Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della PIZZA AL VOLO S.R.L. in p.d.A.U.p.t., Sig.
MA US, con sede in Roma, alla Via Santa Maria Ausiliatrice n. 41 (C.F. / P. Iva 10809191009); letta l'istanza avanzata dal Sig. MA DU (istanza n. 1338-1/2024); esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica presso la Casa Comunale in data 09 ottobre 2024 dopo aver tentato inutilmente la notifica presso la sede;
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII.
Più in particolare si osserva che il credito del Sig. MA DU è portato da sentenza n. 2054/2024
(n. R.G. 14136/2023) con la quale il Tribunale di Roma ha condannato la Pizza al Volo s.r.l. al pagamento, in favore dell'odierno istante, della somma di euro 58.531,66; si rileva inoltre che l'istante ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo. Nella sede della società l'Ufficiale giudiziario, in luogo della Piazza al Volo s.r.l. rinveniva la ditta individuale US MA (già legale rappresentate dell'odierna resistente); si osserva infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano debiti in capo alla resistente verso l'INPS pari ad euro
149.521,92;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa, dall'esito negativo del pignoramento mobiliare nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio depositato dalla società è relativo all'anno 2015.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della PIZZA AL VOLO S.R.L. in p.d.A.U.p.t., Sig.
MA US, con sede in Roma, alla Via Santa Maria Ausiliatrice n. 41 (C.F. / P. Iva 10809191009);
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Matilde Galmarini
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 20/03/2025 alle ore 12.30 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali