Articolo 1 della Legge 24 novembre 1967, n. 1190
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1968
Art. 1.
Le parole: "effettuate da imprenditori commerciali" contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755 , sono sostituite dalle seguenti:
"da chiunque effettuate".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1968