Art. 1. Articolo unico.
Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantita' non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell' art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , purche' l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione gia' assentita a terzi.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantita' non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell' art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , purche' l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione gia' assentita a terzi.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.