Articolo 239 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 233Articolo 240
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 239. Navi militari e navi da guerra 1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare ((, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa)) ;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di ((marina)) al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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