Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4033/2019 RG riservata in decisione all'udienza del
9.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Serino (AV), alla Via Raffaele Rocco, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo
Volino (Cod. fisc. ) che in uno ad esso elettivamente domicilia C.F._2
presso il suo studio in Avellino, via Casale n. 5, giusta mandato rilasciato su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione in appello, dall'Avv. Antonio Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, Via Benigni n. 10
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Controparte_2
, e elett.te dom.ti presso il procuratore Persona_2 Persona_1
costituito di primo grado avv. Teresa Caprio
APPELLATI CONTUMACI
RG n° 4033/2019 - sentenza -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.09.2019 ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 1339/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08.07.2019, con cui: 1) è stata dichiarata aperta la successione in parte testamentaria e in parte ab intestato di 2) previo accoglimento dell'azione CP_3 di riduzione per lesione di legittima di , in proprio e quale erede di Controparte_1
e conseguente riduzione delle disposizioni del testamento pubblico di Persona_1
ricevuto dal notaio di Serino il 24/06/1999, Rep. n. 338, passato CP_3 Per_3
agli atti tra vivi con rogito dello stesso notaio del 24/05/2011, Rep. n. 37189, a favore di e , i beni relitti dalla de cuius Controparte_4 Persona_2 CP_3
meglio descritti nelle due relazioni del CTU ing. sono stati
[...] Persona_4
attribuiti a in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_5
e nel modo Parte_1 Persona_2 Controparte_4
indicato nella seconda ipotesi divisionale formulata dal CTU con la sua seconda relazione del 9/11/2015, con le precisazioni riportate in motivazione in ordine ai beni non facenti più parte dell'asse ereditario;
3) è stata condannata a pagare, a titolo Controparte_1
di conguaglio, la somma di € 42.526,24 a ciascuno dei convenuti Persona_2
e Controparte_4
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 295 c.p.c., avendo il giudice a quo respinto l'istanza avanzata dall'odierno deducente di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino alla definizione di quelli pendenti innanzi allo stesso Tribunale e contraddistinti con i nn. RG
517/2017 e 518/2017, in forza dei quali l'esponente ha chiesto la riduzione, rispettivamente, delle disposizioni testamentarie della madre e del padre CP_3
siccome lesive della sua quota di riserva;
protesta che i precedenti di Persona_1
legittimità, richiamati dal primo giudice a sostegno dell'inconfigurabilità di un nesso di pregiudizialità necessaria, si riferiscono al rapporto tra domanda di riduzione e la “diversa controversia relativa ai beni oggetto delle disposizioni testamentarie impugnate”, non potendo intendersi come tale la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tra azione di riduzione e azione di divisione ricorre certamente un rapporto di dipendenza logico-giuridica, che nella
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda specie rende(va) necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito della domanda di riduzione esperita dal deducente negli autonomi succitati procedimenti ovvero la loro riunione, onde consentire il simultaneus processus; insiste, pertanto, affinché l'intestata Corte assuma il provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Avellino rubricato con RG
n. 518/2017 nonché, all'esito, proceda allo scioglimento della comunione ereditaria, tenendo conto della quota dell'esponente, così come risultante dall'accoglimento della domanda di riduzione azionata nella separata sede processuale.
1.3 Con il secondo motivo, articolato in via gradata al primo mezzo, Parte_1
censura la decisione nella parte in cui il giudice a quo, ritenuta Controparte_1
maggiore quotista, ha optato per la seconda ipotesi di progetto divisionale elaborata dal
CTU, così assegnando all'odierna appellata per intero le unità immobiliari di via Rocco, dietro pagamento di conguagli elevati agli altri condividenti;
protesta che, così statuendo, il
Tribunale è incorso nella violazione dell'art. 728 c.c., a mente del quale il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, deve privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura;
denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 720 c.c., per aver il primo giudice ritenuto non comodamente divisibile il compendio immobiliare, sebbene il complesso di via San Rocco sia già frazionato in distinte unità suscettibili di autonomo godimento, con cui poter, dunque, formare plurime porzioni in natura da assegnare ai condividenti;
rimarca di essere portatore di un interesse giuridico a dolersi delle modalità con cui è stata eseguita la divisione, in virtù del fatto che, ove venga accolta la domanda di riduzione autonomamente proposta nei confronti dei figli, beneficiari delle disposizioni testamentarie lesive, egli subirà un concreto pregiudizio, potendo soddisfarsi non già con beni in natura, bensì soltanto sui conguagli in danaro, pervenuti ai figli medesimi dallo scioglimento della comunione, cui si è dato corso denegando la sospensione richiesta.
1.4 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in Controparte_1 proprio e quale erede di eccependo l'infondatezza del Persona_5
gravame, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
1.5 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, nella qualità di Controparte_2 genitore esercente la potestà sul minore , e Persona_2 Controparte_4
[...]
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 9.10.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di nella qualità di Controparte_2 genitore esercente la potestà sul minore , e Persona_2 Controparte_4
ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.1 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va innanzitutto segnalato che l'appellante, negli scritti conclusionali, si è riportato genericamente alle deduzioni difensive spiegate nell'atto introduttivo del gravame, senza rappresentare alcunché sulla attuale perdurante pendenza del giudizio a suo dire pregiudicante né, in ipotesi affermativa, sul suo attuale stato.
Ciò ridonda ovviamente sulla valutazione dell'interesse a conseguire il provvedimento sollecitato, poiché la Corte sarebbe chiamata a sospendere il presente giudizio senza avere alcuna contezza della sussistenza attuale del presupposto invocato dall'istante, su cui ben potrebbero essere intervenute significative variazioni alla luce del tempo trascorso dall'incardinamento dell'impugnazione.
Inoltre, il gravame, nel propugnare il carattere necessario della sospensione, nemmeno attinge adeguatamente la ratio decidendi, nella parte in cui il Tribunale ha escluso che, pendendo entrambi i procedimenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di
Avellino), la connessione prospettata sia regolata dall'art. 295 c.p.c., applicabile soltanto laddove i giudizi su cause in rapporto di pregiudizialità pendano contemporaneamente innanzi a uffici giudiziari diversi.
E, invero, il Tribunale, rilevando che la situazione prospettata dall'odierno appellante lasciasse ravvisare, al più, un'ipotesi di riunione disciplinata dall'art. 274 c.p.c., nell'esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice da siffatta disposizione non ne ha ravvisato l'opportunità, in considerazione del diverso stato in cui si trovavano i due procedimenti.
A fronte di tale passaggio logico-argomentativo sarebbe stato onere dell'appellante contrapporre una specifica censura, onde sostenere l'obbligatorietà della sospensione anche in tal caso.
L'appellante, invece, muovendosi esclusivamente nella logica della fattispecie dell'art. 295
c.p.c., ha lasciato sostanzialmente impregiudicato il punto della decisione, in forza del quale
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda il giudice a quo ha ritenuto di poter esercitare una valutazione meramente discrezionale, ispirata, nella specie, dalla opportunità di non ritardare la definizione di un processo ormai maturo per la decisione con la riunione dell'altro, che incardinato successivamente (RG
2017), pendeva ancora in fase istruttoria.
Tanto opportunamente premesso, si osserva, in ogni caso, che il giudice a quo, nel non ravvisare un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, tale da implicare la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa della definizione di quello introdotto separatamente da nei confronti dei figli, per la riduzione delle Parte_1
disposizioni testamentarie asseritamente lesive della sua quota di riserva sull'asse ereditario materno, ha fatto buon governo dei principi che presidiano l'applicazione dell'art. 295
c.p.c.
Costituisce ius receptum che la sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295
c.p.c., tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e deve, pertanto, essere disposta solo quando la previa definizione di una controversia, pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge o quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato;
al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria, e quindi obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
In particolare, è stato chiarito che l'art. 295 c.p.c. opera nel solo caso di pregiudizialità tecnico- giuridica, che si verifica allorquando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale
è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto (v. Cass. 27426/2009).
Per converso risulta insufficiente l'esistenza di un mero collegamento fra le statuizioni, sostanziato dalla coincidenza o dall'analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere.
Inoltre, il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi così delineato, ossia quale connotazione di indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l'esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato), postula ineludibilmente che i due giudizi vertano tra le
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda medesime parti, perché solo in tal caso la pronuncia resa nel primo può far stato nei confronti delle parti del secondo (ex multis, Cass. 15067/2012; 6554/2009)
Ebbene, nella specie, già soltanto il rilievo della non assoluta identità delle parti dei due giudizi, del cui rapporto si discute, vale ad escludere il possibile conflitto di giudicati, che la sospensione necessaria tende a prevenire.
Inoltre, è priva di pregio la doglianza dell'appellante, secondo cui l'argomentazione posta dal primo giudice a fondamento della inconfigurabilità di una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ravvisata nella efficacia ex nunc della sentenza di (eventuale) accoglimento della domanda di riduzione, non si attagli al rapporto tra azione di riduzione e causa di scioglimento della comunione, che qui segnatamente ci occupa.
Costituisce, invero, ius receptum che l'azione di divisione e l'azione di reintegrazione di quota legittima presentano una netta differenza sostanziale, perché l'esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia disposto del suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie. Perciò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, e soltanto nell'eventualità che l'istanza sia accolta può, poi, essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche ulteriormente proposto (cfr. Cass. n.
368/2010 secondo cui è preclusa la possibilità di richiedere la divisione al legittimario prima dell'accoglimento della sua domanda)
L'accesso alla divisione costituisce, poi, in tal caso una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione, che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione sui predetti singoli beni tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (Cass. 39368/2021).
Tale conclusione trova il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2 ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.
Alla luce dei principi richiamati è immune da censure la sentenza impugnata laddove, argomentando sulla efficacia ex nunc della sentenza di eventuale accoglimento della domanda di riduzione proposta in altra sede da non ha ravvisato Parte_1
alcuna ipotesi di conflitto di giudicati tra il segno di una statuizione siffatta e lo scioglimento della comunione avvenuta all'esito dell'accoglimento della antecedente domanda di riduzione formulata nel presente giudizio da e da Controparte_1
Persona_5
Una situazione di comunione sui beni oggetto delle disposizioni testamentarie sarebbe destinata, invero, a costituirsi in capo all'odierno appellante soltanto in caso di vittorioso esperimento della propria domanda di riduzione senza effetti retroattivi e, dunque, senza alcuna potenziale opponibilità della statuizione a sé favorevole all'odierna appellata (che, nelle more del giudizio, è subentrata anche nella posizione del padre, suo consorte in lite, nelle more deceduto).
Inoltre, come già sopra accennato, siffatta comunione, nel caso in cui le disposizioni testamentarie, come nella specie, abbiano avuto ad oggetto singoli beni immobili, non è quella ereditaria sull'intero asse, ma è una comunione sui generis, immediatamente consequenziale e funzionale alla reintegrazione della quota di riserva, da regolare secondo il meccanismo contemplato dall'art. 560 c.c.
Una comunione ereditaria in senso proprio si è, invece, costituita, sin dall'apertura della successione, per il solo relictum di cui la de cuius non ha disposto con testamento, regolato, perciò, dalla successione legittima.
E. tuttavia, in disparte la considerazione che il pregiudizio lamentato dall'appellante non riguarda l'attribuzione di tali cespiti, bensì dei soli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie impugnate, anche per tale aspetto è da escludersi, proprio in considerazione della diversità di petitum e di causa petendi delle due azioni, che il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima comporti un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, per effetto di disposizioni testamentarie o inter vivos compiute dal de cuius a favore di altro coerede condividente.
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il giudicato implicito postula, infatti, che tra la questione decisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione, situazione non configurabile nel rapporto tra le due azioni in questione, appunto in considerazione del loro diverso ambito oggettivo (vedi, in tal senso, Cass. 20143/2013). In coerenza con tale principio, allora, il coerede, convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, ben può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione nei confronti di altro coerede, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni.
2.2 Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del secondo motivo di gravame, con cui contesta le modalità di scioglimento della comunione sugli Parte_1
immobili siti nel complesso immobiliare di San Rocco.
Posto, invero, che tali immobili sono quelli oggetto delle disposizioni testamentarie, di cui i soli e hanno chiesto, nel presente Controparte_1 Persona_5
giudizio, la riduzione, l'odierno appellante, privo della qualità di comunista in relazione ai beni de quibus prima di un eventuale esito vittorioso della propria domanda di riduzione, non è legittimato a controdedurre in merito.
Né in capo all'istante è configurabile un interesse per il potenziale pregiudizio destinato a discenderne in ipotesi di accoglimento di siffatta autonoma domanda, atteso che, per le ragioni sopra illustrate, tale esito avrà un'efficacia soltanto ex nunc, senza alcuna implicazione sui rapporti definiti nel presente giudizio.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza nei rapporti con l'appellata costituita.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati avendo riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della natura di diritto delle questioni decisive dell'impugnazione.
Nulla per spese nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1339/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 08.07.2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nella qualità di genitore esercente la Controparte_2
potestà sul minore , e Persona_2 Controparte_4
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
c) condanna alla refusione, in favore di in Parte_1 Controparte_1
proprio e quale erede di delle spese del presente grado, Persona_5
che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Barone, dichiaratosene anticipatario;
d) nulla per spese del presente grado nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci;
e) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025
RG n° 4033/2019 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 4033/2019 - sentenza -