Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 180/2024 P.U. – Liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente rel. dott. Maria Angela Marchesiello - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice nel procedimento 180/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi residente in [...];
- ricorrenti -
Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- letto il ricorso proposto da e per l'apertura della liquidazione Parte_1 Parte_2 controllata del proprio patrimonio;
- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residente in [...] e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) rilevato che deve essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 66, primo comma, CCII a norma del quale “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione
1
c) i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
e) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dai ricorrenti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
f) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state presentate nei confronti degli odierni ricorrenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
g) sussiste la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, essendo gli stessi gravati da debiti per un ammontare complessivo di € 639.159,38, a fronte della attuale titolarità (a seguito della dismissione delle pregresse attività imprenditoriali) di soli redditi da lavoro dipendente per € 1.400,00 mensili circa;
- rilevato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, di circa € 639.000,00 ( € 184.557,35, € Pt_1 Pt_2 125.470,07, € 329.159,38), il risulta essere dipendente a Parte_3 Parte_1 tempo determinato, fino al 31.12.2024, della ditta Nuvole Bianche Srl assunto con la qualifica di manutentore di parchi con uno stipendio mensile di circa 1.500,00 Euro. Per quanto riguarda la questa risulta essere dipendente a tempo determinato, fino al 31.12.2024, Pt_2 della stessa ditta Nuvole Bianche Srl, assunta con la qualifica di addetta alla reception. Nelle more in data 11.11.2024 ha fatto domanda di disoccupazione NASpI. Il reddito disponibile dei ricorrenti per il 2023 è stato di € 25.862,00. Essi percepiscono, inoltre, un assegno unico di € 96,90 mensili. Il risulta proprietario dei seguenti beni immobili, censiti al Catasto Fabbricati del Pt_1
Comune di SA OV TO (FG) al:
- foglio 58, part. 2456, sub. 23, indirizzo Via Matteo Fiore n. 5 Piano S1, zona 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 63 mq, rendita catastale € 253,79;
- foglio 58, part. 612, sub. 24, indirizzo Via Matteo Fiore n. 5 Piano S1, zona 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 73 mq, rendita catastale € 294,07;
- foglio 63, part. 1724, sub. 31, indirizzo Contrada Pozzocavo 47, zona 1, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale € 639,12;
- foglio 63, part. 1724, sub. 12, indirizzo Contrada Pozzocavo 48, zona 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 75 mq, rendita catastale € 259,52.
I suelencati immobili sono oggetto, su interesse dell'istituto B.C.C. di SA OV TO, di Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. n. 145/2016, ad oggi pendente innanzi al Tribunale di Foggia.
2 Nell'ambito di tale procedura entrambi i lotti sono stati oggetto di perizia di stima a firma del CTU Ing. che ha stimato gli stessi in € 270.000,00 (abitazione e C/6) ed in € Persona_2
97.300,00 (due C/6 Via Matteo Fiore già Via della Gioventù).
I beni mobili registrati sono parimenti di proprietà del e sono costituiti da un autocarro Pt_1
Peugeot Expert, tg DX642BE, immatricolato nel 2009, sottoposto a fermo amministrativo, di valore pari a circa € 4.000,00; Le partecipazioni societarie accertate dei ricorrenti sono le seguenti:
- quota del pari al 25% del capitale della società "Sportland 0-16 S.a.s. di Giuseppe Pt_1
Longo & C." ove lo stesso riveste la qualifica di socio accomandatario;
- quota della pari al 25% del capitale della società "Sportland 0-16 S.a.s. di Giuseppe Pt_2
Longo & C." ove la stessa riveste la qualifica di socio accomandante.
Il risultava in precedenza titolare dell'omonima ditta individuale denominata Pt_1
Termoidraulico Express Di Longo Giuseppe, cessata in data 09/07/2014 e regolarmente cancellata dal competente Registro Imprese di Foggia. La risulta anch'essa essere Pt_2 stata titolare di omonima ditta individuale denominata BABYSPORT di Rosiello R. cessata in data 26.05.2014. Detta ditta è stata oggetto di dichiarazione di fallimento (sentenza n.120/14 del 11.11.2014) da parte del Tribunale di Foggia;
sentenza successivamente oggetto di reclamo e revoca da parte della competente Corte di Appello di Bari, con conseguente remissione in bonis della stessa.
I rapporti bancari dichiarati dai ricorrenti sono i seguenti:
- titolare della carta prepagata c/o Hype Spa, con saldo al 30.09.2024 di € Parte_2
5.884,40;
- titolare conto corrente c/o Poste , con saldo al 30.09.2024 di € Parte_1 CP_1
1.590,47.
- considerato che non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;
Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria del patrimonio esistente ed acquisibile attraverso l'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie -volte ad incrementare l'attivo- la cui iniziativa è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;
- ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio dei ricorrenti ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori percepiscono a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento, come determinato dal giudice;
- ritenuto che, in considerazione della composizione del nucleo familiare dei ricorrenti le spese necessarie per il mantenimento familiare, come documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile, complessivo per entrambi, di complessivi € 1.400,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata
(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
3 - ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
P Q M
Visto l'art. 270 CCII, 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di:
- , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
- , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
3) Nomina liquidatore il dott. ; Persona_1
4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
il presente provvedimento è, a tal fine, titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei debitori e della loro famiglia, il reddito dei ricorrenti, sino alla concorrenza dell'importo complessivo -per entrambi i ricorrenti- di € 1.400,00 mensili netti, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
9) A precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 145/2016) alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile
10) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
4 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- effettui le vendite mediante procedure competitive;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale si dia atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC; 12) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del
Tribunale di Foggia;
13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
14) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 27/12/2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Caterina Lazzara
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