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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/ 2025 r.g.
TRA
- rappresentata e difesa dall' avv.Valerio Sgarrino Parte_1
ATTRICE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dinoi CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 4-6-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17-3-2025, , premesso di aver contratto in data 26-1-2024 Parte_1
matrimonio in Martina Franca con da cui non erano nati figli, e che il coniuge , a CP_1
seguito di insanabili contrasti insorti aveva lasciato la casa coniugale sin dal dicembre 2024, chiedeva pronunziarsi la separazione dall' senza previsione di assegni di mantenimento e con vittoria di CP_1
spese di lite.
Costituendosi la parte convenuta non si opponeva alla separazione. All'udienza del 4-6-2025 la causa non abbisognevole di istruzione era rimessa al collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso. Il distacco coniugale ha, evidentemente,
assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la parte convenuta nulla ha opposto alla domanda di separazione.
Nulla va disposto per le questioni accessorie stante la mancanza di domande sul punto.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, del tenore e delle ragioni della decisione, della mancata opposizione del convenuto, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Pt_1
con ricorso del 17-3-2025 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nato a [...] il CP_1
2.12.1973, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Martina Franca il Parte_1
26-1-2024, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto al n.30 , parte 2,sez.C
uff.8 anno 2024;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4.6.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1248/ 2025 r.g.
TRA
- rappresentata e difesa dall' avv.Valerio Sgarrino Parte_1
ATTRICE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Dinoi CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 4-6-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17-3-2025, , premesso di aver contratto in data 26-1-2024 Parte_1
matrimonio in Martina Franca con da cui non erano nati figli, e che il coniuge , a CP_1
seguito di insanabili contrasti insorti aveva lasciato la casa coniugale sin dal dicembre 2024, chiedeva pronunziarsi la separazione dall' senza previsione di assegni di mantenimento e con vittoria di CP_1
spese di lite.
Costituendosi la parte convenuta non si opponeva alla separazione. All'udienza del 4-6-2025 la causa non abbisognevole di istruzione era rimessa al collegio per la decisione.
Va pronunciata la separazione personale tra le parti per fatti obiettivi. L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice, rimaste prive di contestazione, si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare, essendosi interrotte la convivenza e l'unione affettiva e familiare già da tempo antecedente alla proposizione del ricorso. Il distacco coniugale ha, evidentemente,
assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la ripresa della convivenza;
peraltro la parte convenuta nulla ha opposto alla domanda di separazione.
Nulla va disposto per le questioni accessorie stante la mancanza di domande sul punto.
Ricorrono, infine, giustificati motivi, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, del tenore e delle ragioni della decisione, della mancata opposizione del convenuto, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Pt_1
con ricorso del 17-3-2025 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi , nato a [...] il CP_1
2.12.1973, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Martina Franca il Parte_1
26-1-2024, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto al n.30 , parte 2,sez.C
uff.8 anno 2024;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 4.6.2025
IL PRESIDENTE est. (Marcello Maggi)