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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5331/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Costabissara, via Preazzi n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Biasi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caldogno (VI), via Dante n. 29, giusta procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F. residente in [...], _1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' delle Grazie n. 3, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Zanon che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Anita Crosara del Foro di Vicenza, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente nonché di
, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello, domicilio eletto presso l'Ufficio P.IVA_1
pagina 1 di 6 Legale dell' di Vicenza, sito in Corso SS Felice e Fortunato 163, giusta procura generale alle liti del CP_2
22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
In punto: ripartizione quote pensione di reversibilità ex art. 9 legge 898/1970
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 di accertarsi la sussistenza in capo a sé dei presupposti di cui all'art. 9 L. 898/1970 e, per l'effetto, di ordinarsi all' l'erogazione in suo favore di una quota della pensione di reversibilità (in misura non CP_2 inferiore al 60%), con gli arretrati, relativa all'ex marito sig. , deceduto in data Parte_2
10.09.2024, in quanto titolare di assegno divorzile pari a vecchie lire 1.800.000 (corrispondenti ad €
929,62 mensili), riconosciuto in forza della sentenza n. 467/96 del 15.11.1996 con cui era stata pronunciata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio da lei contratto con il sig. in data 25.04.1964 e Pt_2 da questi regolarmente versato anche dopo essere passato a nuove nozze, sposando la sig.ra _1
.
[...]
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha precisato che dal matrimonio è nato il figlio Persona_2 in data 5.07.1965, di non avere redditi personali né possidenze immobiliari e di essere solo usufruttuaria dell'immobile adibito a propria abitazione.
A seguito della regolare notifica del ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 4.04.2025, eccependo in _1 via preliminare l'omessa chiamata in causa dell'ente erogatore del trattamento di reversibilità, quale litisconsorte necessario.
Nel merito la resistente ha contestato la pretesa avversaria, rilevando in primo luogo di aver contratto matrimonio con in data 8.03.1997 dopo aver instaurato una stabile convivenza di fatto, Parte_2 iniziata sin dai primi mesi dell'anno 1993 (subito dopo la definizione del giudizio di separazione tra il sig.
e la prima moglie) e protrattasi ininterrottamente per 31 anni fino al decesso del marito, occorso Pt_2 nel settembre 2024. Ha dedotto di aver sempre prestato assistenza al proprio coniuge sia nel corso della convivenza more uxorio che durante la vita matrimoniale e di essere stata la sola ad accudirlo negli ultimi anni della sua vita in cui si era gravemente ammalato e necessitava di assistenza continua, senza poter pagina 2 di 6 contare anche sull'aiuto del figlio di prime nozze , i cui rapporti con il padre erano cessati Persona_3 da molto tempo. Relativamente alla propria situazione economico-patrimoniale, ha evidenziato di non disporre di alcuna pensione o altra fonte di reddito, eccetto la pensione di reversibilità del marito e, a seguito del suo decesso, di essere chiamata alla proprietà pro quota, unitamente al nipote , CP_3 dell'immobile costituente la casa coniugale.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo, in principalità, il rigetto della _1 domanda di parte ricorrente e, in subordine, di riconoscere a una quota della pensione Parte_1 di reversibilità non superiore al 20% dell'effettivo importo erogato dall' o, comunque, nella misura CP_2 ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza, fissata al fine di vagliare possibili ipotesi conciliative, il Giudice relatore ha disposto CP_ l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' con onere di notifica a carico della ricorrente.
Inoltre, la causa è stata rinviata anche al fine di consentire a parte ricorrente il deposito di documentazione rilevante ai fini della valutazione delle condizioni economico-reddituali delle parti.
Con nota di deposito del 24.04.2025 il patrocinio attoreo ha prodotto la suddetta documentazione, costituita dalla dichiarazione dei redditi della sig.ra relativa all'anno d'imposta 2023, dalla Pt_1 copia del testamento di e dalla Dichiarazione Fideuram relativa a polizza a favore di Parte_2
. _1
Con comparsa di risposta depositata il 17.06.2025 si è costituito l' Controparte_2
, quale ente erogatore della pensione di reversibilità, che si è rimesso alla decisione del Tribunale
[...] circa la ripartizione, tra il coniuge superstite e l'ex moglie, della pensione di reversibilità (corrispondente alla quota del 60% della pensione del de cuius), facendo presente che:
- alla data del decesso (10.09.2024) godeva, con decorrenza dal 4/2005, della pensione Parte_2
VOART n. 33048380 e della pensione VOAUT n. 01011461, pari rispettivamente ad € 363,45 lordi mensili (€ 279,29 netti) e ad € 2.152,35 lordi mensili (€ 1.654,02 netti) per l'anno 2024;
- a seguito di domanda di pensione di reversibilità, la vedova è divenuta titolare, con _1 decorrenza 10/2024, della pensione SOART n. 35043720 di importo mensile lordo (comprensivo incremento L. 197/2002) per l'anno 2024 di € 614,77 (€ 614,76 netti) e di importo mensile lordo per l'anno
2025 di € 598,61 (€ 460,15), nonché della pensione categoria SOAUT n. 01712392 di importo mensile lordo per l'anno 2024 di € 1.441,31 (€ 1.215,22 netti) e per l'anno 2025 di importo mensile lordo €
1.452,84 (€ 1.154,89 netti).
pagina 3 di 6 All'udienza del 15.07.2025, esaurita la discussione senza che le parti siano pervenute ad un accordo di bonario componimento della vertenza, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio sulle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente, a modifica della domanda iniziale, ha chiesto l'assegnazione dell'intera quota della pensione di reversibilità, mentre parte resistente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie CP_ di cui alla comparsa di costituzione e di risposta. L' si è rimesso come già dichiarato nel suo atto costitutivo.
***
La domanda avanzata dalla ricorrente è parzialmente fondata e può essere accolta nei termini di seguito precisati.
Com'è noto, l'art. 9 legge 898/1970 prevede che il Tribunale debba attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, anche in presenza di un coniuge superstite.
Infatti, sia il coniuge divorziato, che quello superstite sono titolari di un diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente di pari grado (Cassazione Sez. Unite
12.11.1998 n. 159).
In ipotesi di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al primo, il criterio previsto dall'art. 9, terzo comma, legge 898/1970 (contenente l'esclusivo riferimento alla durata dei rapporti matrimoniali) va contemperato, se del caso, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di criteri correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale.
Va, quindi, valutato l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato al momento del decesso dell'ex coniuge, la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il marito defunto, la presenza di eventuali figli con la moglie divorziata, ed in generale, le condizioni economiche delle parti interessate.
Ciò al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari che il de cuius gli aveva assicurato in vita (Cassazione 30.6.2014 n. 14793; Cassazione 5.3.2014 n. 5136;
Cassazione 14.3.2014 n. 6019; Cassazione 15.10.2012 n. 17636; Cassazione 23.4.2008 n. 10575).
Venendo al merito della causa, va innanzi tutto rilevata la sussistenza, in capo all'ex coniuge Parte_1
, delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla quota della pensione di reversibilità
[...]
pagina 4 di 6 del defunto , essendo comprovato che la stessa, coniugatasi con quest'ultimo il Parte_2
25.04.1964 e divorziata da lui il 15.11.1996, sia titolare di assegno divorzile pari ad euro 929,62 alla data del decesso dell'ex coniuge (doc. 2 fascicolo ricorrente) e non passata a nuove nozze (doc. 3 fascicolo ricorrente); è inoltre incontroverso tra le parti che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
Risulta incontestato che ha contratto matrimonio con il 8.03.1997 e Parte_2 _1 che tale matrimonio è durato fino alla morte del marito (doc.ti 2, 3, 4 fascicolo resistente), avvenuta il
10.09.2024 (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Quindi il primo matrimonio è durato 32 anni ed il secondo 27 anni.
Oltre al parametro della durata legale dei due matrimoni, il Collegio ritiene di dover considerare, al fine dell'adozione delle proprie determinazioni, anche i seguenti ulteriori elementi di fatto:
a) la durata della convivenza prematrimoniale del defunto con la moglie Parte_2 _1
che, alla stregua di quanto emerge dai certificati storici di residenza dimessi in atti dal patrocinio
[...] della resistente, è stata di 4 anni (quindi la convivenza, comprensiva del periodo prematrimoniale, è durata
31 anni);
b) la nascita di un figlio ( ) avuto da e in costanza Persona_3 Parte_1 Parte_2 di matrimonio;
c)l'ammontare dell'assegno divorzile (€ 929,62) all'epoca del decesso dell'obbligato ; Persona_4
d)le condizioni economiche delle due aventi diritto: non ha fonti di reddito oltre Parte_1 all'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge (v. nota di deposito del 24.04.2024), mentre _1
(a seguito della domanda di pensione di reversibilità del marito divenuta titolare di due pensioni per
[...] gli importi specificamente indicati nella comparsa di costituzione dell' ) è unica beneficiaria della CP_2
Polizza “Fideuram Vita Insieme” n. 70016976211 stipulata dal sig. il giorno 10/06/2014, avente Pt_2 un controvalore di euro € 471.117,21 alla data del 20.03.2025 come dichiarato dalla Compagnia assicuratrice nella comunicazione di apertura della pratica di liquidazione della polizza, dimessa in atti dalla ricorrente. Sia che non sono gravate da spese abitative, in Parte_1 _1 quanto la prima vive in un immobile di cui è usufruttuaria, mentre la seconda abita nella casa coniugale in proprietà del marito. Come è dato ricavare dalle disposizioni testamentarie che nominano la sig.ra erede del marito insieme al figlio di primo letto, la resistente risulta beneficiaria di diversi _1 lasciti (2/3 della nuda proprietà della casa coniugale e di terreni siti in Costabissara (VI) con diritto di pagina 5 di 6 usufrutto sull'intera proprietà degli immobili, proprietà di altra abitazione con garage in Costabissara,
“denaro, titoli, azioni”);
Tutto ciò considerato appare equo attribuire alla ricorrente il 70% ed alla resistente il 30% della pensione di reversibilità di . Persona_4
Quanto alla decorrenza del diritto di alla percezione della pensione dell'ex coniuge, Parte_1 nella quota stabilita in suo favore, questa va individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte di e sarà liquidata dall'Ente previa presentazione dell'istanza Persona_4
CP_ amministrativa che l' ha dichiarato di non aver ancora ricevuto.
Invero, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde
a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art.
2033 c.c. (Cassazione 27.9.2013 n. 22259).
In considerazione della necessarietà della causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) attribuisce a la quota pari al 70% della pensione di reversibilità relativa al defunto Parte_1
ed a il rimanente 30%; Parte_2 _1
b) dispone che l' , previa presentazione dell'istanza amministrativa a cura dell'interessata, CP_2 corrisponda a la quota del 70% a lei spettante con decorrenza dall'1.10.2024; Parte_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza il 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5331/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Costabissara, via Preazzi n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Biasi del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caldogno (VI), via Dante n. 29, giusta procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F. residente in [...], _1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' delle Grazie n. 3, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Zanon che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Anita Crosara del Foro di Vicenza, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente nonché di
, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello, domicilio eletto presso l'Ufficio P.IVA_1
pagina 1 di 6 Legale dell' di Vicenza, sito in Corso SS Felice e Fortunato 163, giusta procura generale alle liti del CP_2
22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Notaio in Fiumicino Persona_1 resistente
In punto: ripartizione quote pensione di reversibilità ex art. 9 legge 898/1970
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 di accertarsi la sussistenza in capo a sé dei presupposti di cui all'art. 9 L. 898/1970 e, per l'effetto, di ordinarsi all' l'erogazione in suo favore di una quota della pensione di reversibilità (in misura non CP_2 inferiore al 60%), con gli arretrati, relativa all'ex marito sig. , deceduto in data Parte_2
10.09.2024, in quanto titolare di assegno divorzile pari a vecchie lire 1.800.000 (corrispondenti ad €
929,62 mensili), riconosciuto in forza della sentenza n. 467/96 del 15.11.1996 con cui era stata pronunciata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio da lei contratto con il sig. in data 25.04.1964 e Pt_2 da questi regolarmente versato anche dopo essere passato a nuove nozze, sposando la sig.ra _1
.
[...]
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha precisato che dal matrimonio è nato il figlio Persona_2 in data 5.07.1965, di non avere redditi personali né possidenze immobiliari e di essere solo usufruttuaria dell'immobile adibito a propria abitazione.
A seguito della regolare notifica del ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 4.04.2025, eccependo in _1 via preliminare l'omessa chiamata in causa dell'ente erogatore del trattamento di reversibilità, quale litisconsorte necessario.
Nel merito la resistente ha contestato la pretesa avversaria, rilevando in primo luogo di aver contratto matrimonio con in data 8.03.1997 dopo aver instaurato una stabile convivenza di fatto, Parte_2 iniziata sin dai primi mesi dell'anno 1993 (subito dopo la definizione del giudizio di separazione tra il sig.
e la prima moglie) e protrattasi ininterrottamente per 31 anni fino al decesso del marito, occorso Pt_2 nel settembre 2024. Ha dedotto di aver sempre prestato assistenza al proprio coniuge sia nel corso della convivenza more uxorio che durante la vita matrimoniale e di essere stata la sola ad accudirlo negli ultimi anni della sua vita in cui si era gravemente ammalato e necessitava di assistenza continua, senza poter pagina 2 di 6 contare anche sull'aiuto del figlio di prime nozze , i cui rapporti con il padre erano cessati Persona_3 da molto tempo. Relativamente alla propria situazione economico-patrimoniale, ha evidenziato di non disporre di alcuna pensione o altra fonte di reddito, eccetto la pensione di reversibilità del marito e, a seguito del suo decesso, di essere chiamata alla proprietà pro quota, unitamente al nipote , CP_3 dell'immobile costituente la casa coniugale.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo, in principalità, il rigetto della _1 domanda di parte ricorrente e, in subordine, di riconoscere a una quota della pensione Parte_1 di reversibilità non superiore al 20% dell'effettivo importo erogato dall' o, comunque, nella misura CP_2 ritenuta di giustizia.
Alla prima udienza, fissata al fine di vagliare possibili ipotesi conciliative, il Giudice relatore ha disposto CP_ l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' con onere di notifica a carico della ricorrente.
Inoltre, la causa è stata rinviata anche al fine di consentire a parte ricorrente il deposito di documentazione rilevante ai fini della valutazione delle condizioni economico-reddituali delle parti.
Con nota di deposito del 24.04.2025 il patrocinio attoreo ha prodotto la suddetta documentazione, costituita dalla dichiarazione dei redditi della sig.ra relativa all'anno d'imposta 2023, dalla Pt_1 copia del testamento di e dalla Dichiarazione Fideuram relativa a polizza a favore di Parte_2
. _1
Con comparsa di risposta depositata il 17.06.2025 si è costituito l' Controparte_2
, quale ente erogatore della pensione di reversibilità, che si è rimesso alla decisione del Tribunale
[...] circa la ripartizione, tra il coniuge superstite e l'ex moglie, della pensione di reversibilità (corrispondente alla quota del 60% della pensione del de cuius), facendo presente che:
- alla data del decesso (10.09.2024) godeva, con decorrenza dal 4/2005, della pensione Parte_2
VOART n. 33048380 e della pensione VOAUT n. 01011461, pari rispettivamente ad € 363,45 lordi mensili (€ 279,29 netti) e ad € 2.152,35 lordi mensili (€ 1.654,02 netti) per l'anno 2024;
- a seguito di domanda di pensione di reversibilità, la vedova è divenuta titolare, con _1 decorrenza 10/2024, della pensione SOART n. 35043720 di importo mensile lordo (comprensivo incremento L. 197/2002) per l'anno 2024 di € 614,77 (€ 614,76 netti) e di importo mensile lordo per l'anno
2025 di € 598,61 (€ 460,15), nonché della pensione categoria SOAUT n. 01712392 di importo mensile lordo per l'anno 2024 di € 1.441,31 (€ 1.215,22 netti) e per l'anno 2025 di importo mensile lordo €
1.452,84 (€ 1.154,89 netti).
pagina 3 di 6 All'udienza del 15.07.2025, esaurita la discussione senza che le parti siano pervenute ad un accordo di bonario componimento della vertenza, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio sulle conclusioni rassegnate.
Parte ricorrente, a modifica della domanda iniziale, ha chiesto l'assegnazione dell'intera quota della pensione di reversibilità, mentre parte resistente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie CP_ di cui alla comparsa di costituzione e di risposta. L' si è rimesso come già dichiarato nel suo atto costitutivo.
***
La domanda avanzata dalla ricorrente è parzialmente fondata e può essere accolta nei termini di seguito precisati.
Com'è noto, l'art. 9 legge 898/1970 prevede che il Tribunale debba attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, anche in presenza di un coniuge superstite.
Infatti, sia il coniuge divorziato, che quello superstite sono titolari di un diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente di pari grado (Cassazione Sez. Unite
12.11.1998 n. 159).
In ipotesi di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al primo, il criterio previsto dall'art. 9, terzo comma, legge 898/1970 (contenente l'esclusivo riferimento alla durata dei rapporti matrimoniali) va contemperato, se del caso, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di criteri correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale.
Va, quindi, valutato l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato al momento del decesso dell'ex coniuge, la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il marito defunto, la presenza di eventuali figli con la moglie divorziata, ed in generale, le condizioni economiche delle parti interessate.
Ciò al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari che il de cuius gli aveva assicurato in vita (Cassazione 30.6.2014 n. 14793; Cassazione 5.3.2014 n. 5136;
Cassazione 14.3.2014 n. 6019; Cassazione 15.10.2012 n. 17636; Cassazione 23.4.2008 n. 10575).
Venendo al merito della causa, va innanzi tutto rilevata la sussistenza, in capo all'ex coniuge Parte_1
, delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla quota della pensione di reversibilità
[...]
pagina 4 di 6 del defunto , essendo comprovato che la stessa, coniugatasi con quest'ultimo il Parte_2
25.04.1964 e divorziata da lui il 15.11.1996, sia titolare di assegno divorzile pari ad euro 929,62 alla data del decesso dell'ex coniuge (doc. 2 fascicolo ricorrente) e non passata a nuove nozze (doc. 3 fascicolo ricorrente); è inoltre incontroverso tra le parti che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
Risulta incontestato che ha contratto matrimonio con il 8.03.1997 e Parte_2 _1 che tale matrimonio è durato fino alla morte del marito (doc.ti 2, 3, 4 fascicolo resistente), avvenuta il
10.09.2024 (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Quindi il primo matrimonio è durato 32 anni ed il secondo 27 anni.
Oltre al parametro della durata legale dei due matrimoni, il Collegio ritiene di dover considerare, al fine dell'adozione delle proprie determinazioni, anche i seguenti ulteriori elementi di fatto:
a) la durata della convivenza prematrimoniale del defunto con la moglie Parte_2 _1
che, alla stregua di quanto emerge dai certificati storici di residenza dimessi in atti dal patrocinio
[...] della resistente, è stata di 4 anni (quindi la convivenza, comprensiva del periodo prematrimoniale, è durata
31 anni);
b) la nascita di un figlio ( ) avuto da e in costanza Persona_3 Parte_1 Parte_2 di matrimonio;
c)l'ammontare dell'assegno divorzile (€ 929,62) all'epoca del decesso dell'obbligato ; Persona_4
d)le condizioni economiche delle due aventi diritto: non ha fonti di reddito oltre Parte_1 all'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge (v. nota di deposito del 24.04.2024), mentre _1
(a seguito della domanda di pensione di reversibilità del marito divenuta titolare di due pensioni per
[...] gli importi specificamente indicati nella comparsa di costituzione dell' ) è unica beneficiaria della CP_2
Polizza “Fideuram Vita Insieme” n. 70016976211 stipulata dal sig. il giorno 10/06/2014, avente Pt_2 un controvalore di euro € 471.117,21 alla data del 20.03.2025 come dichiarato dalla Compagnia assicuratrice nella comunicazione di apertura della pratica di liquidazione della polizza, dimessa in atti dalla ricorrente. Sia che non sono gravate da spese abitative, in Parte_1 _1 quanto la prima vive in un immobile di cui è usufruttuaria, mentre la seconda abita nella casa coniugale in proprietà del marito. Come è dato ricavare dalle disposizioni testamentarie che nominano la sig.ra erede del marito insieme al figlio di primo letto, la resistente risulta beneficiaria di diversi _1 lasciti (2/3 della nuda proprietà della casa coniugale e di terreni siti in Costabissara (VI) con diritto di pagina 5 di 6 usufrutto sull'intera proprietà degli immobili, proprietà di altra abitazione con garage in Costabissara,
“denaro, titoli, azioni”);
Tutto ciò considerato appare equo attribuire alla ricorrente il 70% ed alla resistente il 30% della pensione di reversibilità di . Persona_4
Quanto alla decorrenza del diritto di alla percezione della pensione dell'ex coniuge, Parte_1 nella quota stabilita in suo favore, questa va individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte di e sarà liquidata dall'Ente previa presentazione dell'istanza Persona_4
CP_ amministrativa che l' ha dichiarato di non aver ancora ricevuto.
Invero, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde
a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art.
2033 c.c. (Cassazione 27.9.2013 n. 22259).
In considerazione della necessarietà della causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) attribuisce a la quota pari al 70% della pensione di reversibilità relativa al defunto Parte_1
ed a il rimanente 30%; Parte_2 _1
b) dispone che l' , previa presentazione dell'istanza amministrativa a cura dell'interessata, CP_2 corrisponda a la quota del 70% a lei spettante con decorrenza dall'1.10.2024; Parte_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza il 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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