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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2688/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione unica civile in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Valentina Lisi pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c. 3 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2688/2018 r.g.
TRA con sede legale in Milano alla Via Dezza n.25 - Parte_1
20144 e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, munito P.IVA_1 dei poteri di legge e di statuto, Sig.ra C.F. , Parte_2 C.F._1 residente in Milano, Corso Italia n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Molfese
(C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Milano (MI), Via Carlo Poma n. 37, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(C.F., P.IVA e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di , con sede in Piazza CP_1 P.IVA_2 CP_1
Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bianchini
( ) del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 CP_1 studio in Siena (SI), Via del Cavallerizzo n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così GIUDICARE In via preliminare Rigettare le difese di controparte in riferimento all'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme, all'interesse ad agire della parte attrice e ad ogni eccezione di prescrizione anche in relazione al documento 9 allegato alla prima conclusionale del 14.4.2022 con cui La banca ha comunicato che il c/c è stato chiuso in data 18.1.2021; Nel Merito 1)
Accertare e dichiarare , la nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente
n.40128.31 , oggetto di causa, per inapplicabilità dei tassi convenzionali ultra legali ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 TUB e particolarmente in relazione alla indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi, della illegittima applicazione di costi in violazione di legge e di contratto quali la determinazione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale (per violazione dell'art. 1283.c.c) degli oneri passivi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni non pattuite (Civ e Cdf) o applicate in violazione di legge e di ogni altra competenza e remunerazione a qualsiasi titolo pretese come indicata nella perizia di parte e nel presente atto , con riserva di specificazione ed integrazione nei termini di legge;
2) Accertare e dichiarare nulla, e pertanto priva di qualsivoglia effetto, la previsione contrattuale afferente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per espressa violazione dell'art. 1283 c.c. e per effetto di tale declaratoria di nullità, dichiarare inapplicabile anche la Delibera CICR 09/02/2000 al rapporto di c/c in oggetto in quanto non sussiste una valida pattuizione sottoscritta dalle parti a far data del 30/06/2000 (integrativa al contratto) atta a permettere l'applicazione della 22 suddetta Delibera con conseguente violazione sia dell'art. 1284 c.c nonché dell'art. 4 e
5 Dlgs 154/92 e art. 117 TUB 385/93. 3) Accertare e dichiarare il superamento del tasso usura nei periodi indicati dal consulente di parte avendo riguardo di ogni costo e commissione prevista in contratto come indicato nella perizia di parte con riserva di successiva integrazione;
4) Accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti, come rilevato in sede di C.T.U. sulla base delle ipotesi ritenute congrue nelle quali il consulente tecnico di ufficio ha depurato il rapporto di ogni capitalizzazione di interessi applicando unicamente gli interessi legali previo o in via alternativa ai sensi dell'art 117 TUB , 7 comma , lett. A il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro
2 annuali calcolato questo nel modo più favorevole al correntista sull'intero saldo debitore e creditore rielaborato nel corso del rapporto dalla sua costituzione sino alla data di citazione, ed escludendo le ipotesi che prevedono la prescrizione in quanto eccezione formulata genericamente dalla controparte senza indicazione delle rimesse ritenute solutorie , nonché escludendo le ipotesi che prevedono la “Assenza di Contr Affidamenti “ in quando fatto mai contestato dalla difesa e quindi con preferenza per le ipotesi A e B ultima Ctu del 20.1.2025; 5) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, CP_1
e/o compensarle con quelle eventualmente dovute dall'attrice a qualsiasi titolo oltre agli interessi legali in favore dell'odierna attrice riconoscendo la differenza a favore dell'attrice; 6) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio oltre alle spese per consulenza tecnica di parte , Ctu , spese di mediazione e quant'altro. In VIA ISTRUTTORIA A) Ordinare ex art 210 c.p.c. alla convenuta la produzione in giudizio degli estratti conto dell'anno 2014 essendo CP_1 gli stessi mancanti e quindi non calcolati nella perizia di parte . La richiesta è stata già avanzata direttamente alla banca ai sensi dell'art 119 Tub inviata per Pec in data
3/8/2018 ma lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta . B) Integrare, ove ritenuto necessario, la CTU con i quesiti non ammessi”; per parte convenuta: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia dichiarare
l'inammissibilità delle domande tutte avversarie ed in ogni caso rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”.
*******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.08.2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1 di accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente n.
40128.31, avendo la Banca convenuta applicato interessi anatocistici e usurari, oltre a
CMS, spese, valute e commissioni illegittime, e, quindi, di accertarsi e dichiararsi il reale saldo dei conti corrente alla data della citazione, con conseguente condanna
3 dell'Istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e/o alla compensazione con quelle eventualmente dovute dall'attrice a qualsiasi titolo, oltre agli interessi legali.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto, in fatto, che, a far data dal 3.12.1999, essa aveva intrattenuto con la un rapporto contrattuale Controparte_1 di conto corrente ordinario affidato n. 40128.31 presso la agenzia n. 5 di Milano del suddetto Istituto.
Lamentava che in detti periodi, come posto in luce dal proprio consulente di parte, la avesse applicato interessi anatocistici (avendo l'analisi tecnico contabile eseguita CP_1 rilevato l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi) e usurari, oltre a CMS, spese, valute e commissioni illegittime, il che porterebbe ad una rettifica sostanziale degli addebiti in conto corrente determinando un credito rilevante a favore del cliente pari ad € 174.516,79.
A detta dell'attrice, infatti, l'esame del contratto del 1999 e degli estratti conto del c/c
40128.31 avrebbe fatto emergere numerosi profili di illegittimità, tali da inficiare l'attuale saldo del conto corrente.
Sarebbe, in particolare, emersa la illegittima capitalizzazione degli interessi, senza che tale vizio risultasse sanato mediante successive pattuizioni in linea con la delibera CICR del 2000, nonché la illegittima pattuizione della CMS per omessa specificazione, nel contratto, delle modalità di calcolo della medesima.
Si deduceva, poi, che alcune spese e valute applicate sul conto nel corso del rapporto non avrebbero trovato specifica previsione nel contratto del 1999, come ad esempio il
Corrispettivo su accordato, la Commissione per la messa a Disposizione Fondi (CDF) e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), e che lo ius variandi non sarebbe stato validamente esercitato dalla Banca.
Invero, secondo parte attrice l'Istituto di credito avrebbe variato, nel corso dei singoli rapporti, alcune delle condizioni di tenuta conto con particolare riguardo ai tassi d'interesse passivi, ma tali variazioni sarebbero avvenute in palese contrasto con le prescrizioni di cui art. 118 TUB.
In via istruttoria, si chiedeva di disporre C.T.U. contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla in seguito alla emendazione delle clausole nulle, nonché di emettere CP_1
4 ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dell'anno 2014.
Con comparsa del 25.02.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto ed eccependo, in via preliminare, la inammissibilità della domanda di ripetizione, risultando il conto corrente ancora aperto alla data di proposizione della stessa, nonché la prescrizione delle domande avversarie per decorso del termine decennale.
Quanto alle censure rivolte da parte attrice, la richiamando le Sezioni unite n. CP_1
24418/2010, ha eccepito che non si avrebbe pagamento giuridicamente ripetibile fintanto che gli interessi siano addebitati in conto in presenza di saldo debitore, assistito o meno da fido, poiché in tal caso il cliente non avrebbe pagato alcunché, essendosi semplicemente verificato un incremento dell'utilizzo dell'apertura di credito o della scopertura del conto e, quindi, in ogni caso, del credito della CP_1
Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che chi agisce in ripetizione per interessi anatocistici non dovrebbe limitarsi a dimostrare l'illegittimità del titolo in virtù del quale la capitalizzazione è avvenuta, ma dovrebbe altresì dimostrare di aver effettuato un pagamento, totale o parziale, degli interessi che assume capitalizzati (o addebitati) illegittimamente e dirigere quindi la propria richiesta di rimborso solo nei confronti di tale pagamento.
Nel caso di specie, parte attrice non avrebbe fornito la prova della conditio indebiti, dal momento che la generica denuncia di aver pagato somme non dovute, accompagnata da una richiesta di CTU, si tradurrebbe di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale che imporrebbero alla parte di allegare in modo chiaro i fatti ed i motivi di diritto posti a fondamento della domanda, così comportando la nullità della citazione per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
La Banca convenuta ha, inoltre, ribadito la legittimità della annotazione periodica trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, negando che tale impostazione sia in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente bancario non costituirebbe anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., dato che, dall'apertura del conto corrente, ogni annotazione sullo stesso avrebbe ad oggetto somme e non crediti reciproci, comportando solo la
5 variazione in aumento o in diminuzione della somma di cui il correntista potrebbe liberamente disporre (art. 1852 c.c.).
D'altra parte, secondo le deduzioni dell'istituto bancario convenuto, la capitalizzazione degli interessi e delle spese di chiusura rappresenterebbe il naturale corollario della periodica chiusura del conto corrente, tenuto conto della facoltà della di recedere CP_1 ad nutum dal relativo contratto a tempo indeterminato.
In ogni caso, la ha precisato che il revirement della Corte di Cassazione, con il CP_1 quale è stato sancito il divieto di anatocismo, non potrebbe trovare applicazione ai contratti conclusi in data anteriore alla pubblicazione delle sentenze, richiamando in tal senso la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità che avrebbe operato una netta distinzione fra regole di validità e regole di comportamento (o fra contratto come atto o come rapporto) per giungere alla conclusione che le regole di validità sono solo quelle vigenti al momento della sua conclusione (Cass. SS.UU. 26724/2007).
In tale prospettiva, il contratto di cui si discute sarebbe da considerarsi pienamente valido alla luce della granitica giurisprudenza vigente ante 1999.
Le argomentazioni sopra richiamate confermerebbero, ad avviso della convenuta, la legittimità della capitalizzazione così come effettuata sul conto corrente in questione per il periodo precedente al 1999, mentre, per il periodo successivo, l'adeguamento della medesima periodicità per i rapporti a debito con quelli a credito, in adesione alla delibera CICR del 22 aprile 2000, porrebbe il suo operato in linea con il dettato legislativo.
Di tale adeguamento, peraltro, la avrebbe dato opportuna comunicazione CP_1 mediante la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 149 del 28 giugno 2000, fornendo inoltre notizia per iscritto mediante l'estratto conto inviato alla clientela e quindi anche a parte attrice.
Sosteneva altresì la convenuta che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse CP_1 ritenere fondata la domanda avversaria e quindi dichiararsi nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dovrebbe comunque essere dichiarata la legittimità della capitalizzazione di detti interessi in misura semestrale, riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione nella nota sentenza n° 2374 del 16/3/1999, che richiama espressamente l'esistenza di un uso normativo legittimante la chiusura
6 semestrale del conto corrente, e la conseguente capitalizzazione degli interessi passivi.
In subordine, dovrebbe essere ammessa la capitalizzazione annuale, in base all'art. 1284
c.c. che, nel fissare il tasso legale, sancirebbe la regola non solo per la quantificazione, ma anche per il periodo (scadenza annuale).
L'istituto di credito ha, infine, contestato la perizia di parte attrice, attesa l'erroneità dei calcoli ivi esposti. La metodologia utilizzata nella perizia avversaria, infatti, risulterebbe non riscontrabile, inattendibile e comunque non conforme alle Istruzioni della Banca
d'Italia, che, come rilevato dalla giurisprudenza, avrebbero natura di norme tecniche autorizzate.
Quanto all'applicazione di interessi usurari, la Banca si opponeva alle argomentazioni avversarie ribadendo di non aver mai superato le soglie fissate in materia di usura.
Da ultimo, la convenuta contestava la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa, oltre che manifestamente generica.
La causa è stata istruita mediante ordine alla convenuta di esibizione CP_1 documentale ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dell'anno 2014 e mediante CTU contabile-bancaria, di cui è stata disposta integrazione con ordinanza di rimessione in istruttoria del 16.06.2024.
All'esito dell'accertamento tecnico integrativo, all'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c. 3, a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione.
2. Tanto premesso, la domanda risulta parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
Non merita, innanzitutto, accoglimento l'eccezione di parte convenuta circa la presunta nullità della citazione per mancanza dei requisiti prescritti all'art. 163 c. 6 nn. 3 e 4
c.p.c.
In proposito, la ha contestato che la cliente non avrebbe fornito la prova del CP_1 pagamento all'Istituto di credito di somme non dovute, avendo al contrario presentato una denuncia generica, che, in quanto tale, si tradurrebbe in una violazione dei principi del contraddittorio processuale che imporrebbero alla parte di allegare in modo chiaro i fatti ed i motivi di diritto posti a fondamento della domanda, così determinando la nullità della citazione per difetto dei requisiti prescritti all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
7 Nella specie, l'attore non avrebbe determinato, né reso determinabile, l'oggetto della domanda, né esposto un valido e giuridicamente plausibile titolo giustificativo della stessa.
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza ha infatti ormai pacificamente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò
l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (v.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., co. 3 n. 3-4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario,
8 risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Nella specie, le circostanze di fatto e diritto enunciate in citazione dall'attrice hanno consentito a parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva e al Giudice di delineare il thema decidendum e così impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
L'attore ha, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda (in particolare, accertamento e dichiarazione della nullità parziale del rapporto di apertura di conto corrente in essere Contr con la e conseguente ripetizione dell'indebito per inapplicabilità dei tassi convenzionali ultra legali ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 TUB e particolarmente in relazione alla indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi, della illegittima applicazione di costi in violazione di legge e di contratto quali la determinazione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale per violazione dell'art. 1283.c.c degli oneri passivi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni non pattuite CIv e CDf o applicate in violazione di legge e di ogni altra competenza e remunerazione a qualsiasi titolo pretese), allegando relativa documentazione e riportando altresì le valutazioni tecniche del consulente di parte.
Presentandosi, allora, sufficientemente tracciate le domande avanzate dall'attore e le ragioni poste alla base delle medesime, la non precisa indicazione delle somme che la parte assume aver pagato indebitamente non appare realmente in grado di inficiare la certezza dell'oggetto della citazione e perciò la difesa della controparte, dovendosi avere riguardo, ai fini della risoluzione della controversia, all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ancorché entro i confini delle censure esposte.
Risulta invece fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione.
Ritiene infatti l'odierna giudicante in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale che, in tema di contenzioso bancario, non possa essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, a
9 nulla rilevando che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuta la estinzione del conto.
A riguardo, si intende condividere quell'orientamento secondo il quale la domanda di ripetizione di indebito non possa essere recuperata attraverso l'estinzione del conto corrente “in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa anche in relazione al perimetro temporale di riferimento rispetto a quella presa di mira nell'atto di citazione.
Si osserva inoltre che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla al correntista, comporta un incremento del CP_1 debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della con la conseguenza che il correntista non potrà CP_1 agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, in senso proprio, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel CP_1 computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso (v. Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 878 del 21.04.2017; cfr. anche Tribunale di Catanzaro, sentenza 05.04.2016,
n.58; Tribunale di Parma, 22 febbraio 2018, n. 260).
Va, infatti, osservato che, se la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, altrettanto non vale per la
(pregiudiziale) azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito sotto il profilo di una pronunzia che accerti il saldo del conto corrente ad una determinata data, ciò in quanto, come è stato correttamente affermato, “sussiste
l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto,
10 della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (v.
Tribunale Pistoia, 27/07/2021, n.669; Tribunale Torino sez. I, 30/04/2021, n.2114 e
17/02/2021, n.778; cfr. anche Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4214 del
15/02/2024).
Ne consegue che, in disparte l'azione di ripetizione dell'indebito, le domande di accertamento avanzate sin dall'inizio da parte attrice sono senz'altro ammissibili.
Deve, al contrario, ritenersi inammissibile la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per le medesime ragioni esplicitate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di restituzione dell'indebito in ipotesi di conto corrente ancora aperto.
Di conseguenza, il thema decidendum deve essere limitato nel senso di ritenere ammissibile soltanto la domanda di rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, trattandosi di domanda di mero accertamento intermedio che, a differenza di quanto accade per le domande restitutorie, non presuppone l'avvenuto spostamento patrimoniale.
Ciò premesso, deve dunque procedersi al vaglio dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento alle somme che sarebbero state indebitamente CP_1 versate dal ricorrente.
Sul punto, deve essere preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di
11 specifiche rimesse solutorie (v. Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass.,
22 febbraio 2018, n. 4372, in motivazione: “il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione”).
Quanto poi alla decorrenza del termine prescrizionale la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 come più di recente chiarita e ribadita da
Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 23/04/2021,
n.10840) ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente – con considerazioni che, tuttavia, possono essere svolte con riferimento a qualsiasi azione di ripetizione dell'indebito relativa agli interessi e alle spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente -, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto “scoperto” ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido), la prescrizione decorre dai
12 singoli pagamenti, in quanto aventi funzione solutoria.
In definitiva, soltanto laddove, sulla base degli accertamenti contabili, si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria, potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre dalla data in cui il pagamento (rimessa) è stato eseguito, in luogo della data di chiusura del rapporto. Tali principi, peraltro, sono applicabili anche nel caso di azione di accertamento negativo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello di Milano, 27.11.2019 e Tribunale di Siena, 1.10.2022).
Nel caso di specie, conformemente ai principi enunciati ed in risposta al quesito formulato, la consulenza tecnica d'ufficio - da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto chiara, comprensibile e completa - così concludeva: “l'atto interruttivo della prescrizione, decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta il
02.08.2018. Pertanto, decorrendo il periodo oggetto d'esame dall'anno 1999, sono stati valutati gli effetti derivanti dalla prescrizione a seguito della effettuazione di rimesse
c.d. solutorie eseguite fino al 02.08.2008. Al fine di valutare e determinare gli effetti della prescrizione, si è reso necessario individuare le competenze maturate nei trimestri dal IV 1999 al II 2008, che ammontano ad € 105.829,38, nonché gli accrediti
(versamenti, anticipi di portafoglio, bonifici) effettuati fino al 02.08.2008, aventi natura solutoria e valuta successiva a quelle di addebito delle singole competenze trimestrali.
Per come ben chiaramente indicato nel quesito, al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, occorre verificare innanzi tutto se il conto corrente ordinario era affidato e successivamente se lo stesso veniva utilizzato anche oltre i limiti del fido concesso. Per come risulta dalla documentazione agli atti e sopra elencata,
l'affidamento concesso nel periodo oggetto d'esame ai fini della prescrizione era di: - dal 15.12.1999 al 15.08.2000 euro 51.645,69; - dal 16.08.2000 euro 103.291,38.
Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 46.278,63 (All.10), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al IV trimestre 2004, per complessivi euro 44.136,51 (All. 11). In considerazione degli effetti prescrittivi, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (All.
7-bis, 8-bis). Con riferimento alla lettere G- bis del quesito peritale, è stato effettuato un calcolo alternativo per saldo ricalcolato.
13 Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 1.859,24 (All.12), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al II trimestre 2000 per complessivi euro 1.370,84 (All. 13). In considerazione degli effetti prescrittivi con saldo ricalcolato, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (All.
7-ter, 8-ter)”.
Il consulente incaricato ha, inoltre, accolto le osservazioni del consulente di parte dell'istituto di credito convenuto (secondo il quale “a mente di una non minoritaria impostazione giurisprudenziale, infatti, in base alla quale deve ritenersi che gravi su parte attrice l'onere della prova in punto di esistenza del fido, nella denegata ipotesi di assenza di contratti validi in atti, il conto dovrebbe, appunto, ritenersi non affidato. Al fine di offrire al giudicante tutte le variabili possibili per una corretta decisione, il sottoscritto chiede siano sviluppati casi che contemplino l'assenza dell'affidamento del conto), in considerazione del fatto che, pur risultando agli atti le comunicazioni degli affidamenti concessi, le stesse non risultano sottoscritte per accettazione dal correntista.
Ai soli fini della prescrizione sono state conseguentemente sviluppate ulteriori ipotesi basate sulla assenza di affidamenti, da cui sono emerse rimesse solutorie per euro
1.096.758,57 (v. All.10-bis), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al II trimestre 2008, per complessivi euro 105.829,38 (v. All. 11-bis).
In considerazione degli effetti prescrittivi, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (v. All.
7-quater, 8-quater).
Con riferimento alle lettere G-bis del quesito peritale, il CTU ha effettuato un calcolo alternativo per saldo ricalcolato in assenza di affidamenti. Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 1.036.789,69 (All.12-bis), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al I trimestre 2008 per complessivi euro 101.134,812 (All.
13-bis).
Tenuto conto degli effetti prescrittivi con saldo ricalcolato, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le
14 competenze addebitate (v All.
7-quinquies, 8-quinquies).
Con specifico riguardo alla osservazione del consulente di parte della Banca, si rileva che la questione investe la rilevanza giuridica del cd. fido di fatto ovvero dell'apertura di credito in conto corrente (art. 1842 c.c.) per un periodo di tempo per il quale non esiste il relativo contratto per iscritto.
La problematica si riverbera sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista, che, in assenza del fido, avrebbero natura solutoria e sarebbero dunque assoggettate alla prescrizione decennale dal momento della rimessa (cosa che non si verificherebbe, se non dalla chiusura del conto, in caso fossero qualificate come ripristinatorie).
Sul tema, mentre una parte della giurisprudenza di merito ha affermato che l'esistenza di un'apertura di credito possa essere dimostrata anche per il tramite di prove indirette che consentano di accertare la conclusione di un contratto di affidamento per facta concludentia, al sussistere di indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento (cd. fido di fatto) – tra cui, a titolo esemplificativo, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito correlata, la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente, l'entità del saldo debitore, l'indicazione della nella centrale rischi della soglia di affidamento, la previsione e l'applicazione di CP_1 distinti tassi debitori - purché siano tali da consentire di determinare in maniera univoca l'esistenza di un affidamento e, secondo alcuni, della relativa misura (cfr. Tribunale di
Firenze, sent. n. 696/2023; Tribunale Palermo, sent. n. 471/2022; cfr. per la distinzione tra cd. fido di fatto e cd. fido “da estratto conto” o “diversamente provato”, Tribunale di
Busto Arsizio, sent. n. 214/2021), secondo altra impostazione è necessario che sia data prova dell'affidamento mediante la produzione del relativo negozio scritto, completo di tutte le condizioni economiche dell'affidamento, se non indicate nel contratto principale, non potendo ammettersi la prova per via indiretta (cfr. in tali termini Corte
d'Appello di Firenze, sent. n. 1274/2023: “[…] la constatazione per cui il cliente abbia goduto di una qualche provvista per fiducia accordata dalla banca, usa a tollerare la situazione passiva del conto, giuridicamente non consente propriamente di riconoscere per facta concludentia la concessione di affidamenti, in quanto lascia nel vago i limiti e le condizioni suscettibili di conferire funzione giuridicamente ripristinatoria alle rimesse. La mera rilevazione di un accesso al credito in conto corrente resta infatti
15 compatibile con l'eventualità che le rimesse al rientro siano state eseguite extra fido, o fuori dalle specifiche condizioni contrattuali del fido (notoriamente molteplici e diverse, ad esempio, per elasticità di cassa, piuttosto che per sconto di portafoglio commerciale, ecc.), assumendo così fisionomia solutoria”; cfr. altresì Corte d'Appello Perugia, sent.
n. 29/2023).
La conseguenza che se ne trae è che, in assenza di un contratto di affidamento redatto in forma scritta, le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria.
Sul punto, peraltro, è stato affermato che, nel caso in cui la banca sollevi eccezione di prescrizione, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare non come solutorie, bensì come meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass., ord. n. 188 del 5.1.2022 e i precedenti ivi richiamati, Cass. n. 27704/2018; n. 2660/2019; n. 31927/2019).
Si ritiene, in proposito, che sia da condividere il primo degli enunciati orientamenti, dovendosi dunque riconoscere, conformemente all'orientamento della Suprema Corte e di questo Tribunale, che il correntista possa provare anche per facta concludentia l'esistenza del fido di fatto (conforme Cass. n.19844 del 20.6.22; Cass.
Sez. I 29.1.19 n.2463; principio che si desume a contrariis anche da Cass. Civ. Sez. I
5.1.22). L'esistenza del contratto di apertura di credito, cioè, non deve essere provata necessariamente con la forma scritta, anche tenuto conto che le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 c.2
TUB); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Se così è, se, vale a dire, al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto (cfr. Trib. Firenze,
17.07.2023 n.2185).
16 Pertanto, allorquando il correntista provi l'esistenza di un fido di fatto attraverso tutti gli elementi sintomatici del caso (es.: “tasso fido” e “tasso extrafido”; distinte competenze e la specifica delle clausole come fido ordinario, fido straordinario, scoperto – com'è noto, la previsione di aliquote differenziate costituisce un elemento da cui presumere l'esistenza di un'apertura di credito, e lo stesso dicasi per la previsione di esposizioni debitorie prolungate nel tempo), ne consegue che il saldo passivo del conto corrente non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscano rimesse solutorie come tali prescrittibili nel decennio dalla data delle singole operazioni
(conforme Cass. Ord. n.6575/18 e per il merito App. Perugia, 2 novembre 2022, n. 580).
Passando ora alle domande di parte attrice, deve, in primo luogo, rilevarsi che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante (si veda, tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 22704/2018), il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003 n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del
25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n. 7027).
In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla deve allegare e provare i fatti CP_1 costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nello specifico, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, egli deve dimostrare la dazione e la mancanza
17 di una causa che lo giustifichi (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via) ovvero il venir meno di questa (cfr.
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146), essendo altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, in modo da mettere in grado il Giudice di verificare come in effetti illegittimamente percepite le somme richieste.
Spetta all'attore correntista, quindi, produrre sia il contratto di conto corrente (e gli eventuali contratti di apertura di credito in conto corrente), sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione, poiché è la produzione di detti contratti che permette di ravvisare l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 cod. civ., mentre la produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale.
Solo la produzione dell'intera sequenza dei contratti e degli estratti conto, pertanto, consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare avere intercorsi tra le stesse e di verificare i versamenti eseguiti dal correntista e non dovuti (così, ex multis, Cass.
Civ., ordinanza n. 33321 del 21 dicembre 2018; Cass. Civ. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. Civ., Sez. VI, 09/03/2021, n.
6480).
Sul punto, infatti, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare
e avere tra le parti, (…) alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi (…) che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari
(…), in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma
18 non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato. Per tali motivi deve ritenersi che il correntista, che ha proposto azione di ripetizione di indebito (o di rideterminazione del saldo di conto corrente), non ha assolto il suo onere probatorio, in quanto non ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto analitici, a partire dalla data di apertura del contratto, che avrebbero consentito di pervenire all'esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente” (C. App. Milano n.
4548/15 del 26.11.2015).
Ciò posto, nel corso del giudizio è stata comunque acquisita la seguente documentazione, come elencata dal c.t.u. nominato (pag. 2 e 3 della perizia): -
Condizioni economiche datate 03.12.1999, non sottoscritte (All. 3, pagina 1 e 2), applicate al conto corrente 40128.31, che prevedono: capitalizzazione annuale degli interessi creditori, pattuiti al tasso del 1,5%; capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, pattuiti al tasso del 6,75%; commissione trimestrale massimo scoperto aliquota
0,00%; spese e valute pattuite;
- Non risulta agli atti il contratto di apertura del rapporto di conto corrente;
- Contratto di intermediazione mobiliare e contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, sottoscritto in data 03.12.1999 (All.3, pagine da 3 a 7); -
Comunicazione del 15.12.1999 di concessione di linea di credito di Lire 100.000.000 al tasso del 6,75% (All. 4), condizioni non sottoscritte dal correntista;
Comunicazione del
16.08.2000 di concessione di linea di credito a revoca di Lire 200.000.000 (All.5), senza indicazione delle condizioni economiche applicate;
- I contratti di affidamento non risultano agli atti;
- Non risulta agli atti nessuna revoca degli affidamenti concessi;
-
Estratti conto dal 03.12.1999 (saldo di apertura pari a zero) al 31.12.2017, oltre all'estratto conto al 31.12.2018 (saldo finale a debito di euro 118.971,29 oltre competenze a debito del trimestre per euro 1.580,68). Non sono agli atti gli estratti conto relativi al I, II e III trimestre 2018; - Documentazione contrattuale varia non sottoscritta dal correntista.
Si rende, quindi, necessario proseguire la trattazione esaminando le specifiche doglianze di parte attrice relative ai presunti illegittimi addebiti operati della banca nel corso del rapporto.
Anzitutto, la parte attrice ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi alla
19 luce dell'intervenuta disciplina in merito all'anatocismo bancario.
A tal proposito, si ricorda che l'art. 1283 c.c. prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, risultando le pattuizioni contrarie a tale norma imperativa affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice, in ogni stato e grado del processo.
Nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, come previsto già dalle norme bancarie uniformi, i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche tutte le relative spese.
In tal modo, quindi, gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze e concorrono così a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi, producendo interessi sugli interessi scaduti ovvero una forma di anatocismo bancario.
Proprio tale fenomeno ha subito una costante e continua evoluzione a livello normativo.
Si ricorda, infatti, che per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Tale disciplina è peraltro da considerarsi valida sino alla data di entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3 agosto 2016.
Con riferimento, poi, ai contratti di conto corrente stipulati in data precedente all'anno
20 2000 e che hanno successivamente mantenuto la loro validità, per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale (cfr. Cass. n. 3096 del
30.03.1999).
Vi è stato a seguire il predetto intervento del legislatore con l'aggiunta del secondo comma dell'art. 120 T.U.B. e, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del
2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost.,
l'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Si ha invece un discorso diverso per il periodo successivo al 2000, in relazione al procedimento di adeguamento di tali clausole nei contratti ante 2000 ancora in essere.
Sul punto, l'odierna giudicante ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come la successiva previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisca una condizione peggiorativa ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, delibera CICR del 9.02.2000 (cfr. Cass. n.
26769 del 2019) e, conseguentemente, in difetto di un nuovo accordo con il correntista non si devono applicare gli interessi anatocistici.
In particolare, dunque, - anche in linea con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni
21 precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. n. 9140 del 19.05.2020) -, una eventuale modifica in merito alla corretta capitalizzazione degli interessi introdotta dalla banca senza approvazione scritta deve essere considerata inefficace.
Con riguardo, poi, alle censure di usura, si rammenti che, in seguito alla riforma legislativa intervenuta con la L. 108/1996, la definizione di usura è riportata all'art. 644
c. 3 c.p. ed è ora essenzialmente imperniata sulla figura della cd. usura oggettiva – che si realizza per il semplice fatto che gli interessi superino il cd. tasso soglia - piuttosto che sulla cd. usura soggettiva (art. 644 c. 4 c.p.) - altrimenti detta usura in concreto, che può verificarsi anche se gli interessi sono inferiori al tasso soglia, poiché, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato in operazioni similari, gli interessi risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità - oggi destinata a rilevare in ipotesi rare e marginali.
La definizione di usura è stata dunque sganciata dalla nozione di approfittamento dello stato di bisogno, a favore di una maggiore determinatezza nella sua individuazione, in quanto non è più rimessa ad una valutazione discrezionale da fare caso per caso, ma è ancorata al superamento di un tasso soglia predeterminato. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
Le conseguenze civilistiche rispetto alla cd. Usura pecuniaria sono stabilite dall'art. 1815, c. 2 c.c., che prevede una ipotesi di nullità parziale necessaria, nel senso che la clausola che prevede interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi.
Sempre in tema di usura, poi, deve negarsi, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, ogni rilevanza all'usurarietà sopravvenuta.
Nell'opinione della Corte, il giudizio di usurarietà del tasso pattuito può essere colto unicamente nella sua correlazione inscindibile con la disposizione dell'art. 644 c.p., perciò ogni distinzione tra usura penale e usura civile è da considerarsi priva di fondamento.
22 In altri termini, per stabilire se il carattere usurario o meno dell'interesse occorre applicare l'art. 644 c.p., poiché solo questa norma contiene la definizione di usura, valevole anche in ambito civile.
Tale norma, in particolare, è stata interpretata nel senso che, ai fini della verifica di usura, si debba prendere a riferimento il momento della pattuizione dell'interesse.
Da quanto sopra ne deriva che la ricorrenza dell'usura può essere evocata solo con riferimento al tasso pattuito nel momento genetico della formazione del contratto di finanziamento, secondo la lettura imposta dall'art. 1 c. 1 l. n. 24 del 2001, che ha superato il vaglio di legittimità.
In definitiva, seguendo il pensiero della Suprema Corte, deve concludersi che l'interesse
è qualificabile come usurario quando ricorra la fattispecie dell'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Da ciò non può non conseguire l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, che, in realtà, seguendo il pensiero della Corte, usura non è perché manca del presupposto strutturale della “pattuizione usuraria”, che non può convertirsi in sede civile in “dazione usuraria”.
L'aggettivo sopravvenuta non consente, a ben vedere, il superamento del dato intepretativo relativo al sostantivo usura: l'usura esiste quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento.
Con riferimento, ancora, alla commissione di massimo scoperto, tradizionalmente introdotta come pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente, quale commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento, deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, si ritiene che la commissione di massimo scoperto sia espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento, tale che la stessa non può essere considerata priva di causa o illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 t.u.b. e art. 1346 c.c., vale a dire
23 ove siano pattuiti la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità di addebito (v. in tal senso, Tribunale di Siena, sent. n. 123 del 12.2.2022, ma anche
Tribunale di Siena, sent. n. 410 del 18.6.2020).
Peraltro, la questione relativa all'astratta validità di dette clausole (su cui v. Cass., sez.
1, sent. n. 870 del 18.1.2006 in motivazione, che ha qualificato la commissione di massimo scoperto come “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”) deve ritenersi superata per effetto dell'intervento del legislatore in materia.
Infatti, la commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dal d.l. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'utilizzato, sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e una commissione per messa a disposizione di fondi
(CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni;
era stato inoltre previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione.
In materia sono poi intervenuti il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l.
24 marzo 2012, n. 27 e il d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni in L.
18 maggio 2012, n. 62 che hanno ulteriormente regolato la commissione sull'accordato
(CA) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
La disciplina delle commissioni di affidamento e di istruttoria veloce è oggi contenuta nell'art. 117 bis t.u.b. e nel decreto n. 644 del 30 giugno 2012, che prevedono per i contratti di apertura di credito quale unico onere a carico del cliente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, che deve essere pattuita in contratto e non deve superare la misura massima del 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente
24 prelevate. Viene inoltre previsto che in caso di utilizzi del credito oltre il limite del fido concesso (o in assenza di affidamenti) i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 117 bis, co. 3 t.u.b..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b. se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Da ultimo, quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo
Tribunale (v. Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802; cfr. altresì Tribunale di Siena, sent. n. 822/2022), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successive conformi n. 3858/2021 e n. 7721/2023), posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto (tra le altre, cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo. La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente
25 l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
In definitiva, utilizzando il cd. saldo ricalcolato, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che, se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. Padova, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del
Trib. Torino, n. 3821/2022 diffusamente motivata e Corte d'Appello di Venezia, sent. n.
914 del 26.4.2023: “Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l'indebito (sostituendo a esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti). In definitiva, il riferimento al c.d. saldo rettificato finirebbe per eludere la funzione dell'istituto della prescrizione, che impone l'intangibilità, nel periodo di tempo considerato, delle somme versate, ancorché illegittimamente, da chi si trovava nella convinzione di provvedere a un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista”).
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, verranno presi in considerazione i conteggi effettuati dalla C.T.U. con riferimento al cd. saldo banca.
In definitiva, alla luce delle espresse considerazioni, il saldo del conto corrente deve essere rideterminato, tenuto conto delle elaborazioni di calcolo effettuate dal c.t.u. sulla base dei principi sopra richiamati e recepiti dall'ausiliario del giudice, come da quesito formulato in sede di integrazione della CTU. Invero, deve essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal c.t.u. agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (v. tra le
26 molte, Cass., sez. 1, sent. n. 5229 del 4.3.2011; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 19475 del
6.10.2005; v. altresì, Cass., sez. 1, ord. n. 15147 del 11.6.2018; Cass., sez. 5, ord. n.
11917 del 6.5.2021).
In particolare, l'ausiliario del giudice ha formulato diverse ipotesi di calcolo conclusive, al fine di consentire alla giudicante di valutare quella conforme ai principi di diritto sottesi alla presente sentenza.
Ebbene, alla luce dei principi ritenuti applicabili, richiamato l'elaborato in atti, l'ipotesi da condividere è quella sub A-bis (v. pag. 8 elaborato peritale), che tiene conto della prescrizione per le competenze addebitate fino al 31.12.2004 e dell'affidamento e che adotta i tassi d'interesse legali.
Da tali risultanze sono emerse competenze addebitate per un totale di euro 229.724,13, competenze rideterminate per un totale di (-) euro 3.246,20, risultando così un saldo rideterminato a credito correntista pari a euro 110.985,53.
3. In base al criterio di soccombenza reciproca, in considerazione della dichiarata inammissibilità della domanda di ripetizione e di condanna e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nonché tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni principali oggetto di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande avanzata da Parte_1 accerta che il saldo del conto corrente n. 40128 è pari a euro 110.985,53;
[...]
2. dichiara inammissibili le domande di ripetizione dell'indebito e di condanna formulate da Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo definitivamente a carico solidale fra le stesse i compensi liquidati al CTU.
Così deciso in Siena il 25/06/2025.
La Giudice
dott.ssa Valentina Lisi
27 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione unica civile in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa Valentina Lisi pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c. 3 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2688/2018 r.g.
TRA con sede legale in Milano alla Via Dezza n.25 - Parte_1
20144 e p.i. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, munito P.IVA_1 dei poteri di legge e di statuto, Sig.ra C.F. , Parte_2 C.F._1 residente in Milano, Corso Italia n.16, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Molfese
(C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Milano (MI), Via Carlo Poma n. 37, come da procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(C.F., P.IVA e numero di Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di , con sede in Piazza CP_1 P.IVA_2 CP_1
Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bianchini
( ) del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 CP_1 studio in Siena (SI), Via del Cavallerizzo n. 4, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così GIUDICARE In via preliminare Rigettare le difese di controparte in riferimento all'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme, all'interesse ad agire della parte attrice e ad ogni eccezione di prescrizione anche in relazione al documento 9 allegato alla prima conclusionale del 14.4.2022 con cui La banca ha comunicato che il c/c è stato chiuso in data 18.1.2021; Nel Merito 1)
Accertare e dichiarare , la nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente
n.40128.31 , oggetto di causa, per inapplicabilità dei tassi convenzionali ultra legali ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 TUB e particolarmente in relazione alla indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi, della illegittima applicazione di costi in violazione di legge e di contratto quali la determinazione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale (per violazione dell'art. 1283.c.c) degli oneri passivi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni non pattuite (Civ e Cdf) o applicate in violazione di legge e di ogni altra competenza e remunerazione a qualsiasi titolo pretese come indicata nella perizia di parte e nel presente atto , con riserva di specificazione ed integrazione nei termini di legge;
2) Accertare e dichiarare nulla, e pertanto priva di qualsivoglia effetto, la previsione contrattuale afferente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per espressa violazione dell'art. 1283 c.c. e per effetto di tale declaratoria di nullità, dichiarare inapplicabile anche la Delibera CICR 09/02/2000 al rapporto di c/c in oggetto in quanto non sussiste una valida pattuizione sottoscritta dalle parti a far data del 30/06/2000 (integrativa al contratto) atta a permettere l'applicazione della 22 suddetta Delibera con conseguente violazione sia dell'art. 1284 c.c nonché dell'art. 4 e
5 Dlgs 154/92 e art. 117 TUB 385/93. 3) Accertare e dichiarare il superamento del tasso usura nei periodi indicati dal consulente di parte avendo riguardo di ogni costo e commissione prevista in contratto come indicato nella perizia di parte con riserva di successiva integrazione;
4) Accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare avere tra le parti, come rilevato in sede di C.T.U. sulla base delle ipotesi ritenute congrue nelle quali il consulente tecnico di ufficio ha depurato il rapporto di ogni capitalizzazione di interessi applicando unicamente gli interessi legali previo o in via alternativa ai sensi dell'art 117 TUB , 7 comma , lett. A il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro
2 annuali calcolato questo nel modo più favorevole al correntista sull'intero saldo debitore e creditore rielaborato nel corso del rapporto dalla sua costituzione sino alla data di citazione, ed escludendo le ipotesi che prevedono la prescrizione in quanto eccezione formulata genericamente dalla controparte senza indicazione delle rimesse ritenute solutorie , nonché escludendo le ipotesi che prevedono la “Assenza di Contr Affidamenti “ in quando fatto mai contestato dalla difesa e quindi con preferenza per le ipotesi A e B ultima Ctu del 20.1.2025; 5) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, CP_1
e/o compensarle con quelle eventualmente dovute dall'attrice a qualsiasi titolo oltre agli interessi legali in favore dell'odierna attrice riconoscendo la differenza a favore dell'attrice; 6) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio oltre alle spese per consulenza tecnica di parte , Ctu , spese di mediazione e quant'altro. In VIA ISTRUTTORIA A) Ordinare ex art 210 c.p.c. alla convenuta la produzione in giudizio degli estratti conto dell'anno 2014 essendo CP_1 gli stessi mancanti e quindi non calcolati nella perizia di parte . La richiesta è stata già avanzata direttamente alla banca ai sensi dell'art 119 Tub inviata per Pec in data
3/8/2018 ma lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta . B) Integrare, ove ritenuto necessario, la CTU con i quesiti non ammessi”; per parte convenuta: “affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, accolte le eccezioni preliminari tutte espletate, voglia dichiarare
l'inammissibilità delle domande tutte avversarie ed in ogni caso rigettare le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.08.2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_1 di accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del contratto di apertura di conto corrente n.
40128.31, avendo la Banca convenuta applicato interessi anatocistici e usurari, oltre a
CMS, spese, valute e commissioni illegittime, e, quindi, di accertarsi e dichiararsi il reale saldo dei conti corrente alla data della citazione, con conseguente condanna
3 dell'Istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e/o alla compensazione con quelle eventualmente dovute dall'attrice a qualsiasi titolo, oltre agli interessi legali.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto, in fatto, che, a far data dal 3.12.1999, essa aveva intrattenuto con la un rapporto contrattuale Controparte_1 di conto corrente ordinario affidato n. 40128.31 presso la agenzia n. 5 di Milano del suddetto Istituto.
Lamentava che in detti periodi, come posto in luce dal proprio consulente di parte, la avesse applicato interessi anatocistici (avendo l'analisi tecnico contabile eseguita CP_1 rilevato l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi) e usurari, oltre a CMS, spese, valute e commissioni illegittime, il che porterebbe ad una rettifica sostanziale degli addebiti in conto corrente determinando un credito rilevante a favore del cliente pari ad € 174.516,79.
A detta dell'attrice, infatti, l'esame del contratto del 1999 e degli estratti conto del c/c
40128.31 avrebbe fatto emergere numerosi profili di illegittimità, tali da inficiare l'attuale saldo del conto corrente.
Sarebbe, in particolare, emersa la illegittima capitalizzazione degli interessi, senza che tale vizio risultasse sanato mediante successive pattuizioni in linea con la delibera CICR del 2000, nonché la illegittima pattuizione della CMS per omessa specificazione, nel contratto, delle modalità di calcolo della medesima.
Si deduceva, poi, che alcune spese e valute applicate sul conto nel corso del rapporto non avrebbero trovato specifica previsione nel contratto del 1999, come ad esempio il
Corrispettivo su accordato, la Commissione per la messa a Disposizione Fondi (CDF) e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), e che lo ius variandi non sarebbe stato validamente esercitato dalla Banca.
Invero, secondo parte attrice l'Istituto di credito avrebbe variato, nel corso dei singoli rapporti, alcune delle condizioni di tenuta conto con particolare riguardo ai tassi d'interesse passivi, ma tali variazioni sarebbero avvenute in palese contrasto con le prescrizioni di cui art. 118 TUB.
In via istruttoria, si chiedeva di disporre C.T.U. contabile al fine di accertare il quantum dovuto dalla in seguito alla emendazione delle clausole nulle, nonché di emettere CP_1
4 ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dell'anno 2014.
Con comparsa del 25.02.2019 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in
[...] fatto e in diritto ed eccependo, in via preliminare, la inammissibilità della domanda di ripetizione, risultando il conto corrente ancora aperto alla data di proposizione della stessa, nonché la prescrizione delle domande avversarie per decorso del termine decennale.
Quanto alle censure rivolte da parte attrice, la richiamando le Sezioni unite n. CP_1
24418/2010, ha eccepito che non si avrebbe pagamento giuridicamente ripetibile fintanto che gli interessi siano addebitati in conto in presenza di saldo debitore, assistito o meno da fido, poiché in tal caso il cliente non avrebbe pagato alcunché, essendosi semplicemente verificato un incremento dell'utilizzo dell'apertura di credito o della scopertura del conto e, quindi, in ogni caso, del credito della CP_1
Ne deriverebbe, secondo la convenuta, che chi agisce in ripetizione per interessi anatocistici non dovrebbe limitarsi a dimostrare l'illegittimità del titolo in virtù del quale la capitalizzazione è avvenuta, ma dovrebbe altresì dimostrare di aver effettuato un pagamento, totale o parziale, degli interessi che assume capitalizzati (o addebitati) illegittimamente e dirigere quindi la propria richiesta di rimborso solo nei confronti di tale pagamento.
Nel caso di specie, parte attrice non avrebbe fornito la prova della conditio indebiti, dal momento che la generica denuncia di aver pagato somme non dovute, accompagnata da una richiesta di CTU, si tradurrebbe di fatto in una violazione dei principi del contraddittorio processuale che imporrebbero alla parte di allegare in modo chiaro i fatti ed i motivi di diritto posti a fondamento della domanda, così comportando la nullità della citazione per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
La Banca convenuta ha, inoltre, ribadito la legittimità della annotazione periodica trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, negando che tale impostazione sia in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente bancario non costituirebbe anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., dato che, dall'apertura del conto corrente, ogni annotazione sullo stesso avrebbe ad oggetto somme e non crediti reciproci, comportando solo la
5 variazione in aumento o in diminuzione della somma di cui il correntista potrebbe liberamente disporre (art. 1852 c.c.).
D'altra parte, secondo le deduzioni dell'istituto bancario convenuto, la capitalizzazione degli interessi e delle spese di chiusura rappresenterebbe il naturale corollario della periodica chiusura del conto corrente, tenuto conto della facoltà della di recedere CP_1 ad nutum dal relativo contratto a tempo indeterminato.
In ogni caso, la ha precisato che il revirement della Corte di Cassazione, con il CP_1 quale è stato sancito il divieto di anatocismo, non potrebbe trovare applicazione ai contratti conclusi in data anteriore alla pubblicazione delle sentenze, richiamando in tal senso la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità che avrebbe operato una netta distinzione fra regole di validità e regole di comportamento (o fra contratto come atto o come rapporto) per giungere alla conclusione che le regole di validità sono solo quelle vigenti al momento della sua conclusione (Cass. SS.UU. 26724/2007).
In tale prospettiva, il contratto di cui si discute sarebbe da considerarsi pienamente valido alla luce della granitica giurisprudenza vigente ante 1999.
Le argomentazioni sopra richiamate confermerebbero, ad avviso della convenuta, la legittimità della capitalizzazione così come effettuata sul conto corrente in questione per il periodo precedente al 1999, mentre, per il periodo successivo, l'adeguamento della medesima periodicità per i rapporti a debito con quelli a credito, in adesione alla delibera CICR del 22 aprile 2000, porrebbe il suo operato in linea con il dettato legislativo.
Di tale adeguamento, peraltro, la avrebbe dato opportuna comunicazione CP_1 mediante la prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 149 del 28 giugno 2000, fornendo inoltre notizia per iscritto mediante l'estratto conto inviato alla clientela e quindi anche a parte attrice.
Sosteneva altresì la convenuta che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse CP_1 ritenere fondata la domanda avversaria e quindi dichiararsi nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dovrebbe comunque essere dichiarata la legittimità della capitalizzazione di detti interessi in misura semestrale, riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione nella nota sentenza n° 2374 del 16/3/1999, che richiama espressamente l'esistenza di un uso normativo legittimante la chiusura
6 semestrale del conto corrente, e la conseguente capitalizzazione degli interessi passivi.
In subordine, dovrebbe essere ammessa la capitalizzazione annuale, in base all'art. 1284
c.c. che, nel fissare il tasso legale, sancirebbe la regola non solo per la quantificazione, ma anche per il periodo (scadenza annuale).
L'istituto di credito ha, infine, contestato la perizia di parte attrice, attesa l'erroneità dei calcoli ivi esposti. La metodologia utilizzata nella perizia avversaria, infatti, risulterebbe non riscontrabile, inattendibile e comunque non conforme alle Istruzioni della Banca
d'Italia, che, come rilevato dalla giurisprudenza, avrebbero natura di norme tecniche autorizzate.
Quanto all'applicazione di interessi usurari, la Banca si opponeva alle argomentazioni avversarie ribadendo di non aver mai superato le soglie fissate in materia di usura.
Da ultimo, la convenuta contestava la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa, oltre che manifestamente generica.
La causa è stata istruita mediante ordine alla convenuta di esibizione CP_1 documentale ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto dell'anno 2014 e mediante CTU contabile-bancaria, di cui è stata disposta integrazione con ordinanza di rimessione in istruttoria del 16.06.2024.
All'esito dell'accertamento tecnico integrativo, all'udienza dell'11.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c. 3, a seguito della precisazione delle conclusioni e discussione.
2. Tanto premesso, la domanda risulta parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
Non merita, innanzitutto, accoglimento l'eccezione di parte convenuta circa la presunta nullità della citazione per mancanza dei requisiti prescritti all'art. 163 c. 6 nn. 3 e 4
c.p.c.
In proposito, la ha contestato che la cliente non avrebbe fornito la prova del CP_1 pagamento all'Istituto di credito di somme non dovute, avendo al contrario presentato una denuncia generica, che, in quanto tale, si tradurrebbe in una violazione dei principi del contraddittorio processuale che imporrebbero alla parte di allegare in modo chiaro i fatti ed i motivi di diritto posti a fondamento della domanda, così determinando la nullità della citazione per difetto dei requisiti prescritti all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.
7 Nella specie, l'attore non avrebbe determinato, né reso determinabile, l'oggetto della domanda, né esposto un valido e giuridicamente plausibile titolo giustificativo della stessa.
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza ha infatti ormai pacificamente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò
l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (v.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., co. 3 n. 3-4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario,
8 risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Nella specie, le circostanze di fatto e diritto enunciate in citazione dall'attrice hanno consentito a parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva e al Giudice di delineare il thema decidendum e così impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
L'attore ha, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda (in particolare, accertamento e dichiarazione della nullità parziale del rapporto di apertura di conto corrente in essere Contr con la e conseguente ripetizione dell'indebito per inapplicabilità dei tassi convenzionali ultra legali ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 TUB e particolarmente in relazione alla indeterminatezza/indeterminabilità degli interessi, della illegittima applicazione di costi in violazione di legge e di contratto quali la determinazione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale per violazione dell'art. 1283.c.c degli oneri passivi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni non pattuite CIv e CDf o applicate in violazione di legge e di ogni altra competenza e remunerazione a qualsiasi titolo pretese), allegando relativa documentazione e riportando altresì le valutazioni tecniche del consulente di parte.
Presentandosi, allora, sufficientemente tracciate le domande avanzate dall'attore e le ragioni poste alla base delle medesime, la non precisa indicazione delle somme che la parte assume aver pagato indebitamente non appare realmente in grado di inficiare la certezza dell'oggetto della citazione e perciò la difesa della controparte, dovendosi avere riguardo, ai fini della risoluzione della controversia, all'intero rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ancorché entro i confini delle censure esposte.
Risulta invece fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione.
Ritiene infatti l'odierna giudicante in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale che, in tema di contenzioso bancario, non possa essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, a
9 nulla rilevando che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuta la estinzione del conto.
A riguardo, si intende condividere quell'orientamento secondo il quale la domanda di ripetizione di indebito non possa essere recuperata attraverso l'estinzione del conto corrente “in corso di giudizio”, poiché si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda avente ad oggetto una entità giuridica diversa anche in relazione al perimetro temporale di riferimento rispetto a quella presa di mira nell'atto di citazione.
Si osserva inoltre che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla al correntista, comporta un incremento del CP_1 debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della con la conseguenza che il correntista non potrà CP_1 agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, in senso proprio, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel CP_1 computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo ed unico fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare le risultanze del saldo del conto stesso (v. Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 878 del 21.04.2017; cfr. anche Tribunale di Catanzaro, sentenza 05.04.2016,
n.58; Tribunale di Parma, 22 febbraio 2018, n. 260).
Va, infatti, osservato che, se la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, altrettanto non vale per la
(pregiudiziale) azione di nullità proposta dal correntista o di accertamento negativo del debito sotto il profilo di una pronunzia che accerti il saldo del conto corrente ad una determinata data, ciò in quanto, come è stato correttamente affermato, “sussiste
l'interesse del correntista all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto,
10 della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (v.
Tribunale Pistoia, 27/07/2021, n.669; Tribunale Torino sez. I, 30/04/2021, n.2114 e
17/02/2021, n.778; cfr. anche Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.4214 del
15/02/2024).
Ne consegue che, in disparte l'azione di ripetizione dell'indebito, le domande di accertamento avanzate sin dall'inizio da parte attrice sono senz'altro ammissibili.
Deve, al contrario, ritenersi inammissibile la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per le medesime ragioni esplicitate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di restituzione dell'indebito in ipotesi di conto corrente ancora aperto.
Di conseguenza, il thema decidendum deve essere limitato nel senso di ritenere ammissibile soltanto la domanda di rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, trattandosi di domanda di mero accertamento intermedio che, a differenza di quanto accade per le domande restitutorie, non presuppone l'avvenuto spostamento patrimoniale.
Ciò premesso, deve dunque procedersi al vaglio dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento alle somme che sarebbero state indebitamente CP_1 versate dal ricorrente.
Sul punto, deve essere preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di
11 specifiche rimesse solutorie (v. Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass.,
22 febbraio 2018, n. 4372, in motivazione: “il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione”).
Quanto poi alla decorrenza del termine prescrizionale la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 come più di recente chiarita e ribadita da
Cass. S.U. n. 15895 del 13.06.2019; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 23/04/2021,
n.10840) ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente – con considerazioni che, tuttavia, possono essere svolte con riferimento a qualsiasi azione di ripetizione dell'indebito relativa agli interessi e alle spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente -, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto “scoperto” ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra-fido), la prescrizione decorre dai
12 singoli pagamenti, in quanto aventi funzione solutoria.
In definitiva, soltanto laddove, sulla base degli accertamenti contabili, si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria, potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre dalla data in cui il pagamento (rimessa) è stato eseguito, in luogo della data di chiusura del rapporto. Tali principi, peraltro, sono applicabili anche nel caso di azione di accertamento negativo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello di Milano, 27.11.2019 e Tribunale di Siena, 1.10.2022).
Nel caso di specie, conformemente ai principi enunciati ed in risposta al quesito formulato, la consulenza tecnica d'ufficio - da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto chiara, comprensibile e completa - così concludeva: “l'atto interruttivo della prescrizione, decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta il
02.08.2018. Pertanto, decorrendo il periodo oggetto d'esame dall'anno 1999, sono stati valutati gli effetti derivanti dalla prescrizione a seguito della effettuazione di rimesse
c.d. solutorie eseguite fino al 02.08.2008. Al fine di valutare e determinare gli effetti della prescrizione, si è reso necessario individuare le competenze maturate nei trimestri dal IV 1999 al II 2008, che ammontano ad € 105.829,38, nonché gli accrediti
(versamenti, anticipi di portafoglio, bonifici) effettuati fino al 02.08.2008, aventi natura solutoria e valuta successiva a quelle di addebito delle singole competenze trimestrali.
Per come ben chiaramente indicato nel quesito, al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, occorre verificare innanzi tutto se il conto corrente ordinario era affidato e successivamente se lo stesso veniva utilizzato anche oltre i limiti del fido concesso. Per come risulta dalla documentazione agli atti e sopra elencata,
l'affidamento concesso nel periodo oggetto d'esame ai fini della prescrizione era di: - dal 15.12.1999 al 15.08.2000 euro 51.645,69; - dal 16.08.2000 euro 103.291,38.
Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 46.278,63 (All.10), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al IV trimestre 2004, per complessivi euro 44.136,51 (All. 11). In considerazione degli effetti prescrittivi, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (All.
7-bis, 8-bis). Con riferimento alla lettere G- bis del quesito peritale, è stato effettuato un calcolo alternativo per saldo ricalcolato.
13 Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 1.859,24 (All.12), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al II trimestre 2000 per complessivi euro 1.370,84 (All. 13). In considerazione degli effetti prescrittivi con saldo ricalcolato, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (All.
7-ter, 8-ter)”.
Il consulente incaricato ha, inoltre, accolto le osservazioni del consulente di parte dell'istituto di credito convenuto (secondo il quale “a mente di una non minoritaria impostazione giurisprudenziale, infatti, in base alla quale deve ritenersi che gravi su parte attrice l'onere della prova in punto di esistenza del fido, nella denegata ipotesi di assenza di contratti validi in atti, il conto dovrebbe, appunto, ritenersi non affidato. Al fine di offrire al giudicante tutte le variabili possibili per una corretta decisione, il sottoscritto chiede siano sviluppati casi che contemplino l'assenza dell'affidamento del conto), in considerazione del fatto che, pur risultando agli atti le comunicazioni degli affidamenti concessi, le stesse non risultano sottoscritte per accettazione dal correntista.
Ai soli fini della prescrizione sono state conseguentemente sviluppate ulteriori ipotesi basate sulla assenza di affidamenti, da cui sono emerse rimesse solutorie per euro
1.096.758,57 (v. All.10-bis), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al II trimestre 2008, per complessivi euro 105.829,38 (v. All. 11-bis).
In considerazione degli effetti prescrittivi, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le competenze addebitate (v. All.
7-quater, 8-quater).
Con riferimento alle lettere G-bis del quesito peritale, il CTU ha effettuato un calcolo alternativo per saldo ricalcolato in assenza di affidamenti. Dalla verifica effettuata sono emerse rimesse solutorie per euro 1.036.789,69 (All.12-bis), sufficienti a solvere le competenze maturate fino al I trimestre 2008 per complessivi euro 101.134,812 (All.
13-bis).
Tenuto conto degli effetti prescrittivi con saldo ricalcolato, sopra evidenziati, sono stati sviluppati ulteriori prospetti di calcolo, in aggiunta a quelli esposti nei punti precedenti, limitando l'analisi al periodo successivo a quello in cui risultano essere state solute le
14 competenze addebitate (v All.
7-quinquies, 8-quinquies).
Con specifico riguardo alla osservazione del consulente di parte della Banca, si rileva che la questione investe la rilevanza giuridica del cd. fido di fatto ovvero dell'apertura di credito in conto corrente (art. 1842 c.c.) per un periodo di tempo per il quale non esiste il relativo contratto per iscritto.
La problematica si riverbera sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista, che, in assenza del fido, avrebbero natura solutoria e sarebbero dunque assoggettate alla prescrizione decennale dal momento della rimessa (cosa che non si verificherebbe, se non dalla chiusura del conto, in caso fossero qualificate come ripristinatorie).
Sul tema, mentre una parte della giurisprudenza di merito ha affermato che l'esistenza di un'apertura di credito possa essere dimostrata anche per il tramite di prove indirette che consentano di accertare la conclusione di un contratto di affidamento per facta concludentia, al sussistere di indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento (cd. fido di fatto) – tra cui, a titolo esemplificativo, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito correlata, la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente, l'entità del saldo debitore, l'indicazione della nella centrale rischi della soglia di affidamento, la previsione e l'applicazione di CP_1 distinti tassi debitori - purché siano tali da consentire di determinare in maniera univoca l'esistenza di un affidamento e, secondo alcuni, della relativa misura (cfr. Tribunale di
Firenze, sent. n. 696/2023; Tribunale Palermo, sent. n. 471/2022; cfr. per la distinzione tra cd. fido di fatto e cd. fido “da estratto conto” o “diversamente provato”, Tribunale di
Busto Arsizio, sent. n. 214/2021), secondo altra impostazione è necessario che sia data prova dell'affidamento mediante la produzione del relativo negozio scritto, completo di tutte le condizioni economiche dell'affidamento, se non indicate nel contratto principale, non potendo ammettersi la prova per via indiretta (cfr. in tali termini Corte
d'Appello di Firenze, sent. n. 1274/2023: “[…] la constatazione per cui il cliente abbia goduto di una qualche provvista per fiducia accordata dalla banca, usa a tollerare la situazione passiva del conto, giuridicamente non consente propriamente di riconoscere per facta concludentia la concessione di affidamenti, in quanto lascia nel vago i limiti e le condizioni suscettibili di conferire funzione giuridicamente ripristinatoria alle rimesse. La mera rilevazione di un accesso al credito in conto corrente resta infatti
15 compatibile con l'eventualità che le rimesse al rientro siano state eseguite extra fido, o fuori dalle specifiche condizioni contrattuali del fido (notoriamente molteplici e diverse, ad esempio, per elasticità di cassa, piuttosto che per sconto di portafoglio commerciale, ecc.), assumendo così fisionomia solutoria”; cfr. altresì Corte d'Appello Perugia, sent.
n. 29/2023).
La conseguenza che se ne trae è che, in assenza di un contratto di affidamento redatto in forma scritta, le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria.
Sul punto, peraltro, è stato affermato che, nel caso in cui la banca sollevi eccezione di prescrizione, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare non come solutorie, bensì come meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass., ord. n. 188 del 5.1.2022 e i precedenti ivi richiamati, Cass. n. 27704/2018; n. 2660/2019; n. 31927/2019).
Si ritiene, in proposito, che sia da condividere il primo degli enunciati orientamenti, dovendosi dunque riconoscere, conformemente all'orientamento della Suprema Corte e di questo Tribunale, che il correntista possa provare anche per facta concludentia l'esistenza del fido di fatto (conforme Cass. n.19844 del 20.6.22; Cass.
Sez. I 29.1.19 n.2463; principio che si desume a contrariis anche da Cass. Civ. Sez. I
5.1.22). L'esistenza del contratto di apertura di credito, cioè, non deve essere provata necessariamente con la forma scritta, anche tenuto conto che le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 c.2
TUB); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.
Se così è, se, vale a dire, al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto (cfr. Trib. Firenze,
17.07.2023 n.2185).
16 Pertanto, allorquando il correntista provi l'esistenza di un fido di fatto attraverso tutti gli elementi sintomatici del caso (es.: “tasso fido” e “tasso extrafido”; distinte competenze e la specifica delle clausole come fido ordinario, fido straordinario, scoperto – com'è noto, la previsione di aliquote differenziate costituisce un elemento da cui presumere l'esistenza di un'apertura di credito, e lo stesso dicasi per la previsione di esposizioni debitorie prolungate nel tempo), ne consegue che il saldo passivo del conto corrente non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscano rimesse solutorie come tali prescrittibili nel decennio dalla data delle singole operazioni
(conforme Cass. Ord. n.6575/18 e per il merito App. Perugia, 2 novembre 2022, n. 580).
Passando ora alle domande di parte attrice, deve, in primo luogo, rilevarsi che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. l'onere della prova grava sul creditore istante (si veda, tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 22704/2018), il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 13 novembre 2003 n. 17146; in senso sostanzialmente conforme, cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006 n. 5896) e che deve naturalmente essere fornita solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cassazione civile, sez. III, del
25 gennaio 2011 n. 1734), incombendo poi sull'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1997 n. 7027).
In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla deve allegare e provare i fatti CP_1 costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa ed ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nello specifico, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, egli deve dimostrare la dazione e la mancanza
17 di una causa che lo giustifichi (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via) ovvero il venir meno di questa (cfr.
Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146), essendo altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, in modo da mettere in grado il Giudice di verificare come in effetti illegittimamente percepite le somme richieste.
Spetta all'attore correntista, quindi, produrre sia il contratto di conto corrente (e gli eventuali contratti di apertura di credito in conto corrente), sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione, poiché è la produzione di detti contratti che permette di ravvisare l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 cod. civ., mentre la produzione degli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale.
Solo la produzione dell'intera sequenza dei contratti e degli estratti conto, pertanto, consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare avere intercorsi tra le stesse e di verificare i versamenti eseguiti dal correntista e non dovuti (così, ex multis, Cass.
Civ., ordinanza n. 33321 del 21 dicembre 2018; Cass. Civ. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. Civ., Sez. VI, 09/03/2021, n.
6480).
Sul punto, infatti, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare
e avere tra le parti, (…) alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi (…) che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari
(…), in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma
18 non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato. Per tali motivi deve ritenersi che il correntista, che ha proposto azione di ripetizione di indebito (o di rideterminazione del saldo di conto corrente), non ha assolto il suo onere probatorio, in quanto non ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto analitici, a partire dalla data di apertura del contratto, che avrebbero consentito di pervenire all'esatta ricostruzione del rapporto di conto corrente” (C. App. Milano n.
4548/15 del 26.11.2015).
Ciò posto, nel corso del giudizio è stata comunque acquisita la seguente documentazione, come elencata dal c.t.u. nominato (pag. 2 e 3 della perizia): -
Condizioni economiche datate 03.12.1999, non sottoscritte (All. 3, pagina 1 e 2), applicate al conto corrente 40128.31, che prevedono: capitalizzazione annuale degli interessi creditori, pattuiti al tasso del 1,5%; capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, pattuiti al tasso del 6,75%; commissione trimestrale massimo scoperto aliquota
0,00%; spese e valute pattuite;
- Non risulta agli atti il contratto di apertura del rapporto di conto corrente;
- Contratto di intermediazione mobiliare e contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, sottoscritto in data 03.12.1999 (All.3, pagine da 3 a 7); -
Comunicazione del 15.12.1999 di concessione di linea di credito di Lire 100.000.000 al tasso del 6,75% (All. 4), condizioni non sottoscritte dal correntista;
Comunicazione del
16.08.2000 di concessione di linea di credito a revoca di Lire 200.000.000 (All.5), senza indicazione delle condizioni economiche applicate;
- I contratti di affidamento non risultano agli atti;
- Non risulta agli atti nessuna revoca degli affidamenti concessi;
-
Estratti conto dal 03.12.1999 (saldo di apertura pari a zero) al 31.12.2017, oltre all'estratto conto al 31.12.2018 (saldo finale a debito di euro 118.971,29 oltre competenze a debito del trimestre per euro 1.580,68). Non sono agli atti gli estratti conto relativi al I, II e III trimestre 2018; - Documentazione contrattuale varia non sottoscritta dal correntista.
Si rende, quindi, necessario proseguire la trattazione esaminando le specifiche doglianze di parte attrice relative ai presunti illegittimi addebiti operati della banca nel corso del rapporto.
Anzitutto, la parte attrice ha eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi alla
19 luce dell'intervenuta disciplina in merito all'anatocismo bancario.
A tal proposito, si ricorda che l'art. 1283 c.c. prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, risultando le pattuizioni contrarie a tale norma imperativa affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., rilevabile anche d'ufficio ad opera del giudice, in ogni stato e grado del processo.
Nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, come previsto già dalle norme bancarie uniformi, i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche tutte le relative spese.
In tal modo, quindi, gli interessi debitori vengono scritti in conto e diventano una delle componenti della voce competenze e concorrono così a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale si calcolano nuovi interessi, producendo interessi sugli interessi scaduti ovvero una forma di anatocismo bancario.
Proprio tale fenomeno ha subito una costante e continua evoluzione a livello normativo.
Si ricorda, infatti, che per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Tale disciplina è peraltro da considerarsi valida sino alla data di entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3 agosto 2016.
Con riferimento, poi, ai contratti di conto corrente stipulati in data precedente all'anno
20 2000 e che hanno successivamente mantenuto la loro validità, per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale (cfr. Cass. n. 3096 del
30.03.1999).
Vi è stato a seguire il predetto intervento del legislatore con l'aggiunta del secondo comma dell'art. 120 T.U.B. e, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del
2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost.,
l'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente al 22.04.2000, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Si ha invece un discorso diverso per il periodo successivo al 2000, in relazione al procedimento di adeguamento di tali clausole nei contratti ante 2000 ancora in essere.
Sul punto, l'odierna giudicante ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che evidenzia come la successiva previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisca una condizione peggiorativa ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, delibera CICR del 9.02.2000 (cfr. Cass. n.
26769 del 2019) e, conseguentemente, in difetto di un nuovo accordo con il correntista non si devono applicare gli interessi anatocistici.
In particolare, dunque, - anche in linea con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni
21 precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (cfr. Cass. n. 9140 del 19.05.2020) -, una eventuale modifica in merito alla corretta capitalizzazione degli interessi introdotta dalla banca senza approvazione scritta deve essere considerata inefficace.
Con riguardo, poi, alle censure di usura, si rammenti che, in seguito alla riforma legislativa intervenuta con la L. 108/1996, la definizione di usura è riportata all'art. 644
c. 3 c.p. ed è ora essenzialmente imperniata sulla figura della cd. usura oggettiva – che si realizza per il semplice fatto che gli interessi superino il cd. tasso soglia - piuttosto che sulla cd. usura soggettiva (art. 644 c. 4 c.p.) - altrimenti detta usura in concreto, che può verificarsi anche se gli interessi sono inferiori al tasso soglia, poiché, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato in operazioni similari, gli interessi risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità - oggi destinata a rilevare in ipotesi rare e marginali.
La definizione di usura è stata dunque sganciata dalla nozione di approfittamento dello stato di bisogno, a favore di una maggiore determinatezza nella sua individuazione, in quanto non è più rimessa ad una valutazione discrezionale da fare caso per caso, ma è ancorata al superamento di un tasso soglia predeterminato. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
Le conseguenze civilistiche rispetto alla cd. Usura pecuniaria sono stabilite dall'art. 1815, c. 2 c.c., che prevede una ipotesi di nullità parziale necessaria, nel senso che la clausola che prevede interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi.
Sempre in tema di usura, poi, deve negarsi, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, ogni rilevanza all'usurarietà sopravvenuta.
Nell'opinione della Corte, il giudizio di usurarietà del tasso pattuito può essere colto unicamente nella sua correlazione inscindibile con la disposizione dell'art. 644 c.p., perciò ogni distinzione tra usura penale e usura civile è da considerarsi priva di fondamento.
22 In altri termini, per stabilire se il carattere usurario o meno dell'interesse occorre applicare l'art. 644 c.p., poiché solo questa norma contiene la definizione di usura, valevole anche in ambito civile.
Tale norma, in particolare, è stata interpretata nel senso che, ai fini della verifica di usura, si debba prendere a riferimento il momento della pattuizione dell'interesse.
Da quanto sopra ne deriva che la ricorrenza dell'usura può essere evocata solo con riferimento al tasso pattuito nel momento genetico della formazione del contratto di finanziamento, secondo la lettura imposta dall'art. 1 c. 1 l. n. 24 del 2001, che ha superato il vaglio di legittimità.
In definitiva, seguendo il pensiero della Suprema Corte, deve concludersi che l'interesse
è qualificabile come usurario quando ricorra la fattispecie dell'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Da ciò non può non conseguire l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, che, in realtà, seguendo il pensiero della Corte, usura non è perché manca del presupposto strutturale della “pattuizione usuraria”, che non può convertirsi in sede civile in “dazione usuraria”.
L'aggettivo sopravvenuta non consente, a ben vedere, il superamento del dato intepretativo relativo al sostantivo usura: l'usura esiste quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento.
Con riferimento, ancora, alla commissione di massimo scoperto, tradizionalmente introdotta come pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente, quale commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento, deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto, si ritiene che la commissione di massimo scoperto sia espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, le quali convengono una remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento, tale che la stessa non può essere considerata priva di causa o illegittima, ove siano rispettati i requisiti della forma scritta, determinatezza e determinabilità, di cui agli art. 117 t.u.b. e art. 1346 c.c., vale a dire
23 ove siano pattuiti la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità di addebito (v. in tal senso, Tribunale di Siena, sent. n. 123 del 12.2.2022, ma anche
Tribunale di Siena, sent. n. 410 del 18.6.2020).
Peraltro, la questione relativa all'astratta validità di dette clausole (su cui v. Cass., sez.
1, sent. n. 870 del 18.1.2006 in motivazione, che ha qualificato la commissione di massimo scoperto come “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”) deve ritenersi superata per effetto dell'intervento del legislatore in materia.
Infatti, la commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dal d.l. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha espressamente previsto due forme di commissione, ovvero una commissione sull'utilizzato, sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e una commissione per messa a disposizione di fondi
(CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni;
era stato inoltre previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione.
In materia sono poi intervenuti il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l.
24 marzo 2012, n. 27 e il d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni in L.
18 maggio 2012, n. 62 che hanno ulteriormente regolato la commissione sull'accordato
(CA) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
La disciplina delle commissioni di affidamento e di istruttoria veloce è oggi contenuta nell'art. 117 bis t.u.b. e nel decreto n. 644 del 30 giugno 2012, che prevedono per i contratti di apertura di credito quale unico onere a carico del cliente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente, che deve essere pattuita in contratto e non deve superare la misura massima del 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente
24 prelevate. Viene inoltre previsto che in caso di utilizzi del credito oltre il limite del fido concesso (o in assenza di affidamenti) i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 117 bis, co. 3 t.u.b..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 t.u.b. se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Da ultimo, quanto al saldo da prendersi come riferimento per il calcolo delle rimesse solutorie, la scrivente, conformemente all'orientamento già manifestato da questo
Tribunale (v. Trib. Siena, 28 novembre 2020, n. 802; cfr. altresì Tribunale di Siena, sent. n. 822/2022), ritiene di doversi discostare dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 9141 del 19.5.2020 (e successive conformi n. 3858/2021 e n. 7721/2023), posto che, partendo dal c.d. “saldo ricalcolato” si andrebbe a ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più - cioè a quanto legittimamente e materialmente ripetibile - ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto l'operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e quanto effettivamente dovuto (tra le altre, cfr. Trib. Torino 31 dicembre 2020).
Assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo. La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, facendo valere l'illegittimità di taluni addebiti, e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente
25 l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente (cfr. Trib. Torino, 28 gennaio 2021, n. 408).
In definitiva, utilizzando il cd. saldo ricalcolato, si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che, se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione (cfr. tra le molte Trib. Padova, 24.2.2021 n. 318; v. anche recente sent. del
Trib. Torino, n. 3821/2022 diffusamente motivata e Corte d'Appello di Venezia, sent. n.
914 del 26.4.2023: “Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l'indebito (sostituendo a esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti). In definitiva, il riferimento al c.d. saldo rettificato finirebbe per eludere la funzione dell'istituto della prescrizione, che impone l'intangibilità, nel periodo di tempo considerato, delle somme versate, ancorché illegittimamente, da chi si trovava nella convinzione di provvedere a un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista”).
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, verranno presi in considerazione i conteggi effettuati dalla C.T.U. con riferimento al cd. saldo banca.
In definitiva, alla luce delle espresse considerazioni, il saldo del conto corrente deve essere rideterminato, tenuto conto delle elaborazioni di calcolo effettuate dal c.t.u. sulla base dei principi sopra richiamati e recepiti dall'ausiliario del giudice, come da quesito formulato in sede di integrazione della CTU. Invero, deve essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal c.t.u. agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (v. tra le
26 molte, Cass., sez. 1, sent. n. 5229 del 4.3.2011; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 19475 del
6.10.2005; v. altresì, Cass., sez. 1, ord. n. 15147 del 11.6.2018; Cass., sez. 5, ord. n.
11917 del 6.5.2021).
In particolare, l'ausiliario del giudice ha formulato diverse ipotesi di calcolo conclusive, al fine di consentire alla giudicante di valutare quella conforme ai principi di diritto sottesi alla presente sentenza.
Ebbene, alla luce dei principi ritenuti applicabili, richiamato l'elaborato in atti, l'ipotesi da condividere è quella sub A-bis (v. pag. 8 elaborato peritale), che tiene conto della prescrizione per le competenze addebitate fino al 31.12.2004 e dell'affidamento e che adotta i tassi d'interesse legali.
Da tali risultanze sono emerse competenze addebitate per un totale di euro 229.724,13, competenze rideterminate per un totale di (-) euro 3.246,20, risultando così un saldo rideterminato a credito correntista pari a euro 110.985,53.
3. In base al criterio di soccombenza reciproca, in considerazione della dichiarata inammissibilità della domanda di ripetizione e di condanna e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nonché tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni principali oggetto di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande avanzata da Parte_1 accerta che il saldo del conto corrente n. 40128 è pari a euro 110.985,53;
[...]
2. dichiara inammissibili le domande di ripetizione dell'indebito e di condanna formulate da Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo definitivamente a carico solidale fra le stesse i compensi liquidati al CTU.
Così deciso in Siena il 25/06/2025.
La Giudice
dott.ssa Valentina Lisi
27 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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