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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4552/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN OS - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Raffaele Gencarelli
Email_1
E
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Stefania Di Cato
t Email_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 17.12.2019 parte ricorrente, lamentando la maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti pretesi con l'avviso di addebito n. 33420190005513009000 di €
3.195,58 notificato il 29.11.2019, ha convenuto in giudizio opponendosi all'avanzata richiesta di CP_2 pagamento di contributi a percentuale per redditi eccedenti il minimale relativi all'anno 2013, con vittoria di spese da distrarsi.
si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto. Spese vinte.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed infatti, deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione delle pretese avanzate dall' e sollevata dalla parte ricorrente. CP_2
Dalle deduzioni e produzioni delle parti, infatti, è dato chiaramente inferire che i crediti previdenziali azionati con l'avviso di addebito opposto, sono pretesi a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno d'imposta 2013.
Al riguardo, secondo Cass. 13463/2017: “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. n. 233 del 1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio CP_ dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del D. Lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Tali contributi, pertanto, ai sensi del Decreto-legge n° 63 del 15 aprile 2002 (convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Tanto premesso, con riferimento ai crediti richiesti in questa sede, relativi a contributi gestione commercianti eccedenti il minimale relativi al periodo 1/2013-12/2013, il termine per il pagamento del saldo che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2013, risulta fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti (da ultimo, Cassazione, sentenza n. 23 febbraio 2021, n. 4899).
Tuttavia, per l'anno di imposta 2013, il termine di scadenza per il versamento della contribuzione è stato prorogato al 7 luglio 2014 dal D.P.C.M. del 13/06/2014in assenza di maggiorazioni, circostanza, quest'ultima, che rende applicabile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva, che non comporti dunque oneri aggiuntivi, comporta che quell'obbligazione può dirsi matura solo con la scadenza di questo nuovo termine. Solo da quella scadenza, infatti, la corrispondente contribuzione è dovuta e, dunque, diventa esigibile dall'Istituto previdenziale (Cass. 12779/2019).
CP_ Ebbene, parte resistente non ha dimostrato di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 7.7.2014, essendo documentata la sola notifica dell'impugnato avviso di addebito avvenuta a novembre 2019.
Deve essere, pertanto, dichiarato l'effetto estintivo invocato dall'opponente e i prefati crediti, di conseguenza, devono ritenersi evidentemente inesigibili.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall' . CP_2
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN OS, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la maturata estinzione per prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' e delle altre somme accessorie per cui è causa;
CP_2
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge,
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN OS Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa AN OS - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Raffaele Gencarelli
Email_1
E
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Stefania Di Cato
t Email_2
FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 17.12.2019 parte ricorrente, lamentando la maturata estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti pretesi con l'avviso di addebito n. 33420190005513009000 di €
3.195,58 notificato il 29.11.2019, ha convenuto in giudizio opponendosi all'avanzata richiesta di CP_2 pagamento di contributi a percentuale per redditi eccedenti il minimale relativi all'anno 2013, con vittoria di spese da distrarsi.
si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_2 rigetto. Spese vinte.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed infatti, deve affermarsi la fondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione delle pretese avanzate dall' e sollevata dalla parte ricorrente. CP_2
Dalle deduzioni e produzioni delle parti, infatti, è dato chiaramente inferire che i crediti previdenziali azionati con l'avviso di addebito opposto, sono pretesi a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno d'imposta 2013.
Al riguardo, secondo Cass. 13463/2017: “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. n. 233 del 1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio CP_ dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del D. Lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Tali contributi, pertanto, ai sensi del Decreto-legge n° 63 del 15 aprile 2002 (convertito con modificazioni in legge n° 112 del 15 giugno 2002) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Tanto premesso, con riferimento ai crediti richiesti in questa sede, relativi a contributi gestione commercianti eccedenti il minimale relativi al periodo 1/2013-12/2013, il termine per il pagamento del saldo che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione per l'anno 2013, risulta fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006 (che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2, d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti (da ultimo, Cassazione, sentenza n. 23 febbraio 2021, n. 4899).
Tuttavia, per l'anno di imposta 2013, il termine di scadenza per il versamento della contribuzione è stato prorogato al 7 luglio 2014 dal D.P.C.M. del 13/06/2014in assenza di maggiorazioni, circostanza, quest'ultima, che rende applicabile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di un termine alternativo di adempimento dell'obbligazione contributiva, che non comporti dunque oneri aggiuntivi, comporta che quell'obbligazione può dirsi matura solo con la scadenza di questo nuovo termine. Solo da quella scadenza, infatti, la corrispondente contribuzione è dovuta e, dunque, diventa esigibile dall'Istituto previdenziale (Cass. 12779/2019).
CP_ Ebbene, parte resistente non ha dimostrato di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 7.7.2014, essendo documentata la sola notifica dell'impugnato avviso di addebito avvenuta a novembre 2019.
Deve essere, pertanto, dichiarato l'effetto estintivo invocato dall'opponente e i prefati crediti, di conseguenza, devono ritenersi evidentemente inesigibili.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall' . CP_2
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN OS, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la maturata estinzione per prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' e delle altre somme accessorie per cui è causa;
CP_2
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 800,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge,
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN OS Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del
Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.