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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 15/04/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUIGI MARATTA ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. GIUSEPPE PASSARETTI ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 15/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/07/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 29/07/1995 dal quale erano nati due figli, il Per_1
01/06/1996, maggiorenne economicamente indipendente, e il 13/07/2010, e di essersi Per_2
separato con sentenza del 29/06/2022, ove era stata pronunciata la separazione personale dei
1 coniugi con addebito alla resistente, l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé e l'obbligo a carico della madre di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno;
tale sentenza veniva parzialmente riformata in appello (sentenza della Corte d'Appello di
Napoli del 14/12/2023) in quanto la minore veniva collocata presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima e veniva posto a proprio carico un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore. Allegava un miglioramento della capacità economica della resistente, dipendente presso l'ospedale di
Caserta, tale da superare la propria. Rilevava infine che il figlio , carabiniere ad Arzano, Per_1
aveva fissato la sua residenza in SP (presso la casa dei defunti nonni materni) ove viveva anche la sorella minore Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della figlia minore in proporzione alle rispettive capacità economiche, una rivisitazione del collocamento e della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con i genitori, nonché i tempi e le modalità d'uso della casa coniugale (in comproprietà).
Con comparsa di risposta, depositata in data 02/12/2024, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo non contribuiva alle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia minore, pertanto, in data 16/10/2024, aveva sporto querela presso la Stazione dei C.C. di SP. Aggiungeva che la figlia minore aveva problemi odontoiatrici di cui il ricorrente si disinteressava. Rappresentava infine che la figlia minore pernottava con il fratello presso la casa della nonna materna solo in occasione Per_1
della propria assenza per motivi di lavoro, essendo turnista del reparto di medicina interna. La resistente, infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per la figlia minore essendo accresciute le sue esigenze e della percezione dell'assegno unico familiare da parte del ricorrente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice relatore, sentite le parti e ritenuta superflua l'istruttoria, confermava le condizioni della separazione. Emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 04/04/2024, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, sentite nuovamente le parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza di divorzio, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
2 Va confermata la disciplina in merito all'affido e al collocamento della minore, nonché all'assegnazione della casa familiare, così come stabilità dalla Corte d'Appello con sentenza del 04/12/2023, ovvero: affido condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_2
madre e assegnazione della casa familiare (in comproprietà delle parti) a quest'ultima, quale genitore collocatario.
Occorre osservare che le predette statuizioni sono state adottate a seguito dell'audizione della minore e dell'espletamento della CTU, con contestuale invito alle parti da parte della Corte a intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità finalizzato soprattutto al superamento delle criticità riscontrate nel rapporto padre-figlia, tali da giustificare gli incontri protetti presso i S.S. competenti disposti in quella sede.
Ciò posto, non sono emerse circostanze sopravvenute rispetto alla predetta sentenza tali da giustificare una modifica della disciplina in vigore con riferimento all'affido, al collocamento e alla casa familiare. Invero, le allegazioni del ricorrente secondo cui la minore non vivrebbe più presso la casa familiare ma con il fratello maggiore nell'abitazione dei nonni defunti Per_1
non trova alcun riscontro, posto che la permanenza di fuori casa durante i turni Per_2
lavorativi della madre (in particolare quelli notturni), circostanza da lei non contestata, non dimostra un trasferimento permanente e stabile della minore al di fuori della casa familiare.
Inoltre, il ricorrente non contesta il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, quale per l'appunto genitore convivente con la minore.
Quanto al calendario dei tempi di permanenza della minore con il padre, tenuto conto dell'età della minore (quasi quindicenne) e della sostanziale liberalizzazione degli incontri (di fatto assenti), va rimessa alla facoltà di scelta di la gestione in merito alle modalità e ai Per_2
tempi di frequentazione del padre.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, del contesto sociale in cui vive della sua età e dei tempi di permanenza presso Per_2
ciascun genitore. Sul punto, il ricorrente chiede una riduzione dell'assegno fissato dalla Corte
d'Appello di Napoli in € 400,00 mensili, mentre la resistente chiede un aumento.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, quale carabiniere, percepisce circa €
2.200,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. CUD/2023, CUD/2022, CUD/2021), nonché
l'assegno unico familiare al 50%, paga un canone locatizio di € 200,00 mensili, la rata mensile di € 255,00 per un finanziamento (cointestato con la resistente e stipulato il 26/10/2016) e la rata mensile di € 194,00 per un finanziamento personale contratto nel 2021; mentre la resistente, quale infermiera presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano,
3 percepisce circa € 2.100,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. 730/2024, 730/2023,
730/2022) e il 50% dell'assegno unico familiare.
Ciò posto, non risultano emerse nel corso del giudizio circostanze giustificative di una modifica del predetto assegno, successive alla sentenza emessa in appello nel dicembre 2023, considerando che in quella sede erano già presenti le citate spese a carico del ricorrente e, quindi, le stesse già sono state considerate in relazione alla capacità economica delle parti, rimasta invariata. Pertanto, il Tribunale reputa congruo confermare l'importo ivi fissato e il ricorrente dovrà versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno; per un'elencazione di tali spese è opportuno fare riferimento al Protocollo d'Intesa tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S.M.C.V. del 28/03/2024.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 400,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 15/04/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUIGI MARATTA ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. GIUSEPPE PASSARETTI ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 15/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/07/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 29/07/1995 dal quale erano nati due figli, il Per_1
01/06/1996, maggiorenne economicamente indipendente, e il 13/07/2010, e di essersi Per_2
separato con sentenza del 29/06/2022, ove era stata pronunciata la separazione personale dei
1 coniugi con addebito alla resistente, l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé e l'obbligo a carico della madre di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno;
tale sentenza veniva parzialmente riformata in appello (sentenza della Corte d'Appello di
Napoli del 14/12/2023) in quanto la minore veniva collocata presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima e veniva posto a proprio carico un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore. Allegava un miglioramento della capacità economica della resistente, dipendente presso l'ospedale di
Caserta, tale da superare la propria. Rilevava infine che il figlio , carabiniere ad Arzano, Per_1
aveva fissato la sua residenza in SP (presso la casa dei defunti nonni materni) ove viveva anche la sorella minore Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della figlia minore in proporzione alle rispettive capacità economiche, una rivisitazione del collocamento e della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con i genitori, nonché i tempi e le modalità d'uso della casa coniugale (in comproprietà).
Con comparsa di risposta, depositata in data 02/12/2024, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo non contribuiva alle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia minore, pertanto, in data 16/10/2024, aveva sporto querela presso la Stazione dei C.C. di SP. Aggiungeva che la figlia minore aveva problemi odontoiatrici di cui il ricorrente si disinteressava. Rappresentava infine che la figlia minore pernottava con il fratello presso la casa della nonna materna solo in occasione Per_1
della propria assenza per motivi di lavoro, essendo turnista del reparto di medicina interna. La resistente, infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva un aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per la figlia minore essendo accresciute le sue esigenze e della percezione dell'assegno unico familiare da parte del ricorrente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice relatore, sentite le parti e ritenuta superflua l'istruttoria, confermava le condizioni della separazione. Emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 04/04/2024, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, sentite nuovamente le parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo già stata pronunciata sentenza di divorzio, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
2 Va confermata la disciplina in merito all'affido e al collocamento della minore, nonché all'assegnazione della casa familiare, così come stabilità dalla Corte d'Appello con sentenza del 04/12/2023, ovvero: affido condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_2
madre e assegnazione della casa familiare (in comproprietà delle parti) a quest'ultima, quale genitore collocatario.
Occorre osservare che le predette statuizioni sono state adottate a seguito dell'audizione della minore e dell'espletamento della CTU, con contestuale invito alle parti da parte della Corte a intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità finalizzato soprattutto al superamento delle criticità riscontrate nel rapporto padre-figlia, tali da giustificare gli incontri protetti presso i S.S. competenti disposti in quella sede.
Ciò posto, non sono emerse circostanze sopravvenute rispetto alla predetta sentenza tali da giustificare una modifica della disciplina in vigore con riferimento all'affido, al collocamento e alla casa familiare. Invero, le allegazioni del ricorrente secondo cui la minore non vivrebbe più presso la casa familiare ma con il fratello maggiore nell'abitazione dei nonni defunti Per_1
non trova alcun riscontro, posto che la permanenza di fuori casa durante i turni Per_2
lavorativi della madre (in particolare quelli notturni), circostanza da lei non contestata, non dimostra un trasferimento permanente e stabile della minore al di fuori della casa familiare.
Inoltre, il ricorrente non contesta il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, quale per l'appunto genitore convivente con la minore.
Quanto al calendario dei tempi di permanenza della minore con il padre, tenuto conto dell'età della minore (quasi quindicenne) e della sostanziale liberalizzazione degli incontri (di fatto assenti), va rimessa alla facoltà di scelta di la gestione in merito alle modalità e ai Per_2
tempi di frequentazione del padre.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, del contesto sociale in cui vive della sua età e dei tempi di permanenza presso Per_2
ciascun genitore. Sul punto, il ricorrente chiede una riduzione dell'assegno fissato dalla Corte
d'Appello di Napoli in € 400,00 mensili, mentre la resistente chiede un aumento.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, quale carabiniere, percepisce circa €
2.200,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. CUD/2023, CUD/2022, CUD/2021), nonché
l'assegno unico familiare al 50%, paga un canone locatizio di € 200,00 mensili, la rata mensile di € 255,00 per un finanziamento (cointestato con la resistente e stipulato il 26/10/2016) e la rata mensile di € 194,00 per un finanziamento personale contratto nel 2021; mentre la resistente, quale infermiera presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano,
3 percepisce circa € 2.100,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. 730/2024, 730/2023,
730/2022) e il 50% dell'assegno unico familiare.
Ciò posto, non risultano emerse nel corso del giudizio circostanze giustificative di una modifica del predetto assegno, successive alla sentenza emessa in appello nel dicembre 2023, considerando che in quella sede erano già presenti le citate spese a carico del ricorrente e, quindi, le stesse già sono state considerate in relazione alla capacità economica delle parti, rimasta invariata. Pertanto, il Tribunale reputa congruo confermare l'importo ivi fissato e il ricorrente dovrà versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno; per un'elencazione di tali spese è opportuno fare riferimento al Protocollo d'Intesa tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S.M.C.V. del 28/03/2024.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 400,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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