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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 640/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
luglio 2025
d a
in persona del Parte_1
legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Francesco Ungaretti del Foro di Mantova,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, e CodiceFiscale_1 CP_1
, rappresentati e difesi Controparte_2
dall'Avv.to Fernanda Olivieri del Foro di Mantova, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n. 697 del
2020, pubblicata il 10/12/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Mantova in data 09/12/2020 n.
697 del 2020, pubblicata il 10/12/2020, nella causa civile R. G. n.
5067/16:
Accertare: che non è stata data prova documentale né
testimoniale che il contratto di R.A.W. sia mai stato effettivamente consegnato dalle Cedenti alle Cessionarie e che, pertanto, le Cedenti
sono tenute a risarcire la Parte_1
in ragione dell'inadempimento contrattuale connesso;
che il testimone in primo grado di giudizio civile, affermando di non ricordare se il contratto di R.A.W. fosse mai stato consegnato dalle Cedenti alle
Cessionarie, non ha dato prova della circostanza dedotta nel capitolo di prova relativo e che ha, immediatamente dopo, invece, espresso un giudizio personale, affermando di essere certo della conoscenza del contenuto del contratto di R.A.W. da parte delle Parti, esprimendo,
quindi, un giudizio che, per definizione, non può essere devoluto al terzo testimone, con conseguente inutilizzabilità di detta parte della testimonianza stessa nella parte relativa;
che il fenomeno di cessione totale delle quote sociali ha comportato la cessione dell'
[...]
dalle Cedenti alle Cessionarie;
che con detta cessione Parte_2 - 3 -
di azienda è stato trasferito il contratto di R.A.W. (Rivenditore
Autorizzato WI) dalle Cedenti alle Cessionarie non essendo nemmeno mai intervenuto alcun cenno in contrario da parte di WI
S.p.a., peraltro avvisata in proposito e che, pertanto, il predetto contratto R.A.W. deve ritenersi ancora vigente e pienamente efficace tra la WI S.p.a. e la Parte_1 Parte_1
che preso atto che anche la Giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure ha confermato che nell'ambito della cessione di azienda la responsabilità anche dell'Acquirente nelle obbligazioni aziendali è
subordinata al compimento degli effetti del contratto ceduto con l'azienda, conseguentemente, nel caso di specie, non essendosi gli effetti dei contratti di telefonia ancora definiti al tempo della cessione di quote in data 28/01/2020, la di e . Pt_1 Parte_1
non era e non è tuttora tenuta alle restituzioni delle somme di cui Pt_1
agli storni operati da WI S.p.a., e per l'effetto condannare residente a [...], c. Controparte_3
f. ; residente a [...] CP_1
San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3 Controparte_2
, residente a [...] c. f.
[...]
a corrispondere a C.F._4 [...]
la somma di Euro 11.028,00 Parte_1
(undicimilaventotto/00).
O altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto di condannare residente a [...]
Venerio, n. 5, c. f. ; residente C.F._2 CP_1 - 4 -
a Milano in via San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3
, residente a [...]
5 c. f. alla corresponsione alla C.F._4 [...]
per le causali di cui in narrativa della Parte_1
somma di Euro 11.028,00 (undicimilaventotto/00), corrispondente agli importi dovuti in restituzione a WI S.p.a. in forza degli storni operati sui compensi dovuti a già Parte_3
in forza della stipula di Parte_4
contatti di telefona venuti meno per fatto dei clienti e di cui alla sovraestesa narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio., la di e . Pt_1 Pt_1 Parte_1 Pt_1
non era e non è tuttora tenuta alle restituzioni delle somme di cui agli storni operati da WI S.p.a., e per l'effetto condannare CP_3
residente a [...], c. f.
[...]
; residente a [...] CP_1
San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3 Controparte_2
, residente a [...] c. f.
[...]
a corrispondere a C.F._4 [...]
la somma di Euro 11.028,00 Parte_1
(undicimilaventotto/00). O altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto di condannare residente a Controparte_3
Milano in via San Venerio, n. 5, c. f. ; C.F._2
residente a [...], c. f. CP_1
e , residente a C.F._3 Controparte_2 - 5 -
Milano in via San Venerio, n. 5 c. f. alla C.F._4
corresponsione alla per Parte_1
le causali di cui in narrativa della somma di Euro 11.028,00
(undicimilaventotto/00), corrispondente agli importi dovuti in restituzione a WI S.p.a. in forza degli storni operati sui compensi dovuti a già Parte_3 [...]
in forza della stipula di contatti di Parte_4
telefona venuti meno per fatto dei clienti e di cui alla sovraestesa narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
EL appellate
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 697 del 2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di Mantova.
Rigettarsi l'istanza di sospensiva ex adverso avanzata in quanto dilatoria, infondata e priva di alcun fondamento.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettari, iva e cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Mantova , Controparte_3
e , esponendo che: CP_1 Controparte_2 - 6 -
- con atto notarile del 28.1.2016 aveva acquisito le quote della società di di proprietà Pt_1 Parte_4 Parte_1
della signora CP_1
- il presupposto del detto acquisto era il subentro nell'attività di
“Rivenditore Autorizzato WI” (R.A.W.) svolta dalla società in due esercizi pubblici (negozi WI) situati in Mantova e Milano;
- contestualmente alla cessione di quote, la di Pt_1
Pa
e s.a.s. diveniva di Controparte_3 Pt_1 Pt_1
; Parte_1 Parte_1
- solo a seguito di rinvenimento presso il magazzino del negozio di fotocopia informale veniva a conoscenza del contratto “R.A.W.”;
- sempre in data 28.1.2016 veniva stipulato altro contratto tra le stesse parti avente ad oggetto la cessione in favore di di Pt_1
del credito della somma di € 41.770,31 Controparte_3 Parte_1
vantato da di nei Pt_1 Parte_1 Parte_1
confronti di derivante da sinistro a seguito di furto Controparte_4
subito nell'esercizio commerciale (negozio WI) di Milano;
- la cessione del credito era collegata alla cessione di quote che,
negli effetti, concretizzava una cessione di azienda;
- nel corso dell'intrapresa attività, la nuova socia accomandataria si avvedeva che WI s.p.a. Parte_1
tratteneva mensilmente somme sugli importi maturati e dovuti alla
Parte_1
- tali “storni” venivano operati da WI s.p.a. a seguito dell'avvenuta interruzione dei rapporti contrattuali stipulati con la - 7 -
clientela dei negozi WI di Mantova e Milano antecedentemente alla cessione di quote del 28.1.2016;
- l'ammontare delle somme trattenute da WI s.p.a. (pari a complessivi € 11.028,00), in forza di meccanismo restitutorio disciplinato al punto 1.2 lettera h) del contratto RAW (contratto di cui la cessionaria era venuta a conoscenza solo dopo la cessione di quote del 28.1.2016), in quanto dovuto in restituzione da
[...]
costituivano debiti dell'azienda Parte_4
ceduta ex art. 2560 c.c. e, in quanto tali, di essi doveva rispondere la cedente/alienante e Parte_1 Parte_4
non la cessionaria/acquirente dell'azienda stessa, ossia l'attrice
Parte_1
- inoltre, le convenute erano inadempienti rispetto agli obblighi informativi che presiedono la conclusione dei contratti, non avendo adeguatamente informato le cessionarie del meccanismo degli “storni”
effettuato da WI s.p.a. nei confronti del R.A.W., né avendo consegnato il contratto di R.A.W. contenente la disciplina delle restituzioni e dei subentri a seguito di cessione, affitto, usufrutto di azienda e cessione di quote.
Chiedeva, pertanto, in via principale, la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 11.028,00 a titolo di rimborso di quanto detratto da WI s.p.a. e, in via subordinata, la condanna delle stesse al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di informazione che la parte deve rispettare in sede di conclusione del - 8 -
contratto.
, e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
si opponevano, evidenziando che il contratto del 28.1.2016
[...]
aveva natura di cessione di quote sociali e non di cessione di azienda e che, in ogni caso, la responsabilità dell'acquirente di cui all'art. 2560
c.c. era inapplicabile nel caso di specie, per mancanza dell'elemento costitutivo della risultanza dei debiti dalle scritture contabili.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta le domande di parte attrice in quanto infondate;
- condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di giudizio che si liquidano nella misura di € 2.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che il teste Avv. di Mantova, partecipante alle Testimone_1
trattative, aveva dichiarato che le cessionarie erano a conoscenza del contratto R.A.W. e delle condizioni in esse previste, e in particolare della clausola di gradimento in esso contenuta;
- che il funzionario di WI era stato contattato ed informato della cessione delle quote;
- che, prima del rogito del 28.1.2016, vi era stato un incontro nello studio del legale, volto presumibilmente a discutere il contenuto del contratto;
- che, anche a volere ritenere che si fosse trattato di una cessione - 9 -
di azienda, dato che la cessione aveva previsto l'integrale trasferimento delle quote sociali, doveva necessariamente applicarsi l'art. 2558 c.c.,
secondo cui, se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda;
- che WI s.p.a. non era receduta dal contratto R.A.W., come pur previsto per il caso di modifiche societarie;
- che, in ogni caso, l'acquirente dell'azienda subentra anche nei contratti che non conosceva;
- che, nel caso concreto, i debiti di restituzione per cui è causa inerivano a contratti i cui effetti non erano ancora esauriti, in quanto relativi a posizioni contrattuali non ancora definite, con la conseguenza che gli stessi facevano necessariamente carico all'acquirente ai sensi dell'art. 2558 c.c.;
- che, pertanto, la cessionaria doveva farsi carico dell'onere di restituzione disciplinato dal contratto al punto 1.2 lettera h) del contratto R.A.W. per i contratti conclusi dalla cedente i cui effetti non erano ancora esauriti all'atto della cessione del 28.1.2016;
- che neppure sussisteva un inadempimento degli obblighi di informazione, e ciò alla luce della deposizione del teste, il quale il quale aveva dichiarato di aver seguito la posizione di entrambe le parti, di aver portato al notaio tutta la documentazione necessaria alla cessione di quote e di essere “certo” del fatto che entrambe le parti fossero a conoscenza del contratto di R.A.W..
La Parte_1 Parte_1 Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi: - 10 -
- 1) erronea valutazione della prova testimoniale acquisita;
- 2) erronea ricostruzione giuridica della fattispecie concreta.
Resistevano e Controparte_3 CP_1
. Controparte_2
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
valutazione della prova testimoniale acquisita. Osserva che il nucleo centrale della deposizione dell'Avv. è quello in cui il teste ha Tes_1
dichiarato di non ricordare se sia stato o meno consegnato materialmente il contratto R.A.W., e non, invece, quello in cui ha dichiarato di essere certo che le parti ne conoscessero il contenuto, ciò
perché detta affermazione costituisce un giudizio personale;
che, in particolare, il teste non ha asserito che il fatto è stato compiuto in sua presenza, ma ha asserito di neppure ricordare se fosse mai stato compiuto;
che, pertanto, le appellate sono responsabili nei confronti dell'appellante per inadempimento contrattuale, in ragione della mancata consegna a quest'ultima della documentazione societaria della individuata, in particolare, nel caso di specie, nel Parte_1
predetto contratto di R.A.W.; che il Tribunale ha, altresì, errato nell'inferire la conoscenza del contatto di ella cessionaria dal CP_5
fatto che l'incontro presso lo studio dell'Avvocato Testimone_1
fosse volto presumibilmente a discutere il contenuto del contratto, - 11 -
giacchè non è possibile una deduzione certa a partire da una premessa di un fatto solo presunto.
Il motivo, articolato in due censure, è infondato.
Prima di esaminare dette censure è utile una premessa di ordine generale.
L'appellante non ha esercitato un'azione di annullamento del contratto, per dolo o per errore, ma ha chiesto sic et simpliciter il risarcimento del danno a titolo di responsabilità
precontrattuale/contrattuale.
Essa si duole essenzialmente della violazione dei doveri informativi, ossia del dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative. In particolare, assume non esserle stato consegnato il contratto che la aveva con la WI ed esserle stato Pt_1
sottaciuto il meccanismo degli “storni” ivi previsto.
La tesi non è condivisibile in linea di principio.
Il contratto con la WI rappresentava, a detta dell'appellante,
il presupposto dell'acquisto delle quote della la quale Pt_1
esercitava l'attività di rivendita di prodotti WI.
Il contratto con la WI era sicuramente uno di quei contratti
(c.d. d'azienda o d'impresa) che passano all'acquirente, e ciò
indipendentemente dal fatto se si sia trattato o meno di cessione di azienda. Infatti, la successione nei contratti si applica in tutti i casi in cui ricorre la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti, e quindi anche nel caso di cessione totalitaria di quote. - 12 -
In tema di cessione di azienda, l'omessa comunicazione al cessionario dell'esistenza di un contratto è irrilevante, giacchè il subentro nei contratti è “automatico”, fatta eccezione per i contratti c.d.
intuitus personae, e salvo il patto contrario
(Sez. 2, Sentenza n. 5636 del 19/06/1996: “In tema di cessione di azienda, la
mancata comunicazione dell'esistenza di un dato contratto da parte del cedente al
cessionario, e la conseguente ignoranza dello stesso da parte di quest'ultimo, non
ostano, di per sè, al verificarsi della successione del cessionario medesimo nei
rapporti derivanti dal contratto ignorato e, nel mancato esercizio da parte del terzo
contraente della facoltà di recesso riconosciutagli dall'art. 2558, secondo comma,
cod. civ., della liberazione del cedente dagli obblighi correlativi”).
Il cessionario, pertanto, in sede di cessione di azienda (ma anche in sede di cessione totalitaria di quote, visto che la si equipara), poteva cautelarsi mediante ricorso al patto contrario, ossia restringendo il fenomeno successorio a quei soli contratti che risultavano dai documenti trasmessigli durante le trattative, così sottraendosi al rischio di acquisire rapporti e/o clausole non conosciute espressamente.
Imputet sibi se ha accettato la cessione così come era, cioè con il contratto WI nella sua integrità.
L'appellante non ha ragione di dolersi della mancata informativa (che, peraltro, come si vedrà appresso, non sussiste),
perché poteva cautelarsi, e doveva, se del caso, essa stessa attivarsi per ottenere maggiori informazioni, se è vero che il fine ultimo perseguito era quello di continuare gli esercizi commerciali gestiti dalla Pt_1
sotto l'egida della WI. - 13 -
Nessuna violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative è, dunque, ravvisabile a carico delle appellate.
In ogni caso, non sono neppure fondate le due censure articolate nel motivo, dato che l'informativa – contrariamente all'assunto dell'appellante - è stata resa.
La prima censura è afferente alla valutazione della prova.
L'appellante sostiene, per un verso, che era più importante la prima dichiarazione resa del teste (il fatto di non ricordare se alla cessionaria fosse stata consegnata copia del contratto), anziché la seconda (il fatto di esser certo che la cessionaria era a conoscenza del contenuto del contratto), giacchè detta ultima dichiarazione costituisce un giudizio.
La seconda censura è afferente al divieto di presumptio de
presumpto.
L'appellante sostiene che non è possibile inferire una circostanza (la conoscenza in capo alla cessionaria del contenuto del contratto) da un'altra che è, a sua volta, presunta (la fissazione di un incontro presso lo studio del legale presumibilmente al fine di discutere il contenuto del contratto).
Va premesso che il cap. 4) era così formulato: “Vero che il
contratto di RAW (doc. 2 bis) è stato consegnato alla Sig.ra
[...]
”. Parte_1
Il teste ha così dichiarato:
“Sono , nato a [...] il [...] e res a Testimone_1
RT (MN). Non parente, indifferente. Sono avvocato libero - 14 -
professionista”. Interrogato sul capitolo 4 della memoria di parte
convenuta del 31.5.2017, così risponde;
“Premetto che sono al
corrente dei fatti di causa per aver assistito entrambe le parti per
incarichi professionale diversi rispetto alla cessione dell'azienda. In
merito alla cessione ero stato incaricato inizialmente di fornire al
notaio tutta la documentazione necessaria per formalizzare la suddetta
cessione delle quote. Poi ho formalizzato due scritture private per il
passaggio di proprietà di due autovetture. In merito al contratto di
Raw ricordo di averne parlato con la signora alla presenza della Pt_1
sig.ra Non ricordo se il documento Controparte_3
fosse stato materialmente consegnato durante l'incontro avvenuto nel
mio studio prima dell'appuntamento fissato dal notaio, ma sono certo
che le due signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento). Parlando con loro, mi era stato detto che il funzionario
di WI era stato contattato ed informato della cessione delle quote”.
Ciò premesso, con riguardo alla prima censura (la valutazione della prova), nessuno dubita circa l'attendibilità del teste, la cui deposizione ha assunto un significativo rilievo ai fini della soluzione della controversia. Il teste, d'altro canto, oltre che un professionista, in passato aveva assistito nella veste di legale entrambe le parti, ragione per cui si trovava in una situazione di “equidistanza” dalle stesse.
La deposizione del teste deve essere valutata nel suo complesso,
non parendo corretto estrapolare una frase dal contesto, attribuendo ad essa un significato di primaria importanza rispetto alle altre. - 15 -
Benchè la domanda fosse precipuamente rivolta a dimostrare che una copia del contratto era stata consegnata alle cessionarie, il teste,
dopo aver risposto “non ricordo”, ha precisato, sua sponte, di essere certo che il contenuto del contratto fosse stato illustrato alle medesime,
con peculiare riferimento alla clausola di gradimento presente nel contratto con la WI.
Le due dichiarazioni (1) “Non ricordo se il documento fosse
stato materialmente consegnato durante l'incontro avvenuto nel mio
studio prima dell'appuntamento fissato dal notaio”; e 2) “sono certo
che le due signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento)”) non sono in contrasto tra di loro, e quindi il dato che qui maggiormente rileva – la conoscenza del contenuto del contratto in capo alle cessionarie – è stato validamente acquisito al processo, a smentita dell'assunto contrario sostenuto dall'appellante, la quale lo aveva posto a base dell'asserita violazione dell'obbligo informativo.
Non è, poi, vero che l'affermazione (“sono certo che le due
signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento)”) integri un giudizio: il teste non ha formulato alcuna valutazione o apprezzamento personale, ma si è limitato a riferire un fatto storico (l'incontro, e l'oggetto dell'incontro), tra l'altro appreso per sua scienza diretta.
Con riguardo alla seconda censura (il divieto di presumptio de
presumpto), innanzitutto il Tribunale ha ritenuto dimostrata la - 16 -
circostanza relativa alla conoscenza del contenuto del contratto in capo alle cessionarie in virtù della deposizione rilasciata dal legale (“La
deposizione del professionista non lascia adito a dubbi in ordine al
fatto che le cessionarie fossero a conoscenza del contratto R.A.W. e
delle condizioni in esse previste”); secondariamente ha inferito la medesima circostanza da quella relativa all'incontro (“risulta altresì
che, prima del rogito del 28.1.2016, vi è stato un incontro nello studio
dell'Avv. , volto presumibilmente a discutere il contenuto del Tes_1
contratto: se ne deve desumere che il contratto R.A.W. era conosciuto
dalle parti prima di tale incontro in quanto, diversamente, esse non
avrebbero potuto valutarne il contenuto”).
La prima affermazione è sufficiente al fine di ritenere dimostrata la circostanza relativa alla conoscenza del contratto in capo alle cessionarie;
e qui si tratta indubbiamente di una prova diretta. La
seconda affermazione è meramente “rafforzativa” della precedente, e quindi è inutile indagare sul fatto se si tratti o meno di una doppia presunzione.
In ogni caso, valutando la deposizione rilasciata dal professionista nel suo complesso, malgrado la verbalizzazione sintetica, è possibile ritenere che il teste abbia riferito sia dell'incontro
(fatto certo e non ignoto), che dell'oggetto dell'incontro (l'illustrazione delle clausole contrattuali), giacchè è pacifico che prima del rogito vi sia stato un solo incontro, in occasione del quale alle cessionarie era stato spiegato il contenuto del contratto WI. Ergo vi è la prova, non presuntiva, bensì diretta, che l'incontro era stato fissato proprio per - 17 -
discutere il contenuto del contratto, illustrato in quella unica sede,
sicchè non è ipotizzabile alcuna violazione del divieto di presumptio
de presumpto.
Con il secondo motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
ricostruzione giuridica della fattispecie. Osserva che il giudice di primo grado ha correttamente dato atto che si trattava di una cessione d'azienda; che, tuttavia, contraddicendo la giurisprudenza da esso stesso richiamata, ha affermato che, nel caso di specie, trattandosi di obbligazioni i cui effetti non si erano ancora esaurite, la cessionaria deve farsi carico dell'onere di restituzione disciplinato dal contratto al punto 1.2 lettera h) del contratto R.A.W. per i contratti conclusi dalla cedente i cui effetti non erano ancora esauriti all'atto della cessione del
28.1.2016; che, d'altro canto, affinchè sorga una responsabilità
dell'acquirente, occorre che i debiti figurino nelle scritture contabili,
mentre nel caso di specie si sono appalesati solo successivamente all'acquisto della società.
Il motivo è infondato.
E' per lo meno dubbio che la cessione di quote societarie,
qualora abbia ad oggetto la totalità delle medesime, integri una cessione di azienda.
Sul punto la giurisprudenza è oscillante (in senso affermativo,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24594 del 02/12/2015: “In tema d'imposta di registro, l'art.
20 del d.P.R. n. 131 del 1986 attribuisce preminente rilievo all'intrinseca natura ed
agli effetti giuridici dell'atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente,
sicché l'Amministrazione finanziaria può riqualificare - 18 -
come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza
essere tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, attesa l'identità della funzione
economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento
e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o
individuo”. In senso contrario, Sez. 5 - , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024:
“La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica
difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime
di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività
imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare
la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci
all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti”).
La cessione d'azienda, del resto, deve essere provata per iscritto
(art. 2556 c.c.).
In ogni caso, la censura è infondata anche avuto riguardo alla prospettazione difensiva dell'appellante, secondo cui, nella fattispecie concreta, la cessione totalitaria di quote ha dato luogo ad una cessione d'azienda.
Infatti, nella cessione di azienda occorre distinguere tra successione nei contratti (art. 2558 c.c.) e debiti relativi all'azienda ceduta (art. 2560 c.c.).
La successione nei contratti è automatica, fatta eccezione per quelli caratterizzati dall'intuitus personae, e salvo il patto contrario
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 15 del 03/01/2020: L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i
casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione
automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che - 19 -
non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non
siano ancora esauriti”).
Tale regula iuris riguarda i contratti d'azienda e i contratti d'impresa (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018: “In tema di successione
nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in
tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere
personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto
il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti
per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti
"contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti
alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i
fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)”).
E qui si tratta certamente un contratto che rientra in tali tipologie.
L'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
Ma deve trattarsi di debiti puri e semplici, non già di debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, giacchè
altrimenti si applica l'art. 2558 c.c., e non invece l'art. 2560 c.c.
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8055 del 30/03/2018: “In tema di cessione di azienda, il
regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi
all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente
dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a
trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche
quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite - 20 -
(nella specie, ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica quale quello di
somministrazione di gas), in cui il cessionario sia subentrato a norma del
precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso,
nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del
tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda”).
Nella specie si tratta, appunto, di debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite (il contratto con la WI era ancora in corso), sicchè la responsabilità delle cessionarie muove dal fatto che esse sono subentrate nel contratto, e la circostanza che i debiti figurino o meno nei libri contabili obbligatori non ha alcuna importanza.
Il Tribunale, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è
caduto in alcuna contraddizione, giacchè, da un lato, ha affermato che la fattispecie concreta può essere sussunta nella disciplina della cessione d'azienda, dall'altro lato, ha correttamente applicato il distinguo tra debiti puri e semplici e debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, traendone le debite conseguenze.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 2.977,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva ed € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione. Nulla per la fase decisionale, in quanto l'appellata non ha precisato le conclusioni e non ha depositato gli scritti - 21 -
difensivi finali), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 11.028,00=.
Sono stati riconosciuti i compensi medi per la prima e la seconda fase, nonché quello minimo per la terza, data l'assenza di un'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 2.977,00, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 640/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
luglio 2025
d a
in persona del Parte_1
legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Francesco Ungaretti del Foro di Mantova,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, e CodiceFiscale_1 CP_1
, rappresentati e difesi Controparte_2
dall'Avv.to Fernanda Olivieri del Foro di Mantova, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n. 697 del
2020, pubblicata il 10/12/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Mantova in data 09/12/2020 n.
697 del 2020, pubblicata il 10/12/2020, nella causa civile R. G. n.
5067/16:
Accertare: che non è stata data prova documentale né
testimoniale che il contratto di R.A.W. sia mai stato effettivamente consegnato dalle Cedenti alle Cessionarie e che, pertanto, le Cedenti
sono tenute a risarcire la Parte_1
in ragione dell'inadempimento contrattuale connesso;
che il testimone in primo grado di giudizio civile, affermando di non ricordare se il contratto di R.A.W. fosse mai stato consegnato dalle Cedenti alle
Cessionarie, non ha dato prova della circostanza dedotta nel capitolo di prova relativo e che ha, immediatamente dopo, invece, espresso un giudizio personale, affermando di essere certo della conoscenza del contenuto del contratto di R.A.W. da parte delle Parti, esprimendo,
quindi, un giudizio che, per definizione, non può essere devoluto al terzo testimone, con conseguente inutilizzabilità di detta parte della testimonianza stessa nella parte relativa;
che il fenomeno di cessione totale delle quote sociali ha comportato la cessione dell'
[...]
dalle Cedenti alle Cessionarie;
che con detta cessione Parte_2 - 3 -
di azienda è stato trasferito il contratto di R.A.W. (Rivenditore
Autorizzato WI) dalle Cedenti alle Cessionarie non essendo nemmeno mai intervenuto alcun cenno in contrario da parte di WI
S.p.a., peraltro avvisata in proposito e che, pertanto, il predetto contratto R.A.W. deve ritenersi ancora vigente e pienamente efficace tra la WI S.p.a. e la Parte_1 Parte_1
che preso atto che anche la Giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure ha confermato che nell'ambito della cessione di azienda la responsabilità anche dell'Acquirente nelle obbligazioni aziendali è
subordinata al compimento degli effetti del contratto ceduto con l'azienda, conseguentemente, nel caso di specie, non essendosi gli effetti dei contratti di telefonia ancora definiti al tempo della cessione di quote in data 28/01/2020, la di e . Pt_1 Parte_1
non era e non è tuttora tenuta alle restituzioni delle somme di cui Pt_1
agli storni operati da WI S.p.a., e per l'effetto condannare residente a [...], c. Controparte_3
f. ; residente a [...] CP_1
San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3 Controparte_2
, residente a [...] c. f.
[...]
a corrispondere a C.F._4 [...]
la somma di Euro 11.028,00 Parte_1
(undicimilaventotto/00).
O altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto di condannare residente a [...]
Venerio, n. 5, c. f. ; residente C.F._2 CP_1 - 4 -
a Milano in via San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3
, residente a [...]
5 c. f. alla corresponsione alla C.F._4 [...]
per le causali di cui in narrativa della Parte_1
somma di Euro 11.028,00 (undicimilaventotto/00), corrispondente agli importi dovuti in restituzione a WI S.p.a. in forza degli storni operati sui compensi dovuti a già Parte_3
in forza della stipula di Parte_4
contatti di telefona venuti meno per fatto dei clienti e di cui alla sovraestesa narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio., la di e . Pt_1 Pt_1 Parte_1 Pt_1
non era e non è tuttora tenuta alle restituzioni delle somme di cui agli storni operati da WI S.p.a., e per l'effetto condannare CP_3
residente a [...], c. f.
[...]
; residente a [...] CP_1
San Venerio, n. 5, c. f. e C.F._3 Controparte_2
, residente a [...] c. f.
[...]
a corrispondere a C.F._4 [...]
la somma di Euro 11.028,00 Parte_1
(undicimilaventotto/00). O altra affermazione comunque idonea a produrre l'effetto di condannare residente a Controparte_3
Milano in via San Venerio, n. 5, c. f. ; C.F._2
residente a [...], c. f. CP_1
e , residente a C.F._3 Controparte_2 - 5 -
Milano in via San Venerio, n. 5 c. f. alla C.F._4
corresponsione alla per Parte_1
le causali di cui in narrativa della somma di Euro 11.028,00
(undicimilaventotto/00), corrispondente agli importi dovuti in restituzione a WI S.p.a. in forza degli storni operati sui compensi dovuti a già Parte_3 [...]
in forza della stipula di contatti di Parte_4
telefona venuti meno per fatto dei clienti e di cui alla sovraestesa narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
EL appellate
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 697 del 2020 Parte_1
emessa dal Tribunale di Mantova.
Rigettarsi l'istanza di sospensiva ex adverso avanzata in quanto dilatoria, infondata e priva di alcun fondamento.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettari, iva e cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Mantova , Controparte_3
e , esponendo che: CP_1 Controparte_2 - 6 -
- con atto notarile del 28.1.2016 aveva acquisito le quote della società di di proprietà Pt_1 Parte_4 Parte_1
della signora CP_1
- il presupposto del detto acquisto era il subentro nell'attività di
“Rivenditore Autorizzato WI” (R.A.W.) svolta dalla società in due esercizi pubblici (negozi WI) situati in Mantova e Milano;
- contestualmente alla cessione di quote, la di Pt_1
Pa
e s.a.s. diveniva di Controparte_3 Pt_1 Pt_1
; Parte_1 Parte_1
- solo a seguito di rinvenimento presso il magazzino del negozio di fotocopia informale veniva a conoscenza del contratto “R.A.W.”;
- sempre in data 28.1.2016 veniva stipulato altro contratto tra le stesse parti avente ad oggetto la cessione in favore di di Pt_1
del credito della somma di € 41.770,31 Controparte_3 Parte_1
vantato da di nei Pt_1 Parte_1 Parte_1
confronti di derivante da sinistro a seguito di furto Controparte_4
subito nell'esercizio commerciale (negozio WI) di Milano;
- la cessione del credito era collegata alla cessione di quote che,
negli effetti, concretizzava una cessione di azienda;
- nel corso dell'intrapresa attività, la nuova socia accomandataria si avvedeva che WI s.p.a. Parte_1
tratteneva mensilmente somme sugli importi maturati e dovuti alla
Parte_1
- tali “storni” venivano operati da WI s.p.a. a seguito dell'avvenuta interruzione dei rapporti contrattuali stipulati con la - 7 -
clientela dei negozi WI di Mantova e Milano antecedentemente alla cessione di quote del 28.1.2016;
- l'ammontare delle somme trattenute da WI s.p.a. (pari a complessivi € 11.028,00), in forza di meccanismo restitutorio disciplinato al punto 1.2 lettera h) del contratto RAW (contratto di cui la cessionaria era venuta a conoscenza solo dopo la cessione di quote del 28.1.2016), in quanto dovuto in restituzione da
[...]
costituivano debiti dell'azienda Parte_4
ceduta ex art. 2560 c.c. e, in quanto tali, di essi doveva rispondere la cedente/alienante e Parte_1 Parte_4
non la cessionaria/acquirente dell'azienda stessa, ossia l'attrice
Parte_1
- inoltre, le convenute erano inadempienti rispetto agli obblighi informativi che presiedono la conclusione dei contratti, non avendo adeguatamente informato le cessionarie del meccanismo degli “storni”
effettuato da WI s.p.a. nei confronti del R.A.W., né avendo consegnato il contratto di R.A.W. contenente la disciplina delle restituzioni e dei subentri a seguito di cessione, affitto, usufrutto di azienda e cessione di quote.
Chiedeva, pertanto, in via principale, la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 11.028,00 a titolo di rimborso di quanto detratto da WI s.p.a. e, in via subordinata, la condanna delle stesse al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi di informazione che la parte deve rispettare in sede di conclusione del - 8 -
contratto.
, e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
si opponevano, evidenziando che il contratto del 28.1.2016
[...]
aveva natura di cessione di quote sociali e non di cessione di azienda e che, in ogni caso, la responsabilità dell'acquirente di cui all'art. 2560
c.c. era inapplicabile nel caso di specie, per mancanza dell'elemento costitutivo della risultanza dei debiti dalle scritture contabili.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- rigetta le domande di parte attrice in quanto infondate;
- condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di giudizio che si liquidano nella misura di € 2.300,00 a titolo di compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che il teste Avv. di Mantova, partecipante alle Testimone_1
trattative, aveva dichiarato che le cessionarie erano a conoscenza del contratto R.A.W. e delle condizioni in esse previste, e in particolare della clausola di gradimento in esso contenuta;
- che il funzionario di WI era stato contattato ed informato della cessione delle quote;
- che, prima del rogito del 28.1.2016, vi era stato un incontro nello studio del legale, volto presumibilmente a discutere il contenuto del contratto;
- che, anche a volere ritenere che si fosse trattato di una cessione - 9 -
di azienda, dato che la cessione aveva previsto l'integrale trasferimento delle quote sociali, doveva necessariamente applicarsi l'art. 2558 c.c.,
secondo cui, se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda;
- che WI s.p.a. non era receduta dal contratto R.A.W., come pur previsto per il caso di modifiche societarie;
- che, in ogni caso, l'acquirente dell'azienda subentra anche nei contratti che non conosceva;
- che, nel caso concreto, i debiti di restituzione per cui è causa inerivano a contratti i cui effetti non erano ancora esauriti, in quanto relativi a posizioni contrattuali non ancora definite, con la conseguenza che gli stessi facevano necessariamente carico all'acquirente ai sensi dell'art. 2558 c.c.;
- che, pertanto, la cessionaria doveva farsi carico dell'onere di restituzione disciplinato dal contratto al punto 1.2 lettera h) del contratto R.A.W. per i contratti conclusi dalla cedente i cui effetti non erano ancora esauriti all'atto della cessione del 28.1.2016;
- che neppure sussisteva un inadempimento degli obblighi di informazione, e ciò alla luce della deposizione del teste, il quale il quale aveva dichiarato di aver seguito la posizione di entrambe le parti, di aver portato al notaio tutta la documentazione necessaria alla cessione di quote e di essere “certo” del fatto che entrambe le parti fossero a conoscenza del contratto di R.A.W..
La Parte_1 Parte_1 Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi: - 10 -
- 1) erronea valutazione della prova testimoniale acquisita;
- 2) erronea ricostruzione giuridica della fattispecie concreta.
Resistevano e Controparte_3 CP_1
. Controparte_2
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
valutazione della prova testimoniale acquisita. Osserva che il nucleo centrale della deposizione dell'Avv. è quello in cui il teste ha Tes_1
dichiarato di non ricordare se sia stato o meno consegnato materialmente il contratto R.A.W., e non, invece, quello in cui ha dichiarato di essere certo che le parti ne conoscessero il contenuto, ciò
perché detta affermazione costituisce un giudizio personale;
che, in particolare, il teste non ha asserito che il fatto è stato compiuto in sua presenza, ma ha asserito di neppure ricordare se fosse mai stato compiuto;
che, pertanto, le appellate sono responsabili nei confronti dell'appellante per inadempimento contrattuale, in ragione della mancata consegna a quest'ultima della documentazione societaria della individuata, in particolare, nel caso di specie, nel Parte_1
predetto contratto di R.A.W.; che il Tribunale ha, altresì, errato nell'inferire la conoscenza del contatto di ella cessionaria dal CP_5
fatto che l'incontro presso lo studio dell'Avvocato Testimone_1
fosse volto presumibilmente a discutere il contenuto del contratto, - 11 -
giacchè non è possibile una deduzione certa a partire da una premessa di un fatto solo presunto.
Il motivo, articolato in due censure, è infondato.
Prima di esaminare dette censure è utile una premessa di ordine generale.
L'appellante non ha esercitato un'azione di annullamento del contratto, per dolo o per errore, ma ha chiesto sic et simpliciter il risarcimento del danno a titolo di responsabilità
precontrattuale/contrattuale.
Essa si duole essenzialmente della violazione dei doveri informativi, ossia del dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative. In particolare, assume non esserle stato consegnato il contratto che la aveva con la WI ed esserle stato Pt_1
sottaciuto il meccanismo degli “storni” ivi previsto.
La tesi non è condivisibile in linea di principio.
Il contratto con la WI rappresentava, a detta dell'appellante,
il presupposto dell'acquisto delle quote della la quale Pt_1
esercitava l'attività di rivendita di prodotti WI.
Il contratto con la WI era sicuramente uno di quei contratti
(c.d. d'azienda o d'impresa) che passano all'acquirente, e ciò
indipendentemente dal fatto se si sia trattato o meno di cessione di azienda. Infatti, la successione nei contratti si applica in tutti i casi in cui ricorre la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti, e quindi anche nel caso di cessione totalitaria di quote. - 12 -
In tema di cessione di azienda, l'omessa comunicazione al cessionario dell'esistenza di un contratto è irrilevante, giacchè il subentro nei contratti è “automatico”, fatta eccezione per i contratti c.d.
intuitus personae, e salvo il patto contrario
(Sez. 2, Sentenza n. 5636 del 19/06/1996: “In tema di cessione di azienda, la
mancata comunicazione dell'esistenza di un dato contratto da parte del cedente al
cessionario, e la conseguente ignoranza dello stesso da parte di quest'ultimo, non
ostano, di per sè, al verificarsi della successione del cessionario medesimo nei
rapporti derivanti dal contratto ignorato e, nel mancato esercizio da parte del terzo
contraente della facoltà di recesso riconosciutagli dall'art. 2558, secondo comma,
cod. civ., della liberazione del cedente dagli obblighi correlativi”).
Il cessionario, pertanto, in sede di cessione di azienda (ma anche in sede di cessione totalitaria di quote, visto che la si equipara), poteva cautelarsi mediante ricorso al patto contrario, ossia restringendo il fenomeno successorio a quei soli contratti che risultavano dai documenti trasmessigli durante le trattative, così sottraendosi al rischio di acquisire rapporti e/o clausole non conosciute espressamente.
Imputet sibi se ha accettato la cessione così come era, cioè con il contratto WI nella sua integrità.
L'appellante non ha ragione di dolersi della mancata informativa (che, peraltro, come si vedrà appresso, non sussiste),
perché poteva cautelarsi, e doveva, se del caso, essa stessa attivarsi per ottenere maggiori informazioni, se è vero che il fine ultimo perseguito era quello di continuare gli esercizi commerciali gestiti dalla Pt_1
sotto l'egida della WI. - 13 -
Nessuna violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative è, dunque, ravvisabile a carico delle appellate.
In ogni caso, non sono neppure fondate le due censure articolate nel motivo, dato che l'informativa – contrariamente all'assunto dell'appellante - è stata resa.
La prima censura è afferente alla valutazione della prova.
L'appellante sostiene, per un verso, che era più importante la prima dichiarazione resa del teste (il fatto di non ricordare se alla cessionaria fosse stata consegnata copia del contratto), anziché la seconda (il fatto di esser certo che la cessionaria era a conoscenza del contenuto del contratto), giacchè detta ultima dichiarazione costituisce un giudizio.
La seconda censura è afferente al divieto di presumptio de
presumpto.
L'appellante sostiene che non è possibile inferire una circostanza (la conoscenza in capo alla cessionaria del contenuto del contratto) da un'altra che è, a sua volta, presunta (la fissazione di un incontro presso lo studio del legale presumibilmente al fine di discutere il contenuto del contratto).
Va premesso che il cap. 4) era così formulato: “Vero che il
contratto di RAW (doc. 2 bis) è stato consegnato alla Sig.ra
[...]
”. Parte_1
Il teste ha così dichiarato:
“Sono , nato a [...] il [...] e res a Testimone_1
RT (MN). Non parente, indifferente. Sono avvocato libero - 14 -
professionista”. Interrogato sul capitolo 4 della memoria di parte
convenuta del 31.5.2017, così risponde;
“Premetto che sono al
corrente dei fatti di causa per aver assistito entrambe le parti per
incarichi professionale diversi rispetto alla cessione dell'azienda. In
merito alla cessione ero stato incaricato inizialmente di fornire al
notaio tutta la documentazione necessaria per formalizzare la suddetta
cessione delle quote. Poi ho formalizzato due scritture private per il
passaggio di proprietà di due autovetture. In merito al contratto di
Raw ricordo di averne parlato con la signora alla presenza della Pt_1
sig.ra Non ricordo se il documento Controparte_3
fosse stato materialmente consegnato durante l'incontro avvenuto nel
mio studio prima dell'appuntamento fissato dal notaio, ma sono certo
che le due signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento). Parlando con loro, mi era stato detto che il funzionario
di WI era stato contattato ed informato della cessione delle quote”.
Ciò premesso, con riguardo alla prima censura (la valutazione della prova), nessuno dubita circa l'attendibilità del teste, la cui deposizione ha assunto un significativo rilievo ai fini della soluzione della controversia. Il teste, d'altro canto, oltre che un professionista, in passato aveva assistito nella veste di legale entrambe le parti, ragione per cui si trovava in una situazione di “equidistanza” dalle stesse.
La deposizione del teste deve essere valutata nel suo complesso,
non parendo corretto estrapolare una frase dal contesto, attribuendo ad essa un significato di primaria importanza rispetto alle altre. - 15 -
Benchè la domanda fosse precipuamente rivolta a dimostrare che una copia del contratto era stata consegnata alle cessionarie, il teste,
dopo aver risposto “non ricordo”, ha precisato, sua sponte, di essere certo che il contenuto del contratto fosse stato illustrato alle medesime,
con peculiare riferimento alla clausola di gradimento presente nel contratto con la WI.
Le due dichiarazioni (1) “Non ricordo se il documento fosse
stato materialmente consegnato durante l'incontro avvenuto nel mio
studio prima dell'appuntamento fissato dal notaio”; e 2) “sono certo
che le due signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento)”) non sono in contrasto tra di loro, e quindi il dato che qui maggiormente rileva – la conoscenza del contenuto del contratto in capo alle cessionarie – è stato validamente acquisito al processo, a smentita dell'assunto contrario sostenuto dall'appellante, la quale lo aveva posto a base dell'asserita violazione dell'obbligo informativo.
Non è, poi, vero che l'affermazione (“sono certo che le due
signore erano al corrente del contenuto del contratto e della
problematica di una clausola del contratto (c. d. clausola di
gradimento)”) integri un giudizio: il teste non ha formulato alcuna valutazione o apprezzamento personale, ma si è limitato a riferire un fatto storico (l'incontro, e l'oggetto dell'incontro), tra l'altro appreso per sua scienza diretta.
Con riguardo alla seconda censura (il divieto di presumptio de
presumpto), innanzitutto il Tribunale ha ritenuto dimostrata la - 16 -
circostanza relativa alla conoscenza del contenuto del contratto in capo alle cessionarie in virtù della deposizione rilasciata dal legale (“La
deposizione del professionista non lascia adito a dubbi in ordine al
fatto che le cessionarie fossero a conoscenza del contratto R.A.W. e
delle condizioni in esse previste”); secondariamente ha inferito la medesima circostanza da quella relativa all'incontro (“risulta altresì
che, prima del rogito del 28.1.2016, vi è stato un incontro nello studio
dell'Avv. , volto presumibilmente a discutere il contenuto del Tes_1
contratto: se ne deve desumere che il contratto R.A.W. era conosciuto
dalle parti prima di tale incontro in quanto, diversamente, esse non
avrebbero potuto valutarne il contenuto”).
La prima affermazione è sufficiente al fine di ritenere dimostrata la circostanza relativa alla conoscenza del contratto in capo alle cessionarie;
e qui si tratta indubbiamente di una prova diretta. La
seconda affermazione è meramente “rafforzativa” della precedente, e quindi è inutile indagare sul fatto se si tratti o meno di una doppia presunzione.
In ogni caso, valutando la deposizione rilasciata dal professionista nel suo complesso, malgrado la verbalizzazione sintetica, è possibile ritenere che il teste abbia riferito sia dell'incontro
(fatto certo e non ignoto), che dell'oggetto dell'incontro (l'illustrazione delle clausole contrattuali), giacchè è pacifico che prima del rogito vi sia stato un solo incontro, in occasione del quale alle cessionarie era stato spiegato il contenuto del contratto WI. Ergo vi è la prova, non presuntiva, bensì diretta, che l'incontro era stato fissato proprio per - 17 -
discutere il contenuto del contratto, illustrato in quella unica sede,
sicchè non è ipotizzabile alcuna violazione del divieto di presumptio
de presumpto.
Con il secondo motivo di appello la lamenta erronea Pt_1
ricostruzione giuridica della fattispecie. Osserva che il giudice di primo grado ha correttamente dato atto che si trattava di una cessione d'azienda; che, tuttavia, contraddicendo la giurisprudenza da esso stesso richiamata, ha affermato che, nel caso di specie, trattandosi di obbligazioni i cui effetti non si erano ancora esaurite, la cessionaria deve farsi carico dell'onere di restituzione disciplinato dal contratto al punto 1.2 lettera h) del contratto R.A.W. per i contratti conclusi dalla cedente i cui effetti non erano ancora esauriti all'atto della cessione del
28.1.2016; che, d'altro canto, affinchè sorga una responsabilità
dell'acquirente, occorre che i debiti figurino nelle scritture contabili,
mentre nel caso di specie si sono appalesati solo successivamente all'acquisto della società.
Il motivo è infondato.
E' per lo meno dubbio che la cessione di quote societarie,
qualora abbia ad oggetto la totalità delle medesime, integri una cessione di azienda.
Sul punto la giurisprudenza è oscillante (in senso affermativo,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24594 del 02/12/2015: “In tema d'imposta di registro, l'art.
20 del d.P.R. n. 131 del 1986 attribuisce preminente rilievo all'intrinseca natura ed
agli effetti giuridici dell'atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente,
sicché l'Amministrazione finanziaria può riqualificare - 18 -
come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza
essere tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, attesa l'identità della funzione
economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento
e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o
individuo”. In senso contrario, Sez. 5 - , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024:
“La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica
difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime
di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività
imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare
la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci
all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti”).
La cessione d'azienda, del resto, deve essere provata per iscritto
(art. 2556 c.c.).
In ogni caso, la censura è infondata anche avuto riguardo alla prospettazione difensiva dell'appellante, secondo cui, nella fattispecie concreta, la cessione totalitaria di quote ha dato luogo ad una cessione d'azienda.
Infatti, nella cessione di azienda occorre distinguere tra successione nei contratti (art. 2558 c.c.) e debiti relativi all'azienda ceduta (art. 2560 c.c.).
La successione nei contratti è automatica, fatta eccezione per quelli caratterizzati dall'intuitus personae, e salvo il patto contrario
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 15 del 03/01/2020: L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i
casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione
automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che - 19 -
non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non
siano ancora esauriti”).
Tale regula iuris riguarda i contratti d'azienda e i contratti d'impresa (Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018: “In tema di successione
nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in
tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere
personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto
il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti
per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti
"contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti
alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i
fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili)”).
E qui si tratta certamente un contratto che rientra in tali tipologie.
L'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta se questi risultano dai libri contabili obbligatori.
Ma deve trattarsi di debiti puri e semplici, non già di debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, giacchè
altrimenti si applica l'art. 2558 c.c., e non invece l'art. 2560 c.c.
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8055 del 30/03/2018: “In tema di cessione di azienda, il
regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi
all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente
dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a
trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche
quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite - 20 -
(nella specie, ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica quale quello di
somministrazione di gas), in cui il cessionario sia subentrato a norma del
precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso,
nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del
tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda”).
Nella specie si tratta, appunto, di debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite (il contratto con la WI era ancora in corso), sicchè la responsabilità delle cessionarie muove dal fatto che esse sono subentrate nel contratto, e la circostanza che i debiti figurino o meno nei libri contabili obbligatori non ha alcuna importanza.
Il Tribunale, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è
caduto in alcuna contraddizione, giacchè, da un lato, ha affermato che la fattispecie concreta può essere sussunta nella disciplina della cessione d'azienda, dall'altro lato, ha correttamente applicato il distinguo tra debiti puri e semplici e debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, traendone le debite conseguenze.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 2.977,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva ed € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione. Nulla per la fase decisionale, in quanto l'appellata non ha precisato le conclusioni e non ha depositato gli scritti - 21 -
difensivi finali), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Il valore della causa è di € 11.028,00=.
Sono stati riconosciuti i compensi medi per la prima e la seconda fase, nonché quello minimo per la terza, data l'assenza di un'istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 2.977,00, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti