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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3801/2015 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Romeo VINCIGUERRA, come da procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Ricci Armani 4 – Pontremoli attore
contro
e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano DE FERRARI, Giulia DE FERRARI e Paolo SIGNANI, come da procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Don Minzoni 5 – La Spezia convenuti
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10 settembre 2024
per l'attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice: a) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del Sig. dell'atto di Parte_1 disposizione patrimoniale con il quale i Sig.ri e hanno provveduto CP_1 CP_2 con atto notarile in data 16.12.2010 (repertorio n. 52068; raccolta n. 21712) rogato dalla Dott.ssa
, Notaio in La Spezia, a costituire un fondo patrimoniale sulle quote pari ad Persona_1
1 un mezzo dei seguenti immobili, siti nel Comune di Aulla e censiti al Catasto Fabbricati del predetto comune, di cui è proprietario, in regime di separazione dei beni, il Sig. : CP_1 foglio 22, mapp.le 1543, sub 11 – abitazione in Aulla;
foglio 22, mapp.le 1543, sub 17, deposito sito in Aulla;
foglio 17, mapp.le n. 1086, sub. 7 – negozio in Aulla;
foglio 17, mapp.le 1086, sub 33 – negozio in Aulla;
b) conseguentemente dichiarare che le quote di immobili poc'anzi descritte, oggetto della presente domanda revocatoria, sono assoggettabili ad azione esecutiva e cautelare da parte dell'attore, odierno concludente.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, nonché di ogni altra spese connessa e consequenziale al presente procedimento”.
Per i convenuti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito per i motivi esposti, respingere le domande avanzate nei confronti dei convenuti in quanto prescritte e/o decadute e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, compensi professionali di giudizio, spese generali, IVA e CNAP da distrarsi
a favore dei sottoscritti Difensori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2015 Parte_1 esponeva di avere introdotto un procedimento civile presso il Tribunale della Spezia al fine di sentir condannare e la in solido tra CP_1 Controparte_3 loro, al pagamento della somma di euro 110.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti per essere stato indotto a procedere all'acquisto di un appartamento privo dei requisiti di agibilità. Successivamente al compimento della falsa attestazione di abitabilità dell'appartamento acquistato dall'attore, l'ing. aveva compiuto numerose CP_1 operazioni immobiliari, che avevano ridimensionato considerevolmente la consistenza del proprio patrimonio, allo scopo di sottrarlo all'aggressione dei creditori. In particolare, l'odierno convenuto:
- con atto notarile del 17.6.2010 aveva venduto diversi immobili siti in Aulla;
- con atto notarile del 16.12.2010 aveva costituito, insieme alla moglie
[...] un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti diversi immobili di CP_2 cui ciascun coniuge era proprietario per la quota di ½;
- con atti notarili del 23.9.2011 aveva iscritto ipoteche su immobili di sua proprietà esclusiva siti in Santo Stefano Magra ed in Aulla, a garanzia della concessione di mutui fondiari da parte di CP_4
2 - infine, con atti notarili in data 17.10.2011 aveva conferito nella società
[...]
di cui egli stesso e la moglie detenevano quote del capitale sociale, gli CP_5 immobili di cui al punto precedente, gravati da ipoteca. Le operazioni suindicate avevano avuto il risultato di sottrarre all'aggressione dei creditori l'intero patrimonio immobiliare di cui il convenuto era originariamente titolare, attraverso l'alienazione di una parte di patrimonio e la sottoposizione della restante parte a vincoli (fondi patrimoniali) o gravami (ipoteche) che rendevano praticamente impossibile il soddisfacimento delle pretese creditorie. Ciò premesso, evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per sottoporre ad azione revocatoria l'atto stipulato in data 16.12.2010 di costituzione del fondo patrimoniale sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Aulla (foglio 22, mapp. 1543, sub. 11; foglio 22, mapp. 1543, sub. 17; foglio 17, mapp. 1086, sub. 7; foglio 17, mapp. 1086, sub. 33), atteso che:
- L'attore vantava una ragione di credito nei confronti del convenuto;
- L'atto di disposizione patrimoniale era stato effettuato successivamente alla commissione del fatto illecito fonte di pregiudizio per l'attore (falsa attestazione di abitabilità);
- Tale atto di disposizione recava pregiudizio a parte attrice, rendendo certamente infruttuosa la soddisfazione coattiva del credito in corso di accertamento, tenuto anche conto dell'insussistenza di altri beni utilmente aggredibili.
Concludeva quindi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale con il quale e avevano provveduto CP_1 CP_2 alla costituzione di un fondo patrimoniale sulle quote pari ad un mezzo degli immobili suindicati, con conseguente declaratoria di assoggettabilità dei predetti beni ad azione esecutiva o cautelare da parte dell'attore.
e ritualmente intimati, si costituivano in CP_1 CP_2 giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione della domanda avversaria, dal momento che l'intenzione di destinare taluni beni ai bisogni della famiglia (ed in particolare per fare fronte ai gravi problemi di salute della figlia minore ) non Per_2 risaliva al dicembre 2010, bensì all'antecedente data del 25.11.2003, allorquando i coniugi avevano costituito fra di loro il fondo patrimoniale con atto a rogito del
Notaio . Persona_3
L'atto impugnato riguardava quindi il conferimento di ulteriori immobili nel fondo già costituito sette anni prima, con conseguente prescrizione della revocatoria, notificata ben oltre il quinquennio dalla costituzione del vincolo. Sempre in via preliminare, i convenuti chiedevano la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio attinente alla contestata responsabilità risarcitoria del professionista. Nel merito, contestavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., non avendo essi, in considerazione delle ragioni sottese alla costituzione del fondo, alcuna
3 consapevolezza (e tantomeno dolosa preordinazione) di ledere, anche solo potenzialmente, ipotetiche ragioni creditorie che allora neppure conoscevano. Concludevano quindi per il rigetto delle domande attoree in quanto prescritte o comunque infondate, previa sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il procedimento veniva in effetti sospeso, in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria. Con sentenza n. 151/2023, questo Tribunale accoglieva la domanda dell'odierno attore, condannando , in solido con al CP_1 Controparte_3 risarcimento dei danni derivanti dalla non conformità dell'immobile compravenduto alla normativa igienico-sanitaria, nonché alla rifusione delle spese di sanatoria. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, Parte_1 ha riassunto il presente procedimento, insistendo per la revocatoria del
[...] fondo patrimoniale. I convenuti hanno depositato comparsa evidenziando come, a seguito dell'emissione della sentenza, avesse corrisposto a Controparte_6 la somma di euro 28.577,67, residuando dunque un preteso credito Pt_1 dell'odierno attore pari ad euro 20.684,70, oltre ad un credito illiquido ed inesigibile per spese di sanatoria. Ribadivano quindi le precedenti difese, sostenendo che i debiti assunti nell'esercizio dell'attività professionale non potessero determinare l'aggressione del fondo patrimoniale. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Anzitutto, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, dal momento che l'attore non ha impugnato la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'atto a rogito Notaio del 25.11.2003, bensì ha agito per la Persona_3 declaratoria di inefficacia del vincolo successivamente apposto alle quote di proprietà del debitore degli immobili di cui all'atto a rogito Notaio stipulato in Persona_1 data 16.12.2010, dunque nel quinquennio antecedente la notifica della citazione. Nel merito, il credito di nei confronti di è Parte_1 CP_1 stato accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 151/2023, che ha condannato l'odierno convenuto, in solido con Controparte_3 al “risarcimento in favore dell'attore dei danni derivanti dalla non conformità dell'immobile compravenduto alla normativa igienico-sanitaria, quantificati nell'importo capitale di euro 27.962,00, oltre IVA su euro 11.090,00, oltre rivalutazione dall'8.3.2021 ed oltre interessi legali dalla data della sentenza e sino al saldo”, nonché “alla refusione in favore dell'attore delle spese che graveranno pro quota sul predetto per la redazione di una pratica edilizia in sanatoria delle difformità afferenti l'edificio B3, per il pagamento delle relative sanzioni e per il completamento delle opere di urbanizzazione e/o compartecipazione al pagamento dei relativi oneri, in caso di insolvenza del costruttore”, con condanna dei responsabili in solido al pagamento delle spese di lite e con condanna di CP_7
[...
[...] a tenere indenne il professionista di quanto il predetto sarebbe stato tenuto a
[...] corrispondere per capitale, interessi e spese all'attore, nei limiti della quota di responsabilità dei 2/3 addebitabile all'assicurato e detratta la franchigia e lo scoperto. Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore, essa è stata allegata dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 6 citazione), senza specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti in comparsa di costituzione. Solamente in seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dopo la riassunzione del giudizio, i resistenti hanno sostenuto che il danno si sarebbe prodotto con la revoca dell'agibilità, intervenuta ad opera del Comune di Licciana nel 2015, dunque dopo il conferimento degli immobili dei coniugi nell'impugnato fondo patrimoniale. Tale allegazione risulta tuttavia tardiva ed inammissibile, atteso che da essa discenderebbe l'allargamento del thema probandum: nel caso di atto dispositivo compiuto dopo il sorgere del debito, infatti, l'attore potrebbe limitarsi a provarne il solo dolo generico, e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore, mentre ove si assume che il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo prima del sorgere del debito l'attore avrebbe l'onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento (v. Cass. Sez. 3, 29/05/2013, n. 13446). Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla tardività della contestazione dei resistenti, si osserva che, per costante giurisprudenza, l'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando è requisito che va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019); momento di insorgenza che, in ipotesi di credito risarcitorio di origine extracontrattuale, coincide con la data di commissione dell'illecito (v. Cass. Sez. 3, 10/06/2020, n. 11121). Pertanto, nella presente fattispecie deve ritenersi che l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, essendo stato il fondo patrimoniale (con riferimento agli immobili di cui all'atto oggetto di causa) costituito nel 2010, dopo la commissione dell'illecito, coincidente con il rilascio dell'erronea attestazione di agibilità, risalente al 2005. Ciò posto, si osserva che, in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto, a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia
5 damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale (in questi termini Cass.,
Sez. 3, 07/07/2007). Muovendo quindi dall'esame del primo presupposto oggettivo, si è detto che l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In ordine al riparto degli oneri probatori, grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. Sez. 6, 18/06/2019, n. 16221). Prova che, nella presente fattispecie, non è stata offerta da parte convenuta, dovendo (al contrario) ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. (siccome allegato dall'attore e non contestato) che il debitore non ha altri beni utilmente aggredibili. Risulta pertanto certamente idoneo ad arrecare pregiudizio al creditore l'atto di conferimento di immobili nel fondo patrimoniale posto in essere dai resistenti, stante la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia e considerata l'impossibilità di soddisfare le ragioni creditorie mediante il patrimonio residuo del debitore. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. Sez. 3, 17/01/2007, n. 966; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 1, 02/04/2021, n. 9192 e Sez. 3, 30/06/2015, n. 13343). La prova presuntiva del requisito in esame è rinvenibile, nella presente fattispecie, in una serie di circostanze che fanno univocamente presupporre la consapevolezza, in capo al professionista convenuto, di arrecare un pregiudizio (anche meramente potenziale) agli interessi del creditore, considerato che:
- Non è verosimile che l'ing. non avesse avuto coscienza di avere reso CP_1 una dichiarazione di agibilità del fabbricato pur in assenza dei requisiti di abitabilità dello stesso;
inoltre, dalla sentenza di condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'odierno attore emerge come il pregiudizio patito da quest'ultimo non discendesse solamente dall'erronea attestazione di agibilità del fabbricato, bensì anche dalla presenza di difformità proprie del singolo appartamento acquistato dal che determinavano la non Pt_1 conformità dello stesso ai requisiti igienico-sanitari (avendo, in particolare, il CTU accertato che l'unità immobiliare di proprietà dell'attore presenta una
6 finestra in posizione difforme rispetto al progetto, una parte del soggiorno ed una stanza di altezza inferiore a quella necessaria per essere adibita a zona abitativa, nonché finestre che non rispettano la superficie minima di areazione ed una cappa aspirante che non sfocia a tetto);
- In secondo luogo, è pacifico (ed emerge comunque dalla documentazione in atti) che, nel medesimo periodo temporale in cui aveva conferito alcuni immobili in comproprietà con la moglie nel fondo patrimoniale, il convenuto aveva altresì posto in essere ulteriori atti dispositivi, in forza dei quali aveva alienato o sottoposto a gravami tutta la restante parte del proprio patrimonio immobiliare. In questo caso, l'esistenza e la consapevolezza del debitore del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa" ed incombe sul debitore l'onere probatorio – non assolto dal – di CP_1 dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 27/03/2007). Non rilevano in senso contrario all'accertamento della sussistenza del requisito in esame le difese spese dai convenuti relativamente alla non conoscibilità del pregiudizio cagionato all'attore (che sarebbe emerso solamente con la successiva revoca dell'agibilità, mentre al momento del conferimento degli immobili nel fondo il resistente non avrebbe avuto ragioni per prevedere tale esito, anche in considerazione della ridotta portata degli accertamenti illo tempore richiesti ai fini della dichiarazione di agibilità), né le questioni evidenziate con riferimento alla sottoscrizione di polizza per la responsabilità professionale (tale per cui egli avrebbe fatto legittimo affidamento sulla copertura assicurativa). Sotto il primo profilo, infatti, la sentenza di condanna del professionista ha accertato come l'insussistenza dei presupposti per il rilascio della dichiarazione di agibilità discendesse non solamente dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione, bensì anche da altri inadempimenti direttamente riferibili al direttore dei lavori, quali la realizzazione delle opere in difformità dal progetto ed il mancato invio della documentazione richiesta dal Comune;
si è visto inoltre come alcuni tra i danni patiti dall'attore discendessero dalla non conformità dell'immobile compravenduto alla normativa igienico-sanitaria, altro vizio addebitabile alla condotta omissiva del convenuto. Quanto infine alla sussistenza della copertura assicurativa, essa non appare di per sé sola sufficiente ad escludere la consapevolezza di poter arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, sia per la presenza della clausola che escludeva parzialmente la copertura in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, sia, in ogni caso, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie va valutato, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale del debitore, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (v. Cass. Sez. 3, 26/06/2020, n. 12901).
7 La domanda attorea va pertanto accolta, sussistendone tutti i presupposti, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 16.12.2010, relativamente alle quote immobiliari di proprietà del debitore. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (rientrante nello scaglione sino ad euro 26.000,00, avuto riguardo al credito residuo per la cui tutela ha agito l'attore), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con diminuzione di giustizia dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca e dichiara inefficace, nei confronti di l'atto di Parte_1 disposizione patrimoniale con il quale e hanno CP_1 CP_2 provveduto - con atto a rogito Notaio in data 16.12.2010 Persona_1
(repertorio n. 52068; raccolta n. 21712) - a costituire un fondo patrimoniale sulle quote di proprietà di pari ad un mezzo dei seguenti immobili, siti CP_1 nel Comune di Aulla e censiti al Catasto Fabbricati del predetto comune: foglio 22, mapp.le 1543, sub 11 – abitazione in Aulla;
foglio 22, mapp.le 1543, sub 17, deposito sito in Aulla;
foglio 17, mapp.le n. 1086, sub. 7 – negozio in Aulla;
foglio 17, mapp.le 1086, sub 33 – negozio in Aulla. Condanna i convenuti in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro 4.250,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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