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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 6724/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa ON De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI FA RA
PARTE RICORRENTE
contro
1 (C.F./ P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
con il patrocinio dei funzionari delegati
[...]
e Controparte_3 Controparte_4
PARTE RESISTENTE con la chiamata in causa di con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA IA CP_5
ER AT
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché, Voglia, contrariis reiectis, all'esito della fissazione di udienza così provvedere:
1) disapplicare il diniego alla richiesta di congedo straordinario emesso con decreto del 6.10.2023 prot. n. 6688 dall'Istituto Comprensivo F. Filzi di e conseguentemente riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della CP_2
sig.ra a fruire del congedo ex art 42 comma 5 D.lgs n. 151/2001 Parte_1 per il periodo dal 21.01.2024 al 25.06.2024, e dal al e per l'effetto
3) ordinare, conseguentemente, al , Controparte_6 per tramite dell'istituto Previdenziale il pagamento dell'indennità ex art 42 comma 5 D.lgs n. 151/2001 per il periodo dal 21.01.2024 al 25.06.2024, e dal al oltre accessori di legge”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva il , Controparte_1 unitamente all' Controparte_2
, con il deposito di articolata
[...]
2 memoria, con cui si contestavano le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Al fine dell'integrazione del contraddittorio, veniva ordinata la chiamata in causa di Quest'ultimo si costituiva con il deposito di memoria, con cui CP_5 chiedeva: “dichiarare inammissibile ed infondata ogni domanda formulata nei confronti dell' in quanto soggetto privo di legittimazione passiva;
CP_5 rigettare in ogni caso il ricorso e le domande formulate”; con vittoria di spese.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
è docente supplente di scuola primaria in servizio, Parte_1 al momento del deposito del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo F. Filzi di
. CP_2
La ricorrente dava atto di essere “nuora della sig.ra , Persona_1
affetta da handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 Legge n. 104/1992
- come da verbale di accertamento sanitario emesso dalla Commissione CP_5
di Reggio Calabria, in data 05.08.2022 - e con la quale convive in Benestare
(prov. di RC) alla Via Mazzini n. 30” (ricorso pag. 2).
Solo la parte resistente dava atto che, il 17/09/2023, Parte_1
aveva presentato una prima richiesta di congedo straordinario biennale ex art.42, comma 5, D.Lgs 151/2001, con allegato anche il certificato di stato di famiglia. L'istituto scolastico non accoglieva la richiesta per mancanza dei
3 requisiti di legge, stante la presenza del marito della ricorrente,
[...]
, nello stato di famiglia, quale soggetto prioritariamente obbligato Per_2 all'assistenza.
La ricorrente soggiungeva che “In data 29.09.2023 la docente inoltrava domanda di concessione di congedo straordinario (doc 2) per l'assistenza alla suocera, convivente, in qualità di unico parente e/o affine in grado di prestare assistenza ex art 42, comma 5 Dlgs n. 151/2001” (ricorso pag. 2). Si tratta, quindi, di una seconda domanda di congedo di pochi giorni successiva a quella già menzionata. Nell'ambito di tale seconda istanza, veniva allegato un nuovo certificato di stato di famiglia datato 28 9 2023, in cui non compariva più il coniuge della ricorrente, figlio della persona affetta da disabilità.
Infatti, dichiarava di essere l'unico soggetto Parte_1 convivente residente, al pari dei figli, con la suocera, “mentre il coniuge, per motivi di lavoro e fiscali, era residente in altro comune e prestava – e presta a tutt'oggi - servizio in altra regione (come da contratto di lavoro allegato) ed allegava a tal fine la documentazione rilasciata dall'ASL locale inerente la situazione di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 della sig.ra ” (ricorso pag. 2 e doc 7 fascicolo parte Persona_1
ricorrente, stato di famiglia).
Con decreto del 6.10.2023 prot. n. 6688, l'Istituto scolastico rigettava la richiesta di congedo straordinario con la seguente motivazione “considerato che la documentazione presentata dall'istante non consente a questa amministrazione di accertare la “mancanza o presenza di patologie invalidanti” per il familiare legittimato a beneficiare del congedo secondo l'ordine di priorità stabilite dalla norma (...) tenuto conto che la non convivenza non è sufficiente ad accertare la mancanza di beneficiario che precede l'istante nell'ordine di priorità anche in virtù del fatto che la convivenza può essere instaurato successivamente alla richiesta di congedo (...) considerato che la dichiarazione di rinuncia del sig. a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della Persona_2
4 Legge n 104/1992 non ha rilevanza rispetto all'ordine di priorità dei familiari aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario” … “non autorizza”” (doc 3 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso con riguardo ai fatti di causa, in diritto occorre premettere che l'art. 42, rubricato “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”, del
Decreto legislativo del 26/03/2001 - N. 151, al quinto comma stabilisce:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta
5 dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
33, comma 1, del presente decreto”.
La ricorrente, quindi, pretende di beneficiare del congedo oggetto di causa in quanto “Tra una nuora convivente e un figlio non convivente sarà la prima ad avere diritto al congedo legge 104”. Tale affermazione non è condivisibile alla luce della previsione normativa per cui la convivenza del figlio può essere instaurata anche successivamente alla richiesta di congedo.
A detta di parte ricorrente, “il congedo straordinario richiesto dalla lavoratrice nel caso in cui la persona che necessita di assistenza sia una persona affetta da handicap grave così come stabilito dall'art. 4 comma 1 della
Legge n. 104/1992 costituisce un diritto potestativo che non può essere negato dal datore di lavoro, ancor più laddove risulti dalla documentazione allegata la convivenza dell'affine richiedente il congedo e di contro “la mancanza del parente – figlio – che precede nell'ordine la richiedente”.
Sull'asserita mancanza del figlio della persona che necessita assistenza, deve darsi atto che, nel certificato del 14 9 2023, attestante lo stato di famiglia di parte ricorrente, compariva anche il coniuge di quest'ultima,
[...]
. Inoltre, quest'ultimo risulta avere residenza non lontano dalla Per_2
madre e non sono dedotte specifiche e comprovate ragioni ostative al ripristino della situazione anteriore di convivenza anche del figlio con la madre. Infatti, parte resistente rilevava che “in data 28 settembre 2023, ha trasferito la residenza in Comune di Careri, Rione Abate n. 12: Comune, questo, di precedente residenza della madre (cfr. Visita Medico Collegiale 2022 di
6 accertamento di invalidità) e situato solamente a 5 chilometri di distanza dal
Comune di Benestare, luogo di residenza della famiglia Non Per_3 attestano alcuna impossibilità i generici “motivi di lavoro e fiscali” (ricorso pag.
2) per cui il coniuge risiede in altro Comune.
A detta di parte ricorrente, “lo stesso comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 va letto sotto una nuova luce: è possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni”. Le deduzioni di parte ricorrente non colgono nel segno in quanto, nel caso di specie, difettano le domande di più lavoratori di cui al comma 5 bis, a fronte delle richieste avanzate dalla sola . Parte_1
Peraltro, nonostante la ricorrente si sia dichiarata convivente con la suocera in Benestare (RC) via Mazzini, parte resistente osservava che “la ricorrente è rimasta assente dall'attività lavorativa per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre comunicando domiciliazione differente dalla residenza indicata in atti: in tutti i documenti presenti a scuola e nella domanda di inserimento in GPS
2024, infatti, dichiara di essere domiciliata in Comune di Benestare, Via
Bernardino Telesio n.12 (all.19)”.
Il fatto che, in precedenza, una diversa scuola di servizio di
[...]
avesse concesso il congedo, non è rilevante al fine della Parte_1 delibazione della legittimità del diniego impugnato: quest'ultimo deve essere valutato a prescindere da condizionamenti derivanti da anteriori e distinti provvedimenti.
4 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
7 5. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., , in quanto Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente e di determinate come da dispositivo. Le spese sono CP_5
liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. La liquidazione in favore del
[...]
tiene conto della riduzione del 20% per la Controparte_6
difesa tramite funzionari delegati, muovendo da un importo dovuto per spese di lite superiore rispetto a quello spettante in favore di in considerazione CP_5
della maggior complessità della difesa del datore di lavoro rispetto a quella dell'ente previdenziale. Nel caso di specie, infatti, quest'ultimo veniva convenuto solo in relazione alla domanda di condanna proposta da
[...]
. Parte_1
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro CP_5
3.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ON De AR
8
SEZIONE LAVORO
N. 6724/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa ON De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI FA RA
PARTE RICORRENTE
contro
1 (C.F./ P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
con il patrocinio dei funzionari delegati
[...]
e Controparte_3 Controparte_4
PARTE RESISTENTE con la chiamata in causa di con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA IA CP_5
ER AT
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché, Voglia, contrariis reiectis, all'esito della fissazione di udienza così provvedere:
1) disapplicare il diniego alla richiesta di congedo straordinario emesso con decreto del 6.10.2023 prot. n. 6688 dall'Istituto Comprensivo F. Filzi di e conseguentemente riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della CP_2
sig.ra a fruire del congedo ex art 42 comma 5 D.lgs n. 151/2001 Parte_1 per il periodo dal 21.01.2024 al 25.06.2024, e dal al e per l'effetto
3) ordinare, conseguentemente, al , Controparte_6 per tramite dell'istituto Previdenziale il pagamento dell'indennità ex art 42 comma 5 D.lgs n. 151/2001 per il periodo dal 21.01.2024 al 25.06.2024, e dal al oltre accessori di legge”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva il , Controparte_1 unitamente all' Controparte_2
, con il deposito di articolata
[...]
2 memoria, con cui si contestavano le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Al fine dell'integrazione del contraddittorio, veniva ordinata la chiamata in causa di Quest'ultimo si costituiva con il deposito di memoria, con cui CP_5 chiedeva: “dichiarare inammissibile ed infondata ogni domanda formulata nei confronti dell' in quanto soggetto privo di legittimazione passiva;
CP_5 rigettare in ogni caso il ricorso e le domande formulate”; con vittoria di spese.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
è docente supplente di scuola primaria in servizio, Parte_1 al momento del deposito del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo F. Filzi di
. CP_2
La ricorrente dava atto di essere “nuora della sig.ra , Persona_1
affetta da handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 Legge n. 104/1992
- come da verbale di accertamento sanitario emesso dalla Commissione CP_5
di Reggio Calabria, in data 05.08.2022 - e con la quale convive in Benestare
(prov. di RC) alla Via Mazzini n. 30” (ricorso pag. 2).
Solo la parte resistente dava atto che, il 17/09/2023, Parte_1
aveva presentato una prima richiesta di congedo straordinario biennale ex art.42, comma 5, D.Lgs 151/2001, con allegato anche il certificato di stato di famiglia. L'istituto scolastico non accoglieva la richiesta per mancanza dei
3 requisiti di legge, stante la presenza del marito della ricorrente,
[...]
, nello stato di famiglia, quale soggetto prioritariamente obbligato Per_2 all'assistenza.
La ricorrente soggiungeva che “In data 29.09.2023 la docente inoltrava domanda di concessione di congedo straordinario (doc 2) per l'assistenza alla suocera, convivente, in qualità di unico parente e/o affine in grado di prestare assistenza ex art 42, comma 5 Dlgs n. 151/2001” (ricorso pag. 2). Si tratta, quindi, di una seconda domanda di congedo di pochi giorni successiva a quella già menzionata. Nell'ambito di tale seconda istanza, veniva allegato un nuovo certificato di stato di famiglia datato 28 9 2023, in cui non compariva più il coniuge della ricorrente, figlio della persona affetta da disabilità.
Infatti, dichiarava di essere l'unico soggetto Parte_1 convivente residente, al pari dei figli, con la suocera, “mentre il coniuge, per motivi di lavoro e fiscali, era residente in altro comune e prestava – e presta a tutt'oggi - servizio in altra regione (come da contratto di lavoro allegato) ed allegava a tal fine la documentazione rilasciata dall'ASL locale inerente la situazione di grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 della sig.ra ” (ricorso pag. 2 e doc 7 fascicolo parte Persona_1
ricorrente, stato di famiglia).
Con decreto del 6.10.2023 prot. n. 6688, l'Istituto scolastico rigettava la richiesta di congedo straordinario con la seguente motivazione “considerato che la documentazione presentata dall'istante non consente a questa amministrazione di accertare la “mancanza o presenza di patologie invalidanti” per il familiare legittimato a beneficiare del congedo secondo l'ordine di priorità stabilite dalla norma (...) tenuto conto che la non convivenza non è sufficiente ad accertare la mancanza di beneficiario che precede l'istante nell'ordine di priorità anche in virtù del fatto che la convivenza può essere instaurato successivamente alla richiesta di congedo (...) considerato che la dichiarazione di rinuncia del sig. a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della Persona_2
4 Legge n 104/1992 non ha rilevanza rispetto all'ordine di priorità dei familiari aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario” … “non autorizza”” (doc 3 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso con riguardo ai fatti di causa, in diritto occorre premettere che l'art. 42, rubricato “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”, del
Decreto legislativo del 26/03/2001 - N. 151, al quinto comma stabilisce:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta
5 dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
33, comma 1, del presente decreto”.
La ricorrente, quindi, pretende di beneficiare del congedo oggetto di causa in quanto “Tra una nuora convivente e un figlio non convivente sarà la prima ad avere diritto al congedo legge 104”. Tale affermazione non è condivisibile alla luce della previsione normativa per cui la convivenza del figlio può essere instaurata anche successivamente alla richiesta di congedo.
A detta di parte ricorrente, “il congedo straordinario richiesto dalla lavoratrice nel caso in cui la persona che necessita di assistenza sia una persona affetta da handicap grave così come stabilito dall'art. 4 comma 1 della
Legge n. 104/1992 costituisce un diritto potestativo che non può essere negato dal datore di lavoro, ancor più laddove risulti dalla documentazione allegata la convivenza dell'affine richiedente il congedo e di contro “la mancanza del parente – figlio – che precede nell'ordine la richiedente”.
Sull'asserita mancanza del figlio della persona che necessita assistenza, deve darsi atto che, nel certificato del 14 9 2023, attestante lo stato di famiglia di parte ricorrente, compariva anche il coniuge di quest'ultima,
[...]
. Inoltre, quest'ultimo risulta avere residenza non lontano dalla Per_2
madre e non sono dedotte specifiche e comprovate ragioni ostative al ripristino della situazione anteriore di convivenza anche del figlio con la madre. Infatti, parte resistente rilevava che “in data 28 settembre 2023, ha trasferito la residenza in Comune di Careri, Rione Abate n. 12: Comune, questo, di precedente residenza della madre (cfr. Visita Medico Collegiale 2022 di
6 accertamento di invalidità) e situato solamente a 5 chilometri di distanza dal
Comune di Benestare, luogo di residenza della famiglia Non Per_3 attestano alcuna impossibilità i generici “motivi di lavoro e fiscali” (ricorso pag.
2) per cui il coniuge risiede in altro Comune.
A detta di parte ricorrente, “lo stesso comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 va letto sotto una nuova luce: è possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni”. Le deduzioni di parte ricorrente non colgono nel segno in quanto, nel caso di specie, difettano le domande di più lavoratori di cui al comma 5 bis, a fronte delle richieste avanzate dalla sola . Parte_1
Peraltro, nonostante la ricorrente si sia dichiarata convivente con la suocera in Benestare (RC) via Mazzini, parte resistente osservava che “la ricorrente è rimasta assente dall'attività lavorativa per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre comunicando domiciliazione differente dalla residenza indicata in atti: in tutti i documenti presenti a scuola e nella domanda di inserimento in GPS
2024, infatti, dichiara di essere domiciliata in Comune di Benestare, Via
Bernardino Telesio n.12 (all.19)”.
Il fatto che, in precedenza, una diversa scuola di servizio di
[...]
avesse concesso il congedo, non è rilevante al fine della Parte_1 delibazione della legittimità del diniego impugnato: quest'ultimo deve essere valutato a prescindere da condizionamenti derivanti da anteriori e distinti provvedimenti.
4 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
7 5. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., , in quanto Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente e di determinate come da dispositivo. Le spese sono CP_5
liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. La liquidazione in favore del
[...]
tiene conto della riduzione del 20% per la Controparte_6
difesa tramite funzionari delegati, muovendo da un importo dovuto per spese di lite superiore rispetto a quello spettante in favore di in considerazione CP_5
della maggior complessità della difesa del datore di lavoro rispetto a quella dell'ente previdenziale. Nel caso di specie, infatti, quest'ultimo veniva convenuto solo in relazione alla domanda di condanna proposta da
[...]
. Parte_1
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro CP_5
3.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ON De AR
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