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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1321/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 26.3.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Milano, rappresentato e difeso dall' Avv.to Gregorio Parte_1
Mazzone del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Raffaella Greco del Foro di
Cosenza, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 261/2023 del 6/3/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 15 ottobre
e il 15 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito RED SEA SPV contro la debitrice principale e contro i fideiussori, tra cui l'odierno opponente , è Parte_1
infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da tre rapporti bancari accesi dalla debitrice principale
[...]
con l'allora e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
poi confluite per fusione in , a sua volta divenuta
[...] CP_5 Controparte_7
Banco e precisamente : un contratto di conto corrente stipulato in data 11 luglio 2011 CP_8
(doc. 6 fascicolo monitorio); un contratto di finanziamento chirografario per € 135.000 da restituirsi in 96 rate mensili stipulato in data 12 luglio 2011( doc. 6); un contratto di finanziamento chirografario per € 50.000 da restituirsi in anni tre ( doc. 5) stipulato il 5 novembre 2012. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussione
[...]
, e A gennaio 2016, stante l'andamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
insoddisfacente dei rapporti, la li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai tre CP_5
fideiussori a mezzo lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 11 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato a marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria dei crediti ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 2) ha agito contro i fideiussori per il recupero dei crediti nascenti dai tre rapporti e precisamente - come da attestazioni ex art. 50 TUB datate 26 giugno 2018 depositate col ricorso monitorio e relative integrazioni € 18.313 a titolo di scoperto di conto corrente ( di cui € 10.282,75 a titolo di interessi di mora dovuti dal passaggio a sofferenza del rapporto il 4 febbraio 2016 alla data di emissione della certificazione), € 79.790,36 discendenti dal finanziamento chirografario per € 135.000, di cui
€ 77.059 dovuti alla data di passaggio a sofferenza del rapporto il 30 aprile 2026 il resto per interessi di mora alla data di emissione della certificazione;
€ 10.826,05 discendenti dal finanziamento chirografario per € 50.000, di cui € 10.287 dovuti alla data di passaggio a sofferenza del rapporto il 30 aprile 2026 il resto per interessi di mora alla data di emissione della certificazione, oltre a interessi come da contratto dal 27 giugno 2028 in poi.
2 Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale per la complessiva somma di € 108.929,93 è stata proposta opposizione da che ha eccepito 1) la prescrizione decennale del Parte_1
credito; 2) inoltre la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi moratori;
3)
l'insussistenza, l'indeterminatezza e in ogni caso l'erronea determinazione del credito;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la CP_5
provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice.
Si è costituita ( tardivamente) in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione e la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente secondo cui il mandato alla lite è stato conferito solo nei confronti di CP_9
la difesa attorea è munita di valida procura alla lite, considerato che il mandato
[...]
allegato al ricorso monitorio riguardava “ogni attività giurisdizionale volta al recupero del credito nei confronti di , e quindi, con evidenza, ogni azione Controparte_10
non solo nei confronti della debitrice principale, ma anche nei confronti dei garanti del medesimi credito da recuperare. In ogni caso poi, nel corso di questa causa di opposizione, è stata depositata nuova procura rilasciata da all'Avv.to Raffaella Greco. Controparte_3
Passando al merito, la prima eccezione, quella di prescrizione, è certamente infondata.
Infatti i rapporti di conto corrente e quello relativo al finanziamento chirografario 12/7/2011 di €
135.000 da rimborsarsi in 96 rate mensili (otto anni) erano ancora in corso alla data di risoluzione dei rapporti stessi a gennaio 2016, sicché la prescrizione decennale non era certo maturata quando, a marzo 2023, è stata interrotta dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto all'altro rapporto di finanziamento, stipulato in data 5 novembre 2012, della durata di anni tre, il rapporto si è concluso, e il credito e divenuto esigibile, alla fine del previsto periodo di ammortamento, e quindi a novembre 2015; ma anche in questo caso erano passati solo sette anni e quattro mesi quando, a marzo 2023, ha agito per il recupero del credito. CP_1
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi
3 dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione dei rapporti avvenuta come detto a novembre 2015 e gennaio 2016, è estranea la nostra fattispecie.
Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che le fideiussioni in questione, una fideiussione omnibus per la somma massima di € 90.000 (doc. 8) e una fideiussione specifica relativa al mutuo chirografario di € 135.000 ( doc. 9), sono in effetti state stipulate utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in esse vi sono, agli artt. 2, 6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – accogliendo dunque la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni CP_5
giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ora, a parte la considerazione che l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici senza alcun riferimento a quanto effettivamente accaduto nel caso di specie, va rilevato che nelle fideiussioni in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n.
22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente e di mutuo chirografario da rimborsarsi in otto anni, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori (vedi doc.ti sub 11), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
5 Stesse considerazioni valgono per l'altro mutuo chirografario, quello di € 50.000 stipulato in data
5 novembre 2012 e il cui ammortamento scadeva tre anni dopo, il 30 novembre 2015 (vedi contratto pag. 2): anche in questo caso a gennaio 2016, quando la Banca risolveva gli altri rapporti e agiva estragiudizialmente mettendo in mora il debitore principale e i fideiussori, non erano ancora trascorsi i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. per il tempestivo azionamento della garanzia.
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata, e si procede nell'esame delle ultime due eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il CP_5
recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice. Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con i doc.ti sub 11 del fascicolo monitorio, che la Banca ha provveduto – con una diffida equiparabile, come detto sopra, ad azione giudiziale - a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, i fideiussori, non appena risolti i tre rapporti oggetto di causa.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) dei contratti di conto corrente e di finanziamento stipulati dalla debitrice principale ( doc.ti 5 e 6),
b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 12) e c) dei certificati ex art. 50 TUB ( doc. 13 e CP_5
successive integrazioni).
Per quanto riguarda invece la titolarità dei tre crediti in capo a a seguito della CP_1
cessione degli stessi da parte di Banco BPM in data 1 giugno 2018 parte attrice ha rilevato che – ai fini della prova della cessione - non possono essere presi in considerazione i documenti depositati da con la comparsa, posto che la costituzione della convenuta opposta è avvenuta CP_1
tardivamente, dopo che erano spirati i termini per il deposito dei mezzi di prova.
Pur dovendosi accogliere il rilievo di parte opponente relativo alla tardività delle produzioni effettuate con la comparsa di costituzione e risposta, il Tribunale ritiene sufficientemente provata la cessione sulla base di quanto prodotto in sede monitoria e di quanto allegato dall'opposto in quella sede e in questa causa di opposizione.
6 Ed invero dalla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 giugno 2018 prodotta con il ricorso monitorio sub doc. 2) è possibile per chiunque ed in qualsiasi momento, trattandosi dunque di fatto notorio, risalire alla lista dei crediti ceduti. Infatti in detta pubblicazione è specificato che la lista dei crediti ceduti - e non ancora estinti come pacificamente sono quelli di cui si discute - è pubblica, sia in quanto consultabile presso il notaio di Milano ove è Per_1
depositata, sia in quanto liberamente consultabile in qualsiasi momento sul web a mezzo apposito link indicato nell'avviso.
Con la costituzione in giudizio parte opposta ha poi allegato in comparsa di risposta, a pag. 6, ciò che si può vedere consultando il link sopra indicato: in particolare proprio i tre rapporti oggetto di causa, identificabili a mezzo il numero di posizione a sofferenza, n. 158777 riportato anche nelle lettere di risoluzione dei rapporti (doc. 11 fascicolo monitorio). Ha inoltre allegato che Banco
BPM ha rilasciato dichiarazione di cessione dei tre crediti oggetto di causa.
Pertanto, pur non potendosi prendere in considerazione i documenti allegati alla comparsa perché tardivamente prodotti, va ritenuto che la legittimazione sostanziale di sussista Controparte_1
effettivamente sulla base da un lato dell'elenco crediti ceduti liberamente consultabile da chiunque, compreso il debitore opponente, dall'altro delle puntuali allegazioni di parte opposta, in alcun modo contestate da parte opponente, che devono quindi darsi per pacifiche.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 250.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 261/2023 del 6/3/2023;
7 Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 9.141,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 14 aprile 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1321/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 26.3.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Milano, rappresentato e difeso dall' Avv.to Gregorio Parte_1
Mazzone del foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Raffaella Greco del Foro di
Cosenza, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 261/2023 del 6/3/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 15 ottobre
e il 15 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito RED SEA SPV contro la debitrice principale e contro i fideiussori, tra cui l'odierno opponente , è Parte_1
infondata e deve essere disattesa.
Trattasi di credito discendente da tre rapporti bancari accesi dalla debitrice principale
[...]
con l'allora e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
poi confluite per fusione in , a sua volta divenuta
[...] CP_5 Controparte_7
Banco e precisamente : un contratto di conto corrente stipulato in data 11 luglio 2011 CP_8
(doc. 6 fascicolo monitorio); un contratto di finanziamento chirografario per € 135.000 da restituirsi in 96 rate mensili stipulato in data 12 luglio 2011( doc. 6); un contratto di finanziamento chirografario per € 50.000 da restituirsi in anni tre ( doc. 5) stipulato il 5 novembre 2012. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussione
[...]
, e A gennaio 2016, stante l'andamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
insoddisfacente dei rapporti, la li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai tre CP_5
fideiussori a mezzo lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 11 fascicolo monitorio) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato a marzo 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria dei crediti ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 2) ha agito contro i fideiussori per il recupero dei crediti nascenti dai tre rapporti e precisamente - come da attestazioni ex art. 50 TUB datate 26 giugno 2018 depositate col ricorso monitorio e relative integrazioni € 18.313 a titolo di scoperto di conto corrente ( di cui € 10.282,75 a titolo di interessi di mora dovuti dal passaggio a sofferenza del rapporto il 4 febbraio 2016 alla data di emissione della certificazione), € 79.790,36 discendenti dal finanziamento chirografario per € 135.000, di cui
€ 77.059 dovuti alla data di passaggio a sofferenza del rapporto il 30 aprile 2026 il resto per interessi di mora alla data di emissione della certificazione;
€ 10.826,05 discendenti dal finanziamento chirografario per € 50.000, di cui € 10.287 dovuti alla data di passaggio a sofferenza del rapporto il 30 aprile 2026 il resto per interessi di mora alla data di emissione della certificazione, oltre a interessi come da contratto dal 27 giugno 2028 in poi.
2 Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale per la complessiva somma di € 108.929,93 è stata proposta opposizione da che ha eccepito 1) la prescrizione decennale del Parte_1
credito; 2) inoltre la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi moratori;
3)
l'insussistenza, l'indeterminatezza e in ogni caso l'erronea determinazione del credito;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la CP_5
provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice.
Si è costituita ( tardivamente) in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione e la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente secondo cui il mandato alla lite è stato conferito solo nei confronti di CP_9
la difesa attorea è munita di valida procura alla lite, considerato che il mandato
[...]
allegato al ricorso monitorio riguardava “ogni attività giurisdizionale volta al recupero del credito nei confronti di , e quindi, con evidenza, ogni azione Controparte_10
non solo nei confronti della debitrice principale, ma anche nei confronti dei garanti del medesimi credito da recuperare. In ogni caso poi, nel corso di questa causa di opposizione, è stata depositata nuova procura rilasciata da all'Avv.to Raffaella Greco. Controparte_3
Passando al merito, la prima eccezione, quella di prescrizione, è certamente infondata.
Infatti i rapporti di conto corrente e quello relativo al finanziamento chirografario 12/7/2011 di €
135.000 da rimborsarsi in 96 rate mensili (otto anni) erano ancora in corso alla data di risoluzione dei rapporti stessi a gennaio 2016, sicché la prescrizione decennale non era certo maturata quando, a marzo 2023, è stata interrotta dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto all'altro rapporto di finanziamento, stipulato in data 5 novembre 2012, della durata di anni tre, il rapporto si è concluso, e il credito e divenuto esigibile, alla fine del previsto periodo di ammortamento, e quindi a novembre 2015; ma anche in questo caso erano passati solo sette anni e quattro mesi quando, a marzo 2023, ha agito per il recupero del credito. CP_1
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi
3 dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione dei rapporti avvenuta come detto a novembre 2015 e gennaio 2016, è estranea la nostra fattispecie.
Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che le fideiussioni in questione, una fideiussione omnibus per la somma massima di € 90.000 (doc. 8) e una fideiussione specifica relativa al mutuo chirografario di € 135.000 ( doc. 9), sono in effetti state stipulate utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in esse vi sono, agli artt. 2, 6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – accogliendo dunque la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni CP_5
giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Ora, a parte la considerazione che l'eccezione è stata formulata in termini del tutto generici senza alcun riferimento a quanto effettivamente accaduto nel caso di specie, va rilevato che nelle fideiussioni in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n.
22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la Banca ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente e di mutuo chirografario da rimborsarsi in otto anni, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori (vedi doc.ti sub 11), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
5 Stesse considerazioni valgono per l'altro mutuo chirografario, quello di € 50.000 stipulato in data
5 novembre 2012 e il cui ammortamento scadeva tre anni dopo, il 30 novembre 2015 (vedi contratto pag. 2): anche in questo caso a gennaio 2016, quando la Banca risolveva gli altri rapporti e agiva estragiudizialmente mettendo in mora il debitore principale e i fideiussori, non erano ancora trascorsi i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. per il tempestivo azionamento della garanzia.
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata, e si procede nell'esame delle ultime due eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il CP_5
recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice. Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con i doc.ti sub 11 del fascicolo monitorio, che la Banca ha provveduto – con una diffida equiparabile, come detto sopra, ad azione giudiziale - a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, i fideiussori, non appena risolti i tre rapporti oggetto di causa.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) dei contratti di conto corrente e di finanziamento stipulati dalla debitrice principale ( doc.ti 5 e 6),
b) degli estratti conto prodotti dalla (doc. 12) e c) dei certificati ex art. 50 TUB ( doc. 13 e CP_5
successive integrazioni).
Per quanto riguarda invece la titolarità dei tre crediti in capo a a seguito della CP_1
cessione degli stessi da parte di Banco BPM in data 1 giugno 2018 parte attrice ha rilevato che – ai fini della prova della cessione - non possono essere presi in considerazione i documenti depositati da con la comparsa, posto che la costituzione della convenuta opposta è avvenuta CP_1
tardivamente, dopo che erano spirati i termini per il deposito dei mezzi di prova.
Pur dovendosi accogliere il rilievo di parte opponente relativo alla tardività delle produzioni effettuate con la comparsa di costituzione e risposta, il Tribunale ritiene sufficientemente provata la cessione sulla base di quanto prodotto in sede monitoria e di quanto allegato dall'opposto in quella sede e in questa causa di opposizione.
6 Ed invero dalla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 giugno 2018 prodotta con il ricorso monitorio sub doc. 2) è possibile per chiunque ed in qualsiasi momento, trattandosi dunque di fatto notorio, risalire alla lista dei crediti ceduti. Infatti in detta pubblicazione è specificato che la lista dei crediti ceduti - e non ancora estinti come pacificamente sono quelli di cui si discute - è pubblica, sia in quanto consultabile presso il notaio di Milano ove è Per_1
depositata, sia in quanto liberamente consultabile in qualsiasi momento sul web a mezzo apposito link indicato nell'avviso.
Con la costituzione in giudizio parte opposta ha poi allegato in comparsa di risposta, a pag. 6, ciò che si può vedere consultando il link sopra indicato: in particolare proprio i tre rapporti oggetto di causa, identificabili a mezzo il numero di posizione a sofferenza, n. 158777 riportato anche nelle lettere di risoluzione dei rapporti (doc. 11 fascicolo monitorio). Ha inoltre allegato che Banco
BPM ha rilasciato dichiarazione di cessione dei tre crediti oggetto di causa.
Pertanto, pur non potendosi prendere in considerazione i documenti allegati alla comparsa perché tardivamente prodotti, va ritenuto che la legittimazione sostanziale di sussista Controparte_1
effettivamente sulla base da un lato dell'elenco crediti ceduti liberamente consultabile da chiunque, compreso il debitore opponente, dall'altro delle puntuali allegazioni di parte opposta, in alcun modo contestate da parte opponente, che devono quindi darsi per pacifiche.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 250.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 261/2023 del 6/3/2023;
7 Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 9.141,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 14 aprile 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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