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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006/2025 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PIGHETTI ALESSANDRA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale,
letto il ricorso congiunto, ove viene esposto:
i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a VA ME (So) il 4.9.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di VA ME (So) al n. 3, Parte I, anno 1999,
pagina 1 di 3 dal matrimonio sono nati , a IA (So) il 30.04.2000 (C.F. , Persona_1 C.F._3 Pt_3
a IA (So) il 29.1.2004 (C.F. ), a IA (So) il
[...] C.F._4 Parte_4
6.12.2005 (C.F. ); entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto C.F._5 svolgono attività lavorativa subordinata: il sig. è tecnico presso la società Telespazio s.p.a. e percepisce Pt_2 un reddito annuo di circa € 51.000,00; la sig.ra è infermiera presso l'azienda socio sanitaria Parte_1 territoriale della Valchiavenna e percepisce un reddito annuo di circa € 33.000,00; i coniugi si trovano in regime di comunione dei beni;
i figli dei ricorrenti sono maggiorenni, ma non sono ancora completamente indipendenti,
preso atto delle richieste dei ricorrenti:
dichiarare la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di VA ME di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare dimidiate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) L'appartamento familiare rimane nella piena disponibilità della moglie, che vi continuerà a vivere con i figli;
mentre il sig. si trasferirà al piano terra del Parte_2 medesimo edificio e potrà usufruire anche del garage e della cantina. 2) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario dei figli e al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei propri redditi, vale a dire in misura pari al 60% a carico del sig. ed al 40% a carico di Parte_2 Parte_1
Questa regolamentazione è già in essere tra i coniugi e varrà fino alla indipendenza economica dei figli. Le spese straordinarie saranno regolate in base al protocollo del Tribunale di Sondrio. Il coniuge che anticiperà anche la quota spese dell'altro, avrà diritto al rimborso. 3) I coniugi si impegnano a non tenere comportamenti contrari all'obbligo del rispetto reciproco e a darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza. 4) Spese legali dimidiate,
lette le successive note congiunte ove i ricorrenti ribadiscono le domande e prestano acquiescenza alla sentenza,
ritenuto che va accolta la domanda di separazione, avendo i ricorrenti espresso comune volontà in tal senso,
considerato che le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 Parte_2
ordina al Comune di VA ME di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiara dimidiate le spese legali;
OMOLOGA le seguenti condizioni della separazione: 1) L'appartamento familiare rimane nella piena disponibilità della moglie, che vi continuerà a vivere con i figli;
mentre il sig. si trasferirà al Parte_2 piano terra del medesimo edificio e potrà usufruire anche del garage e della cantina. 2) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario dei figli e al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei propri redditi, vale a dire in misura pari al 60% a carico del sig. ed al 40% a carico di Parte_2 Parte_1
Questa regolamentazione è già in essere tra i coniugi e varrà fino alla indipendenza economica dei
[...] figli. Le spese straordinarie saranno regolate in base al protocollo del Tribunale di Sondrio. Il coniuge che anticiperà anche la quota spese dell'altro, avrà diritto al rimborso. 3) I coniugi si impegnano a non tenere comportamenti contrari all'obbligo del rispetto reciproco e a darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza. 4) Spese legali dimidiate.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR CI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006/2025 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PIGHETTI ALESSANDRA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale,
letto il ricorso congiunto, ove viene esposto:
i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a VA ME (So) il 4.9.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di VA ME (So) al n. 3, Parte I, anno 1999,
pagina 1 di 3 dal matrimonio sono nati , a IA (So) il 30.04.2000 (C.F. , Persona_1 C.F._3 Pt_3
a IA (So) il 29.1.2004 (C.F. ), a IA (So) il
[...] C.F._4 Parte_4
6.12.2005 (C.F. ); entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti in quanto C.F._5 svolgono attività lavorativa subordinata: il sig. è tecnico presso la società Telespazio s.p.a. e percepisce Pt_2 un reddito annuo di circa € 51.000,00; la sig.ra è infermiera presso l'azienda socio sanitaria Parte_1 territoriale della Valchiavenna e percepisce un reddito annuo di circa € 33.000,00; i coniugi si trovano in regime di comunione dei beni;
i figli dei ricorrenti sono maggiorenni, ma non sono ancora completamente indipendenti,
preso atto delle richieste dei ricorrenti:
dichiarare la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di VA ME di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare dimidiate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) L'appartamento familiare rimane nella piena disponibilità della moglie, che vi continuerà a vivere con i figli;
mentre il sig. si trasferirà al piano terra del Parte_2 medesimo edificio e potrà usufruire anche del garage e della cantina. 2) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario dei figli e al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei propri redditi, vale a dire in misura pari al 60% a carico del sig. ed al 40% a carico di Parte_2 Parte_1
Questa regolamentazione è già in essere tra i coniugi e varrà fino alla indipendenza economica dei figli. Le spese straordinarie saranno regolate in base al protocollo del Tribunale di Sondrio. Il coniuge che anticiperà anche la quota spese dell'altro, avrà diritto al rimborso. 3) I coniugi si impegnano a non tenere comportamenti contrari all'obbligo del rispetto reciproco e a darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza. 4) Spese legali dimidiate,
lette le successive note congiunte ove i ricorrenti ribadiscono le domande e prestano acquiescenza alla sentenza,
ritenuto che va accolta la domanda di separazione, avendo i ricorrenti espresso comune volontà in tal senso,
considerato che le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 Parte_2
ordina al Comune di VA ME di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiara dimidiate le spese legali;
OMOLOGA le seguenti condizioni della separazione: 1) L'appartamento familiare rimane nella piena disponibilità della moglie, che vi continuerà a vivere con i figli;
mentre il sig. si trasferirà al Parte_2 piano terra del medesimo edificio e potrà usufruire anche del garage e della cantina. 2) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento ordinario dei figli e al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei propri redditi, vale a dire in misura pari al 60% a carico del sig. ed al 40% a carico di Parte_2 Parte_1
Questa regolamentazione è già in essere tra i coniugi e varrà fino alla indipendenza economica dei
[...] figli. Le spese straordinarie saranno regolate in base al protocollo del Tribunale di Sondrio. Il coniuge che anticiperà anche la quota spese dell'altro, avrà diritto al rimborso. 3) I coniugi si impegnano a non tenere comportamenti contrari all'obbligo del rispetto reciproco e a darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza. 4) Spese legali dimidiate.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR CI
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