Art. 1.
Le parole: "effettuate da imprenditori commerciali" contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755 , sono sostituite dalle seguenti:
"da chiunque effettuate".
Le parole: "effettuate da imprenditori commerciali" contenute nel primo comma dell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 755 , sono sostituite dalle seguenti:
"da chiunque effettuate".