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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 239. Navi militari e navi da guerra 1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare ((, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa)) ;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di ((marina)) al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare ((, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa)) ;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di ((marina)) al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Commentari • 16
- 1. Cassazione Sea Watch: illegittimo l'arresto di Carola Racketehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 5.7043343
[…] Con riferimento a queste ultime, i giudici di legittimità si soffermano in particolare sull'art. 239 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che ha recepito l'art. 29 della Convenzione di Montego Bay), alla luce del quale affermano che «le navi della Guardia di finanza sono certamente navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi da guerra». […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2022, n. 19650Provvedimento: […] Sul punto, il Collegio non ritiene sussistente alcuna violazione della normativa internazionale, constatato anzitutto che il testo italiano - ove all'art. 239, comma 2, codice dell'ordinamento militare, richiede che la nave sia «posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato» - è assolutamente conforme e sovrapponibile in ogni sua parola al testo francese (in cui si legge «un officier de marine au service de cet Etat») e, dunque, fedele ad uno dei testi ufficiali ex art. 320 della Convenzione di EG AY. […]Leggi di più...
- interpretazione convenzionale·
- resistenza a pubblico ufficiale·
- sottufficiale·
- art. 239 codice ordinamento militare·
- iscrizione naviglio militare·
- nave da guerra·
- ufficiale di Marina·
- rifiuto di obbedienza·
- Convenzione di Montego Bay·
- disciplina militare