Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1026/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/01/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 05/03/1976 a FOGGIA (FG)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]88B LIMBIATE con l'Avv. MALGAROLI FRANCESCA pr4esso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 22/04/1976 a ALBANIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]88B LIMBIATE I
Parte convenuta contumace
CP_2 nato il [...] Persona_1 nata il [...] in [...] curatore speciale avv. Paola Bellani in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all' Controparte_3 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19 maggio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a CESANO MA (MB) il 04/10/2008,
(anno 2008, atto n48, parte I Ufficio 1)
Dall'unione sono nati CP_2 nato a [...] [...] Persona_1 nata a
MONZA 05/07/2014
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/01/2025 Parte_2 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale richiedendo anche l'adozione di provvedimenti ex art 473 bis. 69 c.p.c. (non concessi 16 gennaio 2025, inaudita altera parte, domanda poi rinunciata) avanzando domande con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 1 aprile 2025 è stata dichiarata la contumacia del marito, presente personalmente che è stato ammonito in ordine alla obbligatorietà della difesa tecnica.
All'esito di ampio confronto con le parti il Giudice Delegato ha così provveduto Il Giudice delegato
Dato atto di quanto sopra,
1) Prende atto della rinuncia della signora le donne alla domanda ex art 473 bis. 69 seguenti c
р
2) Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
3) ritenuto che anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei è necessario provvedere come di seguito
Dispone che il curatore speciale provveda a prendere contatti con gli insegnanti del minore e con la pediatra di base con termine per depositare una breve memoria di aggiornamento al 10 maggio 2025 dispone che i servizi sociali del Comune di Limbiate provvedano a depositare entro e non oltre il 10 maggio 2025 la relazione di aggiornamento già richiesta
Attivandosi ex art 473 bis punto due c pc e 213 CPC Ordina all'agenzia delle entrate di depositare le dichiarazioni fiscali trasmesse da Nato a ALBANIA il CP_1
22/04/1976 con riferimento alle annualità 2022/2023/2024 nonché onera il curatore ex articolo 210 cpc ed ordina al datore di lavoro del padre Europa System SRL di Milano,
Via caprili 7 di trasmettere le buste paga con decorrenza da gennaio 2024 a Marzo 2025 nonché riepilogo del t.fr riconosciuto al dipendente e la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro 4) prende atto dell'accordo dei genitori con riferimento al periodo 14 Aprile 5 maggio come sopra trascritto
5) riserva la valutazione in ordine all'ascolto dei minori alla prossima udienza una volta acquisite le relazioni dei servizi sociali e le relazioni degli insegnanti
6) rinvia il procedimento in prosecuzione udienza ex art 473 bis. 21 CC al 14 maggio 2025
12:40
All'udienza del 14 maggio 2025 il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei
Sulla genitorialità e sull'assegnazione della casa famigliare
Letti gli atti di documenti di causa lette le relazioni depositate dai servizi sociali e preso atto dei comportamenti paterni (l'uomo, contumace in giudizio, ha cessato la propria attività lavorativa in
Italia, si era impegnato in udienza a fare rientro a Milano entro il 5 maggio -rappresentando la necessita di visite mediche in Albania con calendarizzazione in data odierna dell'udienza tenuto conto di detto incombente-, salvo poi non comparire senza fornire alcuna notizia di sé né alla moglie né ai servizi sociali né al curatore speciale e senza chiarire quale sia il suo attuale stato di salute) devono essere adottati provvedimenti temporanei che, nelle parole del figlio maggiore CP_2 sono
"il meno peggio 1", in quanto unica scansione possibile di modalità e tempistiche di incontro con i figli nel contesto dato.
Nella non prevedibilità delle determinazioni paterne tenuto conto che il sig. CP_1 ha rappresentato ai SS come possibile un suo trasferimento in Albania e che ad oggi non ha fatto rientro senza alcuna spiegazione, deve essere garantita ai due figli minori la relazione con l'unico genitore presente prevedendo che, in via temporanea, continuino a vivere con la madre nella casa familiare di
Limbiate Via XXV Aprile 88/b che, conseguentemente, deve essere a lei assegnata
La totale assenza di comunicazione tra i genitori e la non comune conflittualità verificata da tutti gli operatori che a diverso titolo si sono occupati della situazione sono ostativi all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e, in via temporanea, impongono di accordare la gestione ordinaria dei due ragazzi alla madre unico genitore che (quantomeno) fisicamente è per loro presente provvedendo all'affidamento esclusivo (non super esclusivo ) di CP_2 e Per_1 alla madre al fine di evitare stalli decisionali insormontabili.
Sulle questioni di gestione straordinaria deve essere disposta ex art 330 c.c. ed ex art 5 bis. L
184/1983 la limitazione della responabilità genitoriale di entrambi con attribuzione di competenza decisoria ai SS del Comune Limbiate che anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori ed il Curatore Speciale convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
In caso di raggiungimento di un accordo, la madre provvederà al compimento dei relativi atti;
in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente,; Deve, inoltre, essere dato mandato ai servizi sociali del Comune di Limbiate in collaborazione con le competenti ASST di proseguire nel percorso di presa in carico psicologica della mamma (che si è detta disponibile); attivare un percorso di supporto per il padre, nei limiti in cui si dichiara indisponibile che gli consenta una seria riflessione sull'importante sofferenza verificata dagli operatori al fine di evitare quella inversione di ruoli genitoriali evidenziata dai SS;
attivare, se necessario anche al fine di garantire di incontri di Per_1 con i genitori Un intervento di educativa domiciliare presso la madre;
regolamentare e scandire le tempistiche di incontro di Per_1 con il papà nell'interesse della bambina con possibilità di pernottamento, mentre per quanto riguarda CP_2 -che a novembre compirà diciott'anni - gli incontri con il padre possono essere direttamente rimessi ad accordi diretti ferma la supervisione dei servizi sociali;
trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare entro la data del 30 novembre 2025 o immediatamente in caso di pregiudizio
Sul mantenimento dei minori
In via assolutamente temporanea ed in attesa del deposito da parte dell'agenzia delle entrate della documentazione richiesta ex articolo 213 CPC ed in attesa di comprendere le determinazioni paterne, come da richiesta materna, non viene stabilito nessun contributo per equitativo a carico del padre mentre l'assegno unico universale dovrà essere corrisposto come per legge nella misura del 100% alla madre con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025,
I genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da linee guida: spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Sull'ulteriore corso del Giudizio
Il procedimento deve essere rinviato per l'ulteriore corso all'udienza dell'11 dicembre 2025 ore
11.15 riservando a quella data ogni valutazione sull'ascolto dei minori
Il procedimento deve, inoltre, essere trattenuto in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone come da richiesta della difesa materna La causa è stata decisa nella
******* Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.1026/2025 R.G.. nella contumacia di parte convenuta, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi lo Parte_2 e CP_1 contratto con rito civile in CESANO MA (MB) il 04/10/2008(con rito
[...] civile a CESANO MA (MB) il 04/10/2008, (anno 2008, atto n48, parte I Ufficio 1 )
1) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CESANO MA (MB), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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