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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34988/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 34988/2023 promossa da nato in [...] l'[...] (C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CLEO MARIA C.F._2
FEOLI del Foro di Roma (C.F. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo protezione umanitaria/speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11/07/2023 l'odierno ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento, emesso il 12/06/2023 e notificato in pari data, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Esponeva che era giunto in Italia nel 2014 e l'anno seguente la Commissione Territoriale di Bologna aveva ravvisato i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce del periodo trascorso in Libia durante il suo viaggio migratorio, nel quale aveva subito rapine e rapimenti che avevano determinato una condizione di vulnerabilità; in seguito era stato sempre disposto il rinnovo del suddetto permesso, sino all'emissione del provvedimento impugnato nel presente giudizio;
nel 2021 aveva infatti presentato istanza di rinnovo del proprio titolo di soggiorno alla Questura di Roma, la quale a tal fine aveva richiesto un parere alla Commissione Territoriale, che in data 18/01/2022 si era espressa in senso sfavorevole con la seguente motivazione: “l'interessato, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha dichiarato di risiedere in Italia da 16 anni, di disporre di soluzione abitativa stabile, di essere titolare di una posizione lavorativa, di avere limitata conoscenza della lingua italiana, di non avere legami affettivi o familiari in Italia di essere stato inserito in percorsi di studio, di non aver mai fatto rientro nel proprio Paese e di dover affrontare una situazione di guerra in caso di rientro;
tuttavia, non è emersa documentazione relativa a tali elementi;
considerato che
la Commissione provvedeva a convocare il sig. in data Pt_1 12.1.2022, ma che lo stesso è risultato assente”; ritenendo il parere vincolante la Questura aveva dunque provveduto al diniego della domanda, senza emettere il preavviso di rigetto;
il ricorrente aveva avanzato richiesta di accesso agli atti chiedendo alla Commissione Territoriale la prova della notifica della convocazione per il 12/01/2022, la quale aveva risposto che la competenza era della Questura, che a sua volta aveva negato di avere effettuato una notifica al riguardo;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo vista la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.19 co.1 e 1.1. del D.lgs. 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il ricorrente aveva infatti lasciato il paese d'origine nel 2013 e arrivato in
Libia nel medesimo anno aveva subito esperienze traumatiche che non erano state approfondite nel corso della prima audizione innanzi alla Commissione Territoriale, né egli era stato informato della possibilità di rivolgersi a servizi di supporto, anche per ottenere valutazioni medico-legali degli atti patiti;
che nel corso del colloquio con la legale aveva narrato di gravi abusi e aveva mostrato cicatrici su tutto il corpo, da lui ricondotte agli atti inumani e degradanti patiti durante il viaggio migratorio;
che il ricorrente, dopo essere sbarcato in Sicilia, era stato trasferito al CAS di
Castelfranco Emilia(MO), dove aveva studiato, frequentato la biblioteca comunale e designato il medico di base;
nel 2016 si era trasferito a Roma dove aveva lavorato senza copertura contrattuale e in condizioni di sfruttamento;
si era poi trasferito in
Germania per un breve periodo, trovando un lavoro grazie al quale era riuscito ad inviare rimesse di denaro alla moglie e alla figlia presenti nel paese d'origine; tali elementi dovevano essere tenuti in considerazione, poiché nonostante il ricorrente si fosse trovato in condizioni di estrema vulnerabilità e sfruttamento, aveva sempre mantenuto una condotta in linea con la legalità; che la condizione di vulnerabilità sarebbe stata acuita da un eventuale rimpatrio alla luce delle difficili condizioni economiche in cui versava il Gambia, anche in ragione della gravissima crisi idrica che toccava il villaggio di provenienza e i danni all'economia arrecati dai cambiamenti climatici;
inoltre sarebbe andato incontro ad una stigmatizzazione dovuta all'esperienza migratoria fallimentare, soprattutto in quanto lo stesso si era rivolto a dei conoscenti in Gambia per pagare il prezzo della propria liberazione dai suoi rapitori durante il viaggio. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98.
A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: copia e-mail di fissazione appuntamento presso il Centro SAMIFO;
tessera di iscrizione bibliotecaria;
designazione medico di base e tessera sanitaria;
comunicazione cessione di fabbricato;
copia di una rimessa di denaro. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha raggiunto l'Italia nel 2014, a seguito di un viaggio migratorio nel quale aveva subito violenze e abusi;
la stessa Commissione
Territoriale di Bologna, nel 2015, aveva ritenuto credibile quanto da lui narrato in sede di audizione (“Sono arrivato a Godron a maggio 2013. Lì sono rimasto per due mesi, durante i quali sono stato rapinato molte volte dai criminali. Mentre un trafficante ci doveva portare a ci ha lasciato per strada, allora abbiamo Per_10 proseguito a piedi. Durante il viaggio dei criminali ci hanno aggredito e rapinato
e trattenuto per una settimana. Da sono fuggito e sono arrivato a Tripoli. Per_10
Qui sono rimasto per più di un anno. Poi a causa della guerra mi sono imbarcato per l'Italia, soccorso dalla Marina Italiana”) considerando sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce della vulnerabilità del richiedente, originata da quanto subito nel corso del periodo di permanenza in Libia (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e dalla sua stabile residenza regolare sul territorio italiano da ormai oltre 10 anni. D'altra parte, i trattamenti violenti, inumani e degradanti subiti dagli stranieri in transito dalla Libia, imprigionati in campi di detenzione, dove subiscono violenza, fisica e verbale, tortura, maltrattamenti, malnutrizione, scarsa igiene, sono tristemente noti, al punto da poter essere considerati un fatto notorio, e inevitabilmente si ripercuotono sulla salute psichica e fisica del migrante, che già solo per questo si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Al riguardo, si veda il Rapporto di Amnesty International del 2016/2017,
(https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017); ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte penale internazionale dell'ONU dell'8 maggio 2017, riguardante l'intenzione della Corte di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib ).
Tale situazione di specifica vulnerabilità è tutelata dall'art. 14 della Convenzione sulla tortura, adottata dall' assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia con legge n° 489 del 3 novembre 1988, che prevede che gli Stati parte di tale convenzione hanno l'obbligo di garantire, nei loro ordinamenti, alla vittima di un atto di tortura il diritto ad un risarcimento che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile (cfr CGUE, Grande
Sezione, sentenza del 24 aprile 2018, C-353/16, MP
contro
Secretary of State for the Home Department): il che non sarebbe neppure pensabile nel Paese di origine del ricorrente. Come è noto, la riabilitazione è definita dal Comitato ONU contro la tortura come
«the restoration of function or the acquisition of new skills required as a result of the changed circumstances of a victim in the aftermath of torture or ill-treatment»
(CAT, Comitato contro la tortura General comment No. 3(2012)). La riabilitazione richiesta per un soggetto vittima di tortura deve essere specifica perché finalizzata ad assicurare un pieno recupero fisico, psicologico e socioeducativo della vittima;
va intesa secondo un approccio olistico e interdisciplinare, tale da ricomprendere non solo un trattamento medico, fisico e psicologico, ma anche un programma di formazione professionale e reinserimento sociale e, in generale, tutti quegli interventi che risultino idonei a ripristinare, per quanto possibile, l'autonomia e l'indipendenza del soggetto, le sue funzionalità e capacità fisiche, mentali, sociali e professionali, a promuoverne una piena reintegrazione e partecipazione all'interno della società ed a restituirgli la piena e serena consapevolezza del suo valore di persona umana;
in altre parole, come efficacemente sintetizzato in dottrina, la riabilitazione «seeks to achieve maximum physical and psychological fitness».
Anche le Linee Guida del Ministero della Salute, pubblicate nel marzo 2017, per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale privilegiano un approccio multidisciplinare, partecipato, integrato ed olistico, che prevede un percorso di assistenza alle vittime: dall'individuazione, non sempre facile ed evidente in questo tipo di situazioni, alla riabilitazione. Le Linee Guida specificano, peraltro, che, al fine di rendere efficaci le misure di assistenza e presa in carico, e tenuto conto dell'importanza di un intervento tempestivo, le stesse si applicano non solo ai titolari di protezione internazionale, ma anche ai richiedenti, qualunque sia la condizione giuridica dello straniero che presenta la domanda di protezione (persona appena giunta nel nostro
Paese con ingresso regolare o in stato di necessità, persona già soggiornante in
Italia, persona già presente ma non regolarmente soggiornante, persona precedentemente espulsa e non trattenuta, persona espulsa e trattenuta ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, etc.).
Nel caso in esame, il ricorrente non risulta avere mai intrapreso un percorso di assistenza e riabilitazione che gli consentisse di elaborare le esperienze traumatiche vissute in Libia, circostanza che fa ritenere immutata la condizione di vulnerabilità che aveva originariamente indotto la Commissione Territoriale a disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, peraltro sempre rinnovato sino al diniego oggetto di impugnazione.
Tale elemento, unitamente al periodo di tempo ormai decennale trascorso in Italia, porta a concludere che un eventuale rimpatrio avrebbe un impatto fortemente negativo sulla condizione emotiva del ricorrente, la cui vita privata si svolge ormai da lungo tempo sul territorio nazionale;
non può infatti ignorarsi che lo stesso ha lasciato il paese d'origine nel 2013, circostanza che inevitabilmente, in caso di rimpatrio, lo esporrebbe agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale, incidendo su un equilibrio psico-fisico già reso fragile dalle dolorose esperienze passate, potenzialmente ledendolo in modo irreparabile.
Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU,
14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_11
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
C.U.I. ), al rinnovo del permesso di C.F._1 C.F._2 soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 07/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 34988/2023 promossa da nato in [...] l'[...] (C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CLEO MARIA C.F._2
FEOLI del Foro di Roma (C.F. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo protezione umanitaria/speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11/07/2023 l'odierno ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento, emesso il 12/06/2023 e notificato in pari data, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Esponeva che era giunto in Italia nel 2014 e l'anno seguente la Commissione Territoriale di Bologna aveva ravvisato i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce del periodo trascorso in Libia durante il suo viaggio migratorio, nel quale aveva subito rapine e rapimenti che avevano determinato una condizione di vulnerabilità; in seguito era stato sempre disposto il rinnovo del suddetto permesso, sino all'emissione del provvedimento impugnato nel presente giudizio;
nel 2021 aveva infatti presentato istanza di rinnovo del proprio titolo di soggiorno alla Questura di Roma, la quale a tal fine aveva richiesto un parere alla Commissione Territoriale, che in data 18/01/2022 si era espressa in senso sfavorevole con la seguente motivazione: “l'interessato, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ha dichiarato di risiedere in Italia da 16 anni, di disporre di soluzione abitativa stabile, di essere titolare di una posizione lavorativa, di avere limitata conoscenza della lingua italiana, di non avere legami affettivi o familiari in Italia di essere stato inserito in percorsi di studio, di non aver mai fatto rientro nel proprio Paese e di dover affrontare una situazione di guerra in caso di rientro;
tuttavia, non è emersa documentazione relativa a tali elementi;
considerato che
la Commissione provvedeva a convocare il sig. in data Pt_1 12.1.2022, ma che lo stesso è risultato assente”; ritenendo il parere vincolante la Questura aveva dunque provveduto al diniego della domanda, senza emettere il preavviso di rigetto;
il ricorrente aveva avanzato richiesta di accesso agli atti chiedendo alla Commissione Territoriale la prova della notifica della convocazione per il 12/01/2022, la quale aveva risposto che la competenza era della Questura, che a sua volta aveva negato di avere effettuato una notifica al riguardo;
che il diniego doveva ritenersi illegittimo vista la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.19 co.1 e 1.1. del D.lgs. 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il ricorrente aveva infatti lasciato il paese d'origine nel 2013 e arrivato in
Libia nel medesimo anno aveva subito esperienze traumatiche che non erano state approfondite nel corso della prima audizione innanzi alla Commissione Territoriale, né egli era stato informato della possibilità di rivolgersi a servizi di supporto, anche per ottenere valutazioni medico-legali degli atti patiti;
che nel corso del colloquio con la legale aveva narrato di gravi abusi e aveva mostrato cicatrici su tutto il corpo, da lui ricondotte agli atti inumani e degradanti patiti durante il viaggio migratorio;
che il ricorrente, dopo essere sbarcato in Sicilia, era stato trasferito al CAS di
Castelfranco Emilia(MO), dove aveva studiato, frequentato la biblioteca comunale e designato il medico di base;
nel 2016 si era trasferito a Roma dove aveva lavorato senza copertura contrattuale e in condizioni di sfruttamento;
si era poi trasferito in
Germania per un breve periodo, trovando un lavoro grazie al quale era riuscito ad inviare rimesse di denaro alla moglie e alla figlia presenti nel paese d'origine; tali elementi dovevano essere tenuti in considerazione, poiché nonostante il ricorrente si fosse trovato in condizioni di estrema vulnerabilità e sfruttamento, aveva sempre mantenuto una condotta in linea con la legalità; che la condizione di vulnerabilità sarebbe stata acuita da un eventuale rimpatrio alla luce delle difficili condizioni economiche in cui versava il Gambia, anche in ragione della gravissima crisi idrica che toccava il villaggio di provenienza e i danni all'economia arrecati dai cambiamenti climatici;
inoltre sarebbe andato incontro ad una stigmatizzazione dovuta all'esperienza migratoria fallimentare, soprattutto in quanto lo stesso si era rivolto a dei conoscenti in Gambia per pagare il prezzo della propria liberazione dai suoi rapitori durante il viaggio. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98.
A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: copia e-mail di fissazione appuntamento presso il Centro SAMIFO;
tessera di iscrizione bibliotecaria;
designazione medico di base e tessera sanitaria;
comunicazione cessione di fabbricato;
copia di una rimessa di denaro. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del
D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha raggiunto l'Italia nel 2014, a seguito di un viaggio migratorio nel quale aveva subito violenze e abusi;
la stessa Commissione
Territoriale di Bologna, nel 2015, aveva ritenuto credibile quanto da lui narrato in sede di audizione (“Sono arrivato a Godron a maggio 2013. Lì sono rimasto per due mesi, durante i quali sono stato rapinato molte volte dai criminali. Mentre un trafficante ci doveva portare a ci ha lasciato per strada, allora abbiamo Per_10 proseguito a piedi. Durante il viaggio dei criminali ci hanno aggredito e rapinato
e trattenuto per una settimana. Da sono fuggito e sono arrivato a Tripoli. Per_10
Qui sono rimasto per più di un anno. Poi a causa della guerra mi sono imbarcato per l'Italia, soccorso dalla Marina Italiana”) considerando sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce della vulnerabilità del richiedente, originata da quanto subito nel corso del periodo di permanenza in Libia (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e dalla sua stabile residenza regolare sul territorio italiano da ormai oltre 10 anni. D'altra parte, i trattamenti violenti, inumani e degradanti subiti dagli stranieri in transito dalla Libia, imprigionati in campi di detenzione, dove subiscono violenza, fisica e verbale, tortura, maltrattamenti, malnutrizione, scarsa igiene, sono tristemente noti, al punto da poter essere considerati un fatto notorio, e inevitabilmente si ripercuotono sulla salute psichica e fisica del migrante, che già solo per questo si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Al riguardo, si veda il Rapporto di Amnesty International del 2016/2017,
(https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017); ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte penale internazionale dell'ONU dell'8 maggio 2017, riguardante l'intenzione della Corte di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib ).
Tale situazione di specifica vulnerabilità è tutelata dall'art. 14 della Convenzione sulla tortura, adottata dall' assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva in Italia con legge n° 489 del 3 novembre 1988, che prevede che gli Stati parte di tale convenzione hanno l'obbligo di garantire, nei loro ordinamenti, alla vittima di un atto di tortura il diritto ad un risarcimento che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile (cfr CGUE, Grande
Sezione, sentenza del 24 aprile 2018, C-353/16, MP
contro
Secretary of State for the Home Department): il che non sarebbe neppure pensabile nel Paese di origine del ricorrente. Come è noto, la riabilitazione è definita dal Comitato ONU contro la tortura come
«the restoration of function or the acquisition of new skills required as a result of the changed circumstances of a victim in the aftermath of torture or ill-treatment»
(CAT, Comitato contro la tortura General comment No. 3(2012)). La riabilitazione richiesta per un soggetto vittima di tortura deve essere specifica perché finalizzata ad assicurare un pieno recupero fisico, psicologico e socioeducativo della vittima;
va intesa secondo un approccio olistico e interdisciplinare, tale da ricomprendere non solo un trattamento medico, fisico e psicologico, ma anche un programma di formazione professionale e reinserimento sociale e, in generale, tutti quegli interventi che risultino idonei a ripristinare, per quanto possibile, l'autonomia e l'indipendenza del soggetto, le sue funzionalità e capacità fisiche, mentali, sociali e professionali, a promuoverne una piena reintegrazione e partecipazione all'interno della società ed a restituirgli la piena e serena consapevolezza del suo valore di persona umana;
in altre parole, come efficacemente sintetizzato in dottrina, la riabilitazione «seeks to achieve maximum physical and psychological fitness».
Anche le Linee Guida del Ministero della Salute, pubblicate nel marzo 2017, per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale privilegiano un approccio multidisciplinare, partecipato, integrato ed olistico, che prevede un percorso di assistenza alle vittime: dall'individuazione, non sempre facile ed evidente in questo tipo di situazioni, alla riabilitazione. Le Linee Guida specificano, peraltro, che, al fine di rendere efficaci le misure di assistenza e presa in carico, e tenuto conto dell'importanza di un intervento tempestivo, le stesse si applicano non solo ai titolari di protezione internazionale, ma anche ai richiedenti, qualunque sia la condizione giuridica dello straniero che presenta la domanda di protezione (persona appena giunta nel nostro
Paese con ingresso regolare o in stato di necessità, persona già soggiornante in
Italia, persona già presente ma non regolarmente soggiornante, persona precedentemente espulsa e non trattenuta, persona espulsa e trattenuta ai fini dell'esecuzione dell'allontanamento, etc.).
Nel caso in esame, il ricorrente non risulta avere mai intrapreso un percorso di assistenza e riabilitazione che gli consentisse di elaborare le esperienze traumatiche vissute in Libia, circostanza che fa ritenere immutata la condizione di vulnerabilità che aveva originariamente indotto la Commissione Territoriale a disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, peraltro sempre rinnovato sino al diniego oggetto di impugnazione.
Tale elemento, unitamente al periodo di tempo ormai decennale trascorso in Italia, porta a concludere che un eventuale rimpatrio avrebbe un impatto fortemente negativo sulla condizione emotiva del ricorrente, la cui vita privata si svolge ormai da lungo tempo sul territorio nazionale;
non può infatti ignorarsi che lo stesso ha lasciato il paese d'origine nel 2013, circostanza che inevitabilmente, in caso di rimpatrio, lo esporrebbe agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale, incidendo su un equilibrio psico-fisico già reso fragile dalle dolorose esperienze passate, potenzialmente ledendolo in modo irreparabile.
Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU,
14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_11
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] l'[...] (C.F. Parte_1
C.U.I. ), al rinnovo del permesso di C.F._1 C.F._2 soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 07/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Crisafulli