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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi dell'originario attore C.F. ), in giudizio con gli Parte_4 C.F._4 avv.ti Francesco Gulina e Lorenzo Mazzarulli
-attori-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Parte_5
), (C.F. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_8 C.F._9 Pt_9
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._10 Parte_10 C.F._11
C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Piero Di Nicola e Parte_11 C.F._12
Gianluca Bartolomei
-convenuti- nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._13
(C.F. ) Controparte_3 C.F._14
(C.F. Controparte_4 C.F._15
(C.F. ) Controparte_5 C.F._16
-convenuti contumaci (ord. verbale ud. 18.05.2017)-
***
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, previamente accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 570 c.c. la qualità, in capo all'odierno attore, di erede unico e legittimo della defunta vedova a sua volta legittimaria ai sensi Controparte_6 Persona_1 dell'art. 582 c.c. della quota pari a due terzi dell'intero asse ereditario del fu siccome Persona_1 meglio specificato nelle premesse, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. c.c. mediante stima dei singoli cespiti, formazione delle porzioni in rapporto all'entità di ciascuna quota e assegnazione o attribuzione di esse porzioni, salvo quanto previsto agli artt. 720 c.c. in caso di immobili non divisibili e 728 c.c. in ipotesi di ineguaglianza in natura delle quote. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione”;
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - NEL MERITO E
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalla parte attrice poiché infondata in fatto e diritto in quanto l'attore non ha nessun titolo nella comunione dei beni che facevano parte dell'eredità del defunto non avendo mai acquisito nessun diritto Persona_1 di proprietà neppure per quota sui beni mobili e immobili che facevano parte della sua eredità; - NEL
MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il preteso diritto di comproprietà dell'attore sui beni che facevano parte dell'eredità del defunto Persona_1 disporre lo scioglimento della comunione, mediante la formazione di lotti in numero e quantità corrispondenti alle singole quote a cui ciascun compartecipe ha diritto e mediante la conseguente assegnazione a ciascuno di essi;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze e onorari dovute per il presente giudizio, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_4 Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, al fine di ottenere
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_5
l'accoglimento delle domande trascritte in epigrafe.
I-1.1. A sostengo delle proprie pretese l'attore ha allegato e dedotto:
- che in data 10.04.1990 era deceduto il quale, il 21.02.1988 aveva redatto Persona_1 testamento olografo, pubblicato il 02.10.1990, così disponendo: “Io sottoscritto
[...]
… alla mia morte lascio l'usufrutto di tutto quello che posseggo (tutta la mia roba) a mia moglie Per_1
”; Controparte_6
- che in data 22.02.2015 era poi deceduta senza lasciare prole, genitori Controparte_6
2 ed altri ascendenti;
- che, pertanto, si era aperta la successione legittima della defunta in favore dell'odierno attore, fratello della de cuius;
- che per effetto di tale delazione, egli era succeduto nella piena proprietà della quota di 2/3 di tutti i beni pervenuti in successione ad a seguito della morte del Controparte_6 coniuge Persona_1
- che la residua quota di 1/3 doveva essere attribuita ai parenti in linea collaterale di Per_1 litisconsorti necessari nel presente giudizio;
[...]
- che nell'attivo ereditario erano ricompresi cespiti immobiliari meglio indicati nella citazione, per come risultanti dalla dichiarazione di successione prodotta in giudizio;
- che, stante lo stato di comunione, l'attore aveva ritenuto opportuno stimolare la divisione del compendio ereditario;
- che, in particolare, il testamento olografo aveva avuto ad oggetto un legato di usufrutto in favore di lasciando impregiudicata la questione della devoluzione Controparte_6 dell'eredità, questione dunque regolata dall'art. 457, comma 2, c.c.
I-1.2. A seguito del decesso di avvenuto in data 10.11.2021, si sono Parte_4 volontariamente costituiti in giudizio gli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 facendo proprie tutte le difese spiegate dal loro de cuius.
I-2. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_5 Parte_6
e (di seguito anche Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 solo i “convenuti”), concludendo in via principale per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per lo scioglimento della comunione, in ogni caso con il favore delle spese del giudizio. Ciò in ragione del fatto che alcun bene della successione ra transitato nel patrimonio della de cuius Per_1
avendo il primo voluto disporre il solo usufrutto universale in favore della coniuge, al fine CP_6 di mantenere la piena proprietà delle sue sostanze nell'ambito della propria stirpe.
I-3. La causa, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti (cfr. verbale ud.
18.05.2017), istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
02.12.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
20.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria spiegata da – e fatta Parte_4 propria dai suoi eredi costituitisi ex art. 302 c.p.c. – postula la partecipazione del alla CP_6
3 comunione dell'eredità di partecipazione contestata dai convenuti, i quali Persona_1 ritengono che con il testamento olografo del 1988 il abbia inteso costituire il diritto di Per_1 usufrutto sull'intera eredità in favore della coniuge a titolo di eredità e non già Controparte_6 di legato, sicché alcuna delazione legittima avrebbe interessato il alla morte della di lui sorella CP_6
CP_6
II-5. Risulta dunque indispensabile, ai fini del decidere, la risoluzione della questione afferente alla qualificazione della natura del lascito testamentario di usufrutto universale intervenuto in favore di e il conseguente accertamento incidentale della partecipazione del alla Controparte_6 CP_6 comunione ereditaria del Per_1
II-5.1. A tal fine occorre procedere all'interpretazione della scheda testamentaria olografa di alla luce dei canoni interpretativi che presidiano lo specifico settore degli atti Persona_1 mortis causa.
Com'è noto, infatti, le disposizioni sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) risultano applicabili al testamento quando queste risultino compatibili con i suoi caratteri strutturali e funzionali. Il giudizio di compatibilità è operato muovendo dal canone secondo cui nell'interpretare il testamento occorre avere riguardo esclusivamente alla volontà del testatore. L'attività ermeneutica della scheda testamentaria deve infatti essere volta all'attribuzione di significato a partire dai segni significanti sulla stessa presenti, ricercando la reale ed effettiva volontà del testatore, desumibile dal contesto delle dichiarazioni testamentarie. Il ricorso ad elementi estrinseci
è sì possibile, ed anzi doveroso, quando tali elementi valgano a chiarire la volontà espressa nel testamento. È così astrattamente attribuire rilevanza al comportamento del testatore successivo alla redazione del testamento (cfr. art. 1362, comma 2, c.c.), alle sue abitudini di linguaggio, agli usi del suo ambiente di riferimento, alla sua situazione familiare.
Simili coordinate sono del resto evincibili nella stessa giurisprudenza di legittimità, in base alla quale
“L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita”
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13868 del 31.05.2018; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10882 del 07.05.2018).
II-5.2. Il testamento per cui è causa ha il seguente contenuto: “Io sottoscritto nato a [...]
4 Tortoreto il 13-gennaio 1923 Alla mia morte lascio l'usufrutto di tutto quello che posseggo. (Tutta la mia roba) a mia moglie ”. Controparte_6
Trattasi di lascito di usufrutto universale che, in mancanza di ulteriori attribuzioni testamentarie, deve essere qualificato quale legato di usufrutto universale (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28962 del
18.10.2023, § 4 della motivazione;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13868 del 31.05.2018; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 1557 del 26.01.2010; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 986 del 15.02.1979). Simile conclusione risulta consonante con quanto osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente prevalenti, secondo cui in simili evenienze il beneficiario non succede nell'identica posizione del defunto, contrariamente all'erede. L'usufruttuario universale è infatti titolare di un diritto essenzialmente temporaneo, in contrasto con la regola semel heres semper heres. Inoltre, egli non risponde illimitatamente dei debiti ereditari, ma solo nei limiti di cui all'art. 1010 c.c.
II-5.2.1. Va in ogni caso osservato che dalla scheda testamentaria non è comunque dato in alcun modo individuare elementi testuali utili a ritenere che la volontà del testatore fosse quella di istituire la coniuge quale erede. Né in proposito risultano valorizzabili le corpose allegazioni dei convenuti relativi al sistema di valori del testatore e al contesto familiare in cui lo stesso ha condotto la propria esistenza, trattandosi di elementi extratestuali valutabili sono in caso di difficoltà nella ricostruzione della volontà del testatore alla luce del contenuto della scheda testamentaria, circostanza questa non predicabile nel caso di specie. Ciò, in particolare, alla luce del contenuto minimale e lineare della disposizione testamentaria, la quale non pone alcun dubbio circa il suo significato.
II-6. La successione del dunque regolata dal concorrere del meccanismo testamentario e Per_1 di quello legittimo (cfr. art. 457, comma 2, c.c.).
Da un lato, infatti, la di lui coniuge – sorella dell'attore – ha ricevuto per via testamentaria il diritto di usufrutto su tutte le sostanze del dall'altro, la stessa ha concorso nella successione Per_1 legittima della nuda proprietà dei beni relitti, per la quota di 2/3, unitamente ai fratelli e alle sorelle del defunto per la residua quota di 1/3, ai sensi dell'art. 582 c.c.
A seguito del decesso di si è dunque avuta la riespansione della nuda proprietà CP_6 CP_6 in piena proprietà e la contestuale trasmissione della quota di 2/3 della piena proprietà dei beni relitti in favore del successore legittimo compartecipe alla comunione relativa Parte_4 all'eredità di Persona_1
II-7. Risolta la questione di merito relativa allo status di coerede del può dunque procedersi CP_6 con l'esame della domanda spiegata in via principale dallo stesso, relativa allo scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda è inammissibile in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile nel caso in cui le parti non
5 abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all'articolo 183 comma 6 cod. proc. civ. la documentazione ipocatastale, costituita da iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione e dalle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione. È documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza solo fiscale, stante il frequente non aggiornamento. Nel caso di specie, improcedibile la domanda, atteso che nessuna delle parti ha prodotto la documentazione comprovante la titolarità il diritto di comproprietà sui beni in successione” (ex multis, Trib. Nola sent. n. 993/2023; cfr. anche Trib. Castrovillari n. 109/2023; Trib. Napoli n. 5643/2020; Trib.
Santa Maria Capua Vetere n. 2150/2018; Trib. Avellino n. 350/2018; Trib. Caltanissetta n.
85/2017).
II-7.1. Nel caso di specie pur avendo la parte attrice dichiarato di aver prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “Relazione Notarile 27.11.2017 a firma del Dott.ssa Notaio Persona_2 in Roccastrada, sostitutiva della certificazione ipotecaria e catastale storico ventennale dell' “Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare e Servizi
Catastali” relativamente agli immobili oggetto di causa (contrassegnata come DOC.8 in progressione rispetto alla numerazione già avviata con l'atto di citazione)”, tale produzione non risulta agli atti del fascicolo informatico R.G. n. 38/2017.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. La domanda di parte attrice è inammissibile.
III-10. La natura della controversia e i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Deve a tal proposito rilevarsi che i convenuti si sono opposti in via principale alla domanda sulla scorta della non partecipazione dell'attore alla comunione, circostanza in questa sede smentita, e che, in subordine, gli stessi hanno aderito alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di primo grado promosso da (e continuato dai Parte_4 suoi eredi e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , così Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_5 provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria per le
6 ragioni esposte in motivazione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, il 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi dell'originario attore C.F. ), in giudizio con gli Parte_4 C.F._4 avv.ti Francesco Gulina e Lorenzo Mazzarulli
-attori-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._5 Parte_5
), (C.F. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_8 C.F._9 Pt_9
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._10 Parte_10 C.F._11
C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Piero Di Nicola e Parte_11 C.F._12
Gianluca Bartolomei
-convenuti- nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._13
(C.F. ) Controparte_3 C.F._14
(C.F. Controparte_4 C.F._15
(C.F. ) Controparte_5 C.F._16
-convenuti contumaci (ord. verbale ud. 18.05.2017)-
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OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, previamente accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 570 c.c. la qualità, in capo all'odierno attore, di erede unico e legittimo della defunta vedova a sua volta legittimaria ai sensi Controparte_6 Persona_1 dell'art. 582 c.c. della quota pari a due terzi dell'intero asse ereditario del fu siccome Persona_1 meglio specificato nelle premesse, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. c.c. mediante stima dei singoli cespiti, formazione delle porzioni in rapporto all'entità di ciascuna quota e assegnazione o attribuzione di esse porzioni, salvo quanto previsto agli artt. 720 c.c. in caso di immobili non divisibili e 728 c.c. in ipotesi di ineguaglianza in natura delle quote. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite in caso di opposizione”;
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - NEL MERITO E
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalla parte attrice poiché infondata in fatto e diritto in quanto l'attore non ha nessun titolo nella comunione dei beni che facevano parte dell'eredità del defunto non avendo mai acquisito nessun diritto Persona_1 di proprietà neppure per quota sui beni mobili e immobili che facevano parte della sua eredità; - NEL
MERITO E IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il preteso diritto di comproprietà dell'attore sui beni che facevano parte dell'eredità del defunto Persona_1 disporre lo scioglimento della comunione, mediante la formazione di lotti in numero e quantità corrispondenti alle singole quote a cui ciascun compartecipe ha diritto e mediante la conseguente assegnazione a ciascuno di essi;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze e onorari dovute per il presente giudizio, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_4 Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, al fine di ottenere
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_5
l'accoglimento delle domande trascritte in epigrafe.
I-1.1. A sostengo delle proprie pretese l'attore ha allegato e dedotto:
- che in data 10.04.1990 era deceduto il quale, il 21.02.1988 aveva redatto Persona_1 testamento olografo, pubblicato il 02.10.1990, così disponendo: “Io sottoscritto
[...]
… alla mia morte lascio l'usufrutto di tutto quello che posseggo (tutta la mia roba) a mia moglie Per_1
”; Controparte_6
- che in data 22.02.2015 era poi deceduta senza lasciare prole, genitori Controparte_6
2 ed altri ascendenti;
- che, pertanto, si era aperta la successione legittima della defunta in favore dell'odierno attore, fratello della de cuius;
- che per effetto di tale delazione, egli era succeduto nella piena proprietà della quota di 2/3 di tutti i beni pervenuti in successione ad a seguito della morte del Controparte_6 coniuge Persona_1
- che la residua quota di 1/3 doveva essere attribuita ai parenti in linea collaterale di Per_1 litisconsorti necessari nel presente giudizio;
[...]
- che nell'attivo ereditario erano ricompresi cespiti immobiliari meglio indicati nella citazione, per come risultanti dalla dichiarazione di successione prodotta in giudizio;
- che, stante lo stato di comunione, l'attore aveva ritenuto opportuno stimolare la divisione del compendio ereditario;
- che, in particolare, il testamento olografo aveva avuto ad oggetto un legato di usufrutto in favore di lasciando impregiudicata la questione della devoluzione Controparte_6 dell'eredità, questione dunque regolata dall'art. 457, comma 2, c.c.
I-1.2. A seguito del decesso di avvenuto in data 10.11.2021, si sono Parte_4 volontariamente costituiti in giudizio gli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 facendo proprie tutte le difese spiegate dal loro de cuius.
I-2. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_5 Parte_6
e (di seguito anche Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 solo i “convenuti”), concludendo in via principale per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per lo scioglimento della comunione, in ogni caso con il favore delle spese del giudizio. Ciò in ragione del fatto che alcun bene della successione ra transitato nel patrimonio della de cuius Per_1
avendo il primo voluto disporre il solo usufrutto universale in favore della coniuge, al fine CP_6 di mantenere la piena proprietà delle sue sostanze nell'ambito della propria stirpe.
I-3. La causa, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti (cfr. verbale ud.
18.05.2017), istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
02.12.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
20.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria spiegata da – e fatta Parte_4 propria dai suoi eredi costituitisi ex art. 302 c.p.c. – postula la partecipazione del alla CP_6
3 comunione dell'eredità di partecipazione contestata dai convenuti, i quali Persona_1 ritengono che con il testamento olografo del 1988 il abbia inteso costituire il diritto di Per_1 usufrutto sull'intera eredità in favore della coniuge a titolo di eredità e non già Controparte_6 di legato, sicché alcuna delazione legittima avrebbe interessato il alla morte della di lui sorella CP_6
CP_6
II-5. Risulta dunque indispensabile, ai fini del decidere, la risoluzione della questione afferente alla qualificazione della natura del lascito testamentario di usufrutto universale intervenuto in favore di e il conseguente accertamento incidentale della partecipazione del alla Controparte_6 CP_6 comunione ereditaria del Per_1
II-5.1. A tal fine occorre procedere all'interpretazione della scheda testamentaria olografa di alla luce dei canoni interpretativi che presidiano lo specifico settore degli atti Persona_1 mortis causa.
Com'è noto, infatti, le disposizioni sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) risultano applicabili al testamento quando queste risultino compatibili con i suoi caratteri strutturali e funzionali. Il giudizio di compatibilità è operato muovendo dal canone secondo cui nell'interpretare il testamento occorre avere riguardo esclusivamente alla volontà del testatore. L'attività ermeneutica della scheda testamentaria deve infatti essere volta all'attribuzione di significato a partire dai segni significanti sulla stessa presenti, ricercando la reale ed effettiva volontà del testatore, desumibile dal contesto delle dichiarazioni testamentarie. Il ricorso ad elementi estrinseci
è sì possibile, ed anzi doveroso, quando tali elementi valgano a chiarire la volontà espressa nel testamento. È così astrattamente attribuire rilevanza al comportamento del testatore successivo alla redazione del testamento (cfr. art. 1362, comma 2, c.c.), alle sue abitudini di linguaggio, agli usi del suo ambiente di riferimento, alla sua situazione familiare.
Simili coordinate sono del resto evincibili nella stessa giurisprudenza di legittimità, in base alla quale
“L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita”
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13868 del 31.05.2018; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10882 del 07.05.2018).
II-5.2. Il testamento per cui è causa ha il seguente contenuto: “Io sottoscritto nato a [...]
4 Tortoreto il 13-gennaio 1923 Alla mia morte lascio l'usufrutto di tutto quello che posseggo. (Tutta la mia roba) a mia moglie ”. Controparte_6
Trattasi di lascito di usufrutto universale che, in mancanza di ulteriori attribuzioni testamentarie, deve essere qualificato quale legato di usufrutto universale (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28962 del
18.10.2023, § 4 della motivazione;
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13868 del 31.05.2018; Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 1557 del 26.01.2010; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 986 del 15.02.1979). Simile conclusione risulta consonante con quanto osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente prevalenti, secondo cui in simili evenienze il beneficiario non succede nell'identica posizione del defunto, contrariamente all'erede. L'usufruttuario universale è infatti titolare di un diritto essenzialmente temporaneo, in contrasto con la regola semel heres semper heres. Inoltre, egli non risponde illimitatamente dei debiti ereditari, ma solo nei limiti di cui all'art. 1010 c.c.
II-5.2.1. Va in ogni caso osservato che dalla scheda testamentaria non è comunque dato in alcun modo individuare elementi testuali utili a ritenere che la volontà del testatore fosse quella di istituire la coniuge quale erede. Né in proposito risultano valorizzabili le corpose allegazioni dei convenuti relativi al sistema di valori del testatore e al contesto familiare in cui lo stesso ha condotto la propria esistenza, trattandosi di elementi extratestuali valutabili sono in caso di difficoltà nella ricostruzione della volontà del testatore alla luce del contenuto della scheda testamentaria, circostanza questa non predicabile nel caso di specie. Ciò, in particolare, alla luce del contenuto minimale e lineare della disposizione testamentaria, la quale non pone alcun dubbio circa il suo significato.
II-6. La successione del dunque regolata dal concorrere del meccanismo testamentario e Per_1 di quello legittimo (cfr. art. 457, comma 2, c.c.).
Da un lato, infatti, la di lui coniuge – sorella dell'attore – ha ricevuto per via testamentaria il diritto di usufrutto su tutte le sostanze del dall'altro, la stessa ha concorso nella successione Per_1 legittima della nuda proprietà dei beni relitti, per la quota di 2/3, unitamente ai fratelli e alle sorelle del defunto per la residua quota di 1/3, ai sensi dell'art. 582 c.c.
A seguito del decesso di si è dunque avuta la riespansione della nuda proprietà CP_6 CP_6 in piena proprietà e la contestuale trasmissione della quota di 2/3 della piena proprietà dei beni relitti in favore del successore legittimo compartecipe alla comunione relativa Parte_4 all'eredità di Persona_1
II-7. Risolta la questione di merito relativa allo status di coerede del può dunque procedersi CP_6 con l'esame della domanda spiegata in via principale dallo stesso, relativa allo scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda è inammissibile in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è improcedibile nel caso in cui le parti non
5 abbiano provveduto a depositare, entro il secondo termine di cui all'articolo 183 comma 6 cod. proc. civ. la documentazione ipocatastale, costituita da iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione e dalle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione. È documentazione indispensabile per accertare la titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, non essendo a tal fine sufficiente depositare la sola dichiarazione di successione, che ha rilevanza solo fiscale, stante il frequente non aggiornamento. Nel caso di specie, improcedibile la domanda, atteso che nessuna delle parti ha prodotto la documentazione comprovante la titolarità il diritto di comproprietà sui beni in successione” (ex multis, Trib. Nola sent. n. 993/2023; cfr. anche Trib. Castrovillari n. 109/2023; Trib. Napoli n. 5643/2020; Trib.
Santa Maria Capua Vetere n. 2150/2018; Trib. Avellino n. 350/2018; Trib. Caltanissetta n.
85/2017).
II-7.1. Nel caso di specie pur avendo la parte attrice dichiarato di aver prodotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “Relazione Notarile 27.11.2017 a firma del Dott.ssa Notaio Persona_2 in Roccastrada, sostitutiva della certificazione ipotecaria e catastale storico ventennale dell' “Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare e Servizi
Catastali” relativamente agli immobili oggetto di causa (contrassegnata come DOC.8 in progressione rispetto alla numerazione già avviata con l'atto di citazione)”, tale produzione non risulta agli atti del fascicolo informatico R.G. n. 38/2017.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. La domanda di parte attrice è inammissibile.
III-10. La natura della controversia e i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Deve a tal proposito rilevarsi che i convenuti si sono opposti in via principale alla domanda sulla scorta della non partecipazione dell'attore alla comunione, circostanza in questa sede smentita, e che, in subordine, gli stessi hanno aderito alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di primo grado promosso da (e continuato dai Parte_4 suoi eredi e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , così Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_5 provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria per le
6 ragioni esposte in motivazione;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, il 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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