime cure, sia stato chiaramente evidenziato che le anomalie lamentate dall'attore siano sorte in costanza di rapporto (c.d. usura sopravvenuta)!
L'attore, infatti, non ha lamentato anomalie ab origine del contratto
(rectius: un vizio formale delle clausole contenute nello stesso), bensì anomalie sorte in costanza di rapporto, nella fase cd. “funzionale” del rapporto sinallagmatico, per l'accertamento definitivo delle quali è essenziale, pregnante e giusto ammettere senza riserva alcuna la chiesta consulenza tecnica d'ufficio!
Proprio perché trattasi di anomalie sorte in costanza di rapporto, è stato del tutto inopportuno non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'attore, atteso che, senza adeguata istruzione probatoria, il giudizio risulta essere stato reso sulla base di presunzioni e non sulla scorta di quegli elementi probatori che sarebbero emersi in corso di causa…
Il sig. , tuttavia, non ha assolutamente lamentato un vizio Parte_1 formale del contratto di conto corrente sottoscritto con il Controparte_3
[...]
Egli, infatti, ha semplicemente, necessariamente e opportunamente lamentato una chiarissima violazione della buona fede che soggiace al sinallagma funzionale del rapporto di conto corrente, atteso che il convenuto istituto bancario, in aperto spregio del dettato normativo poc'anzi citato, ha illegittimamente praticato tassi di interesse nettamente superiori rispetto ai limiti previsti dalla Banca d'Italia”).
L'appellante incidentale contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendola generica, per non essere state individuate dall'Istituto di credito le rimesse solutorie.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia solo in parte fondato e che l'appello incidentale debba essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Deve premettersi che le censure formulate dall'appellante principale relativamente alla mancata produzione, da parte della del contratto CP_4
6 di conto corrente risultano del tutto infondate, non avendo l'impugnante richiesto, in questa sede, alcun ordine di esibizione.
Come è noto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. (Sez. 1, n. 24641 del 13.9.2021;
Sez. 1, n. 23861 del 1.8.2022; Sez. 1, n. 9082 del 31.3.2023, nonché con ulteriori precisazioni Sez. 1, n. 12993 del 12.5.2023).
Pur volendo ammettere che l'impugnante abbia regolarmente richiesto all'istituto di credito, ex art. 119 d.gs. cit., la copia della documentazione inerente al rapporto in oggetto, presumibilmente agli inizi del 2016
(circostanza astrattamente desumibile, pur non essendo la relativa missiva acquisita agli atti del giudizio, dalla risposta della banca del 30.03.2016), deve rilevarsi che, nell'atto di impugnazione, il formula un mero Pt_1
generico richiamo alle richieste istruttorie formulate in primo grado, chiedendo espressamente a questa Corte solo l'ammissione di una consulenza tecnico contabile, in palese violazione del principio secondo il quale le richieste di mezzi di prova non accolte dal giudice di primo grado devono essere specificamente riproposte con l'atto di impugnazione.
Inoltre, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., di recente,
Cass. n. 8912/2025, nonché Cass. n. 2129/2022; Cass. n. 33103/2021; n.
26523/2020; Cass. n. 15029/2019; Cass. n. 6590/2019; Cass. n.
7 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; Cass. n.
16290/2016; Cass. n. 9410/2011; Cass. n. 25157/2008).
Nel caso di specie, il Tribunale, con ordinanza emessa in data 11.9.2018 rigettava le richieste istruttorie ed in particolare quella di esibizione del contratto di conto corrente. All'udienza del 28.3.2019, successiva al deposito dell'ordinanza, il difensore dell'attore non reiterava espressamente l'istanza relativa all'ordine di esibizione non ammesso dal primo giudice.
Si deve quindi ritenere che vi sia stata implicita rinuncia in ordine a tale richiesta, in virtù del principio su enunciato, secondo il quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le richieste istruttorie ha l'onere di riproporle all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi poiché diversamente le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.
Già la condotta processuale della parte nel primo grado e l'assenza di uno specifico riferimento all'ordine di esibizione motivatamente respinto dall'ordinanza del giudice di prime cure per tardività della relativa richiesta integra gli estremi di una rinuncia a tale istanza che, peraltro, non è stata neanche espressamente reiterata in sede di appello.
A fronte, dunque, del motivato rigetto da parte del giudice dell'ordine di esibizione fondato sulla tardività dell'istanza, insomma, il : a) era Pt_1
onerato di una specifica riproposizione delle istanze istruttorie cui era interessato, che tenesse conto delle ragioni di rigetto (non essendo sufficiente il mero rinvio alle richieste formulate nei precedenti atti difensivi); b) in qualità di impugnante, avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo contro il diniego dell'ordine di esibizione che era stato motivatamente disatteso dal Tribunale.
Tanto premesso, non può essere integramente condivisa la decisione del giudice di primo grado, il quale, rilevato il mancato deposito, da parte dell'attore, del contratto di conto corrente nonché dei decreti ministeriali necessari all'esperimento delle verifiche ex legge n.108/1996, ha rigettato tutte le domanda attoree.
8 Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto del fatto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass.
20490/2022; Cass. 33009/2019).
Più in generale, l'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto - ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto altrui - non subisce deroga neanche quando l'accertamento abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, che grava pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, benché negativo, ha carattere costitutivo: non essendo possibile dare la prova di un fatto non avvenuto, la prova del fatto negativo può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (ex multis v. Cass. 8018/2021; Cass. 19171/2019; Cass. 500/2017; Cass.
9201/2015; Cass. 9099/2012; Cass. n. 23229/2004).
Tale principio, di carattere generale, è dunque sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto e si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non
9 può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Alla luce di tali principi, nel caso in esame, stante la veste di attore - non avendo la banca convenuta formulato alcuna domanda riconvenzionale -, il correntista, era sicuramente onerato, a monte, di allegare in modo specifico e, a valle, di provare le contestazioni sollevate (cfr. sul punto
Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 28945/2017; Cass. n.
500/2017).
Non risulta, infatti, allegato chiaramente ed in maniera inequivoca la mancata stipula del contratto in forma scritta;
anzi, proprio l'allegazione secondo cui il avrebbe richiesto la consegna del contratto, Pt_1
all'evidenza, dimostra la stipula in forma scritta dello stesso.
Può ritenersi, quindi, pacifica la conclusione del contratto per iscritto, ragion per cui l'onere della prova in ordine all'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti grava sul cliente, mediante la produzione del contratto, attraverso cui dimostrare l'assenza di disposizioni che possano giustificare l'addebito delle somme corrispondenti, non potendosi richiamare la disciplina applicabile alla diversa fattispecie in cui il cliente attore invochi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, ipotesi nella quale, laddove la banca contesti la allegazione attorea e sostenga il perfezionamento del contratto in forma scritta, è onerata di darne positivo riscontro, non potendosi gravare il correntista della prova negativa dell'accordo (cfr., sul punto, Cass. n.
6480/2021).
Per quanto esposto, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo del principio dell'onere della prova, quanto all'accertamento delle dedotte nullità “genetiche” delle clausole del contratto di c/c n. 901.43, rigettando le relative domande del correntista sulle stesse fondate.
Lo stesso non può dirsi, invece, come pure rilevato dall'impugnante principale, in ordine alla richiesta di accertamento dell'usura verificatasi nel corso del rapporto.
10 In sede di gravame, l'appellante, come detto, si è limitato a reiterare l'istanza di ammissione di CTU contabile la quale, in difetto della documentazione contrattuale di riferimento, ha coerentemente riguardato, avuto riguardo alle domande formulate dal , in questa fase, solo tale Pt_1
ultimo accertamento.
Solo entro tali limiti, infatti, le censure dell'impugnante colgono nel segno.
Invero, ha errato il giudice di primo grado a non procedere all'accertamento dell'eventuale superamento del tasso usuraio nel corso del rapporto (pure dedotto dal nell'atto introduttivo del giudizio di Pt_1
primo grado) ed a ritenere comunque la domanda infondata in ragione della mancata produzione da parte dell'attore dei relativi Decreti
Ministeriali.
Innanzitutto, in riferimento a tale ultima questione, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, il giudice del merito, al fine della prova della illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, in caso di mancata produzione dei Decreti Ministeriali da parte del deducente, può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (cfr. ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 13 maggio 2020,
n. 8883). Pertanto, ad avviso del Collegio, le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e devono, dunque, essere conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo.
Inoltre, per quanto attiene all'interesse applicato nel corso del rapporto, i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento
11 sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto. Il Collegio condivide pienamente tale principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo (individuato dal ctu) eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
Sul punto, il CTU ha accertato che, nell'ambito del rapporto di c/c n.901.43
i tassi in concreto praticati dalla banca sono risultati superiori ai limiti usurai medio tempore vigenti nei seguenti trimestri: 1°, 3° e 4° trimestre
2010; 1°, 2° e 3° trimestre 2011. Ne consegue che, in relazione a tali periodi, occorre ricondurre nei limiti usura il TEG di ciascun trimestre.
Deve, a questo punto, anche rilevarsi che il giudice di primo grado, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di prescrizione formulata da un istituto di credito sarebbe inammissibile in assenza di indicazione delle rimesse aventi natura solutoria, ha rigettato tale eccezione, proposta dall'odierna parte appellata/appellante incidentale, ritenendola generica, appunto, per la mancata indicazione delle rimesse solutorie.
Effettivamente, come rilevato dall'impugnante incidentale, in ordine alla formulazione dell'eccezione, si è ormai consolidata una giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cassazione civile
04/01/2024, n.235; 11/11/2022, n.33334; Sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Di guisa che cade l'argomentazione espressa dal primo giudice per ritenere che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca fosse incompleta e deve, quindi, procedersi all'esame nel merito dell'eccezione.
12 Orbene, premesso che risultano soggette agli effetti dell'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione unicamente le competenze illegittimamente liquidate dalla banca in epoca antecedente al decennio precedente la domanda attorea (restando ovviamente impregiudicato il diritto del correntista ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca a decorrere da tale data), dovendosi individuare nella data del 25.07.2007 l'epoca di decorrenza del decennio non soggetto al decorso dei termini prescrizionali (essendo l'atto di citazione in primo grado notificato in tale data), tenuto conto che gli estratti conto resisi disponibili decorrono dall'01.01.2007, l'arco temporale oggetto delle verifiche in tema di prescrizione è quello ricompreso tra l'01.01.2007 e il
25.07.2007, periodo di tempo in cui la banca non ha violato la normativa sull'usura.
Ne consegue che non esiste alcun indebito per il quale possa ritenersi prescritto il diritto di ripetizione del correntista.
L'appello incidentale deve essere dunque integralmente rigettato.
Per quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello principale ed aderendo alla corretta rielaborazione contabile eseguita dal CTU in applicazione dei predetti criteri, il saldo del rapporto n. 901.43 alla data del
31.12.2015, deve essere rideterminato in euro 32.702,68 a debito del correntista, in luogo del saldo, parimenti debitore, di euro 33.249,60 annotato in conto da risultando Controparte_5 pari ad euro 546,92 (euro 33.249,60 – euro 32.702,68) le competenze illegittimamente addebitate al correntista per effetto del superamento delle soglie di usura.
In riforma della sentenza di primo grado, in luogo, quindi, del saldo debitore di € euro 33.249,60 risultante in data 31.12.2015 dalle scritture contabili della banca, deve rideterminarsi in € 32.702,68 il saldo finale passivo del conto corrente in questione.
L'appellante principale risulta dunque in minima parte vittorioso, quanto alla rideterminazione del saldo del conto corrente e, quindi, essendo state respinte gran parte delle domande dallo stesso proposte, si ritiene congruo compensare per 2/3 le spese processuali e condannare la CP_4
appellata al pagamento della residua parte di 1/3 delle spese del doppio
13 grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (fino a 1.100) dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Devono, infine, essere poste interamente a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio che hanno riguardato essenzialmente il ricalcolo del conto corrente che ha avuto, come sopra illustrato, solo in minima parte, esito favorevole per appellante principale.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Nola n. 765/2019, pubblicata in data 2.04.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo finale del c/c n. 901.43 per cui è causa, alla data del 31.12.2015 è di € 32.702,68 a debito del correntista;
Parte_1
c) rigetta l'appello incidentale;
2) compensa tra le parti 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna e per essa la propria mandataria Controparte_1
rappresentata da CP_2 Parte_2
a pagare in favore di , la parte residua delle dette
[...] Parte_1 spese, che si liquida, in tale ridotta misura, in € 79,00 per esborsi e €
14 220,00 per compenso professionale quanto al primo grado di giudizio, e in
€ 118,50 per esborsi e € 224,30 per compenso professionale quanto al secondo grado, oltre - per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletate nel presente grado di giudizio a carico di tutte le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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